Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 7723/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Argan Presidente
dott.ssa Andreina Gagliardi Giudice
dott. Gabriello Erasmo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7723 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Leoni e Rosa Parte_1
Ceracchi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo in Roma, Via Luigi Calamatta
n°16
- attrice -
CONTRO
, n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Danilo Paterniti ed Andreas Alberto Mariani ed
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Orazio n°31.
- convenuta -
NONCHÉ CONTRO
d CP_2 Controparte_3 CP_4
- convenuti contumaci –
- terzo chiamato contumace –
Oggetto: Successione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la Sig.ra per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e comunque contrariis reicetis e nel disconoscere il testamento olografo de quo pubblicato nelle forme di rito, anche alla luce della contestuale querela di falso che sarà reiterata nel corso del giudizio in ordine alla autenticità del testamento e della sua provenienza così provvedere:
- dichiarare la nullità – inesistenza del testamento olografo apparentemente redatto il 11 agosto
2014 e pubblicato il 16 gennaio 2015 per mancanza dei requisiti essenziali della sottoscrizione e della firma palesemente diverse da quelle del testatore e la nullità – falsità del testamento anche in ordine alla sua provenienza, e per l'effetto,
- dichiarare, pertanto, aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la
Sig.ra e per conto i figli e Controparte_1 CP_4 Controparte_3 Persona_1
a restituire quanto eventualmente distratto e sottratto all'eredità, sia dei beni mobili che dei beni immobili detenuti senza nessun diverso altro titolo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi ai sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio la Sig.ra n.q. di esercente la potestà genitoriale dei Controparte_1
figli minori e rassegnando le seguenti CP_4 Controparte_3 Persona_1
conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis, così giudicare e disporre:
In via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o irritualità e/o difetto di contraddittorio della domanda attore come articolata ed esplicata da controparte;
In via principale, A) Rigettare in toto le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
B) Accertare e dichiarare l'autenticità del testamento olografo redatto in data 11 luglio 2014 a sottoscrizione del Sig. e pubblicato in data 16 gennaio 2015 in Roma dal Notaio Dr Parte_2
in quanto formalmente aderente e conforme a tutti i requisiti necessari, ed Persona_2
attribuibile al de cuius, Sig. Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito:
“Accerti il nominato C.T.U. la genuinità del testamento olografo a firma del sig. Parte_2 dell'11 luglio 2014 e pubblicato il 16 gennaio 2015 presso il Notaio Il nominato Persona_2
C.T.U. utilizzerà come scritture di comparazione i documenti indicati da parte attrice al n°2
(relativi agli assegni bancari e ricevute di affitto nonché la firma depositata in Banca Unicredit), al
n°3 (tentativo di conciliazione presso la questura di Roma – Commissariato San Giovanni) e al n°9
(carta d'identità del “de cuius”). Inoltre, utilizzerà le firme apposte al “de cuius” sui documenti con i quali la banca Unicredit autorizzava l'accesso alle cassette di sicurezza”.
All'udienza del 07/01/2021, il procedimento veniva interrotto a causa del raggiungimento della maggiore età del Sig. - dichiarata dal procuratore costituito per la madre esercente la CP_4
potestà genitoriale sul medesimo - e successivamente, riassunto da parte attrice con atto notificato in proprio anche al Sig. al Sig. (nel frattempo divenuto CP_4 Controparte_3 anch'egli maggiorenne) al Sig. quest'ultimo figlio di e, quindi, CP_3 Parte_2
quale litisconsorte necessario, i quali, tuttavia non si costituivano in giudizio.
Infine, all'udienza 25/01/2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la convenuta reiterava la propria eccezione di tardività della chiamata in causa di . CP_3
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
1. Nelle cause aventi ad oggetto l'impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre ai soggetti istituiti eredi, anche coloro che succederebbero ex lege poiché ove l'atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge (cfr. Cass. 29826/2019 e Cass. 4452/2016). Pertanto, , figlio del CP_3
de cuius, potendo divenire destinatario della successione legittima in caso di vittorioso esperimento dell'impugnazione del testamento olografo, deve considerarsi litisconsorte necessario. Nel caso di specie, in seguito all'interruzione e successiva riassunzione veniva altresì notificato il ricorso al litisconsorte necessario, pertanto all'esito della riassunzione il contraddittorio doveva ritenersi integro.
All'esito della notifica rituale della riassunzione, rimanevano contumaci: , CP_4
, . Controparte_3 CP_3
Sul punto è, altresì, opportuno osservare che nel caso di è privo di pregio il CP_3
rilievo - peraltro sollevato dalla convenuta costituita, priva di legittimazione attiva a proporre tale eccezione - secondo cui l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti avrebbe cagionato una lesione al suo diritto alla difesa per essere stata effettuata tardivamente, dopo il deposito della consulenza tecnica: inoltre, la lesione del diritto alla difesa, presuntivamente subita dal Sig. CP_3
non può essere meramente ipotetica ma deve possedere natura effettiva (cfr. Cass.
[...]
27424/2023 e Cass. 20180/2015), caratteristica questa non dimostrata nel caso di specie.
2. Nel merito, l'espletata CTU (redatta dalla dott.ssa depositata in data Persona_3
29.11.2017), congruamente motivata, esauriente e, quindi, integralmente condivisa da questo giudicate ha riscontrato l'apocrifia del testamento olografo in esame.
In particolare, ponendo attenzione alle firme sul testamento de quo, apparentemente redatto in data
14/07/2014 e a quelle sulle scritture comparative rispettivamente del 08/7/2014 (all.to C23 delle consulenza tecnica d'ufficio) e del 18/07/2014 (all.to C24 delle consulenza tecnica d'ufficio quindi immediatamente antecedenti ed immediatamente successive a quella sulla disposizione testamentaria) e la cui genuinità e riferibilità al testatore non è contestata, può notarsi come quest'ultima presenti evidenti difformità rispetto alle altre firme.
Conseguentemente, il CTU concludeva nei seguenti termini: “Sulla base dei rilievi e delle considerazioni sopra esposte, il testamento olografo pubblicato per Notaio in data Persona_2
16 Gennaio 2015 al repertorio 18459, raccolta 8701, a nome di hanno evidenziato Parte_2
importanti discordanze con il grafismo autografo del signor Dette discordanze Parte_2
consentono di affermare per certo che il testamento olografo, anche nella data e nella sottoscrizione, non è autentico”.
Pertanto, la domanda di parte attrice deve ritenersi fondata e deve dichiararsi la nullità del testamento olografo ex artt. 602 e 606, 1° comma c.c. Non può essere accolta la domanda attorea di restituzione dei beni illegittimamente sottratti all'eredità, in difetto di allegazione e prova della effettiva sottrazione di beni dell'asse ereditario da parte di taluno dei convenuti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con spese di
CTU definitivamente a carico di parti convenute in solido;
nulla per le spese nei confronti di
[...]
, tenuto conto dell'interesse sostanziale all'accoglimento della domanda attorea, della sua CP_3
chiamata in causa quale litisconsorte necessario e della sua contumacia in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. dichiara la nullità per apocrifia, per le ragioni indicate in parte motiva, del testamento olografo apparentemente riferibile a datato 11 luglio 2014 e pubblicato il successivo 16 Parte_2
gennaio 2015 (rep. 18.459; racc. 8.701) per atti a rogito del notaio Dott. e per Persona_2
l'effetto dichiara aperta la successione legittima di;
Parte_2
2. rigetta la domanda attorea di restituzione dei beni appartenenti all'asse ereditario, per le ragioni indicate in parte motiva;
3. condanna la Sig.ra n.q. di esercente la potestà genitoriale sul minore Controparte_1 Per_1
nonché e , in solido, alla rifusione delle
[...] CP_4 Controparte_3
spese di lite sostenute dall'attrice , che liquida in Parte_1 complessivi € 545,00 per esborsi, € 7.616,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, Avv.ti Rosa Cerracchi e Paolo Leoni, dichiaratasi antistatari;
con spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido;
4. nulla spese nei confronti di . CP_3
Roma, 14/11/2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Argan
IL GIUDICE EST.
Dott. Gabriello Erasmo Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo.