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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1344/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1344/2020 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA RI TE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
CHIASSI N. 42, MANTOVA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO, CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE ISONZO N. 52, REGGIO
MI. pagina 1 di 15 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio, Controparte_2 avanti il Tribunale di Reggio Emilia, per far accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 3555, aperto nel 1992 ed estinto nel 2013, per difetto di forma, per illegittimo addebito di costi non pattuiti, nonché la nullità di un contratto derivato meglio descritto in atti per difetto di forma, per mancata indicazione del mark to market e, infine, per alea ab origine unilaterale, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente e al ristoro delle perdite sofferte a seguito della suddetta operazione finanziaria per complessivi € 217.243,09.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare di merito, la prescrizione dell'azionato diritto di ripetizione d'indebito con riferimento ai costi relativi al decennio anteriore alla messa in mora avvenuta con lettera datata 22/1/2014 (doc. 3 arredo casa I grado), e, nel merito, l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., resa in data 2/7/2020, l'adìto Tribunale di Reggio
Emilia condannava quest'ultima al pagamento, a favore dell'attrice, a titolo di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, la complessiva somma di €
141.417,65 oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo e spese di lite comprensive di quelle di ctu.
In particolare, il Tribunale rigettava la domanda attrice di nullità del contratto di conto corrente inter partes per difetto di forma, trattandosi, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., n. 898/2018), di contratto recante la pagina 2 di 15 sottoscrizione della Banca (c.d. “monofirma”) e prodotto dal cliente e, inoltre, quella di ripetizione di indebito relativa alla denunciata usurarietà degli interessi in quanto sopravvenuta (Cass. Civ., SS.UU., n. 24675/2017).
Il Tribunale, con riferimento al c/c sopra indicato, previo accertamento dell'esistenza di un fido di fatto a corredo del suddetto contratto in virtù degli elementi acquisiti tramite l'espletata ctu (estratti conto comprovanti una soglia di affidamento pari a £ 100.000 e, a seguito del cambio valuta, pari a € 50.000) e previa distinzione delle rimesse ripristinatorie da quelle solutorie, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione come sopra sollevata dalla e, accertata l'illegittimità dei non pattuiti interessi CP_1 ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, delle ulteriori spese contrattualmente non previste, nonché della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi, condannava l'istituto di credito convenuto alla restituzione, in favore della correntista, della somma di € 113.912,37.
Quanto al contratto in derivati, il Giudice di prime cure ne dichiarava la nullità per omessa indicazione del mark to market, rilevando altresì la susssistenza di “uno sbilanciamento dell'alea in favore della banca”, e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, a titolo di ristoro delle perdite economiche subite, della somma di € 27.505,29.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società
[...] [...]
proponendo appello avverso la suddetta sentenza. CP_2
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, 2033 e 2935 c.c., dell'art. 117 TUB nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis del DL 179/2012 (L. 221/2012) e dell'art. 112 c.p.c.; 3) errata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1343, 1418 c.c., degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), dell'art. 26 e 31 del Reg. n. 11522/1998, degli artt. CP_4
112, 113, 115 e 116 c.p.c.; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. pagina 3 di 15 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, riforma parziale dell'appellata sentenza n. 636/2020, nelle parti sfavorevoli all'istituto di credito, così giudicare: A. Nel merito
A.
1. Sul contratto di conto corrente
Accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione di tutte le somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, oggetto di contestazione, in esecuzione di tutte le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente il 22.01.2014 (e quindi ante 22.01.2004), corrispondente alla data di notifica della lettera del 9.1.2014 (doc. 3 fascicolo di parte attrice), e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare
a pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_5 euro 43.001,06=, oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo.
A.
2. Sul contratto in derivati
In via principale
Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata
Accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione delle seguenti somme contabilizzate ed annotate dalla banca sul conto corrente n. 3555, nessuna esclusa, in esecuzione del contratto impugnato, in data anteriore al decimo anno decorrente al decimo anno precedente il 29.8.2014 (e quindi ante 29.08.2004), o la diversa data che verrà accertata in corso di causa:
- € 6,32= data contabile di addebito 28.03.2003;
- € 535,89= data contabile di addebito 3.7.2003;
- € 1.035,00= data contabile di addebito 22.9.2003;
- € 1.033,86=, data contabile di addebito 22.12.2003;
- € 2.221,91= data contabile di addebito 23.03.2004;
- € 2.469,64= data contabile di addebito 23.6.2004; nonché della successiva domanda di pagamento degli interessi riferiti alle somme suddette. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare
[...]
a pagare alla la somma di euro Parte_1 Controparte_5 pagina 4 di 15 20.202,66=, oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo. B. Restituzione somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, preso atto che controparte ha incassato la somma complessiva di euro 209.261,91= in forza della sentenza di primo grado, condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, Controparte_2 mediate pagamento, a l'importo suddetto, o la Parte_1 diversa somma che verrà accertata in sentenza, oltre agli interessi dal 18.5.2021 (data emissione assegno circolare a favore di all'effettivo soddisfo. C. Controparte_2
Relativamente all'appello incidentale Rigettare l'appello incidentale confermando la sentenza di primo grado nei capi non impugnati da Parte_1
, per i motivi esposti in atti. D. In ogni caso Con condanna alla rifusione delle spese
[...]
e compensi professionali di lite per entrambi i giudizi di primo e secondo grado. E. In via istruttoria L'appellante si oppone alla richiesta di CTU formulata dall'appellata; in subordine il quesito dovrà tener conto dell'eccepita prescrizione oggetto dei motivi di appello principale”.
