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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
in virtù di mandato a margine presente atto, dall'Avv. Enrico Chirivì, presso il cui studio, in Lecce,
alla Via Umberto I n.35, è elettivamente domiciliata;
[...]
[...]
[...]
[...] (c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lorusso, giusta procura generale per atto del Notaio Dott.
del 27 aprile 2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, elettivamente domiciliata presso Persona_1
la sede Affari Legali di Lecce, alla via Lequile s.n.c.;
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 17 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.5.20, la società chiedeva Parte_1
accertarsi l'inadempimento posto in essere da , rispetto alle obbligazioni assunte con CP_1
il contratto inerente la spedizione mediante il servizio Raccomandata 1, e disporsi la condanna della
medesima al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver commissionato
mediante detto strumento, tramite il quale era garantita la consegna in un giorno, il recapito del
plico contenente l'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto indetta da AQP S.p.a., per attività
da espletarsi presso il cantiere sito in Brindisi alla Via San Sebastiano n. 6, e di essere stata esclusa
in ragione dell'avvenuta consegna del medesimo in data 4.2.20, a fronte della scadenza in data 3.2.20
del termine per la presentazione delle offerte;
assumeva che, qualora il plico fosse stato
tempestivamente recapitato, l'aggiudicazione in proprio favore sarebbe certamente intervenuta a
fronte della formulazione, nella propria offerta, di un ribasso superiore a quello indicato dalla
società risultata aggiudicataria ed aveva determinato la consistenza del pregiudizio subito in €
8.003,44, pari all'utile di impresa calcolato nell' offerta.
costituendosi, evidenziava di aver riconosciuto, in sede stragiudiziale, il ritardo Controparte_1
del recapito e di aver richiesto l'inoltro della documentazione funzionale all'erogazione
dell'indennizzo contrattualmente previsto;
rimarcava che lo svolgimento del servizio pubblico
demandatole legittimasse la previsione, tramite normativa speciale, di limitazioni alla responsabilità
in ipotesi di disservizi, contemplata nel d. lg 261/99 e riportata nelle condizioni negoziali all'art.
11.3, espressamente approvato dal cliente;
deduceva, ancora, che la ricorrente non avesse allegato circostanze idonee a rendere plausibile la propria aggiudicazione e, conseguentemente, risarcibile
la propria perdita di chance;
invocava, pertanto, il rigetto della domanda formulata ai propri danni.
Il Tribunale adito definiva il giudizio con Ordinanza in data 9/3/22, con la quale rigettava la domanda della ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la pretesa risarcitoria formulata dalla società ricorrente non fosse passibile di accoglimento in ragione della carenza di elementi atti a suffragare il nesso causale tra l'incontestato ritardato recapito e la perdita della possibilità di conseguire l'utile d'impresa indicato nell'atto introduttivo – nesso della cui prova era onerato il danneggiato
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto appello la in persona del l.r.p.t., con atto Parte_1
ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria domanda;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in persona del l.r.p.t., instando per Controparte_2
il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'gli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 17/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, si duole che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda attorea, in assenza di elementi sufficienti per accertare che il ritardo nella consegna del plico abbia da solo cagionato per l'impresa ricorrente la perdita di possibilità di aggiudicarsi la gara di appalto e, dunque, di conseguire l'utile di impresa.
Segnatamente deduce che le uniche contestazione mosse dalla controparte, che aveva in ogni caso riconosciuto il ritardo nella consegna del plico e, dunque, l'inadempimento contrattuale, muovessero dalla asserita applicabilità della normativa speciale che ne limita la responsabilità e dai dubbi sollevati in ordine alla eventuale partecipazione alla gara di appalto di altre imprese che potessero aver proposto un maggiore ribasso.
