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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4795/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Patti ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4795/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Lorusso, elettivamente domiciliata alla via Principe Amedeo, n. 234 (Bari);
- opponente contro
(C.F. ) e per essa in forza Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
di procura rilasciata dalla mandataria con il patrocinio Controparte_3 dell'avv. Francesca Cacopardo, elettivamente domiciliata in Arona, Via 2 giugno, n.45
(NO), presso il difensore;
- opposta
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_3
- opposto contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, già rassegnate nei rispettivi atti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha incardinato la Parte_1
fase di merito della opposizione proposta nell'ambito della procedura espropriativa pagina 1 di 6 immobiliare n. R.G.Es. 230/2021.
Nel dettaglio, la ricorrente ha invocato la sospensione cautelare del procedimento esecutivo immobiliare promosso ai suoi danni dal creditore procedente, articolando motivi così riassumibili:
- invalidità del pignoramento per violazione dell'art. 557 c.p.c., in ragione del tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto;
- invalidità del pignoramento a norma dell'art. 557 c.p.c. per omesso deposito della nota di trascrizione e della relativa attestazione di conformità;
- violazione dell'art. 567 c.p.c. per tardivo deposito della certificazione ipocatastale;
- difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
- difetto di legittimazione processuale di data la mancanza di Controparte_2 una procura ovvero di una delibera assembleare e considerato l'omesso congiunto conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale, con conseguente violazione degli artt. 77 e 100 c.p.c.;
- invalidità del contratto di mutuo ipotecario per difetto dei requisiti previsti dall'art 474
c.p.c. e per difetto di causa, in quanto stipulato al fine di ripianare il saldo negativo di conto corrente;
- vessatorietà delle clausole e rilevabilità d'ufficio dei profili di nullità anche in ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, mediante richiamo ai principi espressi dalla Corte di
Giustizia.
Il G.E. ha disatteso l'istanza di sospensione cautelare, assegnando termine per la fase di merito.
L'opponente, nella presente fase, ha reiterato le ragioni fatte valere con ricorso oppositivo, deducendo, altresì, l'erroneità della perizia estimativa ed invocandone la rinnovazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o estinzione della procedura immobiliare.
Si è costituita e per essa in forza di procura Controparte_1 Controparte_2
rilasciata dalla mandataria contestando le avverse difese e Controparte_3 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
E' rimasto contumace il Controparte_4
Il 21.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto rinvio per la decisione alla udienza del 18.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
pagina 2 di 6 Il 18.12.2024, la causa è stata riservata per la decisione.
**********
L'opposizione è infondata e per tale ragione non può trovare accoglimento.
Quanto al primo motivo di opposizione, può agevolmente evincersi dalla documentazione prodotta in atti dalla opposta oltre che fascicolo del procedimento esecutivo, che il creditore procedente ha provveduto all'iscrizione a ruolo ed al deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie del pignoramento, precetto e titolo esecutivo in data 06.07.2021 ovvero entro il termine di 15 giorni di cui all'art. 557 c.p.c. dalla consegna dell'atto di pignoramento da parte dell' avvenuta il 21.06.2021, come da timbro ivi apposto. Pt_2
Risulta, altresì, depositata la nota di trascrizione, munita di attestazione di conformità in calce, in data 21.09.2021, a tale scopo evidenziandosi che la formulazione dell'art. 557
c.p.c. vigente al momento dell'introduzione del procedimento esecutivo n. 230/2021
R.G.Es. non sanzionava con l'inefficacia il deposito del duplo della nota di trascrizione oltre il termine ivi previsto.
Quanto alla certificazione ipocatastale, la stessa risulta depositata il 21.09.2021 e dunque entro il termine di giorni 60 decorrente dal deposito dell'istanza di vendita, avvenuto il
23.07.2021 (ovvero entro il termine di giorni 45 dal compimento del pignoramento e quindi dalla sua notifica, avvenuta in data 08.06.2021), dovendo tenersi conto della sospensione feriale.
Dunque, alla stregua delle considerazioni che precedono, non vengono in rilievo vizi attinenti al quomodo dell'azione esecutiva.
In merito alla legittimazione di ovvero alla titolarità in capo ad essa del Controparte_1
credito azionato in giudizio, può solo osservarsi che parte creditrice – a fronte dell'estrema genericità della contestazione, siccome svolta senza alcun riferimento al caso di specie bensì mediante meri richiami a massime della S.C. – ha prodotto visura camerale (nella quale è annotata la comunicazione della cessione) ed avviso in G.U. del 07.06.2018 n. 65 dell'operazione di cessione intercorsa tra CO BP (già Controparte_5
[...
e avente ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti ipotecari o Controparte_1
chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra il 1962 ed il 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza”.