Si è costituita in giudizio la società la quale, contestando la Controparte_2 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti e censurando, a sua volta, in via di appello incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la novità e, quindi, l'inammissibilità della domanda espunzione della capitalizzazione anatocistica degli interessi operata dalla banca in assenza di specifica pattuizione, ha, quindi, concluso chiedendo “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa eventuale rimessione della causa in istruttoria per disporre integrazione alla CTU in atti, confermare la sentenza resa dal Giudice di prime cure e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare altresì alla CP_6 ulteriore ripetizione delle somme come rilevate dal CTU designando (costituite dai maggiori addebiti effettuati sul c/c 3555 a causa della pratica anatocistica illegittima per tutta la durata del rapporto) che allo stato si indicano in euro 98.237,44 oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.c. dalla data di messa in mora della banca del
09/01/2014. In ogni caso con vittoria di spese e accessori tutti di causa e di CTP per i
pagina 5 di 15 giudizi di primo e di secondo grado da distrarre in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
Successivamente, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 8 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, 2033 e 2935
c.c., dell'art. 117 TUB nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un fido di fatto a corredo del contratto di conto corrente oggetto di causa, desumendolo dagli estratti conto e dalle risultanze della
Centrale Rischi, nonostante la mancata produzione, da parte della correntista su cui incombeva il relativo onere probatorio, del documento comprovante la ritenuta apertura di credito.
In particolare, la appellante lamenta, al riguardo, che l'esistenza di quest'ultimo CP_1 rapporto era stata dalla stessa recisamente contestata, sostenendo, di conseguenza, che le rimesse appostate in c/c erano tutte di natura solutoria e che, pertanto, il diritto azionato dall'originaria attrice in via di ripetizione di indebito era comunque estinto per inutile decorso del termine decennale di prescrizione.
Il motivo è infondato.
Come noto, la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, ex art. 117 TUB, mira a tutelare il cliente, rendendolo così edotto della disciplina e dell'oggetto del rapporto negoziale instaurato con la Banca, sicchè negare l'esistenza di un affidamento "di fatto"
pagina 6 di 15 invocando la norma sopra citata determinerebbe un effetto distorsivo rispetto alla ratio ad essa sottesa.
Spetta, quindi, al giudice valutare la fondatezza dell'assunto difensivo svolto, sul punto, dal correntista, avvalendosi anche di elementi di giudizio di natura presuntiva.
Nel caso di specie, la società ha allegato l'esistenza di un c.d. fido di Controparte_2 fatto, invocando quella giurisprudenza di legittimità che assume la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti bancari anche in assenza di contratti scritti, attraverso elementi sintomatici e presuntivi, e dunque attraverso "mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della B.D., nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione" (Cass. Civ., n. 2338/2024; Cass. Civ., n. 5387/2024).
Del resto, il vizio di natura formale derivante dalla mancanza del contratto scritto non è rilevabile d'ufficio in quanto nullità di protezione posta a tutela del contraente più debole, unico soggetto, per ciò, legittimato a proporre l'azione diretta al suo accertamento.
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di un fido di fatto è stata accertata e dichiarata in sentenza, essendo emerso dalle espletate indagini peritali che “la documentazione contabile, in particolare, gli estratti conto trimestrali, registravano in molte circostanze la separazione dei numeri debitori e degli interessi debitori maturati con calcoli diversi, presupponendo, pertanto, movimentazioni sia intra fido che extra fido”.
Sulla scorta di tali evidenze contabili, riscontrate in numerosi trimestri, il CTU, con argomentazioni ampiamente motivate, puntuali e coerenti, per ciò del tutto condivise anche dalla Corte, ha concluso affermando, in termini di ragionevole certezza,
l'esistenza, di fatto, degli elementi essenziali di un affidamento in c/c (id est, durata, importo ecc .. ). pagina 7 di 15 Accertata l'esistenza di un fido di fatto, il primo Giudice ha, quindi, correttamente individuato il dies a quo di decorrenza dell'eccepita prescrizione, distinguendo tra le rimesse di natura solutoria e quelle c.d. ripristinatorie, stabilendo il suo exordium, nel primo caso, dalla data del relativo versamento, mentre, nel secondo caso, da quella di chiusura del conto.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis del DL 179/2012 (L. 221/2012)
e dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, la Banca deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione, dalla stessa sollevata, di inutilizzabilità, a fini probatori, del doc. 24 (report Centrale Rischi) prodotto da controparte su supporto informatico (CD,) che, a suo dire, il CTU avrebbe, invece, valutato per affermare l'esistenza di un affidamento di fatto in conto corrente.
Il motivo è fondato, ma, per le ragioni che di seguito verranno esposte, anche ininfluente.
Infatti, come detto, il documento in questione era stato prodotto, con le modalità in precedenza indicate, in violazione dell'art. 16 bis del dl 179/2012, che prevede che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Sempre ai sensi della norma sopra citata, eventuali modalità alternative di deposito sono soggette ad autorizzazione del giudice nel caso di malfunzionamenti del portale o perché il formato digitale non è supportato dal sistema.
Nel caso di specie, alla memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., la società correntista aveva allegato un CD, contenente le segnalazioni alla Centrale Rischi in formato pdf, pertanto, del tutto compatibile con il pct, sicchè la stessa avrebbe dovuto richiedere apposita autorizzazione al giudice per poterli produrre con modalità non telematiche.
Ne consegue che, in difetto di autorizzazione del Giudice, il documento de quo non era utilizzabile in sede di indagine peritale.
Tuttavia, la sopra rilevata inutilizzabilità del suddetto documento, non pregiudica gli esiti dell'espletata ctu in punto di fido di fatto, atteso che l'esistenza di questo è stata pagina 8 di 15 riscontrata anche e soprattutto sulla base delle non confutate risultanze degli estratti conto ritualmente prodotti in via telematica, dai quali, come esposto, sono stati correttamente desunti gli elementi essenziali del predetto rapporto negoziale.
- Errata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 24418/2010.
Con il terzo motivo, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, non avrebbe dato corretta attuazione ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (v. n. 24418/2010) secondo cui, in assenza di fido, tutte le rimesse andavano considerate solutorie e che, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiararsi la prescrizione in relazione a tutte le rimesse ante 2004 con sostituzione, per i residui importi, dei tassi debitori previsti in contratto con quelli di cui all'art. 117 TUB, solo fino al 9/3/2012, data dell'avvenuta sottoscrizione del doc. 8 (fascicolo banca), il che avrebbe portato alla condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di € 43.001,06 anziché di €
113.912,37.
Anche il motivo in esame è infondato.
Il gravame è strettamente connesso ai motivi in precedenza esaminati, in quanto la relativa censura presuppone, a fini dell'invocata declaratoria di prescrizione delle rimesse asseritamente tutte di natura solutoria, l'assenza di fido in c/c.
Tuttavia, come in precedenza esposto, sulla scorta dei dati evincibili dagli estratti conto,
è stata accertata l'esistenza di un fido di fatto, ragion per cui è possibile distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, dichiarando la prescrizione delle sole rimesse solutorie, rispetto alle quali il termine di prescrizione ordinaria decorre dalla relativa annotazione contabile;
al contrario, non potranno dichiararsi prescritte le rimesse ripristinatorie, cioè quelle entro fido, volte a ripristinare la provvista, per le quali il dies a quo decorre dalla chiusura del conto.
Con riferimento, invece, alla asserita erronea sostituzione dei tassi debitori, la Corte rileva l'infondatezza della relativa censura, atteso che il giudice di prime cure ha recepito l'ipotesi prospettata dal CTU sub n. 2, contenuta a p. 20 della relazione pagina 9 di 15 integrativa, dove si prevede “l'integrale sostituzione dei tassi debitori con quelli di cui all'art. 117 TUB, solo fino al 9/3/2012, data in cui è avvenuta la sottoscrizione del Contro documento 8 prodotto da con un ammontare indebito di € 113.912,37.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1343, 1418 c.c., degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), dell'art. 26 e 31 del Reg. n. CP_4
11522/1998, degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Con il quarto motivo, la impugna la statuizione con cui il Giudice di prime cure CP_1 ha dichiarato la nullità del contratto in derivati per omessa indicazione del Pt_2
e per difetto di causa in conseguenza del riscontro squilibrio negoziale di alea.
[...]
Giova osservare che, sul punto, l'appellante ha anzitutto asserito che la società CP_2
quale operatore qualificato, avrebbe dovuto essere definita, in via di presunzione,
[...] come investitore qualificato, sicchè sarebbe spettato a quest'ultima di allegare e provare il contrario.
Ha altresì sostenuto che il mark to market non costituisce elemento essenziale del contratto de quo e che lo sbilanciamento dell'alea, come riscontrato dallo stesso CTU, fosse di “entità moderata”, osservando come, in ogni caso, gli artt. 21 TUF, 26 Reg.
Consob. n. 1152 non prevedano la nullità del contratto, con la conseguenza che, in caso di loro violazione e, quindi, di inadempimento degli obblighi informativi ivi previsti, potrebbe, semmai, configurarsi una responsabilità meramente risarcitoria, nel caso di specie, non dedotta dall'attrice.
Anche questo motivo è infondato.
Occorre, preliminarmente, definire la natura del mark to market nel contratto in derivati.
Come noto, il contratto in derivati denominato interest rate swap prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo.
La causa di siffatto contratto consiste nella negoziazione del rischio.
Infatti, nel corso del rapporto, può verificarsi uno squilibrio sopravvenuto, che può indurre le parti a sciogliere il contratto. pagina 10 di 15 A tal fine, assume rilievo il cd. mark to market o costo di sostituzione, che è pari al costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto.
In altre parole, esso esprime la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data.
Affinché il contratto possa essere ritenuto meritevole sotto il profilo causale, occorre, inoltre, che l'alea sia razionale, vale a dire misurabile, in quanto funzionale alla gestione del rischio.
La razionalità è, poi, ravvisabile quando risultino esplicitati – e, pertanto, condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la misura dell'alea, quali il mark to market e gli scenari probabilistici.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'accordo sulla misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al mark to market, ma deve investire anche gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea (v., ad es., Cass. Civ., n. 21830/2021).
Nella fattispecie in commento, risulta per tabulas, e non è neppure specificamente contestata, l'omessa indicazione in contratto del dato relativo al mark to market, e, sul punto, l'odierna appellante ha sostenuto l'irrilevanza di tale omissione in quanto la Contro società aveva, comunque, sottoscritto i docc. 21 e 22 (fascicolo in CP_2 cui la società correntista si autodefiniva operatore qualificato, con conseguente attenuazione, a dire della Banca, degli obblighi informativi a suo carico, per insussistenza di asimmetrie negoziali.
Il superiore assunto è infondato.
Infatti, il mark to market rappresenta un elemento essenziale del contratto derivato, la cui indicazione non può mancare, individuando esso il valore del contratto ad una certa data, ed esplicitando i costi impliciti ed i cd. "scenari probabilistici".
Esso, per ciò, integra un elemento strutturale del contratto, in termini di determinazione/determinabilità del suo oggetto, in quanto il suo calcolo richiede l'uso di variabili soggettive e specifici parametri non indicati nel contratto, rendendolo indeterminato e indeterminabile (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2025, n.
4076; Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 10/06/2025, n.
3624). pagina 11 di 15 L'eventuale sottoscrizione da parte del cliente della autodichiarazione di operatore qualificato può al più attenuare gli obblighi di informazione e protezione a carico della banca (Cass. Civ., n. 20249/2021), ma di certo non può sanare una carenza strutturale e, quindi, una nullità rilevabile d'ufficio, provocata dalla mancata indicazione del mark to market.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art.
112 c.p.c.
Con il quinto motivo, la impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso l'esame CP_1
e la decisione sull'eccezione dalla stessa sollevata di prescrizione (quantomeno parziale) del diritto di controparte alla restituzione delle somme investite nel caso di accoglimento della domanda di nullità del derivato.
Tale diritto, quindi, a dire dell'appellante, andrebbe quantomeno circoscritto al minor importo di € 20.202,66.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nel dichiarare la nullità del contratto in derivati per cui è causa, ha condannato la allora convenuta alla restituzione delle somme corrispondenti alle CP_1 perdite subite dell'attrice senza però tener conto della maturata Controparte_2 prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione.
In particolare, deve evidenziarsi come l'art. 1422 c.c. disponga che l'azione volta alla dichiarazione di nullità negoziale non è soggetta a prescrizione, facendo, al contempo, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto.
Come noto, quella di nullità del negozio è una declaratoria giudiziale di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto pagina 12 di 15 giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente (Cass. Civ., n. 32694/2024).
Nel caso di specie, nel periodo antecedente il decennio decorrente, a ritroso, dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultano addebitate perdite per complessivi € 7.302,62, rispetto alle quali, in assenza di ulteriori e più tempestivi atti interruttivi, il diritto di ripetizione dell'odierna appellata deve ritenersi estinto per prescrizione, sicchè la somma da restituire a favore di quest'ultima va ridotta a €
20.202,66.
APPELLO INCIDENTALE
- Erronea valutazione di novità della domanda di espunzione della capitalizzazione anatocistica degli interessi operata dalla banca in assenza di specifica pattuizione.
Con l'unico motivo di appello incidentale, la società impugna la Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui, previa reiezione della sua istanza di integrazione di ctu, ha limitato la condanna della alla restituzione di interessi CP_1 anatocistici illegittimamente addebitati ante 1/7/2000, escludendo, quindi, quelli posti a suo carico nel periodo post delibera IC 9/2/2000, ritenendo nuova, e, quindi, inammissibile, la relativa domanda.
Il motivo è fondato.
Ed invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva CP_2 indistintamente chiesto la quantificazione dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a decorrere dal primo estratto conto (sub c conclusioni in I grado), domandando nella narrativa dell'atto di citazione (p. 2) che il Tribunale procedesse “al ricalcolo al tasso legale senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, con la ripetizione al cliente delle maggiori somme addebitate per l'effetto anatocistico, sia per gli interessi, che per le spese, che per le commissioni tutte”.
pagina 13 di 15 Dal tenore letterale delle conclusioni e della narrativa sopra riportate si evince la chiara intenzione di di ottenere un ricalcolo generale e complessivo dei costi CP_2 indebitamente applicati fino alla chiusura del rapporto, non limitato, cioè, al periodo che andava dall'apertura del conto corrente fino alla data di adeguamento alla delibera IC del 9/2/2000.
Sul punto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la abbia illegittimamente CP_1 operato tale adeguamento attraverso la sola e, ai fini che qui interessano, inidonea pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e senza, quindi, la specifica approvazione del cliente che, secondo prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (v., ad es. Cass. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2020, n. 7105; Corte
d'Appello Napoli, Sez. III, 03/06/2025, n. 2783), è, invece, richiesta a pena di nullità, in quanto “l'applicazione dell'anatocismo post-delibera IC , in assenza di accordo CP_7 espresso, comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali e va quindi espunta.
In assenza di un accordo scritto successivo e consapevolmente accettato dal cliente,
l'adeguamento alle nuove regole non può considerarsi valido.
Si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale”.
Pertanto, previa declaratoria di nullità della clausola anatocistica in esame anche per il periodo successivo alla data dell'1/7/2000, nella fattispecie in commento, previa rimessione in istruttoria, in parte qua, della presente causa, occorre disporre, come da separata ordinanza, un supplemento integrativo della già espletata c.t.u. contabile volto alla quantificazione degli interessi anatocistici passivi indebitamente applicati dalla data dell'1/7/2000 a quella di chiusura del conto corrente, avvenuta nell'anno 2013, riservando al definitivo esito del presente giudizio la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, parzialmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1
nonché in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e,
[...] Controparte_2 quindi, in parziale riforma della sentenza n. 636/2020, resa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 2.7.2020,
CONDANNA al pagamento, in favore di per la Controparte_1 Controparte_2 causale di cui in premessa, della somma di € 20.202,66, oltre interessi legali dalla data del suo precedente pagamento al saldo.
RIGETTA nel resto, l'appello principale.
DICHIARA la nullità della clausola di capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi sul conto corrente oggetto di causa anche per il periodo successivo alla data dell'1/7/2000.
DISPONE come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente istruttorio precisato in motivazione, riservando al definitivo esito del giudizio ogni determinazione in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 23 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1344/2020 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA RI TE, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA
CHIASSI N. 42, MANTOVA.
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO, CP_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIALE ISONZO N. 52, REGGIO
MI. pagina 1 di 15 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società citava in giudizio, Controparte_2 avanti il Tribunale di Reggio Emilia, per far accertare e Controparte_1 dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n. 3555, aperto nel 1992 ed estinto nel 2013, per difetto di forma, per illegittimo addebito di costi non pattuiti, nonché la nullità di un contratto derivato meglio descritto in atti per difetto di forma, per mancata indicazione del mark to market e, infine, per alea ab origine unilaterale, con conseguente condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in conto corrente e al ristoro delle perdite sofferte a seguito della suddetta operazione finanziaria per complessivi € 217.243,09.
Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo, in via Controparte_1 preliminare di merito, la prescrizione dell'azionato diritto di ripetizione d'indebito con riferimento ai costi relativi al decennio anteriore alla messa in mora avvenuta con lettera datata 22/1/2014 (doc. 3 arredo casa I grado), e, nel merito, l'infondatezza delle domande proposte dall'attrice di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Con sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., resa in data 2/7/2020, l'adìto Tribunale di Reggio
Emilia condannava quest'ultima al pagamento, a favore dell'attrice, a titolo di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, la complessiva somma di €
141.417,65 oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo e spese di lite comprensive di quelle di ctu.