Evidenzia come entrambe le contestazioni non colgano nel segno: la prima, in quanto è oramai pacifica in giurisprudenza la applicabilità, anche ai rapporti tra il servizio postale e l'utente, della disciplina dettata dal Codice Civile in ordine all'inadempimento contrattuale senza alcuna speciale esenzione di responsabilità (cfr. Corte Costituzionale n. 254 del 2002 e n. 46 del 2011); la seconda,
in quanto dall'esame del verbale delle operazioni di gara del 05.02.2020 versato in atti emerge ex actis che le imprese che avevano presentato la propria offerta partecipando alla gare erano state solo
3, e che l'unica presa in considerazione è stata quella aggiudicataria, mentre le altre 2 imprese, tra cui la odierna appellante, sono state escluse per consegna della busta oltre il termine di scadenza.
Rileva come il mero confronto tra l'offerta della impresa aggiudicataria con quella (ben più bassa)
della sia sufficiente a provare che quest'ultima sarebbe risultata aggiudicataria in caso di Parte_1
consegna nei termini.
Dalla lettura di detto verbale si evince, altresì, che l'offerta economica presentata dalla Parte_1
fosse corredata dei richiesti allegati, giacché, se gli stessi non fossero stati allegati, ciò sarebbe stato rilevato dal seggio di gara e dichiarato a verbale come ulteriore motivo di esclusione, oltre alla consegna fuori termine.
Conclude rilevando come la documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo del Tribunale fosse di per sé idonea e sufficiente a dichiarare che la causazione del danno lamentato da parte ricorrente era da addebitarsi alla esclusiva responsabilità di parte resistente, essendo stata la mancata aggiudicazione della gara di appalto una diretta conseguenza del ritardo nella consegna del plico postale.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della “mancata ammissione del mezzo
istruttorio che avrebbe ovviato alla ritenuta carenza probatoria”.
Contesta l'Ordinanza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la società
ricorrente non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, dopo aver rigettato una richiesta istruttoria avanzata dall'odierna appellante, che avrebbe certamente colmato l'asserita lacuna probatoria.
Ed infatti, si chiedeva di provare con l'escussione del teste, ragionier , all'epoca Testimone_1
dipendente della se fosse: “f) Vero che l'offerta così determinata, unitamente agli Parte_1
allegati richiesti, veniva spedita all'indirizzo indicato nel bando, a mezzo Raccomandata 1 in data
31/01/2020”.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
A. Normativa applicabile alla fattispecie.
In relazione alla disciplina applicabile alla fattispecie, nessuna delle argomentazioni di parte appellata coglie nel segno.
Ed invero, inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo.
Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.”
Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio,
svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” . Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il
DM 9 aprile del 2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione.
La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.
Questi stessi principi erano già stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254
del 2002), nonché dalla Suprema Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da Controparte_2
impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”.
Né risulta degna di pregio la difesa di che, a dimostrazione della esistenza di un CP_1
principio normativo a sé favorevole, cita l'articolo 19 del D.Lvo n.261 del 1999 il quale prevedeva che le norme di diritto comune in tema di responsabilità contrattuale si applicavano solo ai gestori diversi da : citazione che serve a per dire che lei continua a godere del CP_1 CP_1
privilegio di una responsabilità limitata. Il secondo comma di quella norma, comma citato da , CP_1
è stato abrogato dall'articolo 15 L. n. 58 del 2011, che così recita: “L'articolo 19 del decreto legislativo la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile».
Questa modifica legislativa, di cui la Difesa di non tiene conto, suona ad ulteriore CP_1
conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte
Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune. Viene
a tale stregua pertanto meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale,
ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di eguaglianza.
Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune.
Alla luce di tutto ciò emerge evidente l'erroneità della tesi – anch'essa reiterata in questa sede dalla difesa dell'appellata – per cui va dato rilievo alla pattuizione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle , avendo il mittente sottoscritto le relative clausole e le ha CP_1
approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
A parte il rilievo che si tratta di clausole comportanti una limitazione di responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per iscritto (art. 1341, 2° comma,
c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale.
Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della limitazione della responsabilità è espunta dall'ordinamento in quanto costituzionalmente illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione, la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate.