Il credito oggetto di causa rinviene da decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di un contratto pagina 3 di 6 di mutuo ipotecario del 26.06.2008 e pertanto rientra per tipologia e periodo di insorgenza nell'operazione di cessione predetta.
A ciò si aggiunga che parte creditrice ha prodotto, altresì, la dichiarazione del CO BP
s.p.a., nella quale si attesta la cessione del credito rinveniente da detto finanziamento, contraddistinto da Ndg 1853079, il quale figura nell'elenco delle posizioni cedute, pure depositato dalla opposta.
La suddetta documentazione costituisce prova non solo dell'esistenza del contratto di cessione ma anche della riconducibilità del credito azionato nel procedimento esecutivo nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, ciò che è peraltro pure evincibile dal possesso del titolo esecutivo risultante dall'attestazione di conformità ivi apposta in calce
(cfr. Cass. Civ. n.10200/2021, la quale ha ritenuto che la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo o dello stesso contratto in capo alla cessionaria, costituiscono elementi documentali rilevanti e decisivi ai fini probatori).
Parte creditrice ha, poi, prodotto la procura notarile del 05.06.2018 rep. 61382, racc. 11769 con la quale la in persona dell'amministratore unico, ha conferito alla Controparte_1
mandato per il compimento delle attività di gestione, Controparte_3
amministrazione ed incasso dei crediti nonché procura notarile del 09.05.2019 rep. 140484, racc. 35372 con la quale , nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_3
ha conferito i detti poteri alla Controparte_1 Controparte_2
Dunque, non sussiste nella specie un difetto di legittimazione della mandataria, dal momento che le procure anzidette conferiscono ad essa poteri di rappresentanza tanto sostanziale quanto processuale, come è agevolmente evincibile dall'elenco delle attività oggetto di mandato, tra le quali è contemplato specificatamente il potere di comparire dinanzi a qualunque autorità giudiziaria a norma dell'art. 77 c.p.c.
In merito alle contestazioni svolte in ordine al titolo esecutivo azionato nella procedura immobiliare, poi, non può non evidenziarsi che lo stesso è più propriamente costituito da decreto ingiuntivo, confermato con sentenza resa in seguito ad opposizione.
Con l'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo (Cass. Civ. 22090/2021), pertanto sono inammissibili le eccezioni di invalidità svolti con riferimento al rapporto contrattuale posto a fondamento del provvedimento monitorio.
pagina 4 di 6 Pure prive di pregio le deduzioni svolte, peraltro in termini assai generici e senza alcuno specifico riferimento alla fattispecie oggetto di causa, circa la rilevabilità della nullità delle clausole vessatorie in ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto, mediante richiamo ai precedenti della Corte di Giustizia, solo ove si consideri che nel caso in esame il provvedimento monitorio è stato oggetto di opposizione, peraltro rigettata e che parte opponente non riveste la qualità di consumatore, sicché in ogni caso non potrebbe trovare applicazione la disciplina consumeristica.
Infine, le contestazioni svolte avverso la perizia estimativa sono inammissibili, in quanto non oggetto del ricorso oppositivo ma fatte valere solo nella presente fase di merito.
In argomento, deve richiamarsi il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza della
S.C. che si condivide, in virtù del quale l'opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) ha struttura bifasica (fase cautelare dinanzi al G.E. e fase di merito dinanzi al G.O.), sicché non può trovare accoglimento sulla base di una ragione diversa da quelle prospettate nel ricorso proposto dinanzi al giudice dell'esecuzione e pertanto non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa (cfr. in argomento Cass. civ. n. 16541/2011, Cass. civ. n. 18761/2013 e Cass. civ. ord. n. 153/2023).
L'inammissibilità delle contestazioni svolte avverso la perizia estimativa emerge, altresì, sotto altro profilo.
Deve osservarsi, infatti, che le contestazioni avverso la perizia estimativa devono essere formulate nell'ambito del procedimento esecutivo nei termini di cui all'art. 173 bis disp. att.
c.p.c. ovvero impugnando l'ordinanza del G.E. che abbia recepito le conclusioni del perito.
Pertanto, non può che disattendersi la richiesta di espletare in questo giudizio la perizia estimativa dei beni sottoposti a pignoramento.
Alla stregua di quanto argomentato, l'opposizione deve rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022 in favore della sola opposta costituita, facendo applicazione dei minimi dello scaglione previsto da € 52.001,00 ad € 260.000,00, (esclusa la fase istruttoria non essendo stata espletata alcuna attività relativa a tale fase), data l'esiguità e natura documentale delle questioni controverse, mentre non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nella Parte_1
misura di € 4.217,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2
Foggia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Patti
pagina 6 di 6