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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/02/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2328 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.8.1978, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Flavio Di Vita, presso il cui studio sito in Petralia Sottana, piazza Finocchiaro Aprile n. 7, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E cf: ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Alessandro La Marmora n. 72, presso lo studio dell'avv. Andrea Benigno, che la rappresentata e difende giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTO
(p. iva: ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
ON
(cf: ), in
[...] P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, è elettivamente domiciliato
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cpc;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 ON proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29129120140017953478010 di
€ 1.380.196,15, notificatagli da in data 7.11.2014, nonché avverso il Controparte_1 successivo preavviso di fermo n. 29120160000036803, notificatogli il 27.6.2016, per l'importo di €. 1.489.548,42.
Deduceva, innanzitutto, la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti impositivi presupposti, non avendo ricevuto alcun atto di accertamento delle somme iscritte a ruolo.
Affermava, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria, azionata in forza del diritto di surroga previsto dalla l. n. 44/1999 da parte di CP_2 Controparte_2
, corrisposte a , , , e e
[...] CP_5 Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8
n.q. di vittime di estorsione, in forza del decreto ministeriale n. 153 del CP_9
12.6.2013, che aveva a sua volta fatto proprie le statuizioni civili contenute nelle sentenze n. 34/2006, 344/2008 e 65/2008 rese dal Tribunale di Lecco.
Rilevava, d'altra parte, che soltanto una delle predette pronunce – la n. 344/2008, resa nell'ambito del procedimento n. 717/2004 R.G.P.M./426/2006 R.G. – aveva statuito la condanna dell'odierno attore, avverso la quale, peraltro, era stato poi proposto appello deciso dalla Corte d'appello di Milano, sez. III, con sentenza n. 2901/2014 che oltre a rimodulare le pene applicati agli imputati aveva anche riformato le statuizioni civili, riducendo ad € 50.000,00 l'importo posto a carico di , in solido con gli Parte_1 altri imputati, a titolo di provvisionale da corrispondere alla persona offesa, oltre alle spese per la costituzione di parte civile.
Allegava, in ogni caso, che le condotte delittuose addebitategli erano unicamente quelle di cui agli ultimi due punti del capo C) nonché il capo G) dell'imputazione, in relazione alle quali risultava persona offesa soltanto , non potendo l'attore essere chiamato CP_10
a rispondere indistintamente per tutte le somme
Deduceva, dunque, l'esorbitanza della somma oggetto della cartella e del successivo preavviso di fermo, del tutto slegata dalle risultanze del procedimento penale.
Deduceva, per altro verso, l'illegittimità del preavviso di fermo, non preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, a fronte della notifica della cartella esattoriale presupposta avvenuta oltre un anno prima, senza considerare l'impignorabilità dei beni mobili registrati in esso indicati, ai sensi dell'art, 514, co. n. 2, cpc e, nello specifico, in relazione all' autocarro Fiat Iveco 35-F-8-B (tg. BS 880975), in quanto utilizzato per l'esercizio dell'impresa individuale artigiana di cui era titolare, mentre, per le automobili, in quanto usate dai familiari (in particolare dalla moglie) per recarsi sul luogo di lavoro, non altrimenti raggiungibile.
In forza di tali elementi domandava, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'azione intrapresa, nonché di dichiararne l'illegittimità, prospettando l'inadeguatezza della pretesa rispetto alla sua condizione economica. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2016, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire in quanto “il ricorso era stato proposto avverso il preavviso di fermo, che costituiva un semplice sollecito di pagamento”.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando, da un lato, il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta, non contestato dall'attore, rimettendosi alle eventuali difese spiegate dall'Ente impositore sulla questione relativa alla mancata notifica di atti CP_2 prodromici all'iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.
Affermava, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 d.lgs. n. 546/92 per chiedere la sospensione del fermo amministrativo, ossia la verosimile fondatezza della domanda (fumus boni iuris) ed il pericolo di un danno grave ed irreparabile (periculum in mora).
, pur ritualmente evocata in giudizio, CP_2 ON non si è costituita.
Con ordinanza del 5.12.2016 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo proposta nell'ambito del subprocedimento n. 2328-1/2016), revocando il precedente provvedimento favorevole del
2.9.2016.
Nell'ambito del predetto subprocedimento, con comparsa di intervento depositata il
20.9.2015 si costituiva il
[...]
, domandando il ON rigetto delle domande proposte da sul presupposto del legittimo e Parte_1 corretto esercizio del diritto di surroga da parte del fondo ai sensi dell'art. 18 bis l. n.
44/1999.
Con ordinanza del 9.8.2024 la causa – assunta in decisione con ordinanza del 2.5.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – è stata rimessa sul ruolo onerando il
[...]
ON
di chiarire se la costituzione effettuata con l'atto di
[...] intervento depositato il 20.9.2015 era limitata al subprocedimento n. 2328-1/2016 ovvero riferita (anche) al presente giudizio, eventualmente provvedendo alla regolarizzazione, non risultando alcuna costituzione della predetta parte agli atti del fascicolo telematico;
si sono altresì onerate le altre parti di fornire chiarimenti in ordine al giudizio n. 155/2015
R.G., cui l'interveniente aveva domandato la riunione del presente. Dunque, con successiva ordinanza del 14.11.2024, resa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto dichiarata la contumacia di
, non costituitasi, pur se ritualmente ON evocata in giudizio.
Va, poi, affermata l'ammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
ON
, soggetto cui in sostanza fanno capo le somme riscosse da
[...] CP_2 in forza del diritto di surroga di cui all'art. 18 bis l. n. 44/1999.
Nessun dubbio può aversi, d'altra parte, sulla regolarità del predetto intervento atteso che, come dedotto nelle note scritte depositate in data 27.9.2024, l'atto processuale in questione, riferito al presente giudizio – come peraltro si evince dalla sua lettura –, solo per mera svista è stato caricato nel fascicolo telematico del subprocedimento n. 2328-1/2016.
Deve, per altro verso, confermarsi l'ordinanza resa dal Giudice già assegnatario del fascicolo il 5.12.2016 (n. 2328-1/2016 R.G.) in ordine alla chiesta riunione col giudizio n.
155/2015, non avendo le parti dedotto sullo stato del predetto giudizio, né con esattezza sull'oggetto del medesimo.
Ciò chiarito, deve darsi conto che è succeduta ex lege a CO
, soggetto estinto ai sensi dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. Controparte_1
106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa
[...]
“subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche CO processuali, di ”, con decorrenza dall'1 ottobre 2021, fenomeno Controparte_1 questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici (cfr. circolare, Cfr. Cass., n.
15869/2018, relativa ai rapporti tra UI e ). Controparte_1
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, come è avvenuto nel caso di specie, nel quale gli atti difensivi successivi al fenomeno successorio appena menzionato sono tutti riferiti all'“originaria” convenuta.
La sentenza sarà, invero, pronunciata nei confronti di quest'ultima, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Va, per altro verso, osservato che l'opposizione proposta mediante l'atto introduttivo del presente giudizio è volta essenzialmente a contestare l'an della pretesa esecutiva preannunciata mediante la notifica della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, inscrivendosi nell'ambito applicativo dell'art. 615 cpc, che al primo comma contempla, per l'appunto, lo strumento volto a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione (non ancora iniziata), sul presupposto dell'inesistenza
(o modifica) del titolo esecutivo, ovvero la stessa ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è un rimedio atto a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo o ad invocare fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, mentre il rimedio ex art. 617 c.p.c. è esperibile entro venti giorni dalla notifica della cartella nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale”.
In tal senso, “allorquando si contesti il potere di procedere ad esecuzione ovvero si facciano valere fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo si è in presenza di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre quando si deducano vizi di forma del procedimento esattoriale, si è in presenza di una opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c..
Conseguentemente trovano applicazione le regole di competenza e di procedura previste dal codice di rito e, segnatamente, nel caso dell'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi sopravvenuti, deve farsi riferimento all'art. 615 primo comma cpc, che individua il giudice competente sulla scorta del criterio della materia e del valore della controversia.
Analogamente, per individuare il giudice competente a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi occorre far riferimento ai criteri - ordinari - previsti dall'art. 617 primo comma epe (cfr. ex multis
Cass., n. 5040/2001).
Invero, ha contestato la pretesa di pagamento consacrata nella Parte_1 cartella esattoriale n. 29129120140017953478010 di € 1.380.196,15, notificatagli da in data 7.11.2014, sul presupposto della non coincidenza tra Controparte_1
l'importo ivi indicato e le risultanze del giudizio penale in esito al quale è stato condannato per condotte sussumibili, tra l'altro, nell'ambito applicativo dell'art. 629, co. 1
e 2, cp.
Ebbene, a tale riguardo, deve rilevarsi che la valida formazione del ruolo esattoriale – che, quale “(atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione), è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto)”
[(Cass., n. 20784/2017] – presuppone l'esistenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a fondare la pretesa pecuniaria fatta valere.
Nel caso sub iudice, viene in rilievo la legge n. 44/1999, contenente “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”, in forza della quale “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge” (art. 1) Ai sensi del successivo art. 3, “L'elargizione è concessa – tra l'altro – agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata” (co.
1).
La spettanza delle somme in questione – che configura “un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, essendo
l'attività della P.A. al riguardo, limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., n. 8508/2021; Tar, Sicilia Palermo,
n. 3017/2022:) – avviene nell'ambito di un procedimento amministrativo, su impulso di parte, volto all'accertamento dei presupposti di legge, che, in caso di esito favorevole, si conclude con “decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19” (art. 14).
Il riconoscimento dell'elargizione in oggetto non presuppone una sentenza penale di condanna – idonea di certo a rafforzare la posizione del richiedente – decorrendo il termine per la presentazione della domanda dalla data della denuncia (art. 13, co. 3) ed essendo possibile anche che l'elargizione avvenga nel corso delle indagini preliminari (art. 3, co. 2); è dunque sufficiente che il delitto sia stato “riferito” all'autorità giudiziaria (art. 4, lett. d).
La corresponsione dell'elargizione non è dunque connessa necessariamente all'accertamento della responsabilità svolto in sede penale, né tanto meno ai danni o alla provvisionale liquidati in sede civile o penale, fondandosi su un decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19 (art. 14), in seguito al positivo accertamento dei presupposti.
Nessuna contestazione specifica è stata mossa al decreto in questione e, in generale, al procedimento volto alla sua emanazione, dovendosi dunque disattendere le censure mosse da alla cartella di pagamento. Parte_1
Dalla lettura delle sentenze penali si evince, invero, che l'imputazione in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna dell'attore è riferita a condotte estorsive, ai sensi dell'art. 629, co. 1 e 2, cp, quanto meno nei confronti di , e CP_12 CP_10
non avendo formulato alcuna contestazione in Controparte_13 Parte_1 relazione al diritto all'elargizione ed essendo priva di pregio il rilievo sulla non coincidenza tra la provvisionale stabilita dal Giudice penale e la somma corrisposta ai sensi della l. n. 44/1999 che, ai sensi dell'art. 9, non può essere superiore ad € 1.549.370,70, né rileva in questa sede il soggetto in cui favore la stessa è stata disposta.
Alla luce di tali argomentazioni e in assenza di doglianze specificamente relative al procedimento che ha determinato la concessione dell'elargizione, il diritto di surroga esercitato da , ai sensi del combinato CP_2 ON disposto degli artt. 18 e 19, co. 4, nei confronti dei responsabili dei danni, è stato legittimamente esercitato, non potendosi affermare l'illegittimità della cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, preceduta peraltro dalla comunicazione della (ricevuta dall'odierno attore il 4.4.2014, cfr. allegati alle note scritte CP_2 depositate dal in data 27.9.2024). ON
Venendo adesso al preavviso di fermo, deve osservarsi che questo, disciplinato dall'articolo 86, co. 2, d.P.R. n. 602/1973, ha la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa, volta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può opporsi introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato.
Tale assunto è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all'esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 - 01)” [così, di recente, Cass., n. 28509/2022].
Venendo nello specifico alla dedotta nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto non preceduto da alcuna intimazione di pagamento nell'arco dei dodici mesi antecedenti alla notifica dello stesso, va richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del
1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente” (Cass., n.
26075/2015; cfr. inoltre, Cass., n. 28509/2022).
Quanto alla asserita impignorabilità dei beni mobili registrati, va detto che non viene in rilievo l'art. 514 cpc riferito a cose sacre o destinate all'esercizio del culto, oggetti personali, arredi della casa e beni indispensabili al debitore o ai familiari conviventi – tra i quali non rientrano i beni mobili registrati e dunque le automobili in uso alla moglie –, soccorrendo piuttosto l'art. 515 cpc. Tale previsione normativa al secondo comma dispone, invero, che “gli strumenti, gli oggetti
e i libri indispensabili per r della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;
il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”. Siffatto criterio di prevalenza del lavoro personale del debitore (e dei propri familiari) rispetto al capitale investito trova applicazione anche con riguardo alle imprese artigiane.
Non può trascurarsi, d'altra parte, che nessuna allegazione – neanche sul piano assertivo –
è stata fornita sul punto, non potendosi ricavare alcun elemento a tale riguardo dalla visura camerale prodotta a corredo dell'atto introduttivo.
Del resto, per quanto si tratti di una impignorabilità sussidiaria – oltre che relativa –, che opera dunque in caso di insufficienza degli altri beni, nessun dato ha offerto Parte_1 in proposito, non avendo neanche dimostrato l'effettiva destinazione
[...] dell'autocarro Iveco all'esercizio dell'impresa artigiana, che non può ricavarsi dal mero inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, senza considerare l'esiguo valore del veicolo (pari ad € 500,00).
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande proposte nell'atto introduttivo non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (anche per il subprocedimento), in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, operando un abbattimento della fase istruttoria/di trattazione in considerazione dell'attività difensiva svolta e del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cpc nonché degli atti conclusivi da parte di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: ON rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 12.800,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a
[...]
, in ON persona del Ministro pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 13.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE in persona del Giudice, dott.ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2328 del registro generale affari civili dell'anno 2016
TRA
(cf: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31.8.1978, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Flavio Di Vita, presso il cui studio sito in Petralia Sottana, piazza Finocchiaro Aprile n. 7, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E cf: ), in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Alessandro La Marmora n. 72, presso lo studio dell'avv. Andrea Benigno, che la rappresentata e difende giusta procura alle liti in atti.
CONVENUTO
(p. iva: ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
ON
(cf: ), in
[...] P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, è elettivamente domiciliato
INTERVENIENTE
avente ad oggetto: opposizione ex art. 615, co. 1, cpc;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e Controparte_1 ON proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29129120140017953478010 di
€ 1.380.196,15, notificatagli da in data 7.11.2014, nonché avverso il Controparte_1 successivo preavviso di fermo n. 29120160000036803, notificatogli il 27.6.2016, per l'importo di €. 1.489.548,42.
Deduceva, innanzitutto, la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica degli atti impositivi presupposti, non avendo ricevuto alcun atto di accertamento delle somme iscritte a ruolo.
Affermava, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa creditoria, azionata in forza del diritto di surroga previsto dalla l. n. 44/1999 da parte di CP_2 Controparte_2
, corrisposte a , , , e e
[...] CP_5 Parte_1 CP_6 CP_7 CP_8
n.q. di vittime di estorsione, in forza del decreto ministeriale n. 153 del CP_9
12.6.2013, che aveva a sua volta fatto proprie le statuizioni civili contenute nelle sentenze n. 34/2006, 344/2008 e 65/2008 rese dal Tribunale di Lecco.
Rilevava, d'altra parte, che soltanto una delle predette pronunce – la n. 344/2008, resa nell'ambito del procedimento n. 717/2004 R.G.P.M./426/2006 R.G. – aveva statuito la condanna dell'odierno attore, avverso la quale, peraltro, era stato poi proposto appello deciso dalla Corte d'appello di Milano, sez. III, con sentenza n. 2901/2014 che oltre a rimodulare le pene applicati agli imputati aveva anche riformato le statuizioni civili, riducendo ad € 50.000,00 l'importo posto a carico di , in solido con gli Parte_1 altri imputati, a titolo di provvisionale da corrispondere alla persona offesa, oltre alle spese per la costituzione di parte civile.
Allegava, in ogni caso, che le condotte delittuose addebitategli erano unicamente quelle di cui agli ultimi due punti del capo C) nonché il capo G) dell'imputazione, in relazione alle quali risultava persona offesa soltanto , non potendo l'attore essere chiamato CP_10
a rispondere indistintamente per tutte le somme
Deduceva, dunque, l'esorbitanza della somma oggetto della cartella e del successivo preavviso di fermo, del tutto slegata dalle risultanze del procedimento penale.
Deduceva, per altro verso, l'illegittimità del preavviso di fermo, non preceduto dall'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. 602/1973, a fronte della notifica della cartella esattoriale presupposta avvenuta oltre un anno prima, senza considerare l'impignorabilità dei beni mobili registrati in esso indicati, ai sensi dell'art, 514, co. n. 2, cpc e, nello specifico, in relazione all' autocarro Fiat Iveco 35-F-8-B (tg. BS 880975), in quanto utilizzato per l'esercizio dell'impresa individuale artigiana di cui era titolare, mentre, per le automobili, in quanto usate dai familiari (in particolare dalla moglie) per recarsi sul luogo di lavoro, non altrimenti raggiungibile.
In forza di tali elementi domandava, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'azione intrapresa, nonché di dichiararne l'illegittimità, prospettando l'inadeguatezza della pretesa rispetto alla sua condizione economica. Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 5.12.2016, , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire in quanto “il ricorso era stato proposto avverso il preavviso di fermo, che costituiva un semplice sollecito di pagamento”.
Nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando, da un lato, il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta, non contestato dall'attore, rimettendosi alle eventuali difese spiegate dall'Ente impositore sulla questione relativa alla mancata notifica di atti CP_2 prodromici all'iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento.
Affermava, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 47 d.lgs. n. 546/92 per chiedere la sospensione del fermo amministrativo, ossia la verosimile fondatezza della domanda (fumus boni iuris) ed il pericolo di un danno grave ed irreparabile (periculum in mora).
, pur ritualmente evocata in giudizio, CP_2 ON non si è costituita.
Con ordinanza del 5.12.2016 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo proposta nell'ambito del subprocedimento n. 2328-1/2016), revocando il precedente provvedimento favorevole del
2.9.2016.
Nell'ambito del predetto subprocedimento, con comparsa di intervento depositata il
20.9.2015 si costituiva il
[...]
, domandando il ON rigetto delle domande proposte da sul presupposto del legittimo e Parte_1 corretto esercizio del diritto di surroga da parte del fondo ai sensi dell'art. 18 bis l. n.
44/1999.
Con ordinanza del 9.8.2024 la causa – assunta in decisione con ordinanza del 2.5.2024, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni – è stata rimessa sul ruolo onerando il
[...]
ON
di chiarire se la costituzione effettuata con l'atto di
[...] intervento depositato il 20.9.2015 era limitata al subprocedimento n. 2328-1/2016 ovvero riferita (anche) al presente giudizio, eventualmente provvedendo alla regolarizzazione, non risultando alcuna costituzione della predetta parte agli atti del fascicolo telematico;
si sono altresì onerate le altre parti di fornire chiarimenti in ordine al giudizio n. 155/2015
R.G., cui l'interveniente aveva domandato la riunione del presente. Dunque, con successiva ordinanza del 14.11.2024, resa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto dichiarata la contumacia di
, non costituitasi, pur se ritualmente ON evocata in giudizio.
Va, poi, affermata l'ammissibilità dell'intervento spiegato da
[...]
ON
, soggetto cui in sostanza fanno capo le somme riscosse da
[...] CP_2 in forza del diritto di surroga di cui all'art. 18 bis l. n. 44/1999.
Nessun dubbio può aversi, d'altra parte, sulla regolarità del predetto intervento atteso che, come dedotto nelle note scritte depositate in data 27.9.2024, l'atto processuale in questione, riferito al presente giudizio – come peraltro si evince dalla sua lettura –, solo per mera svista è stato caricato nel fascicolo telematico del subprocedimento n. 2328-1/2016.
Deve, per altro verso, confermarsi l'ordinanza resa dal Giudice già assegnatario del fascicolo il 5.12.2016 (n. 2328-1/2016 R.G.) in ordine alla chiesta riunione col giudizio n.
155/2015, non avendo le parti dedotto sullo stato del predetto giudizio, né con esattezza sull'oggetto del medesimo.
Ciò chiarito, deve darsi conto che è succeduta ex lege a CO
, soggetto estinto ai sensi dell'art. 76 d.l. n. 73/2021 (conv. in l. n. Controparte_1
106/2021); invero, ai sensi del co. 4 della predetta previsione normativa
[...]
“subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche CO processuali, di ”, con decorrenza dall'1 ottobre 2021, fenomeno Controparte_1 questo inidoneo a determinare l'interruzione del giudizio ma che configura unicamente un ordinario rapporto di successione tra soggetti giuridici (cfr. circolare, Cfr. Cass., n.
15869/2018, relativa ai rapporti tra UI e ). Controparte_1
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur non sussistendo dubbi in ordine alla “ammissibilità di attività difensiva da parte del procuratore già costituito per l'ente poi estinto (Cass. n. 3312/2022)”, come è avvenuto nel caso di specie, nel quale gli atti difensivi successivi al fenomeno successorio appena menzionato sono tutti riferiti all'“originaria” convenuta.
La sentenza sarà, invero, pronunciata nei confronti di quest'ultima, producendo tuttavia i suoi effetti nei confronti del successore.
Va, per altro verso, osservato che l'opposizione proposta mediante l'atto introduttivo del presente giudizio è volta essenzialmente a contestare l'an della pretesa esecutiva preannunciata mediante la notifica della cartella di pagamento e del successivo preavviso di fermo amministrativo, inscrivendosi nell'ambito applicativo dell'art. 615 cpc, che al primo comma contempla, per l'appunto, lo strumento volto a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione (non ancora iniziata), sul presupposto dell'inesistenza
(o modifica) del titolo esecutivo, ovvero la stessa ammissibilità giuridica della pretesa coattiva.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è un rimedio atto a contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo o ad invocare fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, mentre il rimedio ex art. 617 c.p.c. è esperibile entro venti giorni dalla notifica della cartella nel caso in cui si contesti la regolarità formale della cartella o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale”.
In tal senso, “allorquando si contesti il potere di procedere ad esecuzione ovvero si facciano valere fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo si è in presenza di una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre quando si deducano vizi di forma del procedimento esattoriale, si è in presenza di una opposizione agli atti esecutivi disciplinata dall'art. 617 c.p.c..
Conseguentemente trovano applicazione le regole di competenza e di procedura previste dal codice di rito e, segnatamente, nel caso dell'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi sopravvenuti, deve farsi riferimento all'art. 615 primo comma cpc, che individua il giudice competente sulla scorta del criterio della materia e del valore della controversia.
Analogamente, per individuare il giudice competente a decidere dell'opposizione agli atti esecutivi occorre far riferimento ai criteri - ordinari - previsti dall'art. 617 primo comma epe (cfr. ex multis
Cass., n. 5040/2001).
Invero, ha contestato la pretesa di pagamento consacrata nella Parte_1 cartella esattoriale n. 29129120140017953478010 di € 1.380.196,15, notificatagli da in data 7.11.2014, sul presupposto della non coincidenza tra Controparte_1
l'importo ivi indicato e le risultanze del giudizio penale in esito al quale è stato condannato per condotte sussumibili, tra l'altro, nell'ambito applicativo dell'art. 629, co. 1
e 2, cp.
Ebbene, a tale riguardo, deve rilevarsi che la valida formazione del ruolo esattoriale – che, quale “(atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione), è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto)”
[(Cass., n. 20784/2017] – presuppone l'esistenza di un valido titolo esecutivo, idoneo a fondare la pretesa pecuniaria fatta valere.
Nel caso sub iudice, viene in rilievo la legge n. 44/1999, contenente “Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”, in forza della quale “Ai soggetti danneggiati da attività estorsive è elargita una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente legge” (art. 1) Ai sensi del successivo art. 3, “L'elargizione è concessa – tra l'altro – agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata” (co.
1).
La spettanza delle somme in questione – che configura “un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto dagli artt. 1, 3 e 10 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, essendo
l'attività della P.A. al riguardo, limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione e dell'entità dei danni derivati, priva di ogni discrezionalità; ne consegue che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass., n. 8508/2021; Tar, Sicilia Palermo,
n. 3017/2022:) – avviene nell'ambito di un procedimento amministrativo, su impulso di parte, volto all'accertamento dei presupposti di legge, che, in caso di esito favorevole, si conclude con “decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19” (art. 14).
Il riconoscimento dell'elargizione in oggetto non presuppone una sentenza penale di condanna – idonea di certo a rafforzare la posizione del richiedente – decorrendo il termine per la presentazione della domanda dalla data della denuncia (art. 13, co. 3) ed essendo possibile anche che l'elargizione avvenga nel corso delle indagini preliminari (art. 3, co. 2); è dunque sufficiente che il delitto sia stato “riferito” all'autorità giudiziaria (art. 4, lett. d).
La corresponsione dell'elargizione non è dunque connessa necessariamente all'accertamento della responsabilità svolto in sede penale, né tanto meno ai danni o alla provvisionale liquidati in sede civile o penale, fondandosi su un decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19 (art. 14), in seguito al positivo accertamento dei presupposti.
Nessuna contestazione specifica è stata mossa al decreto in questione e, in generale, al procedimento volto alla sua emanazione, dovendosi dunque disattendere le censure mosse da alla cartella di pagamento. Parte_1
Dalla lettura delle sentenze penali si evince, invero, che l'imputazione in relazione alla quale è stata pronunciata la condanna dell'attore è riferita a condotte estorsive, ai sensi dell'art. 629, co. 1 e 2, cp, quanto meno nei confronti di , e CP_12 CP_10
non avendo formulato alcuna contestazione in Controparte_13 Parte_1 relazione al diritto all'elargizione ed essendo priva di pregio il rilievo sulla non coincidenza tra la provvisionale stabilita dal Giudice penale e la somma corrisposta ai sensi della l. n. 44/1999 che, ai sensi dell'art. 9, non può essere superiore ad € 1.549.370,70, né rileva in questa sede il soggetto in cui favore la stessa è stata disposta.
Alla luce di tali argomentazioni e in assenza di doglianze specificamente relative al procedimento che ha determinato la concessione dell'elargizione, il diritto di surroga esercitato da , ai sensi del combinato CP_2 ON disposto degli artt. 18 e 19, co. 4, nei confronti dei responsabili dei danni, è stato legittimamente esercitato, non potendosi affermare l'illegittimità della cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione, preceduta peraltro dalla comunicazione della (ricevuta dall'odierno attore il 4.4.2014, cfr. allegati alle note scritte CP_2 depositate dal in data 27.9.2024). ON
Venendo adesso al preavviso di fermo, deve osservarsi che questo, disciplinato dall'articolo 86, co. 2, d.P.R. n. 602/1973, ha la funzione di far conoscere al debitore l'imminente fermo dei beni mobili registrati, in mancanza di pagamento nel termine di trenta giorni. Al fermo non può essere pertanto riconosciuta la natura di atto esecutivo in senso stretto, trattandosi di misura puramente afflittiva non espropriativa, volta ad indurre il debitore all'adempimento, avverso il quale il contribuente può opporsi introducendo un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato.
Tale assunto è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui
“L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce infatti un ordinario giudizio di accertamento, e non una opposizione all'esecuzione, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa
Corte (Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, Rv. 635989 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
24092 del 03/10/2018, Rv. 651364 - 01)” [così, di recente, Cass., n. 28509/2022].
Venendo nello specifico alla dedotta nullità del preavviso di fermo amministrativo in quanto non preceduto da alcuna intimazione di pagamento nell'arco dei dodici mesi antecedenti alla notifica dello stesso, va richiamato il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “in materia tributaria, il fermo amministrativo, adottato a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento, è legittimo nonostante non sia stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del
1973, atteso che l'invito ad adempiere entro cinque giorni all'obbligo risultante dal ruolo è assicurato dall'avviso ad adempiere entro venti giorni contenuto nello stesso provvedimento di fermo, sicché risulta ugualmente realizzata la finalità di garanzia del contribuente” (Cass., n.
26075/2015; cfr. inoltre, Cass., n. 28509/2022).
Quanto alla asserita impignorabilità dei beni mobili registrati, va detto che non viene in rilievo l'art. 514 cpc riferito a cose sacre o destinate all'esercizio del culto, oggetti personali, arredi della casa e beni indispensabili al debitore o ai familiari conviventi – tra i quali non rientrano i beni mobili registrati e dunque le automobili in uso alla moglie –, soccorrendo piuttosto l'art. 515 cpc. Tale previsione normativa al secondo comma dispone, invero, che “gli strumenti, gli oggetti
e i libri indispensabili per r della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito;
il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro”. Siffatto criterio di prevalenza del lavoro personale del debitore (e dei propri familiari) rispetto al capitale investito trova applicazione anche con riguardo alle imprese artigiane.
Non può trascurarsi, d'altra parte, che nessuna allegazione – neanche sul piano assertivo –
è stata fornita sul punto, non potendosi ricavare alcun elemento a tale riguardo dalla visura camerale prodotta a corredo dell'atto introduttivo.
Del resto, per quanto si tratti di una impignorabilità sussidiaria – oltre che relativa –, che opera dunque in caso di insufficienza degli altri beni, nessun dato ha offerto Parte_1 in proposito, non avendo neanche dimostrato l'effettiva destinazione
[...] dell'autocarro Iveco all'esercizio dell'impresa artigiana, che non può ricavarsi dal mero inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, senza considerare l'esiguo valore del veicolo (pari ad € 500,00).
In forza delle argomentazioni che precedono, le domande proposte nell'atto introduttivo non sono meritevoli di accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo (anche per il subprocedimento), in ossequio ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, operando un abbattimento della fase istruttoria/di trattazione in considerazione dell'attività difensiva svolta e del mancato deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, cpc nonché degli atti conclusivi da parte di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: ON rigetta le domande proposte da nell'atto introduttivo;
Parte_1 condanna l'attore a rifondere a , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 12.800,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna l'attore a rifondere a
[...]
, in ON persona del Ministro pro tempore, le spese di lite e le liquida in € 13.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011,
n. 44.