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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 382/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN UI RL, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2113/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4909/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei relativi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n° 06820239047705968000 notificata in data 8.1.2024, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione intimava a Ricorrente_1 il pagamento dell'importo di complessivi €. 156.034,34, recato, tra gli altri atti (non di competenza del giudice tributario), dalle sottostanti cartelle di pagamento:
a- n° 06820190089875785000 per Irpef ed addizionali riferite al 2012, 2013 e 2014;
b- n° 06820190097137166000 per Irpef ed addizionali riferite al 2016;
c- n° 06820200008485610000 per Irpef ed addizionali riferite al 2015
d- n° 068 2021 0024087248000 per diritti camera di commercio anno 2018;
e- n° 068 2021 0071892884000 per Irpef ed addizionali riferite 2017;
f- n° 068 2022 0045782010000 per Irpef ed addizionali riferite 2018.
Avverso detto atto impositivo, veniva proposto ricorso con cui la parte privata eccepiva, in via preliminare, con riferimento alle sole prime tre cartelle di pagamento (punti a-b-c), l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione quinquennale di imposte, interessi, sanzioni ed aggio, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, non essendostati indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, calcolati, non solo sulle imposte, ma anche sugli interessi, oltre all'omessa indicazione del numero del ruolo e della data di consegna.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, respingeva il ricorso in quanto le prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla ricorrente, non erano state impugnate ed erano pertanto divenute definitive, mentre il conteggio di interessi ed oneri di riscossione, risultava corretto essendosi l'Ufficio attenuto ai principi di legge.
La contribuente proponeva appello ritenendo erronea la sentenza di primo grado e sostenendo di avere diritto ad impugnare l'intimazione di pagamento per fare valere anche la prescrizione dei crediti tributari maturati prima della notificazione delle cartelle di pagamento. Ribadiva la prescrizione quinquennale per l'intero credito tributario recato dalle sopra citate tre cartelle di pagamento. Chiedeva la riforma della sentenza gravata ed, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, facendo riferimento ai motivi di appello ed alla ingente pretesa erariale, idonea ad arrecare un danno grave ed irreparabile all'appellante.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'istanza cautelare non sussistendo né il fumus boni iuris, né il periculum in mora. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici e l'infondatezza delle censure, avendo i primi giudici fatta corretta applicazione dei principi richiamati in sentenza in punto di definitività degli atti impositivi, regolarmente notificati e non impugnati. Chiedeva la condanna alle spese, con distrazione a favore del legale antistatario.
Con ordinanza del 13.10.2025 l'istanza cautelare veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere circoscritto l'oggetto del contendere alle sole cartelle di pagamento indicati punti a-b-c riferite alle imposte dal 2012 al 2016, non avendo l'odierna appellante sollevato alcuna contestazione riguardo le ulteriori cartelle di pagamento (punti d-e-f), le cui pretese tributarie devono pertanto ritenersi riconosciute.
L'unico motivo posto a fondamento dell'impugnazione risulta argomentato sul presupposto della violazione e falsa interpretazione dell'art. 19, comma 3, D.lgs. n° 546/92.
Esso è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, l'ente di riscossione ha dimostrato nel precedente grado di giudizio la regolare notificazione in data
18.11.2022 di tutte le cartelle di pagamento (comprese quelle non contestate) recate dall' intimazione di pagamento n° 06820239047705968000, come da copiosa documentazione versata in atti.
Tale circostanza non è stata neppure contestata dalla Ricorrente_1 nei due gradi di giudizio ed, anzi, la stessa ha ammesso di non aver impugnato dette cartelle di pagamento pur intendendo eccepire la prescrizione del credito tributario (pag. 5 atto di appello); nonostante ciò, ritiene di avere “sempre diritto ad impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi maturati per le annualità di riferimento - 2012, 2013, 2014 e 2015- e la data di notificazione delle cartelle di pagamento (18/11/2022)” (pag. 7 atto di appello), “considerata gli anni a cui si riferivano le cartelle nn. 068
2019 0089875785 000 (anni 2012, 2013 e 2014), 068 2019 0097137166 000 (anno 2016), 068 2020 0008485610 000 (anno 2015)” (pag. 5 atto di appello).
Detta conclusione è erronea in quanto l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento ha precluso alla
Ricorrente_1 qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, intimazione di pagamento per cui è causa) unicamente per vizi propri, come costantemente stabilito dalla Suprema Corte (“in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” Cass. n° 1043/2026; tra le molte, Cass. n° 37259/2021; Cass. n° 3005/2020).
Sulla base di tali premesse, rilevata l'infondatezza della censura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto dell'appello e confermata la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del grado, liquidate in €.
