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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4890/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4890/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1326/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 12/04/17, depositato il 13/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Olevano n. 267, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Marco Sartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), alla via Volta n. 5/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1326/17, notificato il 05/05/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 23.133,02, Controparte_1
oltre interessi legali moratori e spese processuali, in conseguenza della surroga della predetta società nel credito originariamente vantato dalla Prestitalia s.p.a. nei confronti dell'opponente per il mancato saldo dei contratti di finanziamento del 04/04/08 e del 18/03/09.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva che: la aveva provveduto all'estinzione dei Controparte_1
finanziamenti senza comunicargli di volersi surrogare nei diritti del creditore, in violazione degli artt. 1201 e 1202 c.c.; l'obbligazione era stata estinta e l'avverso credito si era comunque prescritto;
il decreto ingiuntivo era stato notificato tardivamente. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/06/20, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
All'udienza dell'08/07/20 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per asserita tardività della notifica dello stesso. Il provvedimento monitorio, invero, emesso il 13/04/17, è stato notificato il 05/05/17, nel pieno rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Venendo al merito, dalla documentazione prodotta dalla società opposta fin dalla fase monitoria risulta che la pretesa creditoria azionata in giudizio deriva dall'avvenuta estinzione, da parte della stessa opposta, di due crediti relativi a due diversi contratti di mutuo, stipulati dall'opponente con la (in qualità di mandataria di poi Prestitalia s.p.a.), di cui Controparte_2 Controparte_3 il primo, concluso in data 04/04/08, avente ad oggetto la somma di € 28.080,00, da restituirsi in
120 rate mensili da € 234,00 ciascuna a mezzo delegazione di pagamento su stipendi/salari conferita al datore di lavoro (Sielte s.p.a.), ed il secondo, stipulato in data 18/03/09, relativo all'erogazione di € 33.360,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 278,00 ciascuna, a mezzo cessione “pro solvendo” del quinto dello stipendio.
La finanziaria, inoltre, stipulava con la in via accessoria le polizze Controparte_1
assicurative n. 913055 e n. 923381, finalizzate a garantire la stessa finanziaria contro le perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, per il caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
In data 13/05/2011, in effetti, cessava il rapporto di lavoro dello con la Sielte s.p.a., la Parte_1 quale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 del contratto n. 09005475, corrispondeva alla pagina 2 di 5 finanziaria l'importo di € 14.268,37 a titolo di spettanze di fine rapporto maturate dallo e Parte_1 da questi cedute a garanzia dell'estinzione totale, o parziale, del residuo debito da finanziamento.
All'esito, il residuo debito ascritto a carico dell'opponente per i finanziamenti n. 08002693 e n.
09005475 ammontava, rispettivamente, ad € 17.233,10 e ad € 7.316,97 (circostanze, peraltro, incontestate).
Tali somme, in ragione delle predette polizze, venivano liquidate dalla Controparte_1
a favore della Prestitalia s.p.a., per un importo complessivo di € 24.550,07: per tale somma la medesima società opposta si surrogava alla finanziaria nel credito vantato da quest'ultima nei confronti dello . L'opponente corrispondeva alla per il Parte_1 Controparte_1 tramite della nuova datrice di lavoro la somma di € 1.417,05 a saldo parziale Parte_2 della propria posizione debitoria, così lasciando residuare una debitoria di € 23.133,02, pari all'importo del credito oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
Ebbene, l'opponente ha, in primo luogo, dedotto di non essere stato informato dalla Controparte_4
della volontà di questa di surrogarsi nei crediti derivanti dai finanziamenti al momento
[...] dell'estinzione di questi.
L'eccezione non merita accoglimento, in quanto l'art. 10 di entrambi i contratti di finanziamento stipulati dall'opponente prevede, espressamente, l'operatività della surroga dell'assicuratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario, sicchè di tale circostanza lo non Parte_1 poteva non essere a conoscenza, tanto è vero che lo stesso ha anche versato all'opposta un acconto di € 1.417,05 tramite la propria datrice di lavoro. Gli atti di quietanza prodotti dall'opposta contengono, inoltre, espressa e contestuale dichiarazione di surrogazione formulata dalla finanziaria Prestitalia s.p.a., conformemente al disposto di cui all'art. 1201 c.c. (surroga per volontà del creditore). Inconferente appare, invece, il richiamo, operato nell'atto di opposizione, all'art. 1202 c.c., che disciplina la diversa fattispecie della surroga per volontà del debitore.
