Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 2422
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di frode brevettuale, sussiste continuità normativa tra la fattispecie penale prevista dall'art. 88 del R.D. n. 1127 del 1939 e la nuova fattispecie di cui all'art. 127 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in ragione della sostanziale omogeneità della condotta materiale, del bene giuridico tutelato e del trattamento sanzionatorio. (Fattispecie relativa alla vendita di "finasteride", principio attivo del farmaco brevettato denominato "propecia").

In tema di tutela penale del diritto di proprietà industriale, la cosiddetta "eccezione galenica", ovvero la facoltà di preparazione di medicinali nelle farmacie in deroga alla esclusiva brevettuale, in quanto condizionata ai requisiti, già richiesti dall'abrogato art. 1 R.D. n. 1127 del 1939 e successivamente dall'art. 68 D.Lgs. n. 30 del 2005, della estemporaneità, del limite quantitativo e della garanzia sanitaria, è confinata nell'ambito artigianale, essendo quindi esclusa da quello industriale, e, proprio in virtù della natura derogatoria, deve essere interpretata restrittivamente. (Nella specie la Corte ha escluso, in applicazione di tali principi, che la vendita del principio attivo "finasteride", effettuata, a seguito di acquisto da produttore industriale, in violazione dell'esclusiva brevettuale riguardante il farmaco "propecia", non già per esigenze terapeutiche del paziente bensì per ragioni economiche, rientrasse nella predetta eccezione galenica).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2008, n. 2422
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2422
    Data del deposito : 6 novembre 2008

    Testo completo