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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/06/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1478/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1478/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 12.10 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Claudio Sanna, procuratore di parte attrice, il quale richiama tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria memoria integrativa depositata il 05/06/2025.
- Nessuno è comparso per il convenuto.
Il Giudice
Vista la mancata costituzione del convenuto a cui l'atto di citazione, unitamente all'ordinanza di mutamento del rito, è stato notificato ai sensi dell'art.143 C.p.c., ne dichiara la contumacia.
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 27 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 CodiceFiscale_1 nella Via Verdi n. 27, presso lo studio dell'avv. Claudio Sanna che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
Attore contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
Convenuto- contumace
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo per cui è causa, sottoscritto in data 1
°.
5.2021 e registrato il 5.5.2021 per grave inadempimento del conduttore 1.1) per Controparte_1
l'effetto: condannare il Signor a rilasciare in favore del Signor l Controparte_1 Parte_1
'immobile oggetto del contratto di locazione per cui è causa libero da persone e ulteriori cose;
2) condannare il Signor a corrispondere in favore del Signor la somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 8.500,00 per canoni mensili insoluti fino a giugno 2025, oltre alle indennità di locazione fino all'effettivo rilascio.
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento per convalida di sfratto, del giudizio successivo al mutamento del rito e del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge e spese pagina 2 di 4 vive che si indicano – come precisato nella superiore espositiva – in € 415,31”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Signora concedeva in locazione l'immobile sito in Elmas nella loc. Sa Mura, distinto Parte_2 al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2, part. 1033, sub 9, cat. A/2, al Signor CP_1 in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo del 01/05/2021, registrato il 05/05/2021
[...] presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n°002862 serie 3T, per la durata di anni quattro rinnovabili.
Il canone annuo di locazione è stato convenuto in €.3.000,00 (euro tremila/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in n°12 ratei mensili dell'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) cadauno scadenti il giorno dieci di ogni mese.
La locatrice è deceduta in data 30.6.2021 (come da certificato prodotto in atti) e ad essa è succeduto il figlio odierno ricorrente, in forza della specifica disposizione contenuta nel Parte_1 testamento olografo pubblicato il 25.7.2023 (prodotto in atti).
Lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione in ordine a 27 mensilità e risultando moroso per la complessiva somma di € 6.750,00 (mensilità di novembre 2024 compresa), Parte_1 ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità, citandolo contestualmente innanzi a questo Tribunale per ottenere la convalida dello sfratto.
L'intimato non è comparso all'udienza di convalida.
Essendo stata rilevata l'irreperibilità dell'intimato, questo Giudice, non potendo provvedere per via sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
È stato espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
Verificato il perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 C.p.c., il signor CP_1 all'udienza del 27 giugno 2025 è stato dichiarato contumace.
[...]
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice e, dopo la discussione, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È emerso infatti che il conduttore, odierno convenuto, ha omesso di corrispondere, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ben 27 mensilità di canoni di locazione.
La gravità dell'inadempimento, concretizzatosi nel mancato radicale adempimento dell'obbligazione principale a carico del conduttore, giustifica la risoluzione invocata dalla parte attrice, considerato che l'inadempimento, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ha avuto ad oggetto 27 mensilità di canoni di locazione e che l'inadempimento si protrae a tutt'oggi. pagina 3 di 4 Dette circostanze risultano incontestate e di per sé sole sufficienti a fondare la domanda di risoluzione formulata dall'odierno attore.
Pertanto, per i motivi su esposti, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti a cagione dell'inadempimento del conduttore, stante la gravità del suo inadempimento in ragione del combinato disposto degli artt.5 legge 392/1978, 1587 c.c., 1453 e 1455
c.c.
Per l'effetto, deve essere ordinato l'immediato rilascio dell'immobile locato.
Il signor deve essere, inoltre, condannato al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_1 somma pari a €.8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) per canoni di locazione insoluti fino a giugno
2025, oltre alle indennità di occupazione, pari ad €.250,00 mensili, fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 01/05/2021, registrato il
05/05/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n°002862 serie 3T, per grave inadempimento del conduttore Controparte_1
2) per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile locato, sito in Elmas nella loc. Sa Mura
e distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2, part. 1033, sub 9, cat. A/2;
3) condanna il convenuto signor al pagamento in favore dell'attore dei canoni di Controparte_1 locazione inevasi a tutto giugno 2025, pari all'importo di €.8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00), oltre all'indennità di occupazione, di importo pari ad €.250,00 mensili, fino all'effettiva esecuzione del rilascio;
4) condanna il signor alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.006,31, di cui euro 1.591,00 per competenze del difensore ed euro
415,31 per spese vive documentate, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, dovuti come per legge.
Cagliari, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1478/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 27 giugno 2025 ad ore 12.10 innanzi alla dott.ssa Zelinda Lisai, sono comparsi:
- L'avv. Claudio Sanna, procuratore di parte attrice, il quale richiama tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni formulate nella propria memoria integrativa depositata il 05/06/2025.
- Nessuno è comparso per il convenuto.
Il Giudice
Vista la mancata costituzione del convenuto a cui l'atto di citazione, unitamente all'ordinanza di mutamento del rito, è stato notificato ai sensi dell'art.143 C.p.c., ne dichiara la contumacia.
Dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Zelinda Lisai
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Zelinda Lisai, oggi 27 giugno 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1478/2025 promossa da:
(Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliato in Cagliari Parte_1 CodiceFiscale_1 nella Via Verdi n. 27, presso lo studio dell'avv. Claudio Sanna che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
Attore contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
(Cod. Fisc. ), CodiceFiscale_2
Convenuto- contumace
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis:
1) dichiarare risolto il contratto di locazione ad uso abitativo per cui è causa, sottoscritto in data 1
°.
5.2021 e registrato il 5.5.2021 per grave inadempimento del conduttore 1.1) per Controparte_1
l'effetto: condannare il Signor a rilasciare in favore del Signor l Controparte_1 Parte_1
'immobile oggetto del contratto di locazione per cui è causa libero da persone e ulteriori cose;
2) condannare il Signor a corrispondere in favore del Signor la somma Controparte_1 Parte_1 pari a € 8.500,00 per canoni mensili insoluti fino a giugno 2025, oltre alle indennità di locazione fino all'effettivo rilascio.
3) con vittoria di spese e competenze del procedimento per convalida di sfratto, del giudizio successivo al mutamento del rito e del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge e spese pagina 2 di 4 vive che si indicano – come precisato nella superiore espositiva – in € 415,31”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Signora concedeva in locazione l'immobile sito in Elmas nella loc. Sa Mura, distinto Parte_2 al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2, part. 1033, sub 9, cat. A/2, al Signor CP_1 in virtù di contratto di locazione ad uso abitativo del 01/05/2021, registrato il 05/05/2021
[...] presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n°002862 serie 3T, per la durata di anni quattro rinnovabili.
Il canone annuo di locazione è stato convenuto in €.3.000,00 (euro tremila/00), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in n°12 ratei mensili dell'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) cadauno scadenti il giorno dieci di ogni mese.
La locatrice è deceduta in data 30.6.2021 (come da certificato prodotto in atti) e ad essa è succeduto il figlio odierno ricorrente, in forza della specifica disposizione contenuta nel Parte_1 testamento olografo pubblicato il 25.7.2023 (prodotto in atti).
Lamentando il mancato pagamento dei canoni di locazione in ordine a 27 mensilità e risultando moroso per la complessiva somma di € 6.750,00 (mensilità di novembre 2024 compresa), Parte_1 ha intimato al conduttore lo sfratto per morosità, citandolo contestualmente innanzi a questo Tribunale per ottenere la convalida dello sfratto.
L'intimato non è comparso all'udienza di convalida.
Essendo stata rilevata l'irreperibilità dell'intimato, questo Giudice, non potendo provvedere per via sommaria, ha disposto il mutamento del rito.
È stato espletato con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione.
Verificato il perfezionamento della notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 C.p.c., il signor CP_1 all'udienza del 27 giugno 2025 è stato dichiarato contumace.
[...]
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice e, dopo la discussione, all'odierna udienza è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies C.p.c..
*****
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
È emerso infatti che il conduttore, odierno convenuto, ha omesso di corrispondere, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ben 27 mensilità di canoni di locazione.
La gravità dell'inadempimento, concretizzatosi nel mancato radicale adempimento dell'obbligazione principale a carico del conduttore, giustifica la risoluzione invocata dalla parte attrice, considerato che l'inadempimento, al momento della notifica dell'intimazione di sfratto, ha avuto ad oggetto 27 mensilità di canoni di locazione e che l'inadempimento si protrae a tutt'oggi. pagina 3 di 4 Dette circostanze risultano incontestate e di per sé sole sufficienti a fondare la domanda di risoluzione formulata dall'odierno attore.
Pertanto, per i motivi su esposti, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti a cagione dell'inadempimento del conduttore, stante la gravità del suo inadempimento in ragione del combinato disposto degli artt.5 legge 392/1978, 1587 c.c., 1453 e 1455
c.c.
Per l'effetto, deve essere ordinato l'immediato rilascio dell'immobile locato.
Il signor deve essere, inoltre, condannato al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_1 somma pari a €.8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) per canoni di locazione insoluti fino a giugno
2025, oltre alle indennità di occupazione, pari ad €.250,00 mensili, fino all'effettivo rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria svolta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 01/05/2021, registrato il
05/05/2021 presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari al n°002862 serie 3T, per grave inadempimento del conduttore Controparte_1
2) per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile locato, sito in Elmas nella loc. Sa Mura
e distinto al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 2, part. 1033, sub 9, cat. A/2;
3) condanna il convenuto signor al pagamento in favore dell'attore dei canoni di Controparte_1 locazione inevasi a tutto giugno 2025, pari all'importo di €.8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00), oltre all'indennità di occupazione, di importo pari ad €.250,00 mensili, fino all'effettiva esecuzione del rilascio;
4) condanna il signor alla rifusione in favore dell'attore delle spese del giudizio, Controparte_1 che si liquidano in euro 2.006,31, di cui euro 1.591,00 per competenze del difensore ed euro
415,31 per spese vive documentate, oltre spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, dovuti come per legge.
Cagliari, 27 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Zelinda Lisai
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