Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 15.10.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 714 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Maria Grazia Carnovale, Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari
Tomaioli
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
appellati
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Ricostruzione della carriera personale Ata. Decorrenza della prescrizione e accessori di legge.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 28.9.20 , dipendente del in qualità Parte_1 Controparte_2 Part di esponeva di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.13 ed economica
1.9.14. Aggiungeva di aver prestato servizio anche a tempo determinato sin dall'anno scolastico
1997/98 e denunciava che con decreto n° 502/16 l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della carriera non considerando per intero il servizio preruolo svolto. Esponeva che,
1
29.10.14 fino al 19.6.15 e le differenze retributive tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia 14-20 a decorrere dal 16.9.19. La ricostruzione della carriera, inoltre, doveva essere effettuata tenendo conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del CCNL 4.8.11, dunque mantenendo le classi stipendiali 0-2 e 3-8.
CP_ 2) Nella resistenza dell' e del , il tribunale di Crotone, in Controparte_2 applicazione della pronuncia di legittimità n° 31150/19, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad Cont essere inquadrata nella fascia stipendiale 9-14 sin dal 1.9.14, per l'effetto ha condannato il al pagamento delle differenze retributive tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 con CP_ decorrenza 16.9.19, oltre che al versamento in favore dell' delle relative differenze contributive. Il tribunale, infatti, ha ritenuto che fosse estinto il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate anteriormente oltre i 5 anni dal deposito del ricorso del 29.9.20, non costituendo valido atto interruttivo della prescrizione una diffida stragiudiziale del 28.10.19 che non risultava essere stata notificata all'amministrazione scolastica.
3) Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma. Parte_1
3.1) Ha denunciato che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la diffida stragiudiziale di pagamento risultava notificata a mezzo pec all'amministrazione scolastica in data 28.10.19, come risultava dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio. La conseguenza era che il diritto alle differenze retributive tra le fasce stipendiale 0-8 e 9-14 doveva essere riconosciuto con decorrenza 29.10.14 e fino al 19.6.15, come richiesto con la domanda giudiziale.
3.2) Ha poi evidenziato che il tribunale, nel pronunciare sentenza di condanna, aveva omesso di condannare l'amministrazione al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
3.3) Ha infine denunciato l'erronea statuizione di compensazione delle spese di lite, dal momento che nel caso di specie non vi era reciproca soccombenza e che il ricorso era stato presentato successivamente alla pronuncia di legittimità n° 31150/19.
CP_ 4) L' si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello, mentre il Controparte_2
ha concluso nei seguenti termini: Tanto premesso, il ,
[...] Controparte_2 ut supra rappresentato e difeso, con il presente atto, si costituisce nel giudizio e insiste unicamente nell'eccezione di prescrizione relativa al pagamento delle differenze retributive e contributive - erroneamente escluse dal giudice di prime cure - già formulata nel primo grado di giudizio nei limiti del quinquennio decorrente a ritroso dall'atto interruttivo della prescrizione depositato da controparte (tenuto conto delle differenze già riconosciute dal giudice di primo grado). Quanto alle spese di giudizio si chiede la rideterminazione di quelle di primo grado secondo i parametri individuati da codesta Corte e la compensazione integrale di quelle del presente giudizio.
CP_ 5) L'appellante e l' hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
2 6) L'appello è fondato.
7) Quanto al primo motivo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dagli allegati al ricorso emerge che la diffida stragiudiziale del 28.10.19, volta alla esatta ricostruzione della carriera e al pagamento delle conseguenti differenze retributive, era stata notificata sia al
[...]
, sia all'Ambito scolastico provinciale di Crotone ai rispettivi indirizzi Pec Controparte_2 in data 28.10.19. Del resto, l'amministrazione scolastica, pur avendo sollevato l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, non ha in alcun modo contestato la ricezione di tale diffida. Né tale notifica è stata contestata nel presente grado di giudizio.
8) Ne consegue che alla ricorrente deve essere riconosciuto, conformemente alle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio, anche il diritto a percepire le differenze retributive tra le fasce stipendiali 0-8 e 9-14 dal 29.10.14 al 19.6.15. Su tali somme, però, non devono essere versate CP_ le corrispondenti differenze contributive in favore dell' sia perché con l'atto di appello non è stata riproposta la relativa domanda, sia perché tale diritto è prescritto atteso che la diffida stragiudiziale del 28.10.19, contrariamente al ricorso introduttivo del giudizio, non è stata notificata anche all'ente previdenziale.
9) È fondato anche il secondo motivo di appello perché il tribunale, nel rendere pronuncia di condanna generica, ha omesso di pronunciarsi sugli accessori di legge, che pure erano stati espressamente richiesti e che comunque non necessitavano di apposita domanda.
10) Deve dunque applicarsi l'art. 22, comma 36, Legge 724/94, sicché sulle somme già riconosciute nella sentenza impugnata e su quelle riconosciute con la presente decisione alla ricorrente spetta il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.
11) Va infine accolto anche il terzo motivo di appello con affermazione dell'ordinario principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra la Cont ricorrente e il . Al riguardo, deve tenersi conto che, all'esito del presente grado di giudizio, non vi è una reciproca soccombenza e che la domanda giudiziale è stata presentata il 28.9.20, dunque successivamente alla pronuncia di legittimità n° 31150/19 che ha chiarito i principi da applicare nella presente controversia e su cui, del resto, il tribunale ha fondato la sua decisione.
12) Le spese di entrambi i gradi di giudizio si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia che non risulta esseri pari ad euro 8.000,00, come immotivatamente indicato negli atti introduttivi dei due gradi di giudizio, ma ad euro 3817,42, come risulta dal prospetto di liquidazione delle differenze retributive prodotto dalla stessa ricorrente.
CP_ 13) Spese compensate tra l'appellante ed perché con l'atto di appello non si avanzano domande nei confronti dell'ente previdenziale, che era parte anche del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la notifica dell'appello costituisce nei suoi confronti una mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Crotone n° 38/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il
[...]
al pagamento in favore dell'appellante: Controparte_2
a) delle differenze retributive tra le fasce stipendiali 0-8- e 9-14 dal 29.10.14 al 19.6.15, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3 b) della maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme riconosciute con la sentenza impugnata dal dovuto al soddisfo;
c) delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.315,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
2) condanna il al pagamento delle spese del grado di appello in Controparte_2 favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. CP_
3) compensa le spese di lite tra l'appellante e l'
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 4.12.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
4