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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/09/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n.
808 del ruolo generale per l'anno 2016, tra
rappresentato e difeso dall' Avv. Rita Capuano;
Parte_1 parte attrice
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano D'Amato; Controparte_1 parte convenuta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 dinanzi all'intestato tribunale, affinché fosse revocato l'atto di donazione, stipulato
[...] in data 20.12.2008 a rogito del notaio (rep. 45863 racc. 23122), con il quale egli Per_1 aveva donato alla convenuta le quote della società e Parte_2 che, per l'effetto, fosse disposta la restituzione dei frutti civili, con gli interessi e la rivalutazione.
A sostegno della domanda di revocazione della donazione, esponeva che: a) la convenuta aveva violato il dovere di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio;
b) aveva abbandonato il tetto coniugale;
c) aveva confessato al figlio all'epoca minorenne di avere una relazione con un altro uomo;
d) aveva proposto una denuncia per maltrattamenti mai subiti;
d) aveva dapprima incassato le somme previste in suo favore nel ricorso di separazione consensuale per poi rifiutarsi successivamente di sottoscriverlo.
1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.06.2016, Controparte_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare che era decorso il termine di un anno previsto dall'art. 802 c.c. per la proposizione della domanda di revocazione della donazione;
inoltre, chiedeva rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'uopo deduceva: a) che si era allontanata dalla casa coniugale perché la convivenza con il coniuge era divenuta intollerabile a seguito delle violenze poste in essere da quest'ultimo nei suoi confronti;
b) che non aveva mai riferito al figlio di aver intrattenuto una relazione con un altro uomo;
c) che le dichiarazioni del figlio in merito alla presunta relazione extraconiugale erano state rese all'autorità di pubblica sicurezza a distanza di anni dal fatto, al solo fine di evitare il ritiro dell'arma da lui detenuta;
d) che gli asseriti episodi di infedeltà coniugale risalivano all'agosto del 2015 mentre la convivenza matrimoniale era cessata nell'ottobre del
2014; e) che il procedimento penale originato a seguito della denuncia proposta dall'attore per il reato di truffa era stato archiviato.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità dei documenti depositati dalla difesa di in allegato alla comparsa conclusionale del 28.07.2025; infatti, non Controparte_1 trattandosi di documenti sopravvenuti, la parte avrebbe dovuto produrli nel rispetto delle preclusioni istruttorie oppure nella prima udienza successiva alla loro acquisizione.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione formulata dalla convenuta di decadenza dalla proposizione dell'azione di revocazione della donazione per ingratitudine.
Parte attrice è venuta a conoscenza della relazione extraconiugale in data 26.02.2015 e l'atto di citazione è stato passato per la notifica il 05.02.2016.
Pertanto, risulta rispettato il termine decadenziale di un anno previsto dall'art. 802 c.c.
Posto ciò, occorre valutare se i fatti descritti dall'attore possono integrare l'ingiuria grave prevista dall'art. 801 quale causa di revocazione della donazione per ingratitudine.
In proposito, la giurisprudenza è chiara nel ritenere che “la relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave (ai fini della revoca della donazione) solo se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima ed avversione da parte del donante, tale da sfociare in un'offesa, esteriormente manifestata, all'onore e al decoro della persona” (Cass. ordinanza 24965/2018).
Infatti, non può sostenersi un automatismo tra la violazione del dovere di fedeltà in ambito matrimoniale e l'ingiuria grave ai danni del coniuge: nel senso che, per potersi configurare l'ingiuria occorre un quid pluris tale per cui il tradimento - anche non carnale - deve
2 caratterizzarsi per una peculiare offensività idonea a ledere l'onore e il decoro della persona non essendo invece di per sé sufficiente la mera relazione extraconiugale (Tribunale di Bari,
4861/2024; in tema anche Cass. Civ., 20 giugno 2022, n. 19816).
Nel caso di specie, oltre a quanto sopra esposto, non è neanche configurabile la violazione del dovere di fedeltà poiché è pacifico (in quanto incontestato) che la convenuta abbia lasciato la casa coniugale nell'ottobre del 2014 per trasferirsi a vivere a casa della di lei madre.
Del pari, non ha valore probatorio la dichiarazione resa dal figlio della coppia all'autorità di pubblica sicurezza di aver saputo della relazione extraconiugale della madre dal luglio dell'anno 2014 (v. allegato n. 35 fasc. parte attrice), poiché - quand'anche tale dichiarazione corrispondesse alla verità storica - non può la sola violazione del dovere di fedeltà giustificare la revocazione della donazione per ingratitudine.
Ne consegue che sono del tutto ininfluenti le dichiarazioni rese dal testimone Tes_1
all'udienza del 18.09.2019 (così come quelle rese da nel documento
[...] Testimone_2
n. 32 del fasc. parte attrice), poiché riguardano le effusioni che la avrebbe scambiato CP_1 con un uomo in data 08.08.2015, trattandosi di fatti posti in essere dopo che la convivenza tra le parti era cessata con l'abbandono del tetto coniugale da parte dell'odierna convenuta e sintomatici della già intervenuta fine dell'unione matrimoniale.
Al contempo, non ricorre neanche l'ipotesi di revocazione della donazione per il doloso pregiudizio arrecato dal donatario prevista dall'art. 801 c.c., poiché il procedimento penale originato dalla denuncia proposta dal per il reato di truffa commesso dalla Pt_1 CP_1 nei suoi confronti è stato archiviato (v. allegato fasc. parte convenuta); ne consegue che non vi è prova di un comportamento illecito della convenuta nei confronti dell'attore.
Da ultimo, non vi è neanche prova che la abbia falsamente denunciato il per i CP_1 Pt_1 reati di lesioni e di stalking, poiché – dalla documentazione presente agli atti di causa (fermo restando l'inammissibilità dei documenti depositati dalla in data 28.07.2025 per le CP_1 ragioni di cui sopra) – risulta l'esistenza di svariati riscontri a fondamento della denuncia di stalking proposta dalla convenuta, avendo il GIP applicato al la misura del divieto di Pt_1 avvicinamento ai luoghi frequentati dalla (v. documenti prodotti in allegato alle CP_1 memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. depositate il 28.11.2016).
Pertanto, in assenza di comportamenti idonei ad assurgere alle ipotesi di revocazione della donazione, la domanda proposta da parte attrice va rigettata.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 55/2014 (come modificate dal D.M.
147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra
€.5.201,00 ad €.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti di parte convenuta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
-condanna a corrispondere a la somma di €. 3.200,00 Parte_1 Controparte_1
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario delle spese di lite.
Così deciso il 05.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Jone Galasso)
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