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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10475/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. Parte_1
i, con cui elett. dom. in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma n. 31, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. O. Controparte_1 alla via Tescione n. 14, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che, con provvedimento n. 1 del 02/01/2018, l'ente resistente conferiva la funzione di posizione organizzativa quale “Responsabile dell'area tecnica” - determinando l'ammontare della relativa indennità in € 10.845,59 – confermata con provvedimento n. 72 del 11/12/2018 per il 2019;
- che, nonostante lo svolgimento delle predette funzioni, alcuna somma era stata corrisposta dall'ente. Concludeva, pertanto, chiedendo di “Dichiarare il diritto alla percezione delle somme previamente indicate, condannando per l'effetto l' resistente al pagamento delle somme dovute nella misura di € CP_2
10.845,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore emergente in corso di lite”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente, che, eccepita la nullità del ricorso, ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto, deducendo in particolare la propria estraneità per il pagamento delle somme richieste nell'atto introduttivo, trattandosi di lavoratore dipendente della EG AM, distaccato presso l'ente resistente dal 22/01/2015.
1 La causa, rigettata la richiesta di chiamata in causa, previa riassegnazione alla scrivente e a seguito di rinvii per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili sulla scorta del tenore letterale dell'atto; tra l'altro, parte resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento della complessiva somma di € 10.845,59 a titolo di indennità per posizione organizzativa per l'anno 2019. Parte resistente eccepiva in particolare che, trattandosi di personale distaccato, la responsabilità per il pagamento delle somme richieste incombeva sulla EG AM (datore di lavoro). Ciò posto, in primo luogo si richiamano, quanto all'insussistenza delle condizioni per la chiamata in causa della EG AM, le argomentazioni già formulate dal precedente giudicante con provvedimento del 05/06/2020, in quanto condivise. Si osserva inoltre che, con delibera n. 1367 del 6/8/2009 (in atti), la EG AM istituiva una dotazione organica provvisoria mediante distacco di personale, precisando che “la retribuzione tabellare in godimento è garantita dall'TE di appartenenza, mentre eventuali oneri accessori o indennità saranno a carico del rispettivo TE CO . Parte_2
Appare preliminarmente opportuno rilevare che nel ca figurabile l'istituto del comando, e non del distacco, atteso che riguarda due enti differenti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024, Rv. 669941 - 02), “In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera;
In tema di pubblico impiego 2 privatizzato, non è configurabile un distacco del dipendente nei termini in cui avviene nel lavoro privato, non potendosi qualificare come tale la situazione nella quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, venendo egli assegnato, diversamente dalle ipotesi di comando, non ad una P.A. distinta da quella di appartenenza, ma ad un ufficio, differente da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque, dell'ente datore di lavoro, per soddisfare delle esigenze che sono solo di quest'ultimo ente”. Va altresì osservato che, nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “Di particolare valore è, però, un ulteriore intervento del legislatore, che pure ha cercato di ricondurre ad unità un sistema che, altrimenti, non sarebbe stato possibile gestire con la dovuta chiarezza. Si tratta di una regolamentazione che palesa come il legislatore voglia ormai dettare una disciplina uniforme del fenomeno, in maniera che, almeno in ambito pubblico, non vi siano significative differenze di disciplina per il solo fatto che il lavoratore è coinvolto in un comando od in una situazione diversa e divenga irrilevante l'accertamento, da parte del giudice, del soggetto nell'interesse del quale il lavoratore in concreto opera. Si tratta dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, proprio per evitare contestazioni in ordine all'individuazione degli enti tenuti a sostenere l'onere del trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prescrive che “in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”. Tale articolo, che, invero, concerne le ipotesi nelle quali le Pubbliche amministrazioni “sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale” e, quindi, verosimilmente, delle situazioni di comando di diritto pubblico, mette in luce come, nell'ottica del legislatore, la distinzione fra comando e figure similari (compresi quelli che impropriamente sono chiamati distacchi di diritto pubblico) è, almeno con riferimento ai profili economici, ormai irrilevante. Infatti, l'onere del trattamento economico fondamentale del lavoratore continua a gravare, qualora la P.A. sia tenuta ad autorizzare l'utilizzazione dei dipendenti, sul datore di lavoro, salvo rimborso ad opera dell'ente utilizzatore”. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame sussiste la legittimazione passiva dell'ente resistente, trattandosi di somme non rientranti nella previsione citata, in quanto relative ad incarico conferito, con apposito atto, dall'ente resistente e rientranti nel trattamento accessorio. Va altresì osservato che, con provvedimento n. 72/2018, l'ente precisava che “deve farsi carico l' degli oneri economici derivanti dal costo dell'attribuzione di responsabilità ai fini del CP_3 manten struttura organizzativa”. Si osserva che analoghe previsioni venivano indicate anche con riferimento alla successiva annualità (cfr. documentazione versata in atti dall resistente). CP_2