Né può dubitarsi della validità della clausola contrattuale avente ad oggetto il diritto di surroga.
In proposito, occorre premettere che, in ragione degli interessi di matrice pubblica di sana e prudente gestione dell'attività d'impresa, le disposizioni speciali di cui all'art. 54 d.P.R. n.
180/1950 introducono una forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria, tesa a soddisfare la protezione dal rischio morte e da quello da perdita di impiego. Più nello specifico, le polizze cd. rischio impiego, diffuse nella prassi bancaria, sono di due tipologie ma presentano entrambe l'obiettivo di garantire l'istituto erogante dall'impossibilità di riscuotere il proprio credito in caso di cessazione involontaria e ingiustificata del rapporto di lavoro ovvero di riduzione dello stipendio. Pertanto, la distinzione tra le due tipologie riguarda la diversa modalità
pagina 3 di 5 operativa: mentre in quella cd. perdite pecuniarie la copertura assicurativa opera anche in favore del lavoratore assicurato, nella polizza cd. rischio credito, invece, l'unica beneficiaria del contratto
è la società finanziaria. Da ciò consegue che nel primo caso, in caso di perdita del lavoro, la compagnia assicurativa, a seguito del pagamento, non può rivalersi sul lavoratore, nemmeno quando quest'ultimo trovi un nuovo impiego, nel caso di polizza rischio credito, al contrario,
l'assicurazione che ha saldato il debito conserva la facoltà di rivalersi sul contraente.
Nel caso di specie, è intercorsa tra le parti una polizza a rischio credito, posto che il citato art. 10 dei contratti di finanziamento prevede la stipula di “polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo beneficio del Mutuante” e “…ad esclusivo beneficio del Cessionario”, sicchè, essendo cessato il rapporto di lavoro tra lo e la Sielte s.p.a. in data 13/05/11 e avendo la Parte_1 [...] provveduto al pagamento dell'obbligazione derivante dai finanziamenti in oggetto, CP_4 quest'ultima ha diritto di surrogarsi nei diritti della finanziaria verso l'odierno opponente.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio, ossia la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (Cass. n. 9866/22, la quale, peraltro, ha escluso qualsivoglia sospetto di vessatorietà della clausola che disciplina la surroga, qualora beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione).
Non meritevole di accoglimento risulta anche la generica eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, premesso che la surrogazione, prevista dagli artt. 1201 ss. c.c., non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo - con la conseguenza che la disciplina della prescrizione inerente al diritto in cui il “solvens” è surrogato non può che essere la stessa applicabile se quel diritto fosse stato esercitato dal precedente titolare, perché appunto si tratta dello stesso credito e la surrogazione non vale a fargli mutar causa -, in relazione al mutuo il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati
(Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che i contratti di finanziamento sono stati stipulati l'uno il 04/04/08 e l'altro il 18/03/09, entrambi con la previsione di un pagamento rateizzato in 120 rate mensili, la prescrizione decennale non può dirsi maturata,
pagina 4 di 5 essendo stata ripetutamente interrotta dalle intimazioni di pagamento ricevute il 05/09/14, il
03/02/15 ed il 05/05/16 (cfr. documenti 12 e 13 produzione di parte opposta), oltre che per via della notifica dell'ingiunzione di pagamento (Cass. n. 27944/22).
Del tutto indimostrata, infine, è rimasta l'eccezione di avvenuta estinzione del debito gravante sull'opponente nei confronti della società opposta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4890/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1326/17, emesso dal
Tribunale di Salerno il 12/04/17, depositato il 13/04/17, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Aldo Di Dario.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4890/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1326/17, emesso dal Tribunale di Salerno il 12/04/17, depositato il 13/04/17
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Coralluzzo, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Olevano n. 267, giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Marco Sartoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), alla via Volta n. 5/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/05/17, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1326/17, notificato il 05/05/17, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della della somma di € 23.133,02, Controparte_1
oltre interessi legali moratori e spese processuali, in conseguenza della surroga della predetta società nel credito originariamente vantato dalla Prestitalia s.p.a. nei confronti dell'opponente per il mancato saldo dei contratti di finanziamento del 04/04/08 e del 18/03/09.
pagina 1 di 5 L'opponente eccepiva che: la aveva provveduto all'estinzione dei Controparte_1
finanziamenti senza comunicargli di volersi surrogare nei diritti del creditore, in violazione degli artt. 1201 e 1202 c.c.; l'obbligazione era stata estinta e l'avverso credito si era comunque prescritto;
il decreto ingiuntivo era stato notificato tardivamente. Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte.
