Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 382
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa interpretazione dell'art. 19, comma 3, D.lgs. n° 546/92

    La Corte ha ritenuto che l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento, regolarmente notificate, ha precluso ogni censura in sede di appello, consentendo la contestazione dell'atto successivo (intimazione) solo per vizi propri. La Suprema Corte ha confermato che qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa se non per vizi propri dell'atto successivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 382
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 382
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo