CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1411/2024 promosso da:
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona dei legali rappresentanti e P.IVA_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Maraventano ed Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Corso Calatafimi n. 377, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dei Commissari rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Di CP_2
Giosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n. 2, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5570/2024 emessa dal Tribunale di
1 Torino, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Vitrò, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3010/2023, pubblicata il 05/11/2024, notificata il 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di quanto
[...] previsto dall'art. 351 c.p.c.;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 5570/2024, emessa dal
[...]
Tribunale di Torino (R.G. n. 3010/2023), perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto nella parte narrativa che precede e, per l'effetto, confermare, in tutti i suoi capi e punti, la sentenza impugnata;
- condannare l'Appellante alla refusione delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio in favore di .” Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in revocatoria, in amministrazione Controparte_2
Contr straordinaria, conveniva in giudizio di Controparte_4
e , dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo che Parte_1 Parte_1
venissero revocati ex art. 67 legge fall., oggi art. 166, II comma, d.lgs. n. 14/2019, i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente, in data 11.10.2019 tramite bonifico bancario per la somma di €
153.727,80 e in data 25.10.2019 da per la somma di € Controparte_5
29.845,91.
Parte attrice esponeva in fatto che:
Con
- a partire dal 2013 la SA riceveva il subappalto dei contratti n. 310001604 dell'8.04.2013 e n. 310002083 del 9.08.2013, ottenuti dal Ministero dell'Interno –
2 di Caltanissetta per lo svolgimento dei servizi di manutenzione impianto CP_6 elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento, controllo, accesso reti, presidio servizio manutentivo, impianti di rilevazioni fumi ecc.
- I suddetti contratti di subappalto prevedevano che i pagamenti delle fatture dovevano essere effettuati “a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni dalla fattura fine mese”.
- ometteva di effettuare i pagamenti richiesti in ragione delle prestazioni rese CP_2 per un totale di € 212.255,21 così distinto: quanto ad € 127.698,18 per i lavori di manutenzione effettuati a Trapani ed € 84.556,23 per i lavori effettuati a Caltanissetta.
Per tale motivo, la Sa.Gi adiva le vie giudiziarie ed otteneva dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 390/2018, con il quale veniva ingiunto a di pagare la CP_2 somma di € 212.255,21 oltre interessi di mora e spese. Co
- La Sa. provvedeva a notificare a il suddetto titolo esecutivo unitamente CP_2 all'atto di precetto per l'importo di € 147.661,30 (scorporata dal totale la somma di €
68.495,77 corrisposta da in data 20.03.2018). CP_2
- Le parti, con scrittura privata, convenivano il pagamento rateale della somma ancora dovuta in ragione del d.i. n. 390/2018, in n. 12 rate da € 13.018,86 a partire da maggio
2018. Tuttavia, non provvedeva al pagamento delle ultime due rate pattuite, CP_2 decadendo dal beneficio del termine. Veniva quindi notificato un ulteriore atto di precetto per € 26.414,46, cui faceva seguito un nuovo piano di rientro di n. 4 rate mensili da €
6.603,61 con decorrenza dal 07.06.2019.
- non versava nemmeno una rata del piano concordato, così che CP_2 Pt_1 notificava l'atto di pignoramento presso terzi affinché le fossero assegnate le somme dovute in ragione dell'atto di precetto 19.04.2019 e , in qualità Controparte_5 di terza pignorata, in data 25.10.2019, disponeva il pagamento di € 29.845,91 in favore della Pt_1 Part
- contratto n. 310009840 del 29.03.2017 e n. 310011051 del 27.09.2017 e n.
310012417 del 28.03.2018 e n. 310013563 del 19.09.2018 subappaltava CP_2 alla ulteriori servizi di manutenzione. Anche per il pagamento di questi servizi, la Pt_1 si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie per il recupero della complessiva Pt_1 somma di € 150.076,60, ottenendo dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 369/2019, notificato in uno con l'atto di precetto per € 153.727,80 e successivamente l'atto di pignoramento presso terzi.
- A seguito della suddetta procedura esecutiva effettuava in favore di in CP_2 Pt_1 data 11.10.2019 un bonifico bancario per la somma di € 153.727,80.
- In data 04.02.2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza della e la società veniva ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_2 straordinaria in data 30.07.2020.
3 Parte attrice, a fondamento delle proprie domande, deduceva la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 67, comma II, l.f. (oggi art. 166, comma II, D.lgs. n. 14/2019) per fondare l'azione revocatoria fallimentare: aveva infatti effettuato un CP_2
pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza nei confronti di un soggetto che era a conoscenza del suo stato di decozione al momento dell'effettuazione del pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio
[...]
e contestando quanto Controparte_1 Parte_1 Parte_1
dedotto da controparte ed eccependo la non revocabilità dei pagamenti effettuati da in data 11.10.2019 e 25.10.2019 per mancanza dei presupposti oggettivi e CP_2
soggettivi prescritti.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice fissava udienza di discussione al 05.11.2024, a seguito della quale pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 5570/2024, emessa e pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 13.11.2024, il Tribunale di Torino dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.f.
