Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di D.A.SPO. prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Torino in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente il 18.3.2025, recante il divieto di accedere, per il periodo di cinque anni, con decorrenza dalla data di notifica, (i) “ per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I. Il divieto di accesso vige nelle giornate in cui vengono svolte le manifestazioni sportive, nazionali e estere, e riguarda tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari ivi compresi aree di servizio, stazioni ferroviarie ed aeroporti che, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, fossero interessate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive di cui sopra ovvero tutte le strade, vie o piazze limitrofe agli impianti ove si svolgono le partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette e ai parcheggi, piazzali o luoghi di raccolta e raduno delle tifoserie, nonché i percorsi da questi ai luoghi dove si svolgono gli eventi sportivi e gli esercizi pubblici che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio dalle tifoserie ”; (ii) “ per lo stesso periodo e con le stesse modalità ”, alle aree circostanti l’“Allianz Stadium” e lo stadio olimpico “Grande Torino”, come indicate nel provvedimento, laddove gli incontri di calcio si disputino presso i predetti impianti sportivi; (iii) “ ai centri sportivi nei quali le squadre cittadine si allenano, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno degli stessi e di ogni altro centro o impianto, per la medesima distanza, ove queste si radunino per svolgere gli allenamenti, la preparazione pre-campionato, eventuali ritiri o per disputare gare in trasferta, compresi i luoghi ove le squadre dimorino, prendano alloggio o che per qualsiasi altro motivo si radunino ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, ivi compresa - per quanto possa occorrere - la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo notificata in data 13.2.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Pietro NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Questura di Torino ha emesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989, la misura del D.A.SPO nei confronti del ricorrente per il periodo di cinque anni, in quanto destinatario di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.p.r. n. 309/1990.
Unitamente al D.A.SPO. è stato inoltre disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 5, l. n. 401/1989, l’obbligo di presentazione alla polizia prima dell’inizio di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra del Torino. Tale ulteriore prescrizione è stata dapprima convalidata dal G.i.p. del Tribunale di Torino con ordinanza del -OMISSIS- e poi revocata dalla medesima Autorità giudiziaria con successivo provvedimento del -OMISSIS- sulla scorta della seguente motivazione: “ …evidenziato che è decorso del tempo e che non sono emersi, né sono stati sottoposti all’attenzione, elementi negativi sul monitoraggio della misura o che possano far ritenere che -OMISSIS- non rispetti il provvedimento principale, ossia quello relativo al divieto di accesso alle manifestazioni sportive (che permane)… ”.
Avverso il provvedimento di D.A.SPO., il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Torino resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 196/2025 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Con ordinanza n. 2496/2025, il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha riformato la pronuncia di questo Tribunale disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
In vista dell’udienza pubblica parte ricorrente ha depositato una memoria.
All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la sussistenza nel caso di specie del presupposto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 per l’emanazione del c.d. “daspo fuori contesto”, in quanto la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa nei suoi confronti non sarebbe equiparabile, ai sensi dell’art. 445, comma 1- bis , c.p.p., ad una sentenza di condanna.
Il motivo deve ritenersi infondato.
L’art. 6, comma 1, lett. c), l. n. 401/1989 prevede la possibilità per il Questore di emanare la misura di prevenzione del D.A.SPO. anche nel caso di condotte prive di un nesso di occasionalità o di causalità con le manifestazioni sportive (c.d. “daspo fuori contesto”) purché il soggetto, nei cinque anni precedenti, sia stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati indicati dalla norma.
Ad avviso del Collegio, il richiamo contenuto nella disposizione normativa, non esclusivamente alle condanne, ma anche alle sole denunce per i reati ivi indicati permette di prescindere dall’esame della questione dell’equiparabilità o meno delle sentenze di patteggiamento alle sentenze di condanna in base alla recente riforma dell’art. 445, comma 1- bis , c.p.p. Ed invero, se è consentita in astratto l’applicazione della misura di prevenzione del “daspo fuori contesto” anche solo in presenza di una denuncia per un determinato reato, pur in assenza di successivi atti dell’autorità giudiziaria, a fortiori deve ritenersi consentita in presenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all’art. 444 c.p.p., salva la necessità di una valutazione concreta, attuale e autonoma di pericolosità del soggetto prevenuto da parte della pubblica amministrazione, anche in relazione alla diversa fase in cui si trova il procedimento penale e alla tipologia di provvedimenti giudiziari emessi.
3. Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la mancata valutazione della pericolosità in concreto da parte della Questura.
Il motivo deve ritenersi fondato nei termini di seguito indicati.
Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente sulla scorta della seguente motivazione: “ Ritenuto che l’appello cautelare risulta assistito dal fumus boni iuris e da periculum in mora, sotto il profilo che il provvedimento amministrativo impugnato è disancorato da una valutazione di pericolosità attuale e concreta e difetta di proporzionalità quanto alla misura inflitta (c.d. daspo fuori contesto ex art. 6, comma1, lett. c), l. n. 401/1989); ritenuto che il c.d. daspo fuori contesto, pur potendo prescindere da episodi avvenuti nei luoghi e nelle occasioni di competizioni sportive, non possa tuttavia basarsi su presunzioni di pericolosità astratta ancorata al solo dato formale della denuncia o condanna penale per i reati previsti, ma debba fondarsi su una valutazione concreta, attuale e autonoma di pericolosità del soggetto prevenuto, fatti salvi i casi in cui le risultanze penali già di per sé denotino elementi attuali, specifici e concreti di pericolosità (arg. da Cons. St., III, 6.4.2023 nn. 3574 e 3575), diversamente il provvedimento di daspo fuori contesto sarebbe un atto dovuto in presenza della denuncia o condanna per i titoli di reato elencati nel citato art. 6, comma 1, lett. c), e non, come è invece, un provvedimento discrezionale; ritenuto che nel caso di specie sono state tenute in considerazione misure preventive risalenti a venti anni prima o anche più risalenti, e una sentenza di patteggiamento che, avendo disposto la sospensione della pena, si fonda espressamente su una prognosi favorevole di assenza di pericolosità del soggetto e di assenza di rischio di reiterazione del reato, prognosi che, provenendo dall’autorità giudiziaria, merita deferente attenzione da parte dell’autorità amministrativa prima di decidere di compiere una prognosi di segno radicalmente opposto; ritenuto altresì che la misura imposta appare sproporzionata quanto a oggetto e soprattutto a durata, cinque anni, che va ben oltre la misura della sanzione penale patteggiata e sospesa e che si atteggia, per le modalità concrete di inflizione, a una pena accessoria automatica, come tale non prevista dall’ordinamento… ”;
Il Collegio ritiene di dovere aderire alle suesposte considerazioni del Giudice di appello, rilevando come nel caso di specie il provvedimento impugnato difetti di motivazione nei termini sopra indicati.
4. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento, per ragioni logiche, degli ulteriori motivi proposti.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione, ferma restando la possibilità per la Questura resistente di riesercitare il potere all’esito di una valutazione in concreto della pericolosità del ricorrente nel rispetto degli effetti conformativi derivanti dalla presente sentenza.
6. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato secondo quanto indicato in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta del ricorrente e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA SP, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro NO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pietro NO | FA SP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.