Con comparsa di risposta, depositata il 18/06/20, si costituiva la la Controparte_1 quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
All'udienza dell'08/07/20 il G.I. concedeva, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per asserita tardività della notifica dello stesso. Il provvedimento monitorio, invero, emesso il 13/04/17, è stato notificato il 05/05/17, nel pieno rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.
Venendo al merito, dalla documentazione prodotta dalla società opposta fin dalla fase monitoria risulta che la pretesa creditoria azionata in giudizio deriva dall'avvenuta estinzione, da parte della stessa opposta, di due crediti relativi a due diversi contratti di mutuo, stipulati dall'opponente con la (in qualità di mandataria di poi Prestitalia s.p.a.), di cui Controparte_2 Controparte_3 il primo, concluso in data 04/04/08, avente ad oggetto la somma di € 28.080,00, da restituirsi in
120 rate mensili da € 234,00 ciascuna a mezzo delegazione di pagamento su stipendi/salari conferita al datore di lavoro (Sielte s.p.a.), ed il secondo, stipulato in data 18/03/09, relativo all'erogazione di € 33.360,00, da restituirsi in 120 rate mensili di € 278,00 ciascuna, a mezzo cessione “pro solvendo” del quinto dello stipendio.
La finanziaria, inoltre, stipulava con la in via accessoria le polizze Controparte_1
assicurative n. 913055 e n. 923381, finalizzate a garantire la stessa finanziaria contro le perdite patrimoniali derivanti da insolvenza, per il caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del mutuatario.
In data 13/05/2011, in effetti, cessava il rapporto di lavoro dello con la Sielte s.p.a., la Parte_1 quale, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 del contratto n. 09005475, corrispondeva alla pagina 2 di 5 finanziaria l'importo di € 14.268,37 a titolo di spettanze di fine rapporto maturate dallo e Parte_1 da questi cedute a garanzia dell'estinzione totale, o parziale, del residuo debito da finanziamento.
All'esito, il residuo debito ascritto a carico dell'opponente per i finanziamenti n. 08002693 e n.
09005475 ammontava, rispettivamente, ad € 17.233,10 e ad € 7.316,97 (circostanze, peraltro, incontestate).
Tali somme, in ragione delle predette polizze, venivano liquidate dalla Controparte_1
a favore della Prestitalia s.p.a., per un importo complessivo di € 24.550,07: per tale somma la medesima società opposta si surrogava alla finanziaria nel credito vantato da quest'ultima nei confronti dello . L'opponente corrispondeva alla per il Parte_1 Controparte_1 tramite della nuova datrice di lavoro la somma di € 1.417,05 a saldo parziale Parte_2 della propria posizione debitoria, così lasciando residuare una debitoria di € 23.133,02, pari all'importo del credito oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo.
Ebbene, l'opponente ha, in primo luogo, dedotto di non essere stato informato dalla Controparte_4
della volontà di questa di surrogarsi nei crediti derivanti dai finanziamenti al momento
[...] dell'estinzione di questi.
L'eccezione non merita accoglimento, in quanto l'art. 10 di entrambi i contratti di finanziamento stipulati dall'opponente prevede, espressamente, l'operatività della surroga dell'assicuratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro del mutuatario, sicchè di tale circostanza lo non Parte_1 poteva non essere a conoscenza, tanto è vero che lo stesso ha anche versato all'opposta un acconto di € 1.417,05 tramite la propria datrice di lavoro. Gli atti di quietanza prodotti dall'opposta contengono, inoltre, espressa e contestuale dichiarazione di surrogazione formulata dalla finanziaria Prestitalia s.p.a., conformemente al disposto di cui all'art. 1201 c.c. (surroga per volontà del creditore). Inconferente appare, invece, il richiamo, operato nell'atto di opposizione, all'art. 1202 c.c., che disciplina la diversa fattispecie della surroga per volontà del debitore.
Né può dubitarsi della validità della clausola contrattuale avente ad oggetto il diritto di surroga.
In proposito, occorre premettere che, in ragione degli interessi di matrice pubblica di sana e prudente gestione dell'attività d'impresa, le disposizioni speciali di cui all'art. 54 d.P.R. n.
180/1950 introducono una forma di finanziamento che prevede una polizza assicurativa obbligatoria, tesa a soddisfare la protezione dal rischio morte e da quello da perdita di impiego. Più nello specifico, le polizze cd. rischio impiego, diffuse nella prassi bancaria, sono di due tipologie ma presentano entrambe l'obiettivo di garantire l'istituto erogante dall'impossibilità di riscuotere il proprio credito in caso di cessazione involontaria e ingiustificata del rapporto di lavoro ovvero di riduzione dello stipendio. Pertanto, la distinzione tra le due tipologie riguarda la diversa modalità
pagina 3 di 5 operativa: mentre in quella cd. perdite pecuniarie la copertura assicurativa opera anche in favore del lavoratore assicurato, nella polizza cd. rischio credito, invece, l'unica beneficiaria del contratto
è la società finanziaria. Da ciò consegue che nel primo caso, in caso di perdita del lavoro, la compagnia assicurativa, a seguito del pagamento, non può rivalersi sul lavoratore, nemmeno quando quest'ultimo trovi un nuovo impiego, nel caso di polizza rischio credito, al contrario,
l'assicurazione che ha saldato il debito conserva la facoltà di rivalersi sul contraente.
Nel caso di specie, è intercorsa tra le parti una polizza a rischio credito, posto che il citato art. 10 dei contratti di finanziamento prevede la stipula di “polizze assicurative che vengono emesse ad esclusivo beneficio del Mutuante” e “…ad esclusivo beneficio del Cessionario”, sicchè, essendo cessato il rapporto di lavoro tra lo e la Sielte s.p.a. in data 13/05/11 e avendo la Parte_1 [...] provveduto al pagamento dell'obbligazione derivante dai finanziamenti in oggetto, CP_4 quest'ultima ha diritto di surrogarsi nei diritti della finanziaria verso l'odierno opponente.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che, laddove le parti abbiano previsto la stipula del contratto di assicurazione in favore del soggetto finanziatore, lo stesso va qualificato come contratto a favore di terzo e risulta perciò valida la clausola che prevede il diritto di surroga della compagnia assicuratrice nei confronti del mutuatario in caso di inadempimento di quest'ultimo, in relazione all'indennizzo pagato al mutuante per l'avveramento del rischio, ossia la perdita del lavoro da parte del soggetto finanziato (Cass. n. 9866/22, la quale, peraltro, ha escluso qualsivoglia sospetto di vessatorietà della clausola che disciplina la surroga, qualora beneficiario dell'assicurazione sia il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso, non vede annullati gli effetti dell'assicurazione).
Non meritevole di accoglimento risulta anche la generica eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto, premesso che la surrogazione, prevista dagli artt. 1201 ss. c.c., non comporta l'estinzione del debito originario, ma la modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbligatorio, con la sostituzione di un terzo all'originario creditore e senza incidenza sull'aspetto oggettivo - con la conseguenza che la disciplina della prescrizione inerente al diritto in cui il “solvens” è surrogato non può che essere la stessa applicabile se quel diritto fosse stato esercitato dal precedente titolare, perché appunto si tratta dello stesso credito e la surrogazione non vale a fargli mutar causa -, in relazione al mutuo il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata in riferimento sia alla sorte capitale che agli interessi maturati
(Cass. n. 4232/23, n. 18951/13), sicchè, nel caso in esame, considerato che i contratti di finanziamento sono stati stipulati l'uno il 04/04/08 e l'altro il 18/03/09, entrambi con la previsione di un pagamento rateizzato in 120 rate mensili, la prescrizione decennale non può dirsi maturata,
pagina 4 di 5 essendo stata ripetutamente interrotta dalle intimazioni di pagamento ricevute il 05/09/14, il
03/02/15 ed il 05/05/16 (cfr. documenti 12 e 13 produzione di parte opposta), oltre che per via della notifica dell'ingiunzione di pagamento (Cass. n. 27944/22).
Del tutto indimostrata, infine, è rimasta l'eccezione di avvenuta estinzione del debito gravante sull'opponente nei confronti della società opposta.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 4890/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1326/17, emesso dal
Tribunale di Salerno il 12/04/17, depositato il 13/04/17, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Aldo Di Dario.
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