(oggi art. 166, comma II, d.lgs. n. 14/2019) del pagamento ricevuto da
[...] della somma di € 153.727,80 (in data 11.10.2019) e della somma di € Controparte_1
29.845,91 (in data 25.10.2019) e condannava a Controparte_1 restituire a in amministrazione straordinaria, la somma di € Controparte_2
183.573,71 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi €
8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Il Tribunale, in particolare, in merito al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ne evidenziava la sussistenza mediante la lesione della par condicio creditorum, in quanto aveva effettuato pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei sei mesi anteriori CP_2
alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza. Tali pagamenti avevano indubbiamente natura onerosa ed erano stati eseguiti in presenza di un debito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziaria per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi nell'interesse della convenuta. Riteneva, inoltre, che sussistesse il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, in quanto poteva presumersi la conoscenza dello Co stato di insolvenza in capo alla . GI. L'emissione del decreto ingiuntivo, l'accordo transattivo stipulato successivamente alla notifica dell'atto di precetto - non onorato dalla debitrice - nonché il successivo procedimento esecutivo, rappresentavano
4 certamente elementi indiziari dello stato di decozione, evidentemente conosciuti da era altresì evincibile dalle notizie correnti in ordine allo stato di Controparte_7 insolvenza dell'attrice, che già da luglio 2019 davano atto della grave situazione economica e finanziaria di . Rilevava, infine, l'assoluta genericità delle difese CP_2
di parte convenuta, non essendo rinvenibili chiare e specifiche contestazioni sui fatti addotti da a sostegno della sussistenza sia del presupposto oggettivo sia di CP_2 quello soggettivo dell'azione revocatoria introdotta.
Il giudizio di appello
Contr Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_4
e impugnavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Torino, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con un unico motivo di appello formulato in più punti, gli appellanti impugnavano il capo della sentenza con la quale era stata ritenuta sussistente in capo alla l'effettiva Pt_1
conoscenza dello stato di insolvenza della al momento della ricezione dei CP_2
pagamenti.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Sa.gi, ai sensi della norma invocata, dovesse essere presunta. Secondo la prospettazione del Tribunale, tale presunzione si fondava sulla sussistenza di tre elementi: (i) l'esistenza di ritardi nei pagamenti durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e la circostanza che per il pagamento di alcune fatture era stato necessario ricorrere a iniziative giudiziarie e alla stipula di un accordo transattivo con piano di rientro;
(ii) l'esistenza di notizie di stampa che davano atto della grave situazione economica e finanziaria di e (iii) l'assoluta genericità delle difese CP_2
di parte convenuta.
Gli appellanti, di contro, lamentavano l'insufficienza del quadro indiziario emerso e l'assenza di un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza di . Come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo di applicabilità della norma, la conoscenza dello stato di decozione deve essere effettiva e non meramente potenziale. Trattandosi poi di circostanza di cui è impossibile fornire una prova, la relativa dimostrazione può essere fornita attraverso una prova presuntiva che può dirsi raggiunta in presenza di una serie di elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, il Giudice fondava la propria decisione su pochi elementi, nono sottoposti a vaglio critico tanto in termini indiziari
5 (indizio per indizio), quanto in termini complessivi (per valutare nell'insieme il carattere della gravità, concordanza e precisione del quadro indiziario). Ometteva, inoltre, di tenere in considerazione gli elementi a discarico portati da parte convenuta. Con riferimento alle notizie di stampa, gli appellanti evidenziavano come fossero articoli di carattere provinciale o al più regionale o, in ogni caso, successivi ai pagamenti e, in quanto tali, irrilevanti, siccome la conoscenza della decozione doveva sussistere al momento del pagamento. Le notizie della crisi di , per lo meno fino alle date CP_2
dei pagamenti, erano circolate esclusivamente su testate di scarsa rilevanza o su sezioni di cronaca locale di testate con maggior rilevanza e non potevano in alcun modo
Co giungere all'attenzione dei rappresentanti della Sa. che è una piccola impresa artigiana di impiantistica.
Per quanto riguarda il valore probatorio dei ritardi nei pagamenti, delle iniziative giudiziarie e del piano di rientro, parte appellante riteneva che tali elementi, da soli, non costituissero quel quadro di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a presumere lo stato di conoscenza effettiva della decozione della da parte della CP_2 Pt_1
Gli appellanti, inoltre, sottolineavano come tra gli elementi indiziari posti a fondamento della decisione del Tribunale vi fosse l'avvenuta stipula di una scrittura privata e di un accordo transattivo;
tuttavia, nessuno dei relativi documenti era stato prodotto in giudizio e la sentenza di primo grado era, pertanto, viziata, in quanto fondata su documenti non assunti al giudizio, nonostante fossero nella disponibilità della parte su cui gravava l'onere della prova. Ad ogni modo, quand'anche fossero stati prodotti, non avrebbero comunque avuto alcun ruolo. Al contrario, l'avvenuta stipula di piani di rientro e accordi transattivi, agli occhi del creditore, poteva far credere che la difficoltà finanziaria in cui era incorso il debitore e che aveva causato l'inadempimento fosse temporanea.
Gli appellanti evidenziavano, quindi, l'errata applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, che impone all'attore di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, prova nella specie mai raggiunta e sottolineavano come l'irregolarità dei pagamenti aveva sempre caratterizzato il rapporto commerciale intrattenuto con e ciò non era mai stato oggetto di allarme, in considerazione delle CP_2
dimensioni della controparte.
Si costituiva in giudizio in Amministrazione , instando Controparte_2 CP_2
per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
6 Parte appellata, preliminarmente, rilevava l'inammissibilità dell'appello di controparte ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 167 c.p.c., in quanto controparte si era limitata a una generica contestazione relativa al punto della sentenza
Contr impugnata che riteneva provato lo stato di conoscenza, in capo a I., dello stato di decozione di . Parte appellata evidenziava, inoltre, come dal raffronto tra CP_2
Co l'atto di appello e la comparsa di costituzione e risposta depositata da .GI in primo grado, era possibile rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto priva presentava contestazioni che non erano state sollevate nel primo grado di giudizio.
Sottolineava, ancora, come controparte non potesse sopperire alle proprie mancanze difensive verificatesi nel corso del primo grado mediante l'atto di citazione in appello, così come normativamente previsto per il sistema civilistico processuale.
Nel merito, parte appellata confermava quanto statuito dal Giudice di primo grado circa
Contr la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a GI., evidenziando come controparte non avesse mai contestato specificatamente i fatti adotti da , né CP_2
avesse eccepito il quadro probatorio utilizzato dal Tribunale. Parte appellante, in particolare, non individuava gli elementi di fatto e di diritto dai quali potesse evincersi
Co Con che il ritardo nei pagamenti di e le iniziative giudiziarie promosse da CP_2 non costituivano elementi sufficienti a provare l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza della società. La stessa parte appellante aveva dichiarato che già da marzo 2018 – prima del pagamento delle somme revocate oggetto di causa -
eseguiva i propri versamenti con qualche mese di ritardo, ma che CP_2
solamente nel 2019 tali ritardi avevano evidenziato uno stato di crisi irreparabile della stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, lo stato di insolvenza in cui versava all'epoca dei fatti non era un temporaneo momento di crisi, bensì CP_2 un effettivo stato di decozione, vista anche l'impossibilità di soddisfare i creditori della società, tra cui lo Stato, i dipendenti e le controparti private.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata allegazione degli accordi di pagamento stipulati tra le parti, evidenziava come controparte non avesse mai sollevato CP_2
tale contestazione nel corso del giudizio di primo grado e, anzi, avesse dato atto del raggiungimento dei suddetti accordi. Per quanto concerneva, invece, le notizie di stampa relative allo stato di insolvenza di , contrariamente a quanto CP_2
sostenuto dalla parte appellante, non si trattava di notizie a livello regionale, bensì di
7 articoli di giornale emessi dalle principali testate nazionali e, dunque, facilmente accessibili a chiunque.
Tutto ciò premesso, parte appellata domandava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In ogni caso, con la condanna di parte appellante alla refusione delle spese degli onorari relativi al presente giudizio.
Le parti precisavano le conclusioni in sede di udienza fissata per la trattazione scritta della causa ex art. 352 c.p.c. e il consigliere istruttore riservava la decisione della causa al collegio, ai sensi del comma 2 della norma citata, con apposita ordinanza datata
7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
La vertenza originava da due pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2
rispettivamente, in data 11.10.2019 tramite bonifico Controparte_1 bancario per la somma di € 153.727,80 e in data 25.10.2019 da Controparte_5
per la somma di € 29.845,91, rispetto a cui, chiedeva la
[...] CP_2
revocazione, instaurando il giudizio di primo grado con relativo atto di citazione, ex art. 67 legge fall., oggi art. 166, II comma, d.lgs. n. 14/2019, essendo stato accertato il suo stato di insolvenza dal Tribunale di Torino in data 4.2.2020 e conseguentemente aperta l'amministrazione straordinaria.
Il Tribunale di Torino, nella sentenza oggi appellata, accoglieva la domanda attrice ritenendo sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società
Co convenuta Controparte_8
Nel presente giudizio, parte appellante impugnava, in particolare, il capo della sentenza di primo grado nel quale era stata affermata la effettiva conoscenza da parte di Pt_1 dello stato di solvenza in cui versava all'epoca degli avvenuti Controparte_2
pagamenti. Il Giudice di Prime Cure, sulla base della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza di da Controparte_2
parte di attraverso un ragionamento presuntivo fondato su tre elementi: I) il Pt_1
ritardo nei pagamenti della parte appellata con la conseguente necessità di adire le vie giudiziarie nei suoi confronti;
II) la divulgazione di notizie a mezzo stampa sulla situazione economica di;
III) la genericità delle difese di con CP_2 CP_2 particolare riferimento ai due presupposti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria
8 ex art. 67, comma II l. fall. Nel giudizio di secondo grado instaurato davanti a questa
Corte, parte appellante si doleva dell'effettività di questa conoscenza, contestando ciascuno dei tre parametri in forza dei quali il primo Giudice l'aveva ritenuta sussistente.
L'azione revocatoria fallimentare disciplinata dall'art. 67, II comma l. fall., attualmente sostituito dall'art. 166, II comma C.C.I.I. (d.lgs. n.14/2019), si fonda su due presupposti,
l'uno oggettivo e l'altro soggettivo. La norma, infatti stabilisce che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nessuna contestazione è sorta in questa sede in ordine alla quantificazione dei pagamenti ed alle tempistiche in cui sono stati disposti.
Il presupposto soggettivo, noto anche come scientia decoctionis, consistente nella conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del soggetto che ha effettuato i pagamenti da parte di chi propone l'azione, deve essere provato in giudizio dalla curatela, mentre il presupposto oggettivo, il cd. eventus damni, circa la pregiudizialità dei pagamenti effettuati e che comporterebbero l'alterazione della par condicio creditorum è riconosciuto in re ipsa, secondo l'orientamento dato dalla Suprema Corte a S.U. n. 7028/2006 e richiamato anche nella giurisprudenza di merito per la quale si v. sent. Trib. Torino n. 3434/2023.
Nello specifico, parte appellante aveva sostenuto che il ritardo dei pagamenti aveva accompagnato ordinariamente i rapporti patrimoniali con e, inoltre, le Controparte_2
notizie sullo stato di difficoltà finanziario della società erano state pubblicate su periodici a carattere locale o in sezioni di periodici nazionali. Da entrambe queste sole circostanze
Contr non poteva desumersi in capo a I la conoscenza dello stato di insolvenza di
. CP_2
Atteso che la cd. scientia decoctionis può essere provata con presunzioni come da costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Ord. 24.2.2006 n. 4206 ; Cass. civ.,
Sez. I, Sent., 24/02/2006, n. 4206, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/01/2025, n. 2018), non possono accogliersi le argomentazioni avanzate da parte appellante sulla mancanza della gravità, precisione e concordanza ex art 2729 c.c., che devono costituire la presunzione, riferite ai criteri con cui il primo Giudice ha fondato la sua decisione.
Il canone su cui valutare la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi indizianti
è, infatti, rappresentato dall'uomo di media prudenza e avvedutezza “rapportata anche alle sue qualità personali e professionali” (Cass. Ord. 15.5.2019 n. 13002). Si può ritenere che
9 i rapporti patrimoniali fra la parte appellante e la parte appellata, caratterizzati da ripetuti ritardi di quest'ultima nei pagamenti circa le prestazioni inerenti ai contratti di subappalto e ContrCon il mancato rispetto del piano concordatario sottoscritto, avrebbero dovuto indurre interessarsi della situazione economico-finanziaria di , riportata da almeno due CP_2
testate giornalistiche di diffusione nazionale, quali sono La Stampa e Repubblica, seppur in sezioni specifiche. La considerazione della ridotta composizione della compagine
Co Con sociale di he vede la presenza di due soci nelle persone di e Parte_1
non pare idonea a inficiare il parametro di valutazione indicato dalla Parte_1
giurisprudenza di legittimità sulla conoscenza del cd. scientia decoctionis perché esso è di carattere qualitativo e non quantitativo.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico della parte appellante, in quanto soccombente.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 5570/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 13.11.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate in complessivi euro 9.991,00 di cui euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva ed euro 5.103,00 per fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1411/2024 promosso da:
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona dei legali rappresentanti e P.IVA_1 Controparte_1
rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Maraventano ed Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Corso Calatafimi n. 377, come da procura in atti.
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona dei Commissari rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Di CP_2
Giosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Parioli n. 2, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5570/2024 emessa dal Tribunale di
1 Torino, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Silvia Vitrò, nell'ambito del giudizio N.R.G.
3010/2023, pubblicata il 05/11/2024, notificata il 13 novembre 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_1
, ai sensi e per gli effetti di quanto
[...] previsto dall'art. 351 c.p.c.;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 5570/2024, emessa dal
[...]
Tribunale di Torino (R.G. n. 3010/2023), perché infondato in fatto e in diritto per tutto quanto esposto nella parte narrativa che precede e, per l'effetto, confermare, in tutti i suoi capi e punti, la sentenza impugnata;
- condannare l'Appellante alla refusione delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio in favore di .” Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione in revocatoria, in amministrazione Controparte_2
Contr straordinaria, conveniva in giudizio di Controparte_4
e , dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo che Parte_1 Parte_1
venissero revocati ex art. 67 legge fall., oggi art. 166, II comma, d.lgs. n. 14/2019, i pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2 Controparte_1 rispettivamente, in data 11.10.2019 tramite bonifico bancario per la somma di €
153.727,80 e in data 25.10.2019 da per la somma di € Controparte_5
29.845,91.
Parte attrice esponeva in fatto che:
Con
- a partire dal 2013 la SA riceveva il subappalto dei contratti n. 310001604 dell'8.04.2013 e n. 310002083 del 9.08.2013, ottenuti dal Ministero dell'Interno –
2 di Caltanissetta per lo svolgimento dei servizi di manutenzione impianto CP_6 elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento, controllo, accesso reti, presidio servizio manutentivo, impianti di rilevazioni fumi ecc.
- I suddetti contratti di subappalto prevedevano che i pagamenti delle fatture dovevano essere effettuati “a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni dalla fattura fine mese”.
- ometteva di effettuare i pagamenti richiesti in ragione delle prestazioni rese CP_2 per un totale di € 212.255,21 così distinto: quanto ad € 127.698,18 per i lavori di manutenzione effettuati a Trapani ed € 84.556,23 per i lavori effettuati a Caltanissetta.
Per tale motivo, la Sa.Gi adiva le vie giudiziarie ed otteneva dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 390/2018, con il quale veniva ingiunto a di pagare la CP_2 somma di € 212.255,21 oltre interessi di mora e spese. Co
- La Sa. provvedeva a notificare a il suddetto titolo esecutivo unitamente CP_2 all'atto di precetto per l'importo di € 147.661,30 (scorporata dal totale la somma di €
68.495,77 corrisposta da in data 20.03.2018). CP_2
- Le parti, con scrittura privata, convenivano il pagamento rateale della somma ancora dovuta in ragione del d.i. n. 390/2018, in n. 12 rate da € 13.018,86 a partire da maggio
2018. Tuttavia, non provvedeva al pagamento delle ultime due rate pattuite, CP_2 decadendo dal beneficio del termine. Veniva quindi notificato un ulteriore atto di precetto per € 26.414,46, cui faceva seguito un nuovo piano di rientro di n. 4 rate mensili da €
6.603,61 con decorrenza dal 07.06.2019.
- non versava nemmeno una rata del piano concordato, così che CP_2 Pt_1 notificava l'atto di pignoramento presso terzi affinché le fossero assegnate le somme dovute in ragione dell'atto di precetto 19.04.2019 e , in qualità Controparte_5 di terza pignorata, in data 25.10.2019, disponeva il pagamento di € 29.845,91 in favore della Pt_1 Part
- contratto n. 310009840 del 29.03.2017 e n. 310011051 del 27.09.2017 e n.
310012417 del 28.03.2018 e n. 310013563 del 19.09.2018 subappaltava CP_2 alla ulteriori servizi di manutenzione. Anche per il pagamento di questi servizi, la Pt_1 si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie per il recupero della complessiva Pt_1 somma di € 150.076,60, ottenendo dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 369/2019, notificato in uno con l'atto di precetto per € 153.727,80 e successivamente l'atto di pignoramento presso terzi.
- A seguito della suddetta procedura esecutiva effettuava in favore di in CP_2 Pt_1 data 11.10.2019 un bonifico bancario per la somma di € 153.727,80.
- In data 04.02.2020 il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza della e la società veniva ammessa alla procedura di amministrazione Controparte_2 straordinaria in data 30.07.2020.
3 Parte attrice, a fondamento delle proprie domande, deduceva la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 67, comma II, l.f. (oggi art. 166, comma II, D.lgs. n. 14/2019) per fondare l'azione revocatoria fallimentare: aveva infatti effettuato un CP_2
pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza nei confronti di un soggetto che era a conoscenza del suo stato di decozione al momento dell'effettuazione del pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio
[...]
e contestando quanto Controparte_1 Parte_1 Parte_1
dedotto da controparte ed eccependo la non revocabilità dei pagamenti effettuati da in data 11.10.2019 e 25.10.2019 per mancanza dei presupposti oggettivi e CP_2
soggettivi prescritti.
Conclusa l'istruttoria, il Giudice fissava udienza di discussione al 05.11.2024, a seguito della quale pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 5570/2024, emessa e pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 13.11.2024, il Tribunale di Torino dichiarava l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.f.
(oggi art. 166, comma II, d.lgs. n. 14/2019) del pagamento ricevuto da
[...] della somma di € 153.727,80 (in data 11.10.2019) e della somma di € Controparte_1
29.845,91 (in data 25.10.2019) e condannava a Controparte_1 restituire a in amministrazione straordinaria, la somma di € Controparte_2
183.573,71 oltre interessi moratori ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi €
8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Il Tribunale, in particolare, in merito al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, ne evidenziava la sussistenza mediante la lesione della par condicio creditorum, in quanto aveva effettuato pagamenti di debiti liquidi ed esigibili nei sei mesi anteriori CP_2
alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza. Tali pagamenti avevano indubbiamente natura onerosa ed erano stati eseguiti in presenza di un debito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziaria per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi nell'interesse della convenuta. Riteneva, inoltre, che sussistesse il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, in quanto poteva presumersi la conoscenza dello Co stato di insolvenza in capo alla . GI. L'emissione del decreto ingiuntivo, l'accordo transattivo stipulato successivamente alla notifica dell'atto di precetto - non onorato dalla debitrice - nonché il successivo procedimento esecutivo, rappresentavano
4 certamente elementi indiziari dello stato di decozione, evidentemente conosciuti da era altresì evincibile dalle notizie correnti in ordine allo stato di Controparte_7 insolvenza dell'attrice, che già da luglio 2019 davano atto della grave situazione economica e finanziaria di . Rilevava, infine, l'assoluta genericità delle difese CP_2
di parte convenuta, non essendo rinvenibili chiare e specifiche contestazioni sui fatti addotti da a sostegno della sussistenza sia del presupposto oggettivo sia di CP_2 quello soggettivo dell'azione revocatoria introdotta.
Il giudizio di appello
Contr Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Controparte_4
e impugnavano la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_1
Torino, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con un unico motivo di appello formulato in più punti, gli appellanti impugnavano il capo della sentenza con la quale era stata ritenuta sussistente in capo alla l'effettiva Pt_1
conoscenza dello stato di insolvenza della al momento della ricezione dei CP_2
pagamenti.
In particolare, il Giudice di primo grado riteneva che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Sa.gi, ai sensi della norma invocata, dovesse essere presunta. Secondo la prospettazione del Tribunale, tale presunzione si fondava sulla sussistenza di tre elementi: (i) l'esistenza di ritardi nei pagamenti durante lo svolgimento del rapporto contrattuale e la circostanza che per il pagamento di alcune fatture era stato necessario ricorrere a iniziative giudiziarie e alla stipula di un accordo transattivo con piano di rientro;
(ii) l'esistenza di notizie di stampa che davano atto della grave situazione economica e finanziaria di e (iii) l'assoluta genericità delle difese CP_2
di parte convenuta.
Gli appellanti, di contro, lamentavano l'insufficienza del quadro indiziario emerso e l'assenza di un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la conoscenza effettiva dello stato di insolvenza di . Come chiarito dalla CP_2
giurisprudenza, ai fini della sussistenza del presupposto soggettivo di applicabilità della norma, la conoscenza dello stato di decozione deve essere effettiva e non meramente potenziale. Trattandosi poi di circostanza di cui è impossibile fornire una prova, la relativa dimostrazione può essere fornita attraverso una prova presuntiva che può dirsi raggiunta in presenza di una serie di elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza. Nel caso di specie, il Giudice fondava la propria decisione su pochi elementi, nono sottoposti a vaglio critico tanto in termini indiziari
5 (indizio per indizio), quanto in termini complessivi (per valutare nell'insieme il carattere della gravità, concordanza e precisione del quadro indiziario). Ometteva, inoltre, di tenere in considerazione gli elementi a discarico portati da parte convenuta. Con riferimento alle notizie di stampa, gli appellanti evidenziavano come fossero articoli di carattere provinciale o al più regionale o, in ogni caso, successivi ai pagamenti e, in quanto tali, irrilevanti, siccome la conoscenza della decozione doveva sussistere al momento del pagamento. Le notizie della crisi di , per lo meno fino alle date CP_2
dei pagamenti, erano circolate esclusivamente su testate di scarsa rilevanza o su sezioni di cronaca locale di testate con maggior rilevanza e non potevano in alcun modo
Co giungere all'attenzione dei rappresentanti della Sa. che è una piccola impresa artigiana di impiantistica.
Per quanto riguarda il valore probatorio dei ritardi nei pagamenti, delle iniziative giudiziarie e del piano di rientro, parte appellante riteneva che tali elementi, da soli, non costituissero quel quadro di indizi gravi, precisi e concordanti idonei a presumere lo stato di conoscenza effettiva della decozione della da parte della CP_2 Pt_1
Gli appellanti, inoltre, sottolineavano come tra gli elementi indiziari posti a fondamento della decisione del Tribunale vi fosse l'avvenuta stipula di una scrittura privata e di un accordo transattivo;
tuttavia, nessuno dei relativi documenti era stato prodotto in giudizio e la sentenza di primo grado era, pertanto, viziata, in quanto fondata su documenti non assunti al giudizio, nonostante fossero nella disponibilità della parte su cui gravava l'onere della prova. Ad ogni modo, quand'anche fossero stati prodotti, non avrebbero comunque avuto alcun ruolo. Al contrario, l'avvenuta stipula di piani di rientro e accordi transattivi, agli occhi del creditore, poteva far credere che la difficoltà finanziaria in cui era incorso il debitore e che aveva causato l'inadempimento fosse temporanea.
Gli appellanti evidenziavano, quindi, l'errata applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova, che impone all'attore di dimostrare i fatti posti a fondamento della domanda, prova nella specie mai raggiunta e sottolineavano come l'irregolarità dei pagamenti aveva sempre caratterizzato il rapporto commerciale intrattenuto con e ciò non era mai stato oggetto di allarme, in considerazione delle CP_2
dimensioni della controparte.
Si costituiva in giudizio in Amministrazione , instando Controparte_2 CP_2
per la reiezione del gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
6 Parte appellata, preliminarmente, rilevava l'inammissibilità dell'appello di controparte ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 167 c.p.c., in quanto controparte si era limitata a una generica contestazione relativa al punto della sentenza
Contr impugnata che riteneva provato lo stato di conoscenza, in capo a I., dello stato di decozione di . Parte appellata evidenziava, inoltre, come dal raffronto tra CP_2
Co l'atto di appello e la comparsa di costituzione e risposta depositata da .GI in primo grado, era possibile rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto priva presentava contestazioni che non erano state sollevate nel primo grado di giudizio.
Sottolineava, ancora, come controparte non potesse sopperire alle proprie mancanze difensive verificatesi nel corso del primo grado mediante l'atto di citazione in appello, così come normativamente previsto per il sistema civilistico processuale.
Nel merito, parte appellata confermava quanto statuito dal Giudice di primo grado circa
Contr la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a GI., evidenziando come controparte non avesse mai contestato specificatamente i fatti adotti da , né CP_2
avesse eccepito il quadro probatorio utilizzato dal Tribunale. Parte appellante, in particolare, non individuava gli elementi di fatto e di diritto dai quali potesse evincersi
Co Con che il ritardo nei pagamenti di e le iniziative giudiziarie promosse da CP_2 non costituivano elementi sufficienti a provare l'elemento soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza della società. La stessa parte appellante aveva dichiarato che già da marzo 2018 – prima del pagamento delle somme revocate oggetto di causa -
eseguiva i propri versamenti con qualche mese di ritardo, ma che CP_2
solamente nel 2019 tali ritardi avevano evidenziato uno stato di crisi irreparabile della stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, lo stato di insolvenza in cui versava all'epoca dei fatti non era un temporaneo momento di crisi, bensì CP_2 un effettivo stato di decozione, vista anche l'impossibilità di soddisfare i creditori della società, tra cui lo Stato, i dipendenti e le controparti private.
Quanto all'eccezione relativa alla mancata allegazione degli accordi di pagamento stipulati tra le parti, evidenziava come controparte non avesse mai sollevato CP_2
tale contestazione nel corso del giudizio di primo grado e, anzi, avesse dato atto del raggiungimento dei suddetti accordi. Per quanto concerneva, invece, le notizie di stampa relative allo stato di insolvenza di , contrariamente a quanto CP_2
sostenuto dalla parte appellante, non si trattava di notizie a livello regionale, bensì di
7 articoli di giornale emessi dalle principali testate nazionali e, dunque, facilmente accessibili a chiunque.
Tutto ciò premesso, parte appellata domandava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, e la conseguente conferma della sentenza impugnata. In ogni caso, con la condanna di parte appellante alla refusione delle spese degli onorari relativi al presente giudizio.
Le parti precisavano le conclusioni in sede di udienza fissata per la trattazione scritta della causa ex art. 352 c.p.c. e il consigliere istruttore riservava la decisione della causa al collegio, ai sensi del comma 2 della norma citata, con apposita ordinanza datata
7.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
La vertenza originava da due pagamenti eseguiti da in favore di Controparte_2
rispettivamente, in data 11.10.2019 tramite bonifico Controparte_1 bancario per la somma di € 153.727,80 e in data 25.10.2019 da Controparte_5
per la somma di € 29.845,91, rispetto a cui, chiedeva la
[...] CP_2
revocazione, instaurando il giudizio di primo grado con relativo atto di citazione, ex art. 67 legge fall., oggi art. 166, II comma, d.lgs. n. 14/2019, essendo stato accertato il suo stato di insolvenza dal Tribunale di Torino in data 4.2.2020 e conseguentemente aperta l'amministrazione straordinaria.
Il Tribunale di Torino, nella sentenza oggi appellata, accoglieva la domanda attrice ritenendo sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società
Co convenuta Controparte_8
Nel presente giudizio, parte appellante impugnava, in particolare, il capo della sentenza di primo grado nel quale era stata affermata la effettiva conoscenza da parte di Pt_1 dello stato di solvenza in cui versava all'epoca degli avvenuti Controparte_2
pagamenti. Il Giudice di Prime Cure, sulla base della giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto sussistente la conoscenza dello stato di insolvenza di da Controparte_2
parte di attraverso un ragionamento presuntivo fondato su tre elementi: I) il Pt_1
ritardo nei pagamenti della parte appellata con la conseguente necessità di adire le vie giudiziarie nei suoi confronti;
II) la divulgazione di notizie a mezzo stampa sulla situazione economica di;
III) la genericità delle difese di con CP_2 CP_2 particolare riferimento ai due presupposti, oggettivo e soggettivo, dell'azione revocatoria
8 ex art. 67, comma II l. fall. Nel giudizio di secondo grado instaurato davanti a questa
Corte, parte appellante si doleva dell'effettività di questa conoscenza, contestando ciascuno dei tre parametri in forza dei quali il primo Giudice l'aveva ritenuta sussistente.
L'azione revocatoria fallimentare disciplinata dall'art. 67, II comma l. fall., attualmente sostituito dall'art. 166, II comma C.C.I.I. (d.lgs. n.14/2019), si fonda su due presupposti,
l'uno oggettivo e l'altro soggettivo. La norma, infatti stabilisce che “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nessuna contestazione è sorta in questa sede in ordine alla quantificazione dei pagamenti ed alle tempistiche in cui sono stati disposti.
Il presupposto soggettivo, noto anche come scientia decoctionis, consistente nella conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del soggetto che ha effettuato i pagamenti da parte di chi propone l'azione, deve essere provato in giudizio dalla curatela, mentre il presupposto oggettivo, il cd. eventus damni, circa la pregiudizialità dei pagamenti effettuati e che comporterebbero l'alterazione della par condicio creditorum è riconosciuto in re ipsa, secondo l'orientamento dato dalla Suprema Corte a S.U. n. 7028/2006 e richiamato anche nella giurisprudenza di merito per la quale si v. sent. Trib. Torino n. 3434/2023.
Nello specifico, parte appellante aveva sostenuto che il ritardo dei pagamenti aveva accompagnato ordinariamente i rapporti patrimoniali con e, inoltre, le Controparte_2
notizie sullo stato di difficoltà finanziario della società erano state pubblicate su periodici a carattere locale o in sezioni di periodici nazionali. Da entrambe queste sole circostanze
Contr non poteva desumersi in capo a I la conoscenza dello stato di insolvenza di
. CP_2
Atteso che la cd. scientia decoctionis può essere provata con presunzioni come da costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Ord. 24.2.2006 n. 4206 ; Cass. civ.,
Sez. I, Sent., 24/02/2006, n. 4206, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/01/2025, n. 2018), non possono accogliersi le argomentazioni avanzate da parte appellante sulla mancanza della gravità, precisione e concordanza ex art 2729 c.c., che devono costituire la presunzione, riferite ai criteri con cui il primo Giudice ha fondato la sua decisione.
Il canone su cui valutare la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi indizianti
è, infatti, rappresentato dall'uomo di media prudenza e avvedutezza “rapportata anche alle sue qualità personali e professionali” (Cass. Ord. 15.5.2019 n. 13002). Si può ritenere che
9 i rapporti patrimoniali fra la parte appellante e la parte appellata, caratterizzati da ripetuti ritardi di quest'ultima nei pagamenti circa le prestazioni inerenti ai contratti di subappalto e ContrCon il mancato rispetto del piano concordatario sottoscritto, avrebbero dovuto indurre interessarsi della situazione economico-finanziaria di , riportata da almeno due CP_2
testate giornalistiche di diffusione nazionale, quali sono La Stampa e Repubblica, seppur in sezioni specifiche. La considerazione della ridotta composizione della compagine
Co Con sociale di he vede la presenza di due soci nelle persone di e Parte_1
non pare idonea a inficiare il parametro di valutazione indicato dalla Parte_1
giurisprudenza di legittimità sulla conoscenza del cd. scientia decoctionis perché esso è di carattere qualitativo e non quantitativo.
L'appello deve, pertanto, essere respinto e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio sono a carico della parte appellante, in quanto soccombente.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
nei confronti di , avverso la
[...] Controparte_2
sentenza n. 5570/2024 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 05.11.2024, notificata in data 13.11.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, liquidate in complessivi euro 9.991,00 di cui euro 2.977,00 per fase di studio, euro 1.911,00 per fase introduttiva ed euro 5.103,00 per fase decisionale oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
10 11