Nel caso in esame, è incontestato - oltre che mentalmente provato – che con provvedimento n. 1 del 2018 l'ente resistente abbia attribuito alla parte ricorrente la
“posizione organizzativa Area Tecnica” per l'anno 2018, stabilendo un importo pari ad € 10.845,59 a titolo di retribuzione di posizione, e che con provvedimento n. 72/2018 veniva confermato l'incarico per l'anno 2019, prevedendo un importo a titolo di indennità pari ad € 10.845,59. 3 Neppure è contestato, da parte dell'ente resistente, lo svolgimento delle attività dedotte, con riferimento all'anno 2019. Parte ricorrente, inoltre, ha depositato documentazione in merito, non contestata da parte resistente. Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, il ricorso va accolto, con condanna di parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad € 10.845,59, oltre interessi. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della complessità delle questioni trattate e della controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di € 10.845,59, per la causale indicata in parte motiva, oltre interessi legali come per legge;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 09/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 09/10/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10475/2019 TRA
nato a [...] il [...], rappr. e dif. dagli Avv. Parte_1
i, con cui elett. dom. in Piedimonte Matese, alla Piazza Roma n. 31, giusta procura in atti RICORRENTE E
, in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall'Avv. O. Controparte_1 alla via Tescione n. 14, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- che, con provvedimento n. 1 del 02/01/2018, l'ente resistente conferiva la funzione di posizione organizzativa quale “Responsabile dell'area tecnica” - determinando l'ammontare della relativa indennità in € 10.845,59 – confermata con provvedimento n. 72 del 11/12/2018 per il 2019;
- che, nonostante lo svolgimento delle predette funzioni, alcuna somma era stata corrisposta dall'ente. Concludeva, pertanto, chiedendo di “Dichiarare il diritto alla percezione delle somme previamente indicate, condannando per l'effetto l' resistente al pagamento delle somme dovute nella misura di € CP_2
10.845,59, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, o somma maggiore o minore emergente in corso di lite”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva l'ente resistente, che, eccepita la nullità del ricorso, ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto, deducendo in particolare la propria estraneità per il pagamento delle somme richieste nell'atto introduttivo, trattandosi di lavoratore dipendente della EG AM, distaccato presso l'ente resistente dal 22/01/2015.
1 La causa, rigettata la richiesta di chiamata in causa, previa riassegnazione alla scrivente e a seguito di rinvii per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c., formulata dalla resistente. Detta eccezione deve essere rigettata in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale l'atto introduttivo del giudizio è affetto da nullità allorquando dalla lettura globale dell'atto non sia dato individuare gli elementi essenziali del ricorso individuati dall'art. 414 c.p.c. In particolare, non è sufficiente l'omessa indicazione degli elementi di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. in modo formale, ma è necessario che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (ex multis Cass. n. 8839/2002), “eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso ed in questo indicata” (cfr. Cass. n. 12059/2003), ed al
“contenuto dei mezzi istruttori dedotti” (Cass. n. 7137/2002). Nel caso di specie, gli elementi necessari del ricorso sono individuabili sulla scorta del tenore letterale dell'atto; tra l'altro, parte resistente ha articolato puntuale comparsa di costituzione, così esercitando compiutamente ed efficacemente il proprio diritto di difesa. Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che parte ricorrente agisce in giudizio per il riconoscimento della complessiva somma di € 10.845,59 a titolo di indennità per posizione organizzativa per l'anno 2019. Parte resistente eccepiva in particolare che, trattandosi di personale distaccato, la responsabilità per il pagamento delle somme richieste incombeva sulla EG AM (datore di lavoro). Ciò posto, in primo luogo si richiamano, quanto all'insussistenza delle condizioni per la chiamata in causa della EG AM, le argomentazioni già formulate dal precedente giudicante con provvedimento del 05/06/2020, in quanto condivise. Si osserva inoltre che, con delibera n. 1367 del 6/8/2009 (in atti), la EG AM istituiva una dotazione organica provvisoria mediante distacco di personale, precisando che “la retribuzione tabellare in godimento è garantita dall'TE di appartenenza, mentre eventuali oneri accessori o indennità saranno a carico del rispettivo TE CO . Parte_2