In particolare, il Tribunale rigettava la domanda attrice di nullità del contratto di conto corrente inter partes per difetto di forma, trattandosi, come da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., SS.UU., n. 898/2018), di contratto recante la pagina 2 di 15 sottoscrizione della Banca (c.d. “monofirma”) e prodotto dal cliente e, inoltre, quella di ripetizione di indebito relativa alla denunciata usurarietà degli interessi in quanto sopravvenuta (Cass. Civ., SS.UU., n. 24675/2017).
Il Tribunale, con riferimento al c/c sopra indicato, previo accertamento dell'esistenza di un fido di fatto a corredo del suddetto contratto in virtù degli elementi acquisiti tramite l'espletata ctu (estratti conto comprovanti una soglia di affidamento pari a £ 100.000 e, a seguito del cambio valuta, pari a € 50.000) e previa distinzione delle rimesse ripristinatorie da quelle solutorie, accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione come sopra sollevata dalla e, accertata l'illegittimità dei non pattuiti interessi CP_1 ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto, delle ulteriori spese contrattualmente non previste, nonché della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi, condannava l'istituto di credito convenuto alla restituzione, in favore della correntista, della somma di € 113.912,37.
Quanto al contratto in derivati, il Giudice di prime cure ne dichiarava la nullità per omessa indicazione del mark to market, rilevando altresì la susssistenza di “uno sbilanciamento dell'alea in favore della banca”, e, per l'effetto, condannava la convenuta al pagamento, a favore dell'attrice, a titolo di ristoro delle perdite economiche subite, della somma di € 27.505,29.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, la società
[...] [...]
proponendo appello avverso la suddetta sentenza. CP_2
In particolare, l'appellante, quali motivi di gravame, ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, 2033 e 2935 c.c., dell'art. 117 TUB nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis del DL 179/2012 (L. 221/2012) e dell'art. 112 c.p.c.; 3) errata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1343, 1418 c.c., degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), dell'art. 26 e 31 del Reg. n. 11522/1998, degli artt. CP_4
112, 113, 115 e 116 c.p.c.; 5) violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. pagina 3 di 15 L'appellante ha, quindi, concluso chiedendo “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, con reiezione di ogni avversa domanda, eccezione e deduzione, riforma parziale dell'appellata sentenza n. 636/2020, nelle parti sfavorevoli all'istituto di credito, così giudicare: A. Nel merito
A.
1. Sul contratto di conto corrente
Accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione di tutte le somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, oggetto di contestazione, in esecuzione di tutte le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente il 22.01.2014 (e quindi ante 22.01.2004), corrispondente alla data di notifica della lettera del 9.1.2014 (doc. 3 fascicolo di parte attrice), e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, condannare
a pagare alla la somma di Parte_1 Controparte_5 euro 43.001,06=, oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo.
A.
2. Sul contratto in derivati
In via principale
Respingere le domande tutte avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
In via subordinata
Accertare e dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione delle seguenti somme contabilizzate ed annotate dalla banca sul conto corrente n. 3555, nessuna esclusa, in esecuzione del contratto impugnato, in data anteriore al decimo anno decorrente al decimo anno precedente il 29.8.2014 (e quindi ante 29.08.2004), o la diversa data che verrà accertata in corso di causa:
- € 6,32= data contabile di addebito 28.03.2003;
- € 535,89= data contabile di addebito 3.7.2003;
- € 1.035,00= data contabile di addebito 22.9.2003;
- € 1.033,86=, data contabile di addebito 22.12.2003;
- € 2.221,91= data contabile di addebito 23.03.2004;
- € 2.469,64= data contabile di addebito 23.6.2004; nonché della successiva domanda di pagamento degli interessi riferiti alle somme suddette. Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condannare
[...]
a pagare alla la somma di euro Parte_1 Controparte_5 pagina 4 di 15 20.202,66=, oltre interessi legali dal 22/1/2014 al saldo. B. Restituzione somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado Per l'effetto dell'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, preso atto che controparte ha incassato la somma complessiva di euro 209.261,91= in forza della sentenza di primo grado, condannare la ditta in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, Controparte_2 mediate pagamento, a l'importo suddetto, o la Parte_1 diversa somma che verrà accertata in sentenza, oltre agli interessi dal 18.5.2021 (data emissione assegno circolare a favore di all'effettivo soddisfo. C. Controparte_2
Relativamente all'appello incidentale Rigettare l'appello incidentale confermando la sentenza di primo grado nei capi non impugnati da Parte_1
, per i motivi esposti in atti. D. In ogni caso Con condanna alla rifusione delle spese
[...]
e compensi professionali di lite per entrambi i giudizi di primo e secondo grado. E. In via istruttoria L'appellante si oppone alla richiesta di CTU formulata dall'appellata; in subordine il quesito dovrà tener conto dell'eccepita prescrizione oggetto dei motivi di appello principale”.
Si è costituita in giudizio la società la quale, contestando la Controparte_2 fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti e censurando, a sua volta, in via di appello incidentale, la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato la novità e, quindi, l'inammissibilità della domanda espunzione della capitalizzazione anatocistica degli interessi operata dalla banca in assenza di specifica pattuizione, ha, quindi, concluso chiedendo “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, previa eventuale rimessione della causa in istruttoria per disporre integrazione alla CTU in atti, confermare la sentenza resa dal Giudice di prime cure e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare altresì alla CP_6 ulteriore ripetizione delle somme come rilevate dal CTU designando (costituite dai maggiori addebiti effettuati sul c/c 3555 a causa della pratica anatocistica illegittima per tutta la durata del rapporto) che allo stato si indicano in euro 98.237,44 oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.c. dalla data di messa in mora della banca del
09/01/2014. In ogni caso con vittoria di spese e accessori tutti di causa e di CTP per i
pagina 5 di 15 giudizi di primo e di secondo grado da distrarre in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
Successivamente, la Corte, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 8 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, secondo comma, 2033 e 2935
c.c., dell'art. 117 TUB nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'esistenza di un fido di fatto a corredo del contratto di conto corrente oggetto di causa, desumendolo dagli estratti conto e dalle risultanze della
Centrale Rischi, nonostante la mancata produzione, da parte della correntista su cui incombeva il relativo onere probatorio, del documento comprovante la ritenuta apertura di credito.