Ammesso cioè che è principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell'inadempimento secondo le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è
costituzionalmente illegittima la regola che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l'appunto, esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme.
Pare evidente che se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale.
Altresì infondata è l'ulteriore argomentazione della difesa di parte appellata che esclude la responsabilità di in ragione della imprevedibilità del danno. È noto al riguardo CP_1
l'orientamento della S.C. per cui “L'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè
secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.” (Cass. 15559/
2004; Cass. 11189/ 2007; Cass. 16763/2011; Cass. 17460/2014).
B. Prova del danno da “perdita di chance”.
E' noto a questo Collegio il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di
risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto
illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé
ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario,
sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del
conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova
scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata
recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance",
sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a
partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica,
di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).” (cfr., da ultimo,
Cass.n.2261/2022).
Ciò premesso, la chance non doveva essere valutata in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l'oggetto della pretesa risarcitoria (cfr., ex multis, Cass.
26/06/2020, n. 12906; Cass. n. 9/03/2018, n. 5641), ed al riguardo la giurisprudenza di legittimità si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato,
allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass.
29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità
di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Spettava, dunque, alla danneggiata provare che, ove la raccomandata fosse arrivata per tempo,
avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere presa in esame e, eventualmente, consentire l'aggiudicazione dell'appalto - avuto riguardo alla documentazione richiesta in comparazione con gli altri candidati e con il numero dei partecipanti.
“Per quanto l'onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita, detta attenuazione, non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie” (cfr. Cass.n.2261/2022), come è
avvenuto nel caso in esame, ove il Tribunale ha correttamente ritenuto non soddisfatto l'onere della prova del danno derivante dalla perdita della chance, con la mera allegazione, da parte della società
attrice, del verbale di gara, dal quale risulta semplicemente l'esclusione della società per ritardo nel deposito del plico di partecipazione alla gara.
Viceversa, è mancata la prova – che si sarebbe potuta acquisire ad esempio facendo richiesta di emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. della documentazione spedita con la raccomandata - dell'invio, all'interno del plico inoltrato a , dei richiesti allegati ivi CP_1
compreso il preventivo contente un maggiore ribasso d'asta rispetto all'attuale impresa aggiudicataria. Detta prova non è in alcun modo raggiungibile attraverso l'esame del “verbale delle
operazioni di gara”, nel quale si dà atto esclusivamente del ritardo con il quale era pervenuta la raccomandata, ma non anche della documentazione con la stessa raccomandata spedita, né, in particolare del merito della offerta formulata dalla società appellante. Dette circostanze non possono ritenersi provate né con la documentazione prodotta in appello, per un verso inammissibile e, per altro verso, inconferente, non potendosi affermare che quei documenti fossero contenuti nel plico inviato,
né con la documentazione prodotta in primo grado, non potendosi affermare che si trattasse della vera offerta inviata e non invece – in assenza di prova di data certa – di documentazione formata successivamente.
3. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna della società appellante, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data Controparte_1
9/3/2022, nel procedimento n.3268/2020 R.G., così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna la società appellante, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Responsabilità). - 1. La responsabilità per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1
in virtù di mandato a margine presente atto, dall'Avv. Enrico Chirivì, presso il cui studio, in Lecce,
alla Via Umberto I n.35, è elettivamente domiciliata;
[...]
[...]
[...]
[...] (c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lorusso, giusta procura generale per atto del Notaio Dott.
