Articolo 8 della Legge 26 gennaio 1962, n. 17
Articolo 7Articolo 9
Versione
27 febbraio 1962
Art. 8.
Per l'istituzione di scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale, di classi differenziali nella scuola di completamento dell'obbligo, per l'incremento delle classi differenziali nelle scuole elementari, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica e per l'attrezzatura necessaria al funzionamento delle scuole e classi predette, per il razionale reperimento degli alunni e per la organizzazione di corsi di specializzazione per gli insegnanti, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1962
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