In particolare, la appellante lamenta, al riguardo, che l'esistenza di quest'ultimo CP_1 rapporto era stata dalla stessa recisamente contestata, sostenendo, di conseguenza, che le rimesse appostate in c/c erano tutte di natura solutoria e che, pertanto, il diritto azionato dall'originaria attrice in via di ripetizione di indebito era comunque estinto per inutile decorso del termine decennale di prescrizione.
Il motivo è infondato.
Come noto, la forma scritta ad substantiam per i contratti bancari, ex art. 117 TUB, mira a tutelare il cliente, rendendolo così edotto della disciplina e dell'oggetto del rapporto negoziale instaurato con la Banca, sicchè negare l'esistenza di un affidamento "di fatto"
pagina 6 di 15 invocando la norma sopra citata determinerebbe un effetto distorsivo rispetto alla ratio ad essa sottesa.
Spetta, quindi, al giudice valutare la fondatezza dell'assunto difensivo svolto, sul punto, dal correntista, avvalendosi anche di elementi di giudizio di natura presuntiva.
Nel caso di specie, la società ha allegato l'esistenza di un c.d. fido di Controparte_2 fatto, invocando quella giurisprudenza di legittimità che assume la possibilità di provare l'esistenza di affidamenti bancari anche in assenza di contratti scritti, attraverso elementi sintomatici e presuntivi, e dunque attraverso "mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della B.D., nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione" (Cass. Civ., n. 2338/2024; Cass. Civ., n. 5387/2024).
Del resto, il vizio di natura formale derivante dalla mancanza del contratto scritto non è rilevabile d'ufficio in quanto nullità di protezione posta a tutela del contraente più debole, unico soggetto, per ciò, legittimato a proporre l'azione diretta al suo accertamento.
Nella fattispecie in esame, l'esistenza di un fido di fatto è stata accertata e dichiarata in sentenza, essendo emerso dalle espletate indagini peritali che “la documentazione contabile, in particolare, gli estratti conto trimestrali, registravano in molte circostanze la separazione dei numeri debitori e degli interessi debitori maturati con calcoli diversi, presupponendo, pertanto, movimentazioni sia intra fido che extra fido”.
Sulla scorta di tali evidenze contabili, riscontrate in numerosi trimestri, il CTU, con argomentazioni ampiamente motivate, puntuali e coerenti, per ciò del tutto condivise anche dalla Corte, ha concluso affermando, in termini di ragionevole certezza,
l'esistenza, di fatto, degli elementi essenziali di un affidamento in c/c (id est, durata, importo ecc .. ). pagina 7 di 15 Accertata l'esistenza di un fido di fatto, il primo Giudice ha, quindi, correttamente individuato il dies a quo di decorrenza dell'eccepita prescrizione, distinguendo tra le rimesse di natura solutoria e quelle c.d. ripristinatorie, stabilendo il suo exordium, nel primo caso, dalla data del relativo versamento, mentre, nel secondo caso, da quella di chiusura del conto.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 bis del DL 179/2012 (L. 221/2012)
e dell'art. 112 c.p.c.
Con il secondo motivo, la Banca deduce l'omessa pronuncia sull'eccezione, dalla stessa sollevata, di inutilizzabilità, a fini probatori, del doc. 24 (report Centrale Rischi) prodotto da controparte su supporto informatico (CD,) che, a suo dire, il CTU avrebbe, invece, valutato per affermare l'esistenza di un affidamento di fatto in conto corrente.
Il motivo è fondato, ma, per le ragioni che di seguito verranno esposte, anche ininfluente.
Infatti, come detto, il documento in questione era stato prodotto, con le modalità in precedenza indicate, in violazione dell'art. 16 bis del dl 179/2012, che prevede che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”.
Sempre ai sensi della norma sopra citata, eventuali modalità alternative di deposito sono soggette ad autorizzazione del giudice nel caso di malfunzionamenti del portale o perché il formato digitale non è supportato dal sistema.
Nel caso di specie, alla memoria ex art. 183 c. VI n. 1 c.p.c., la società correntista aveva allegato un CD, contenente le segnalazioni alla Centrale Rischi in formato pdf, pertanto, del tutto compatibile con il pct, sicchè la stessa avrebbe dovuto richiedere apposita autorizzazione al giudice per poterli produrre con modalità non telematiche.
Ne consegue che, in difetto di autorizzazione del Giudice, il documento de quo non era utilizzabile in sede di indagine peritale.
Tuttavia, la sopra rilevata inutilizzabilità del suddetto documento, non pregiudica gli esiti dell'espletata ctu in punto di fido di fatto, atteso che l'esistenza di questo è stata pagina 8 di 15 riscontrata anche e soprattutto sulla base delle non confutate risultanze degli estratti conto ritualmente prodotti in via telematica, dai quali, come esposto, sono stati correttamente desunti gli elementi essenziali del predetto rapporto negoziale.
- Errata applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 24418/2010.
Con il terzo motivo, si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, non avrebbe dato corretta attuazione ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (v. n. 24418/2010) secondo cui, in assenza di fido, tutte le rimesse andavano considerate solutorie e che, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiararsi la prescrizione in relazione a tutte le rimesse ante 2004 con sostituzione, per i residui importi, dei tassi debitori previsti in contratto con quelli di cui all'art. 117 TUB, solo fino al 9/3/2012, data dell'avvenuta sottoscrizione del doc. 8 (fascicolo banca), il che avrebbe portato alla condanna dell'istituto di credito al pagamento della somma di € 43.001,06 anziché di €
113.912,37.
Anche il motivo in esame è infondato.
Il gravame è strettamente connesso ai motivi in precedenza esaminati, in quanto la relativa censura presuppone, a fini dell'invocata declaratoria di prescrizione delle rimesse asseritamente tutte di natura solutoria, l'assenza di fido in c/c.
Tuttavia, come in precedenza esposto, sulla scorta dei dati evincibili dagli estratti conto,
è stata accertata l'esistenza di un fido di fatto, ragion per cui è possibile distinguere tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie, dichiarando la prescrizione delle sole rimesse solutorie, rispetto alle quali il termine di prescrizione ordinaria decorre dalla relativa annotazione contabile;
al contrario, non potranno dichiararsi prescritte le rimesse ripristinatorie, cioè quelle entro fido, volte a ripristinare la provvista, per le quali il dies a quo decorre dalla chiusura del conto.
Con riferimento, invece, alla asserita erronea sostituzione dei tassi debitori, la Corte rileva l'infondatezza della relativa censura, atteso che il giudice di prime cure ha recepito l'ipotesi prospettata dal CTU sub n. 2, contenuta a p. 20 della relazione pagina 9 di 15 integrativa, dove si prevede “l'integrale sostituzione dei tassi debitori con quelli di cui all'art. 117 TUB, solo fino al 9/3/2012, data in cui è avvenuta la sottoscrizione del Contro documento 8 prodotto da con un ammontare indebito di € 113.912,37.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1324, 1343, 1418 c.c., degli artt. 1 e 21 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), dell'art. 26 e 31 del Reg. n. CP_4
11522/1998, degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.
Con il quarto motivo, la impugna la statuizione con cui il Giudice di prime cure CP_1 ha dichiarato la nullità del contratto in derivati per omessa indicazione del Pt_2
e per difetto di causa in conseguenza del riscontro squilibrio negoziale di alea.
[...]
Giova osservare che, sul punto, l'appellante ha anzitutto asserito che la società CP_2
quale operatore qualificato, avrebbe dovuto essere definita, in via di presunzione,
[...] come investitore qualificato, sicchè sarebbe spettato a quest'ultima di allegare e provare il contrario.
Ha altresì sostenuto che il mark to market non costituisce elemento essenziale del contratto de quo e che lo sbilanciamento dell'alea, come riscontrato dallo stesso CTU, fosse di “entità moderata”, osservando come, in ogni caso, gli artt. 21 TUF, 26 Reg.
Consob. n. 1152 non prevedano la nullità del contratto, con la conseguenza che, in caso di loro violazione e, quindi, di inadempimento degli obblighi informativi ivi previsti, potrebbe, semmai, configurarsi una responsabilità meramente risarcitoria, nel caso di specie, non dedotta dall'attrice.
Anche questo motivo è infondato.
Occorre, preliminarmente, definire la natura del mark to market nel contratto in derivati.
Come noto, il contratto in derivati denominato interest rate swap prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo.
La causa di siffatto contratto consiste nella negoziazione del rischio.
Infatti, nel corso del rapporto, può verificarsi uno squilibrio sopravvenuto, che può indurre le parti a sciogliere il contratto. pagina 10 di 15 A tal fine, assume rilievo il cd. mark to market o costo di sostituzione, che è pari al costo al quale una parte può anticipatamente chiudere il contratto.
In altre parole, esso esprime la stima del valore effettivo del contratto ad una certa data.
Affinché il contratto possa essere ritenuto meritevole sotto il profilo causale, occorre, inoltre, che l'alea sia razionale, vale a dire misurabile, in quanto funzionale alla gestione del rischio.
La razionalità è, poi, ravvisabile quando risultino esplicitati – e, pertanto, condivisi in accordo con l'investitore - gli elementi che consentono di conoscere la misura dell'alea, quali il mark to market e gli scenari probabilistici.
Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, l'accordo sulla misurabilità/determinazione dell'oggetto non deve limitarsi al mark to market, ma deve investire anche gli scenari probabilistici, poiché il primo è semplicemente un numero che comunica poco in ordine alla consistenza dell'alea (v., ad es., Cass. Civ., n. 21830/2021).
Nella fattispecie in commento, risulta per tabulas, e non è neppure specificamente contestata, l'omessa indicazione in contratto del dato relativo al mark to market, e, sul punto, l'odierna appellante ha sostenuto l'irrilevanza di tale omissione in quanto la Contro società aveva, comunque, sottoscritto i docc. 21 e 22 (fascicolo in CP_2 cui la società correntista si autodefiniva operatore qualificato, con conseguente attenuazione, a dire della Banca, degli obblighi informativi a suo carico, per insussistenza di asimmetrie negoziali.
Il superiore assunto è infondato.
Infatti, il mark to market rappresenta un elemento essenziale del contratto derivato, la cui indicazione non può mancare, individuando esso il valore del contratto ad una certa data, ed esplicitando i costi impliciti ed i cd. "scenari probabilistici".
Esso, per ciò, integra un elemento strutturale del contratto, in termini di determinazione/determinabilità del suo oggetto, in quanto il suo calcolo richiede l'uso di variabili soggettive e specifici parametri non indicati nel contratto, rendendolo indeterminato e indeterminabile (v., ad es., Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/02/2025, n.
4076; Corte d'Appello Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sentenza, 10/06/2025, n.