5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario. Il Giudice Estensore Il Presidente
SA RL BO AN RG
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente
AN UI RL, OR
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2113/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4909/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820239047705968000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 287/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: entrambe le parti si riportano alle conclusioni formulate nei relativi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con intimazione di pagamento n° 06820239047705968000 notificata in data 8.1.2024, l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione intimava a Ricorrente_1 il pagamento dell'importo di complessivi €. 156.034,34, recato, tra gli altri atti (non di competenza del giudice tributario), dalle sottostanti cartelle di pagamento:
a- n° 06820190089875785000 per Irpef ed addizionali riferite al 2012, 2013 e 2014;
b- n° 06820190097137166000 per Irpef ed addizionali riferite al 2016;
c- n° 06820200008485610000 per Irpef ed addizionali riferite al 2015
d- n° 068 2021 0024087248000 per diritti camera di commercio anno 2018;
e- n° 068 2021 0071892884000 per Irpef ed addizionali riferite 2017;
f- n° 068 2022 0045782010000 per Irpef ed addizionali riferite 2018.
Avverso detto atto impositivo, veniva proposto ricorso con cui la parte privata eccepiva, in via preliminare, con riferimento alle sole prime tre cartelle di pagamento (punti a-b-c), l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione quinquennale di imposte, interessi, sanzioni ed aggio, nonché la nullità dell'intimazione di pagamento per cui è causa, non essendostati indicati i criteri di calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione, calcolati, non solo sulle imposte, ma anche sugli interessi, oltre all'omessa indicazione del numero del ruolo e della data di consegna.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impositivo, respingeva il ricorso in quanto le prodromiche cartelle di pagamento, regolarmente notificate alla ricorrente, non erano state impugnate ed erano pertanto divenute definitive, mentre il conteggio di interessi ed oneri di riscossione, risultava corretto essendosi l'Ufficio attenuto ai principi di legge.
La contribuente proponeva appello ritenendo erronea la sentenza di primo grado e sostenendo di avere diritto ad impugnare l'intimazione di pagamento per fare valere anche la prescrizione dei crediti tributari maturati prima della notificazione delle cartelle di pagamento. Ribadiva la prescrizione quinquennale per l'intero credito tributario recato dalle sopra citate tre cartelle di pagamento. Chiedeva la riforma della sentenza gravata ed, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, facendo riferimento ai motivi di appello ed alla ingente pretesa erariale, idonea ad arrecare un danno grave ed irreparabile all'appellante.
Con controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate Riscossione si opponeva all'istanza cautelare non sussistendo né il fumus boni iuris, né il periculum in mora. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello per carenza di motivi specifici e l'infondatezza delle censure, avendo i primi giudici fatta corretta applicazione dei principi richiamati in sentenza in punto di definitività degli atti impositivi, regolarmente notificati e non impugnati. Chiedeva la condanna alle spese, con distrazione a favore del legale antistatario.
Con ordinanza del 13.10.2025 l'istanza cautelare veniva respinta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere circoscritto l'oggetto del contendere alle sole cartelle di pagamento indicati punti a-b-c riferite alle imposte dal 2012 al 2016, non avendo l'odierna appellante sollevato alcuna contestazione riguardo le ulteriori cartelle di pagamento (punti d-e-f), le cui pretese tributarie devono pertanto ritenersi riconosciute.
L'unico motivo posto a fondamento dell'impugnazione risulta argomentato sul presupposto della violazione e falsa interpretazione dell'art. 19, comma 3, D.lgs. n° 546/92.
Esso è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, l'ente di riscossione ha dimostrato nel precedente grado di giudizio la regolare notificazione in data
18.11.2022 di tutte le cartelle di pagamento (comprese quelle non contestate) recate dall' intimazione di pagamento n° 06820239047705968000, come da copiosa documentazione versata in atti.
Tale circostanza non è stata neppure contestata dalla Ricorrente_1 nei due gradi di giudizio ed, anzi, la stessa ha ammesso di non aver impugnato dette cartelle di pagamento pur intendendo eccepire la prescrizione del credito tributario (pag. 5 atto di appello); nonostante ciò, ritiene di avere “sempre diritto ad impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari, delle sanzioni e degli interessi maturati per le annualità di riferimento - 2012, 2013, 2014 e 2015- e la data di notificazione delle cartelle di pagamento (18/11/2022)” (pag. 7 atto di appello), “considerata gli anni a cui si riferivano le cartelle nn. 068
2019 0089875785 000 (anni 2012, 2013 e 2014), 068 2019 0097137166 000 (anno 2016), 068 2020 0008485610 000 (anno 2015)” (pag. 5 atto di appello).
Detta conclusione è erronea in quanto l'omessa impugnazione delle cartelle di pagamento ha precluso alla
Ricorrente_1 qualsivoglia censura in questa sede, ad eccezione della facoltà di contestare l'atto successivo (nella specie, intimazione di pagamento per cui è causa) unicamente per vizi propri, come costantemente stabilito dalla Suprema Corte (“in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” Cass. n° 1043/2026; tra le molte, Cass. n° 37259/2021; Cass. n° 3005/2020).
Sulla base di tali premesse, rilevata l'infondatezza della censura esaminata, deve essere pronunciato il rigetto dell'appello e confermata la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 19, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
- condanna l'appellante a rifondere all'Agenzia delle Entrate Riscossione le spese del grado, liquidate in €.
5.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione a favore del legale che si è dichiarato antistatario. Il Giudice Estensore Il Presidente
SA RL BO AN RG