del 27 aprile 2022, rep. n. 55418 racc. n. 16104, elettivamente domiciliata presso Persona_1
la sede Affari Legali di Lecce, alla via Lequile s.n.c.;
-APPELLATA - All'udienza collegiale del 17 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.5.20, la società chiedeva Parte_1
accertarsi l'inadempimento posto in essere da , rispetto alle obbligazioni assunte con CP_1
il contratto inerente la spedizione mediante il servizio Raccomandata 1, e disporsi la condanna della
medesima al ristoro dei danni;
deduceva, a sostegno della pretesa vantata, di aver commissionato
mediante detto strumento, tramite il quale era garantita la consegna in un giorno, il recapito del
plico contenente l'offerta per la partecipazione alla gara d'appalto indetta da AQP S.p.a., per attività
da espletarsi presso il cantiere sito in Brindisi alla Via San Sebastiano n. 6, e di essere stata esclusa
in ragione dell'avvenuta consegna del medesimo in data 4.2.20, a fronte della scadenza in data 3.2.20
del termine per la presentazione delle offerte;
assumeva che, qualora il plico fosse stato
tempestivamente recapitato, l'aggiudicazione in proprio favore sarebbe certamente intervenuta a
fronte della formulazione, nella propria offerta, di un ribasso superiore a quello indicato dalla
società risultata aggiudicataria ed aveva determinato la consistenza del pregiudizio subito in €
8.003,44, pari all'utile di impresa calcolato nell' offerta.
costituendosi, evidenziava di aver riconosciuto, in sede stragiudiziale, il ritardo Controparte_1
del recapito e di aver richiesto l'inoltro della documentazione funzionale all'erogazione
dell'indennizzo contrattualmente previsto;
rimarcava che lo svolgimento del servizio pubblico
demandatole legittimasse la previsione, tramite normativa speciale, di limitazioni alla responsabilità
in ipotesi di disservizi, contemplata nel d. lg 261/99 e riportata nelle condizioni negoziali all'art.
11.3, espressamente approvato dal cliente;
deduceva, ancora, che la ricorrente non avesse allegato circostanze idonee a rendere plausibile la propria aggiudicazione e, conseguentemente, risarcibile
la propria perdita di chance;
invocava, pertanto, il rigetto della domanda formulata ai propri danni.
Il Tribunale adito definiva il giudizio con Ordinanza in data 9/3/22, con la quale rigettava la domanda della ricorrente, condannando la stessa alla refusione delle spese di giudizio in favore della resistente
In particolare, il primo giudice ha ritenuto che la pretesa risarcitoria formulata dalla società ricorrente non fosse passibile di accoglimento in ragione della carenza di elementi atti a suffragare il nesso causale tra l'incontestato ritardato recapito e la perdita della possibilità di conseguire l'utile d'impresa indicato nell'atto introduttivo – nesso della cui prova era onerato il danneggiato
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto appello la in persona del l.r.p.t., con atto Parte_1
ritualmente notificato, chiedendo che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accolta l'originaria domanda;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in persona del l.r.p.t., instando per Controparte_2
il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con condanna dell'gli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 17/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, si duole che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda attorea, in assenza di elementi sufficienti per accertare che il ritardo nella consegna del plico abbia da solo cagionato per l'impresa ricorrente la perdita di possibilità di aggiudicarsi la gara di appalto e, dunque, di conseguire l'utile di impresa.
Segnatamente deduce che le uniche contestazione mosse dalla controparte, che aveva in ogni caso riconosciuto il ritardo nella consegna del plico e, dunque, l'inadempimento contrattuale, muovessero dalla asserita applicabilità della normativa speciale che ne limita la responsabilità e dai dubbi sollevati in ordine alla eventuale partecipazione alla gara di appalto di altre imprese che potessero aver proposto un maggiore ribasso.
Evidenzia come entrambe le contestazioni non colgano nel segno: la prima, in quanto è oramai pacifica in giurisprudenza la applicabilità, anche ai rapporti tra il servizio postale e l'utente, della disciplina dettata dal Codice Civile in ordine all'inadempimento contrattuale senza alcuna speciale esenzione di responsabilità (cfr. Corte Costituzionale n. 254 del 2002 e n. 46 del 2011); la seconda,
in quanto dall'esame del verbale delle operazioni di gara del 05.02.2020 versato in atti emerge ex actis che le imprese che avevano presentato la propria offerta partecipando alla gare erano state solo
3, e che l'unica presa in considerazione è stata quella aggiudicataria, mentre le altre 2 imprese, tra cui la odierna appellante, sono state escluse per consegna della busta oltre il termine di scadenza.
Rileva come il mero confronto tra l'offerta della impresa aggiudicataria con quella (ben più bassa)
della sia sufficiente a provare che quest'ultima sarebbe risultata aggiudicataria in caso di Parte_1
consegna nei termini.
Dalla lettura di detto verbale si evince, altresì, che l'offerta economica presentata dalla Parte_1
fosse corredata dei richiesti allegati, giacché, se gli stessi non fossero stati allegati, ciò sarebbe stato rilevato dal seggio di gara e dichiarato a verbale come ulteriore motivo di esclusione, oltre alla consegna fuori termine.
Conclude rilevando come la documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo del Tribunale fosse di per sé idonea e sufficiente a dichiarare che la causazione del danno lamentato da parte ricorrente era da addebitarsi alla esclusiva responsabilità di parte resistente, essendo stata la mancata aggiudicazione della gara di appalto una diretta conseguenza del ritardo nella consegna del plico postale.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della “mancata ammissione del mezzo
istruttorio che avrebbe ovviato alla ritenuta carenza probatoria”.
Contesta l'Ordinanza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la società
ricorrente non avesse fornito la prova del nesso di causalità tra inadempimento e danno, dopo aver rigettato una richiesta istruttoria avanzata dall'odierna appellante, che avrebbe certamente colmato l'asserita lacuna probatoria.
Ed infatti, si chiedeva di provare con l'escussione del teste, ragionier , all'epoca Testimone_1
dipendente della se fosse: “f) Vero che l'offerta così determinata, unitamente agli Parte_1
allegati richiesti, veniva spedita all'indirizzo indicato nel bando, a mezzo Raccomandata 1 in data
31/01/2020”.
3. Dette censure non sono degne di pregio.
A. Normativa applicabile alla fattispecie.
In relazione alla disciplina applicabile alla fattispecie, nessuna delle argomentazioni di parte appellata coglie nel segno.
Ed invero, inizialmente, il gestore di posta godeva di un regime speciale di responsabilità, distinto da quello contrattuale di diritto comune, e più favorevole rispetto a quest'ultimo.
Addirittura, l'articolo 6 L. n. 156 del 1973 prevedeva espressamente che “L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi.”
Questo regime speciale è stato ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale, prima con la decisione n. 254 del 2002, in relazione alla totale esenzione da responsabilità, e poi, con specifico riferimento alla limitazione del risarcimento, con la decisione n. 46 del 2011, la quale ha espressamente statuito che “La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio,
svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione” . Questa pronuncia è stata resa tenendo conto del fatto, che poco prima di essa, era stato emanato il
DM 9 aprile del 2001, detto Carta della qualità del servizio pubblico postale, che volendo dunque introdurre un regime di responsabilità per il ritardo nella consegna (regime, si ripete, escluso dalla abrogata norma del 1973), ha previsto il solo rimborso del costo della spedizione.
La Corte costituzionale ha tenuto conto di tale DM, e della previsione di un indennizzo pari al costo della spedizione, e lo ha ritenuto insufficiente a garantire la funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente. Infatti, si legge nella predetta decisione che “La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione”.
Questi stessi principi erano già stati anticipati da altra decisione della Corte Costituzionale (n. 254
del 2002), nonché dalla Suprema Corte che, con decisione n. 15559 del 2004, ha affermato che “A
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6, d.P.R. n. 156 del 1973 (sentenza n. 254 del 2002 della Corte costituzionale), nella parte in cui disponeva che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma, la qualora non provi che l'inadempimento sia stato determinato da Controparte_2
impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, è tenuta al risarcimento del danno prevedibile derivante dal mancato recapito del telegramma”.