3624). pagina 11 di 15 L'eventuale sottoscrizione da parte del cliente della autodichiarazione di operatore qualificato può al più attenuare gli obblighi di informazione e protezione a carico della banca (Cass. Civ., n. 20249/2021), ma di certo non può sanare una carenza strutturale e, quindi, una nullità rilevabile d'ufficio, provocata dalla mancata indicazione del mark to market.
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art.
112 c.p.c.
Con il quinto motivo, la impugna la sentenza nella parte in cui ha omesso l'esame CP_1
e la decisione sull'eccezione dalla stessa sollevata di prescrizione (quantomeno parziale) del diritto di controparte alla restituzione delle somme investite nel caso di accoglimento della domanda di nullità del derivato.
Tale diritto, quindi, a dire dell'appellante, andrebbe quantomeno circoscritto al minor importo di € 20.202,66.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale, nel dichiarare la nullità del contratto in derivati per cui è causa, ha condannato la allora convenuta alla restituzione delle somme corrispondenti alle CP_1 perdite subite dell'attrice senza però tener conto della maturata Controparte_2 prescrizione del diritto di ripetizione d'indebito.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di dichiarazione di nullità del titolo in forza del quale è stato eseguito un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un'azione di indebito oggettivo, il cui termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo e non dalla data della decisione.
In particolare, deve evidenziarsi come l'art. 1422 c.c. disponga che l'azione volta alla dichiarazione di nullità negoziale non è soggetta a prescrizione, facendo, al contempo, salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, e cioè delle azioni derivanti dalla nullità del contratto.
Come noto, quella di nullità del negozio è una declaratoria giudiziale di mero accertamento e ha portata ed efficacia retroattiva, con caducazione dell'atto divenuto pagina 12 di 15 giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente venire meno della modifica della situazione giuridica preesistente (Cass. Civ., n. 32694/2024).
Nel caso di specie, nel periodo antecedente il decennio decorrente, a ritroso, dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultano addebitate perdite per complessivi € 7.302,62, rispetto alle quali, in assenza di ulteriori e più tempestivi atti interruttivi, il diritto di ripetizione dell'odierna appellata deve ritenersi estinto per prescrizione, sicchè la somma da restituire a favore di quest'ultima va ridotta a €
20.202,66.
APPELLO INCIDENTALE
- Erronea valutazione di novità della domanda di espunzione della capitalizzazione anatocistica degli interessi operata dalla banca in assenza di specifica pattuizione.
Con l'unico motivo di appello incidentale, la società impugna la Controparte_2 sentenza di primo grado nella parte in cui, previa reiezione della sua istanza di integrazione di ctu, ha limitato la condanna della alla restituzione di interessi CP_1 anatocistici illegittimamente addebitati ante 1/7/2000, escludendo, quindi, quelli posti a suo carico nel periodo post delibera IC 9/2/2000, ritenendo nuova, e, quindi, inammissibile, la relativa domanda.
Il motivo è fondato.
Ed invero, sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva CP_2 indistintamente chiesto la quantificazione dell'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a decorrere dal primo estratto conto (sub c conclusioni in I grado), domandando nella narrativa dell'atto di citazione (p. 2) che il Tribunale procedesse “al ricalcolo al tasso legale senza capitalizzazione alcuna degli interessi passivi, con la ripetizione al cliente delle maggiori somme addebitate per l'effetto anatocistico, sia per gli interessi, che per le spese, che per le commissioni tutte”.
pagina 13 di 15 Dal tenore letterale delle conclusioni e della narrativa sopra riportate si evince la chiara intenzione di di ottenere un ricalcolo generale e complessivo dei costi CP_2 indebitamente applicati fino alla chiusura del rapporto, non limitato, cioè, al periodo che andava dall'apertura del conto corrente fino alla data di adeguamento alla delibera IC del 9/2/2000.
Sul punto, deve rilevarsi come, nel caso di specie, la abbia illegittimamente CP_1 operato tale adeguamento attraverso la sola e, ai fini che qui interessano, inidonea pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e senza, quindi, la specifica approvazione del cliente che, secondo prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (v., ad es. Cass. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12/03/2020, n. 7105; Corte
d'Appello Napoli, Sez. III, 03/06/2025, n. 2783), è, invece, richiesta a pena di nullità, in quanto “l'applicazione dell'anatocismo post-delibera IC , in assenza di accordo CP_7 espresso, comporta un peggioramento delle condizioni contrattuali e va quindi espunta.
In assenza di un accordo scritto successivo e consapevolmente accettato dal cliente,
l'adeguamento alle nuove regole non può considerarsi valido.
Si rende necessario un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale”.
Pertanto, previa declaratoria di nullità della clausola anatocistica in esame anche per il periodo successivo alla data dell'1/7/2000, nella fattispecie in commento, previa rimessione in istruttoria, in parte qua, della presente causa, occorre disporre, come da separata ordinanza, un supplemento integrativo della già espletata c.t.u. contabile volto alla quantificazione degli interessi anatocistici passivi indebitamente applicati dalla data dell'1/7/2000 a quella di chiusura del conto corrente, avvenuta nell'anno 2013, riservando al definitivo esito del presente giudizio la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, parzialmente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 14 di 15 in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Controparte_1
nonché in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e,
[...] Controparte_2 quindi, in parziale riforma della sentenza n. 636/2020, resa dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 2.7.2020,
CONDANNA al pagamento, in favore di per la Controparte_1 Controparte_2 causale di cui in premessa, della somma di € 20.202,66, oltre interessi legali dalla data del suo precedente pagamento al saldo.
RIGETTA nel resto, l'appello principale.
DICHIARA la nullità della clausola di capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi sul conto corrente oggetto di causa anche per il periodo successivo alla data dell'1/7/2000.
DISPONE come da separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento dell'incombente istruttorio precisato in motivazione, riservando al definitivo esito del giudizio ogni determinazione in ordine alle spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 23 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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