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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2024, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI US, nato a [...] in data [...], DI AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 9 novembre 2021, AN e US DI furono condannati, rispettivamente, alla pena di 5 anni di reclusione e di 2 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli: il primo dei reati di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avere sottratto o distrutto, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società cooperativa Tharros obbligatorie per legge.(capo Al) e di Penale Sent. Sez. 5 Num. 11096 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/01/2024 cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avere concorso a cagionare il fallimento della predetta società mediante operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento di imposte erariali e contributi previdenziali per un ammontare complessivo di 1.722.970,56 euro, a fronte di un passivo fallimentare pari a 1.925.403,92 euro (capo A.2): fatti commessi in Milano in data 8 settembre 2017; il secondo del solo delitto contestato al capo A.2), venendo invece assolto, per non avere commesso il fatto, dal delitto contestato al capo Al). 2. Con sentenza in data 12 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha accolto la richiesta di applicazione concordata della pena formulata, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., dal Pubblico ministero e dalla difesa di AN DI;
e riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti accertati con la sentenza n. 8891/18 emessa dal Tribunale di Milano, da ritenersi più gravi, ha rideterminato la pena per i reati oggetto del presente procedimento, quale aumento per la continuazione, nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione. Quanto alla posizione di US DI, invece, la Corte territoriale ha respinto l'appello, confermando le statuizioni della pronuncia di primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione AN DI a mezzo del difensore di fiducia, avv. Amedeo Rizza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia ratificato l'accordo raggiunto dalle parti senza motivare in merito alla correttezza, in termini di equità e opportunità, della pena concordata rispetto alla concreta lesività del fatto, che nella specie sarebbe stata contenuta, e alla personalità dell'imputato. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche US DI a mezzo del difensore di fiducia, avv. Norberto Argento, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze processuali, posto che US DI avrebbe dovuto essere assolto anche per il reato di cui al capo A.2) dell'imputazione. L'affermazione di responsabilità si baserebbe unicamente sulla relazione del 2 curatore fallimentare, da cui emergerebbe che US DI era stato amministratore della società fallita dal momento della sua costituzione fino al 7 agosto 2014. Pertanto, nessuno dei fatti di bancarotta fiscale potrebbe essergli ascritto, non essendovi prova alcuna che il dissesto finanziario abbia avuto origine durante il periodo in cui l'imputato ricopriva la carica di amministratore. Inoltre, la mancata consegna dei libri contabili a partire dal 2015, dopo la cessazione dalla carica di amministratore, sarebbe significativa della sua estraneità ai fatti. Il coimputato (AN DI, padre dell'odierno ricorrente) si sarebbe assunto la completa responsabilità dei fatti per cui è procedimento, spiegando sia le motivazioni per cui inizialmente aveva fatto assumere la carica al figlio (all'epoca poco più che ragazzino), riservando a sé stesso il ruolo di amministratore di fatto, sia quelle per cui si sarebbe realizzato il dissesto (contenzioso giudiziario con FM Italia). Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, inoltre, si osserva che fuori dai casi in cui l'amministratore di diritto concorra con la condotta fraudolenta dell'amministratore di fatto, la sola assunzione della funzione di garanzia non comporterebbe la necessaria consapevolezza di partecipare a un evento fraudolento, dovendo il profilo soggettivo della responsabilità essere accertato caso per caso e non potendo riconoscersi rilievo al dato squisitamente formale, assumendo centralità il criterio funzionalistico o dell'effettività della gestione sociale, secondo cui la responsabilità penale deve ricadere sul soggetto che effettivamente gestisce l'impresa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non avendo la sentenza impugnata esplicitato il ragionamento logico-giuridico adottato in relazione alla quantificazione della pena, che si assume essere eccessiva alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da US DI è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso proposto da AN DI deve essere, invece, dichiarato inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del ricorso di AN DI, va evidenziato che esso concerne una sentenza di applicazione della pena concordata a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Tale disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, stabilisce che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento 3 comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati, determinando la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano raggiunto un accordo, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine alla determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, che ha sottolineato come la sanzione fosse stata determinata in termini corrispondenti alla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, ritenendo il complessivo trattamento sanzionatorio adeguato all'offesa arrecata con l'accertata condotta illecita e all'effettivo e concreto ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della compagine societaria. Da ciò è conseguita la rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato, con conseguente inammissibilità di ogni odierna doglianza in punto di pena. 3. Quanto al ricorso di US DI, va premesso che l'imputato, assolto per il delitto contestato al capo Al), è stato, invece, condannato per il delitto previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, contestato al capo A.2), ovvero per avere cagionato il fallimento della società cooperativa Tharros attraverso il compimento di operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento di imposte erariali e contributi previdenziali. La fattispecie in questione si configura come reato «a forma libera» (così Sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, Pandolfi, Rv. 264606 - 01) in cui la condotta tipica può consistere in «qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati» (Sez. 5, n. 6992 del 8/04/1988, Grappone, Rv. 178604 - 01). Tali comportamenti possono 4 consistere anche in condotte omissive, quali la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 - 01; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01). In questa prospettiva si è ritenuto, ad esempio, che integrasse il delitto de quo l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati, sia della struttura dei reati (Sez. 5, n. 30735 del 5/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997 - 01, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). 3.1. Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno posto in luce come sia stato accertato, all'esito del dibattimento, che la società fallita aveva maturato una esposizione debitoria nei confronti dell'ER e degli enti previdenziali per un ammontare di 1.722.970,56 euro, ovvero per la quasi totalità dell'intero passivo, pari a 1.925.403,92 euro;
e come il totale e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive avesse determinato il dissesto della società cooperativa. Quest'ultima, secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado, non oggetto di specifiche censure in questa sede, lungi dal perseguire lo scopo mutualistico tra uguali e dallo svolgere la parte essenziale della propria attività a favore dei consoci, si era sostanzialmente caratterizzata per essere un serbatoio di manodopera a prezzi concorrenziali, praticabili grazie alla possibilità di utilizzare il modello cooperativo per ottenere un costo del lavoro inferiore. E ciò anche perché, fin dall'inizio, l'obiettivo realmente perseguito era stato quello di utilizzare l'ente mutualistico come una «bara erariale a tempo», atteso che non venivano pagati i tributi e gli oneri previdenziali e che si era proceduto, dopo pochi anni, alla cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese, per poi procedere alla creazione di un'altra cooperativa identica ad opera degli stessi soggetti, con passaggio indiretto dei soci lavoratori, chiamati a svolgere lo stesso lavoro, nello stesso posto e per lo stesso cliente. 3.2. Quanto, in particolare, alla responsabilità di US DI, la sentenza impugnata ha, innanzitutto, evidenziato come la gran parte degli omessi versamenti riguardasse proprio il periodo iniziale della costituzione della cooperativa, tra il 25 settembre 2012 e il 2014, ovvero proprio nel periodo in cui l'imputato era stato in carica, dalla quale era cessato proprio nel 2014, allorché gli era subentrato il padre. In secondo luogo, la sentenza ha evidenziato come il dissesto fosse stato cagionato anche dalla condotta omissiva dello stesso DI, posto che i mancati adempimenti formali connessi alla sua carica di amministratore 5 di diritto, in uno con «il mancato esercizio dei poteri di gestione e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto», erano stati certamente idonei a determinare la situazione patrimoniale che aveva portato la società al fallimento, secondo la regola dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. da correlarsi all'art. 2392, comma 2, cod. civ., che pone in capo all'amministratore di diritto l'obbligo giuridico di vigilare e di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Con specifico riferimento relativo all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha congruamente motivato la sussistenza del dolo a partire dalla considerevole entità delle somme non versate e, soprattutto, dalla piena consapevolezza dell'imputato, desunta alla stregua di massime di comune esperienza, di omettere ogni adempimento periodico, anche di natura formale, connesso ai pagamenti dovuti all'ER e agli enti previdenziali, cui era tenuto nella sua qualità di amministratore. Tanto più che il rapporto familiare con il padre-amministratore di fatto agevolava e rendeva naturale la puntuale comunicazione e la condivisione di informazioni e di scelte operative riguardanti la società. Tale ricostruzione, non