Né risulta degna di pregio la difesa di che, a dimostrazione della esistenza di un CP_1
principio normativo a sé favorevole, cita l'articolo 19 del D.Lvo n.261 del 1999 il quale prevedeva che le norme di diritto comune in tema di responsabilità contrattuale si applicavano solo ai gestori diversi da : citazione che serve a per dire che lei continua a godere del CP_1 CP_1
privilegio di una responsabilità limitata. Il secondo comma di quella norma, comma citato da , CP_1
è stato abrogato dall'articolo 15 L. n. 58 del 2011, che così recita: “L'articolo 19 del decreto legislativo la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito dal presente decreto o da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile».
Questa modifica legislativa, di cui la Difesa di non tiene conto, suona ad ulteriore CP_1
conferma della volontà del legislatore, che prende atto dunque delle decisioni della Corte
Costituzionale, di sottoporre il gestore di posta, chiunque esso sia, al regime di diritto comune. Viene
a tale stregua pertanto meno l'argomento secondo cui le decisioni della Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo il regime speciale di responsabilità, avevano però fatta salva l'ipotesi che il legislatore nella sua discrezionalità ne adottasse uno di riguardo verso i gestori del servizio postale,
ossia adottasse un regime comunque limitativo della responsabilità, pur nel rispetto del principio di eguaglianza.
Il legislatore ha accolto invero quell'invito, e, per l'appunto, nel 2011, come si è visto, ha cancellato una delle norme rimanenti a favore del gestore del servizio postale ribadendo la di lui soggezione alla responsabilità contrattuale di diritto comune.
Alla luce di tutto ciò emerge evidente l'erroneità della tesi – anch'essa reiterata in questa sede dalla difesa dell'appellata – per cui va dato rilievo alla pattuizione contrattuale della limitazione di responsabilità a favore delle , avendo il mittente sottoscritto le relative clausole e le ha CP_1
approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c.
A parte il rilievo che si tratta di clausole comportanti una limitazione di responsabilità, alla luce di quanto detto, e che dunque andavano approvate specificamente per iscritto (art. 1341, 2° comma,
c.c.), assume decisivo rilievo il principio secondo cui l'indennizzo corrispondente alle spese di spedizione non costituisce risarcimento sufficiente, e posto il principio secondo cui invece il gestore di posta è soggetto alle regole di diritto comune, in caso di responsabilità contrattuale, non può essere in ogni caso violato mediante pattuizione contrattuale.
Detto in altri termini: se la regola della esenzione da responsabilità o della limitazione della responsabilità è espunta dall'ordinamento in quanto costituzionalmente illegittima, non può essa ricevere invece tutela e produrre effetti se inserita in una pattuizione, la quale sarà, in parte qua, contrastante con norme imperative (tali sono quelle ricavabili da principi costituzionali) ed automaticamente sostituita dalle norme violate.
Ammesso cioè che è principio conforme a Costituzione che il gestore di posta risponda dell'inadempimento secondo le regole di diritto comune, e dunque, per converso, che è
costituzionalmente illegittima la regola che invece lo esenta da quella responsabilità, la previsione contrattuale che, per l'appunto, esenta il gestore dal rispetto di tali regole, è nulla per contrasto con norme imperative, ed è automaticamente sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione sostituita dalla regola risultante dalla interpretazione costituzionalmente conforme.
Pare evidente che se è ritenuta contraria al principio di eguaglianza la regola legislativa che esenta da responsabilità il gestore, non possa tale regola trovare applicazione e produrre effetti quale che ne sia la fonte, compresa quella negoziale.
Altresì infondata è l'ulteriore argomentazione della difesa di parte appellata che esclude la responsabilità di in ragione della imprevedibilità del danno. È noto al riguardo CP_1
l'orientamento della S.C. per cui “L'imprevedibilità del danno conseguente dall'inadempimento colpevole del debitore non costituisce un limite all'esistenza del danno stesso, ma soltanto alla misura del suo ammontare e, quindi, determina la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una data categoria di rapporti, secondo le ordinarie regole di comportamento dei soggetti economici, e cioè
secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute.” (Cass. 15559/
2004; Cass. 11189/ 2007; Cass. 16763/2011; Cass. 17460/2014).
B. Prova del danno da “perdita di chance”.
E' noto a questo Collegio il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità per cui “In tema di
risarcimento del danno da perdita di "chance", l'accertamento del nesso di causalità tra il fatto
illecito e l'evento di danno (rappresentato, in questo caso, dalla perdita non del bene della vita in sé
ma della mera possibilità di conseguirlo) non è sottoposto a un regime diverso da quello ordinario,
sicché sullo stesso non influisce, in linea di principio, la misura percentuale della suddetta possibilità, della quale, invece, dev'essere provata la serietà ed apprezzabilità ai fini della risarcibilità del
conseguente pregiudizio. (Nella specie, in cui l'attore non era stato ammesso a partecipare alla prova
scritta di un concorso indetto da un'azienda ospedaliera, a causa del ritardo con cui gli era stata
recapitata la raccomandata contenente la relativa convocazione, la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita di "chance",
sulla base della mera allegazione, da parte del candidato, del titolo di studio che lo abilitava a
partecipare alla selezione, in mancanza della prova della sussistenza, nella propria sfera giuridica,
di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso).” (cfr., da ultimo,
Cass.n.2261/2022).
Ciò premesso, la chance non doveva essere valutata in relazione al risultato atteso, ma in relazione alla perdita della possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l'oggetto della pretesa risarcitoria (cfr., ex multis, Cass.
26/06/2020, n. 12906; Cass. n. 9/03/2018, n. 5641), ed al riguardo la giurisprudenza di legittimità si dimostra particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato,
allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. Distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa di fatto, facendole assumere i caratteri di una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (cfr., tra le altre, Cass. 26/06/2020, n. 12906; Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass.
29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità
di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Spettava, dunque, alla danneggiata provare che, ove la raccomandata fosse arrivata per tempo,
avrebbe avuto una seria e concreta possibilità di essere presa in esame e, eventualmente, consentire l'aggiudicazione dell'appalto - avuto riguardo alla documentazione richiesta in comparazione con gli altri candidati e con il numero dei partecipanti.
“Per quanto l'onere probatorio si attenui rispetto alle ipotesi in cui venga chiesto il risarcimento del danno da perdita definitiva del bene della vita, detta attenuazione, non può concretizzarsi in una pretermissione che riguardi gli elementi costitutivi della fattispecie” (cfr. Cass.n.2261/2022), come è
avvenuto nel caso in esame, ove il Tribunale ha correttamente ritenuto non soddisfatto l'onere della prova del danno derivante dalla perdita della chance, con la mera allegazione, da parte della società
attrice, del verbale di gara, dal quale risulta semplicemente l'esclusione della società per ritardo nel deposito del plico di partecipazione alla gara.
Viceversa, è mancata la prova – che si sarebbe potuta acquisire ad esempio facendo richiesta di emissione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art.210 c.p.c. della documentazione spedita con la raccomandata - dell'invio, all'interno del plico inoltrato a , dei richiesti allegati ivi CP_1
compreso il preventivo contente un maggiore ribasso d'asta rispetto all'attuale impresa aggiudicataria. Detta prova non è in alcun modo raggiungibile attraverso l'esame del “verbale delle
operazioni di gara”, nel quale si dà atto esclusivamente del ritardo con il quale era pervenuta la raccomandata, ma non anche della documentazione con la stessa raccomandata spedita, né, in particolare del merito della offerta formulata dalla società appellante. Dette circostanze non possono ritenersi provate né con la documentazione prodotta in appello, per un verso inammissibile e, per altro verso, inconferente, non potendosi affermare che quei documenti fossero contenuti nel plico inviato,
né con la documentazione prodotta in primo grado, non potendosi affermare che si trattasse della vera offerta inviata e non invece – in assenza di prova di data certa – di documentazione formata successivamente.
3. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna della società appellante, alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis. Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del l.r.p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce in data Controparte_1
9/3/2022, nel procedimento n.3268/2020 R.G., così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna la società appellante, alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del presente gravame, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Responsabilità). - 1. La responsabilità per