Appare preliminarmente opportuno rilevare che nel ca figurabile l'istituto del comando, e non del distacco, atteso che riguarda due enti differenti. Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1471 del 15/01/2024, Rv. 669941 - 02), “In tema di pubblico impiego privatizzato, ricorre l'istituto, di natura straordinaria, del comando quando il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso differente Amministrazione o diverso ente pubblico per esigenze esclusive di detta Amministrazione o di tale ente, determinandosi una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione, cui consegue una modifica del c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera;
In tema di pubblico impiego 2 privatizzato, non è configurabile un distacco del dipendente nei termini in cui avviene nel lavoro privato, non potendosi qualificare come tale la situazione nella quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una P.A., è utilizzato in via temporanea presso un ufficio della medesima P.A. diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, venendo egli assegnato, diversamente dalle ipotesi di comando, non ad una P.A. distinta da quella di appartenenza, ma ad un ufficio, differente da quello nel quale è formalmente incardinato, facente parte, comunque, dell'ente datore di lavoro, per soddisfare delle esigenze che sono solo di quest'ultimo ente”. Va altresì osservato che, nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha chiarito che “Di particolare valore è, però, un ulteriore intervento del legislatore, che pure ha cercato di ricondurre ad unità un sistema che, altrimenti, non sarebbe stato possibile gestire con la dovuta chiarezza. Si tratta di una regolamentazione che palesa come il legislatore voglia ormai dettare una disciplina uniforme del fenomeno, in maniera che, almeno in ambito pubblico, non vi siano significative differenze di disciplina per il solo fatto che il lavoratore è coinvolto in un comando od in una situazione diversa e divenga irrilevante l'accertamento, da parte del giudice, del soggetto nell'interesse del quale il lavoratore in concreto opera. Si tratta dell'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, proprio per evitare contestazioni in ordine all'individuazione degli enti tenuti a sostenere l'onere del trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prescrive che “in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”. Tale articolo, che, invero, concerne le ipotesi nelle quali le Pubbliche amministrazioni “sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale” e, quindi, verosimilmente, delle situazioni di comando di diritto pubblico, mette in luce come, nell'ottica del legislatore, la distinzione fra comando e figure similari (compresi quelli che impropriamente sono chiamati distacchi di diritto pubblico) è, almeno con riferimento ai profili economici, ormai irrilevante. Infatti, l'onere del trattamento economico fondamentale del lavoratore continua a gravare, qualora la P.A. sia tenuta ad autorizzare l'utilizzazione dei dipendenti, sul datore di lavoro, salvo rimborso ad opera dell'ente utilizzatore”. Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame sussiste la legittimazione passiva dell'ente resistente, trattandosi di somme non rientranti nella previsione citata, in quanto relative ad incarico conferito, con apposito atto, dall'ente resistente e rientranti nel trattamento accessorio. Va altresì osservato che, con provvedimento n. 72/2018, l'ente precisava che “deve farsi carico l' degli oneri economici derivanti dal costo dell'attribuzione di responsabilità ai fini del CP_3 manten struttura organizzativa”. Si osserva che analoghe previsioni venivano indicate anche con riferimento alla successiva annualità (cfr. documentazione versata in atti dall resistente). CP_2
Nel caso in esame, è incontestato - oltre che mentalmente provato – che con provvedimento n. 1 del 2018 l'ente resistente abbia attribuito alla parte ricorrente la
“posizione organizzativa Area Tecnica” per l'anno 2018, stabilendo un importo pari ad € 10.845,59 a titolo di retribuzione di posizione, e che con provvedimento n. 72/2018 veniva confermato l'incarico per l'anno 2019, prevedendo un importo a titolo di indennità pari ad € 10.845,59. 3 Neppure è contestato, da parte dell'ente resistente, lo svolgimento delle attività dedotte, con riferimento all'anno 2019. Parte ricorrente, inoltre, ha depositato documentazione in merito, non contestata da parte resistente. Alla luce di tutto quanto esposto, pertanto, il ricorso va accolto, con condanna di parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma pari ad € 10.845,59, oltre interessi. Assorbita ogni ulteriore questione. Le spese di lite si compensano integralmente, in considerazione della complessità delle questioni trattate e della controvertibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento nei confronti di parte ricorrente della somma di € 10.845,59, per la causale indicata in parte motiva, oltre interessi legali come per legge;
b) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 09/10/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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