manifestamente illogica, appare del tutto conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente a integrare il dolo dell'amministratore di diritto la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 7332 del 7/01/2015, Fasola, Rv. 262767 - 01). In proposito, va peraltro osservato che anche la soluzione accolta dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla difesa (v. Sez. 5, n. 37453 del 7/09/2021, Leonova, non massimata), non si discosta, in realtà, dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, essendo stata soltanto affermata, nell'occasione, l'ovvia necessità, nei casi in cui l'amministratore sia «apparente», di una puntuale verifica dei criteri di imputazione soggettiva, dal momento che la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica necessariamente la consapevolezza delle iniziative criminose dell'amministratore di fatto. 4. Inammissibile è infine il secondo motivo del ricorso proposto da US DI. La sentenza impugnata, invero, aveva già dato atto della genericità delle censure formulate nell'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio. Come evidenziato dalla Corte territoriale, la pena concretamente inflitta è stata stabilita nel minimo edittale anche per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
e, inoltre, essa è stata condizionalmente sospesa, sicché nessun margine residuava per una sua ulteriore riduzione. A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso si è limitato a censurare, in maniera assolutamente 6 Il Presi nte generica, la pena inflitta all'imputato, senza tenere conto delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da US DI deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso presentato da AN DI deve essere, invece, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso proposto da DI US e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da DI AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Milano in data 9 novembre 2021, AN e US DI furono condannati, rispettivamente, alla pena di 5 anni di reclusione e di 2 anni di reclusione in quanto riconosciuti colpevoli: il primo dei reati di cui agli artt. 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avere sottratto o distrutto, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società cooperativa Tharros obbligatorie per legge.(capo Al) e di Penale Sent. Sez. 5 Num. 11096 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/01/2024 cui all'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, per avere concorso a cagionare il fallimento della predetta società mediante operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento di imposte erariali e contributi previdenziali per un ammontare complessivo di 1.722.970,56 euro, a fronte di un passivo fallimentare pari a 1.925.403,92 euro (capo A.2): fatti commessi in Milano in data 8 settembre 2017; il secondo del solo delitto contestato al capo A.2), venendo invece assolto, per non avere commesso il fatto, dal delitto contestato al capo Al). 2. Con sentenza in data 12 giugno 2023, la Corte di appello di Milano ha accolto la richiesta di applicazione concordata della pena formulata, ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., dal Pubblico ministero e dalla difesa di AN DI;
e riconosciuto il vincolo della continuazione con i fatti accertati con la sentenza n. 8891/18 emessa dal Tribunale di Milano, da ritenersi più gravi, ha rideterminato la pena per i reati oggetto del presente procedimento, quale aumento per la continuazione, nella misura di 1 anno e 2 mesi di reclusione. Quanto alla posizione di US DI, invece, la Corte territoriale ha respinto l'appello, confermando le statuizioni della pronuncia di primo grado. 3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione AN DI a mezzo del difensore di fiducia, avv. Amedeo Rizza, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. , la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., 62-bis e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia ratificato l'accordo raggiunto dalle parti senza motivare in merito alla correttezza, in termini di equità e opportunità, della pena concordata rispetto alla concreta lesività del fatto, che nella specie sarebbe stata contenuta, e alla personalità dell'imputato. 4. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche US DI a mezzo del difensore di fiducia, avv. Norberto Argento, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle risultanze processuali, posto che US DI avrebbe dovuto essere assolto anche per il reato di cui al capo A.2) dell'imputazione. L'affermazione di responsabilità si baserebbe unicamente sulla relazione del 2 curatore fallimentare, da cui emergerebbe che US DI era stato amministratore della società fallita dal momento della sua costituzione fino al 7 agosto 2014. Pertanto, nessuno dei fatti di bancarotta fiscale potrebbe essergli ascritto, non essendovi prova alcuna che il dissesto finanziario abbia avuto origine durante il periodo in cui l'imputato ricopriva la carica di amministratore. Inoltre, la mancata consegna dei libri contabili a partire dal 2015, dopo la cessazione dalla carica di amministratore, sarebbe significativa della sua estraneità ai fatti. Il coimputato (AN DI, padre dell'odierno ricorrente) si sarebbe assunto la completa responsabilità dei fatti per cui è procedimento, spiegando sia le motivazioni per cui inizialmente aveva fatto assumere la carica al figlio (all'epoca poco più che ragazzino), riservando a sé stesso il ruolo di amministratore di fatto, sia quelle per cui si sarebbe realizzato il dissesto (contenzioso giudiziario con FM Italia). Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, inoltre, si osserva che fuori dai casi in cui l'amministratore di diritto concorra con la condotta fraudolenta dell'amministratore di fatto, la sola assunzione della funzione di garanzia non comporterebbe la necessaria consapevolezza di partecipare a un evento fraudolento, dovendo il profilo soggettivo della responsabilità essere accertato caso per caso e non potendo riconoscersi rilievo al dato squisitamente formale, assumendo centralità il criterio funzionalistico o dell'effettività della gestione sociale, secondo cui la responsabilità penale deve ricadere sul soggetto che effettivamente gestisce l'impresa. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena, non avendo la sentenza impugnata esplicitato il ragionamento logico-giuridico adottato in relazione alla quantificazione della pena, che si assume essere eccessiva alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da US DI è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Il ricorso proposto da AN DI deve essere, invece, dichiarato inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del ricorso di AN DI, va evidenziato che esso concerne una sentenza di applicazione della pena concordata a norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. Tale disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, stabilisce che la Corte di appello provvede, in camera di consiglio, quando le parti ne fanno espressa richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali profili di doglianza. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento 3 comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero e l'imputato indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito dell'introduzione della disposizione in esame, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tuttora applicabile il principio — elaborato nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. — secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, deve limitare la sua cognizione, a causa dell'effetto devolutivo, ai motivi non rinunciati, determinando la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto. Ne consegue che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 9/06/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Nel caso in esame, la difesa dell'imputato e il Procuratore generale territoriale avevano raggiunto un accordo, davanti al Giudice di secondo grado, in ordine alla determinazione della pena finale, indicandone specificamente la misura nei termini poi accolti, con motivazione del tutto adeguata in punto di congruità della pena, dalla Corte di appello, che ha sottolineato come la sanzione fosse stata determinata in termini corrispondenti alla gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, ritenendo il complessivo trattamento sanzionatorio adeguato all'offesa arrecata con l'accertata condotta illecita e all'effettivo e concreto ruolo svolto dall'imputato nell'ambito della compagine societaria. Da ciò è conseguita la rinuncia a qualsivoglia motivo di censura da parte dell'imputato, con conseguente inammissibilità di ogni odierna doglianza in punto di pena. 3. Quanto al ricorso di US DI, va premesso che l'imputato, assolto per il delitto contestato al capo Al), è stato, invece, condannato per il delitto previsto dall'art. 223, comma 2, n. 2, r.d. n. 267 del 1942, contestato al capo A.2), ovvero per avere cagionato il fallimento della società cooperativa Tharros attraverso il compimento di operazioni dolose consistite nel sistematico omesso versamento di imposte erariali e contributi previdenziali. La fattispecie in questione si configura come reato «a forma libera» (così Sez. F, n. 39192 del 20/08/2015, Pandolfi, Rv. 264606 - 01) in cui la condotta tipica può consistere in «qualsiasi comportamento del titolare del potere sociale che, concretandosi in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri derivanti dalla sua qualità, cagioni lo stato di decozione della società, con pregiudizio della medesima, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati» (Sez. 5, n. 6992 del 8/04/1988, Grappone, Rv. 178604 - 01). Tali comportamenti possono 4 consistere anche in condotte omissive, quali la sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Vigna, Rv. 277125 - 01; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01). In questa prospettiva si è ritenuto, ad esempio, che integrasse il delitto de quo l'omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali e assistenziali che abbia causato il dissesto della società, potendo il reato fallimentare concorrere con quello tributario e con quello previdenziale in ragione della diversità sia dei beni tutelati, sia della struttura dei reati (Sez. 5, n. 30735 del 5/04/2019, Cassano, Rv. 276996 - 01; Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013, dep. 2014, Beretta, Rv. 259997 - 01, che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). 3.1. Nel caso in esame, le sentenze di merito hanno posto in luce come sia stato accertato, all'esito del dibattimento, che la società fallita aveva maturato una esposizione debitoria nei confronti dell'ER e degli enti previdenziali per un ammontare di 1.722.970,56 euro, ovvero per la quasi totalità dell'intero passivo, pari a 1.925.403,92 euro;
e come il totale e sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie e contributive avesse determinato il dissesto della società cooperativa. Quest'ultima, secondo la ricostruzione della sentenza di primo grado, non oggetto di specifiche censure in questa sede, lungi dal perseguire lo scopo mutualistico tra uguali e dallo svolgere la parte essenziale della propria attività a favore dei consoci, si era sostanzialmente caratterizzata per essere un serbatoio di manodopera a prezzi concorrenziali, praticabili grazie alla possibilità di utilizzare il modello cooperativo per ottenere un costo del lavoro inferiore. E ciò anche perché, fin dall'inizio, l'obiettivo realmente perseguito era stato quello di utilizzare l'ente mutualistico come una «bara erariale a tempo», atteso che non venivano pagati i tributi e gli oneri previdenziali e che si era proceduto, dopo pochi anni, alla cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese, per poi procedere alla creazione di un'altra cooperativa identica ad opera degli stessi soggetti, con passaggio indiretto dei soci lavoratori, chiamati a svolgere lo stesso lavoro, nello stesso posto e per lo stesso cliente. 3.2. Quanto, in particolare, alla responsabilità di US DI, la sentenza impugnata ha, innanzitutto, evidenziato come la gran parte degli omessi versamenti riguardasse proprio il periodo iniziale della costituzione della cooperativa, tra il 25 settembre 2012 e il 2014, ovvero proprio nel periodo in cui l'imputato era stato in carica, dalla quale era cessato proprio nel 2014, allorché gli era subentrato il padre. In secondo luogo, la sentenza ha evidenziato come il dissesto fosse stato cagionato anche dalla condotta omissiva dello stesso DI, posto che i mancati adempimenti formali connessi alla sua carica di amministratore 5 di diritto, in uno con «il mancato esercizio dei poteri di gestione e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto», erano stati certamente idonei a determinare la situazione patrimoniale che aveva portato la società al fallimento, secondo la regola dell'art. 40, secondo comma, cod. pen. da correlarsi all'art. 2392, comma 2, cod. civ., che pone in capo all'amministratore di diritto l'obbligo giuridico di vigilare e di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli. Con specifico riferimento relativo all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha congruamente motivato la sussistenza del dolo a partire dalla considerevole entità delle somme non versate e, soprattutto, dalla piena consapevolezza dell'imputato, desunta alla stregua di massime di comune esperienza, di omettere ogni adempimento periodico, anche di natura formale, connesso ai pagamenti dovuti all'ER e agli enti previdenziali, cui era tenuto nella sua qualità di amministratore. Tanto più che il rapporto familiare con il padre-amministratore di fatto agevolava e rendeva naturale la puntuale comunicazione e la condivisione di informazioni e di scelte operative riguardanti la società. Tale ricostruzione, non manifestamente illogica, appare del tutto conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente a integrare il dolo dell'amministratore di diritto la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831 - 01; Sez. 5, n. 7332 del 7/01/2015, Fasola, Rv. 262767 - 01). In proposito, va peraltro osservato che anche la soluzione accolta dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata dalla difesa (v. Sez. 5, n. 37453 del 7/09/2021, Leonova, non massimata), non si discosta, in realtà, dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, essendo stata soltanto affermata, nell'occasione, l'ovvia necessità, nei casi in cui l'amministratore sia «apparente», di una puntuale verifica dei criteri di imputazione soggettiva, dal momento che la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non implica necessariamente la consapevolezza delle iniziative criminose dell'amministratore di fatto. 4. Inammissibile è infine il secondo motivo del ricorso proposto da US DI. La sentenza impugnata, invero, aveva già dato atto della genericità delle censure formulate nell'atto di appello in relazione al trattamento sanzionatorio. Come evidenziato dalla Corte territoriale, la pena concretamente inflitta è stata stabilita nel minimo edittale anche per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
e, inoltre, essa è stata condizionalmente sospesa, sicché nessun margine residuava per una sua ulteriore riduzione. A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso si è limitato a censurare, in maniera assolutamente 6 Il Presi nte generica, la pena inflitta all'imputato, senza tenere conto delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto da US DI deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorso presentato da AN DI deve essere, invece, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso proposto da DI US e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da DI AN e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 gennaio 2024 Il Consigliere estensore