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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14772 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14772/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PASINI ISIDE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2 - affido condiviso dei figli minori ai genitori;
3 - la casa coniugale viene assegnata alla moglie, che subentra nel contratto di locazione, con impegno del marito a trasferirsi altrove, reperendo idonea abitazione per tenere con sé i figli, entro tre mesi dal deposito del presente ricorso;
4 - i figli rimangono a vivere presso la casa familiare, mantenendo la residenza attuale con la madre;
5 - il padre contribuisce al mantenimento dei figli, versando alla madre nei prossimi tre mesi €100,00=; successivamente dopo aver lasciato la casa, verserà alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €300,00=, (€150 per ciascun figlio) fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autonomia economica. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza luglio 2025.
1 Le parti concordano che quando il padre avrà un'occupazione stabile da almeno sei mesi,verserà alla madre
€400,00= al mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (€200,00= per ciascun figlio).
Le parti concordano che sarà la moglie ad incassare l'assegno unico per i figli.
6 - Ciascun genitore concorre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che si dovranno concordare, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
7 - Il padre potrà vedere i figli quando vuole previo congruo avviso e telefonare loro ogni giorno e tenerli con sé almeno una sera a settimana indicativamente individuata nel martedì o giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.00 e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riporterà a casa dalla madre.
Quando il padre avrà reperito idonea abitazione terrà con sé i figli a dormire a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando li riporterà a scuola o a casa, e tutte le settimane dal mercoledì dopo al scuola al giovedì quando li riporterà a scuola o a casa.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive,
e comunque lo stesso tempo della madre, una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni comprensiva del giorno di Natale e due giorni nelle vacanze pasquali, ad anni alterni comprensivi del giorno di Pasqua. Le altre festività infra annuali verranno trascorse dai figli con i genitori secondo la logica dell'alternanza. Il padre si riserva compatibilmente con gli impegni lavorativi di accompagnare a scuola i figli e andare a riprenderli e accompagnarli alle attività extrascolastiche.
8 - Il Sig. lasciando la casa porterà con sé i suoi beni personali e le parti dichiarano di non Parte_1 avere più nulla a pretendere reciprocamente.
9 – Il padre si impegna a prestare il suo consenso all'espatrio dei figli – tenendo conto delle esigenze e delle scelte dei figli - almeno un mese prima di ogni partenza, previo preavviso della madre sulle date di partenza e di rientro in Italia (fin da ora la madre indica tale viaggio nella stagione invernale per un periodo di un mese comprensivo delle vacanze di Natale).
Lo stesso tempo che la madre trascorre con i figli, per le vacanze in Marocco, sarà concesso anche al padre, nel corso dell'anno.
10 – Il marito si impegna a versare alla moglie non appena la percepisce la somma di euro 1.900,00= circa corrispondente al rimborso INPS sulla sua dichiarazione dei redditi dello scorso anno, che la moglie utilizzerà per pagare le spese domestiche.
11 - Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Marocco il 7 luglio 2010 e trascritto nel Parte_3 CP_2 registro dello stato civile del Comune di Vobarno, atto n 12 Parte II Serie C per l'anno 2010, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
12 – le spese di procedura si intendono compensate tra le parti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024 e proponevano domanda di Parte_1 CP_1 di separazione e divorzio in relazione al matrimonio celebrato in data 07/10/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Vobarno (atto n. 12, parte II, serie C), premettendo che, dopo la comparizione in data 6.3.2025 dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in pari data era omologata la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza avanti al Giudice delegato celebrata a trattazione scritta il 21.10.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (6.2.2025), è decorso il termine di legge, la sentenza di separazione risulta passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse e alle esigenze della prole, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 CP_1 il 7.10.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2010, atto n. 12, parte II, serie C;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente est.
EL SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE UD
ANDREA MARCHESI UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14772/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. PASINI ISIDE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1 - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
2 - affido condiviso dei figli minori ai genitori;
3 - la casa coniugale viene assegnata alla moglie, che subentra nel contratto di locazione, con impegno del marito a trasferirsi altrove, reperendo idonea abitazione per tenere con sé i figli, entro tre mesi dal deposito del presente ricorso;
4 - i figli rimangono a vivere presso la casa familiare, mantenendo la residenza attuale con la madre;
5 - il padre contribuisce al mantenimento dei figli, versando alla madre nei prossimi tre mesi €100,00=; successivamente dopo aver lasciato la casa, verserà alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di €300,00=, (€150 per ciascun figlio) fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autonomia economica. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza luglio 2025.
1 Le parti concordano che quando il padre avrà un'occupazione stabile da almeno sei mesi,verserà alla madre
€400,00= al mese a titolo di concorso nel mantenimento dei figli (€200,00= per ciascun figlio).
Le parti concordano che sarà la moglie ad incassare l'assegno unico per i figli.
6 - Ciascun genitore concorre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che si dovranno concordare, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia;
7 - Il padre potrà vedere i figli quando vuole previo congruo avviso e telefonare loro ogni giorno e tenerli con sé almeno una sera a settimana indicativamente individuata nel martedì o giovedì dalle ore 18.00 alle ore
21.00 e a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, quando li riporterà a casa dalla madre.
Quando il padre avrà reperito idonea abitazione terrà con sé i figli a dormire a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio al lunedì mattina quando li riporterà a scuola o a casa, e tutte le settimane dal mercoledì dopo al scuola al giovedì quando li riporterà a scuola o a casa.
Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive,
e comunque lo stesso tempo della madre, una settimana durante le vacanze natalizie ad anni alterni comprensiva del giorno di Natale e due giorni nelle vacanze pasquali, ad anni alterni comprensivi del giorno di Pasqua. Le altre festività infra annuali verranno trascorse dai figli con i genitori secondo la logica dell'alternanza. Il padre si riserva compatibilmente con gli impegni lavorativi di accompagnare a scuola i figli e andare a riprenderli e accompagnarli alle attività extrascolastiche.
8 - Il Sig. lasciando la casa porterà con sé i suoi beni personali e le parti dichiarano di non Parte_1 avere più nulla a pretendere reciprocamente.
9 – Il padre si impegna a prestare il suo consenso all'espatrio dei figli – tenendo conto delle esigenze e delle scelte dei figli - almeno un mese prima di ogni partenza, previo preavviso della madre sulle date di partenza e di rientro in Italia (fin da ora la madre indica tale viaggio nella stagione invernale per un periodo di un mese comprensivo delle vacanze di Natale).
Lo stesso tempo che la madre trascorre con i figli, per le vacanze in Marocco, sarà concesso anche al padre, nel corso dell'anno.
10 – Il marito si impegna a versare alla moglie non appena la percepisce la somma di euro 1.900,00= circa corrispondente al rimborso INPS sulla sua dichiarazione dei redditi dello scorso anno, che la moglie utilizzerà per pagare le spese domestiche.
11 - Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg.ri e in Marocco il 7 luglio 2010 e trascritto nel Parte_3 CP_2 registro dello stato civile del Comune di Vobarno, atto n 12 Parte II Serie C per l'anno 2010, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
12 – le spese di procedura si intendono compensate tra le parti.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2.8.2024 e proponevano domanda di Parte_1 CP_1 di separazione e divorzio in relazione al matrimonio celebrato in data 07/10/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Vobarno (atto n. 12, parte II, serie C), premettendo che, dopo la comparizione in data 6.3.2025 dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, in pari data era omologata la separazione e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza avanti al Giudice delegato celebrata a trattazione scritta il 21.10.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione (6.2.2025), è decorso il termine di legge, la sentenza di separazione risulta passata in giudicato e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse e alle esigenze della prole, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 CP_1 il 7.10.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2010, atto n. 12, parte II, serie C;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge CP_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
5) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente est.
EL SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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