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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/12/2024, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 12 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 805/2023 r.g., promossa da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco metropolitano pro-tempore, dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giovanni Marchese
appellante
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Alfarone
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, chiedeva Parte_1
Co la condanna della (di seguito ), della quale era Parte_1
dipendente, per l'importo di 1822 euro assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Resistendo CM, con sentenza n° 1822/2023 depositata in data 16 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando CM anche al rimborso delle spese di lite.
CM ha proposto appello con ricorso depositato in data 15 novembre 2023. Nella resistenza di , con atto depositato in data 11 novembre 2024 Controparte_1
CM ha dichiarato di rinunciare all'azione e all'appello. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 12 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data.
Depositate tempestivamente le note, alla scadenza del termine la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord. 821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma
4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia. L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di questo grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Simona Alfarone.
pag. 2/3 Messina 19.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina
Sezione Lavoro
Riunita nelle persone dei Sigg.ri:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Fabio Conti Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 12 novembre 2024, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in grado di appello iscritta al n. 805/2023 r.g., promossa da
(C.F.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco metropolitano pro-tempore, dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Giovanni Marchese
appellante
CONTRO
, C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Simona Alfarone
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, chiedeva Parte_1
Co la condanna della (di seguito ), della quale era Parte_1
dipendente, per l'importo di 1822 euro assuntamente dovuto per lo svolgimento di lavoro straordinario.
Resistendo CM, con sentenza n° 1822/2023 depositata in data 16 ottobre 2023 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando CM anche al rimborso delle spese di lite.
CM ha proposto appello con ricorso depositato in data 15 novembre 2023. Nella resistenza di , con atto depositato in data 11 novembre 2024 Controparte_1
CM ha dichiarato di rinunciare all'azione e all'appello. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 12 novembre 2024 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data.
Depositate tempestivamente le note, alla scadenza del termine la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
"Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato" (così Cass. sez. II ord. 821/22 in motivazione, con numerosi precedenti citati).
Alla fattispecie si applica (Cass. sez. VI-II ord. 5250/2018) l'art. 306 c.p.c., e pertanto il processo va dichiarato estinto (comma 1) e bisogna provvedere sulle spese (comma
4). L'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.).
La soccombenza va comunque individuata in capo a CM, dato l'effetto sostanziale della rinuncia. L'appellante fa tuttavia correttamente notare come la materia della retribuzione del lavoro straordinario nel pubblico impiego sia andata incontro ad un'evoluzione nella giurisprudenza di legittimità, con progressivo affievolimento di un orientamento originariamente assai rigoroso a sfavore dei lavoratori. Tale circostanza, rilevante ai sensi dell'art. 92 c.p.c., consente di compensare le spese di questo grado in ragione di metà. La liquidazione va fatta in termini poco superiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara estinto l'appello e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato metà delle spese di lite, liquidate in 500,00 euro, compensando la restante frazione e disponendo la distrazione in favore della procuratrice antistataria avv. Simona Alfarone.
pag. 2/3 Messina 19.11.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Alessandra Santalucia Dott.ssa B. Catarsini
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