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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/02/2024, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il giorno 22/02/2024 il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.
Massimo Principato, all'esito delle attività sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, ha emesso, la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.8036/2022 R.G. Lavoro, promosso
DA
, rappr. e dif. dall'avv. TROVATO RICCARDO, come da procura in Parte_1
atti
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
SCHILIRO' VALENTINA
- resistente –
Oggetto: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 593 2022 0002074791 000, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di € 10.334,16 a titolo di contributi alla gestione CP_1
commercianti per gli anni dal 01/2015 al 12/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito della controversia occorre precisare che, con pregresso provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicato regolarmente alle parti a cura della Cancelleria, è stato dato termine perentorio per lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni.
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Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, si osserva quanto segue.
1 Preliminarmente, si deve dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
In proposito, va osservato che, l'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha introdotto nel nostro ordinamento – con effetto dal 1° gennaio 2011 –
l'avviso di addebito, quale inedito strumento di riscossione, relativo al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all' . CP_1
L'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, unificando in un unico atto sia la determinazione della pretesa creditoria (ruolo), sia il titolo per dare esecuzione alla medesima pretesa e intimando il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (cartella di pagamento)
In particolare l'art. 1 dell'art.30 citato, rubricato “Potenziamento dei processi di riscossione dell , nel suo testo vigente così recita: “ A decorrere dal 1° gennaio 2011, CP_1
l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all CP_1
anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.”
Qualora si voglia contestare per via giudiziale l'an o il quantum (quindi il merito) della pretesa contributiva, avanzata all' tramite la notifica di un avviso di addebito, trova CP_1
applicazione l'art.24, co.5, D.Lgs. n.46/99 – riferito all'iscrizione a ruolo, ma applicabile mutatis mutandis all'avviso di addebito, in forza del rinvio contenuto all'art.30, co.14, D.L.
n.78/10 – a norma del quale : “contro l'iscrizione a ruolo (avviso di addebito), il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”
Il termine di 40 giorni per proporre opposizione, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito, è stato ritenuto dalla giurisprudenza costante un termine di decadenza, con la conseguenza che il ricorso in opposizione presentato oltre tale limite temporale deve esser dichiarato inammissibile. La decadenza, rilevabile d'ufficio, ha un effetto non solo processuale – quello di rendere, per l'appunto, inammissibile l'opposizione – ma anche sostanziale, precludendo la possibilità di esaminare il merito delle contestazioni mosse dal contribuente, in quel giudizio o in altri successivi.
In particolare in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n. 46/99 e alle
2 conseguenze della sua inosservanza, la ha avuto modo di affermare, con Org_1
orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi Org_1
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n.
3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002)
Nella fattispecie, per stessa ammissione di parte opponente, l'avviso di addebito in questione è stato notificato in data 01.08.2022, mentre l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato telematicamente il 12.09.2022, oltre il previsto termine di quaranta giorni.
La mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale oggetto dell'avviso di addebito.
L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile.
3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso l'avviso di addebito n. 593
2022 0002074791 000;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' CP_1
che liquida in Euro 2.150,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 22/02/2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Massimo Principato
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