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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2099 del 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099 del 2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il 22 Persona_1 Persona_2 luglio 1979, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Enzo Tosti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, Corso della Repubblica n. 224, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “ 1) la figlia minore sia affidata in maniera congiunta ad Persona_3 entrambi i genitori / 2) Poichè è interesse primario che la figlia minore, , mantenga un Persona_3 rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e che venga curata, istruita ed educata da entrambi, nel pieno rispetto delle norme previste in tema di affido condiviso e nell'esclusivo interesse della minore, i genitori stabiliscono che: -la Figlia minore , attesa la tenera Persona_3 età, abiti e abiterà in via prevalente ed esclusiva con la madre presso l'abitazione sita in Latina Via
Saba n. 42 di proprietà della medesima;
- il padre, al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e nell'esclusivo interesse della minore, potrà vedere e tenere con sé la propria figlia minore recandosi presso l'abitazione della madre sita in Latina Via Saba n. 42, che presta a tal fine il proprio consenso, presso la quale la minore è collocata, nei giorni infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 16;00 alla ore 19:00, e nei fine settimana in maniera alternata (ogni 15 giorni) il sabato dalle ore
Pagina 1 16:00 alle ore 19:00 e per il successivo la domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 3) Il padre, IG.
verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 Persona_2 la somma di € 400,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La IG.ra percepirà integralmente ed esclusivamente l'assegno unico e universale Persona_2 per i figli a carico erogato dall' e il padre si impegna a prestare a tal fine il suo consenso CP_1 irrevocabile obbligandosi a espletare le formalità necessarie a tal fine presso l' 4) La IG.ra CP_1
e il IG. ripartiranno al 50% le spese straordinarie sostenute per la Persona_2 Persona_1 figlia minore purchè previamente concordata e documentate nel rispetto del Protocollo del
Tribunale di Latina del 20.06.2019 che le stesse parti dichiarano di aver letto e compreso.-
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”,
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore,
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo di Persona_3 accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido della minore alle condizioni concordate in ricorso.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti, salvo specificare che non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 2099 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido della figlia minore concordate dalle parti. Persona_3
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2099 del 2024 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il 22 Persona_1 Persona_2 luglio 1979, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Enzo Tosti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, Corso della Repubblica n. 224, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “ 1) la figlia minore sia affidata in maniera congiunta ad Persona_3 entrambi i genitori / 2) Poichè è interesse primario che la figlia minore, , mantenga un Persona_3 rapporto equilibrato e continuativo con i genitori e che venga curata, istruita ed educata da entrambi, nel pieno rispetto delle norme previste in tema di affido condiviso e nell'esclusivo interesse della minore, i genitori stabiliscono che: -la Figlia minore , attesa la tenera Persona_3 età, abiti e abiterà in via prevalente ed esclusiva con la madre presso l'abitazione sita in Latina Via
Saba n. 42 di proprietà della medesima;
- il padre, al fine di poter esercitare il suo diritto di visita e nell'esclusivo interesse della minore, potrà vedere e tenere con sé la propria figlia minore recandosi presso l'abitazione della madre sita in Latina Via Saba n. 42, che presta a tal fine il proprio consenso, presso la quale la minore è collocata, nei giorni infrasettimanali di lunedì, mercoledì e venerdì dalla ore 16;00 alla ore 19:00, e nei fine settimana in maniera alternata (ogni 15 giorni) il sabato dalle ore
Pagina 1 16:00 alle ore 19:00 e per il successivo la domenica dalle ore 16:00 alle ore 19:00; 3) Il padre, IG.
verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_1 Persona_2 la somma di € 400,00, somma che sarà versata alla madre anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La IG.ra percepirà integralmente ed esclusivamente l'assegno unico e universale Persona_2 per i figli a carico erogato dall' e il padre si impegna a prestare a tal fine il suo consenso CP_1 irrevocabile obbligandosi a espletare le formalità necessarie a tal fine presso l' 4) La IG.ra CP_1
e il IG. ripartiranno al 50% le spese straordinarie sostenute per la Persona_2 Persona_1 figlia minore purchè previamente concordata e documentate nel rispetto del Protocollo del
Tribunale di Latina del 20.06.2019 che le stesse parti dichiarano di aver letto e compreso.-
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI 5) compensare integralmente tra le parti le spese di lite”,
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore,
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, chiedendo di Persona_3 accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha espresso parere favorevole.
Con le note scritte in sostituzione di udienza le parti hanno confermato la volontà di regolamentare l'affido della minore alle condizioni concordate in ricorso.
***
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse della minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla osta, pertanto, all'omologa delle condizioni concordate dalle parti, salvo specificare che non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 2099 del 2024 V.G., così provvede:
“Omologa le condizioni di affido della figlia minore concordate dalle parti. Persona_3
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 2