Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 384/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 384 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale”, e vertente
TRA
(C.F.: e (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Esposito (C.F: C.F._2
), giusta procura in atti, presso il cui studio elett.te domiciliano in Caivano C.F._3
(NA) alla via Armando Diaz n. 84
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I coniugi hanno depositato note scritte nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 22/05/2025, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero in data 10/02/2025 ha espresso parere favorevole.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31/01/2025, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore (NA) il 09/10/2008; che dalla loro unione era nato un figlio, , il 08/09/2010; che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della Per_1
convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso, chiedevano emettersi pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c, della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 22/05/2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Ed infatti, dalle risultanze di causa è emersa l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti, tale da determinare una intollerabile prosecuzione del rapporto matrimoniale, per cui sussistono i presupposti per pronunciare la richiesta separazione personale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civile, alle condizioni di cui all'accordo formulato nell'atto introduttivo, che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi;
3) la casa familiare con tutto ciò che l'arreda viene assegnata alla sig.r Parte_1
che l'abiterà insieme al figlio minore , fino a quando quest'ultimo raggiungerà Per_1
l'indipendenza economica;
4) il figlio minore , sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre, pertanto, le decisioni di straordinaria amministrazione e riguardanti la crescita e l'educazione dello stesso dovranno essere assunte N° R.G. 384/2025 V.G.
congiuntamente da entrambi i genitori, mentre le scelte relative all'ordinarietà della vita del minore potranno essere adottate da ciascun genitore in via autonoma per il tempo di permanenza del figlio con il medesimo.
Salvo diverso accordo tra le parti ed assunto nell'interesse del minore, il padre si impegna a trascorrere un adeguato periodo di tempo con il figli , compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici ed extrascolastici di quest'ultimo e con le proprie esigenze lavorative, secondo la seguente regolamentazione:
a) due pomeriggi a settimana dalle ore 15:00 alle ore 20:00, prelevandolo e riaccompagnandolo presso la madre;
b) a fine settimana alterni dalle ore del 13.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, prelevandolo e riaccompagnandolo presso la madre;
c) per quanto riguarda le festività natalizie e pasquali, le parti per preservare l'interesse del figlio minore alla stabilità familiare cercheranno di trascorrere insieme le festività e qualora dovessero optare per restare separate applicheranno il criterio dell'alternanza ed il figlio minore trascorreranno le festività nella modalità a seguire:
- per le festività natalizie: il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, stessa cosa poi a seguire per il 31 dicembre con un genitore ed il 1° gennaio con l'altro genitore;
mentre per quanto riguarda il giorno dell'epifania, si alterneranno negli anni l'uno e l'altro genitore;
- per le feste pasquali: la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con l'altro
(alternandosi negli anni l'uno e l'altro genitore);
d) i genitori cercheranno di festeggiare i compleanni del figlio minore, insieme, onde preservare la serenità del medesimo ed evitare che possa soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore;
e) salvo diverso accordo intercorso tra le parti, ciascuno dei genitori avrà la facoltà di poter portare con sé il figlio per le vacanze nel periodo estivo (luglio-agosto) fino a 15 giorni consecutivi, da comunicare all'altro entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, precisando che per le vacanze in paesi extraeuropei sarà necessario il consenso dell'altro genitore;
6) il sig si impegna a corrispondere alla sig.r , Parte_2 Parte_1
tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del figlio minore
, un contributo mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) da aggiornare Per_1
annualmente secondo l'indice ISTAT.
7) le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) per il minore saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, prevedendo che le stesse siano preventivamente approvate dall'altro genitore e necessariamente documentate per l'esatta N° R.G. 384/2025 V.G.
quantificazione e suddivisione.
Al sol fine di agevolare l'attività dei coniugi nella ripartizione delle spese straordinarie sostenute per il minore, si potrà considerare valida l'opzione che segue:
SPESE STRAORDINARIE
- Spese mediche (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari.
- Spese mediche (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari.
- Spese scolastiche (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
- Spese scolastiche che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che NON RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che RICHIEDONO il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione;
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
c) viaggi e vacanze.
8) l'assegno unico universale che sarà eventualmente erogato per il minore sarà Per_1
integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario;
9) i ricorrenti dichiarano di rinunciare reciprocamente per sé stessi ad ogni pretesa economica riconnessa ad eventuali crediti di natura alimentare;
10) le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, da parte delle autorità competenti del figlio minore.”
Il suddetto accordo non appare contrario a norme imperative e risulta conforme agli interessi delle parti e della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia. N° R.G. 384/2025 V.G.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., la separazione personale tra i coniugi
, nata a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate in ricorso, riportate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA), ove in data 09/10/2008 veniva contratto matrimonio tra i suddetti coniugi (Atto n. 25 – Parte I – Serie A - Anno 2008) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del
09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n. 396, Ordinamento Stato
Civile);
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio il 22 maggio 2025 .
Il Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro