Art. 1. (Caratteri e finalita' della scuola materna statale)
La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".