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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2024, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 5283/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5283/2024 R.G. vertente tra: Parte 1 (C.F. C.F. 1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. C.F. 2 ), nato a [...] il Controparte_1
23/10/1966, con il patrocinio dell'avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
-in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1.6.2002, in Cologno Monzese, e annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cologno Monzese, anno 2002, n.
40, p. I, ordinando altresì l'annotazione nei registri dello Stato civile del Comune di Cologno
Monzese dell'emananda sentenza, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La ex casa coniugale, sita in Cologno Monzese, già di proprietà della sig.ra Pt 1 rimarrà a lei assegnata;
3) Il figlio Per 1 che è prossimo a compiere diciannove anni e non è ancora economicamente indipendente, resterà ad abitare con la mamma presso la ex casa coniugale, di proprietà della sig.ra Pt_1
4) il sig. CP 1 si è già trasferito presso un altro immobile in Brugherio;
5) Il sig. CP 1 continuerà a provvedere al versamento dell'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica del figlio;
6) le spese straordinarie relative al figlio Per 1 continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, in perfetta osservanza al Protocollo adottato dal Tribunale di Monza dd.
7.5.2018 in materia di spese per i figli, che qui si intende integralmente richiamato;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) per quanto riguarda le visite al papà ed i periodi di vacanza e/o di festività che potrà trascorrere con lo stesso, Per 1 potrà decidere in autonomia, considerando che è ormai ultra maggiorenne;
8) in merito alla regolarizzazione dei rapporti economici, per la quale le parti avevano pattuito la corresponsione da parte della sig.ra Pt 1 della somma omnicomprensiva di € 43.000,00 al sig. CP_1 tramite il versamento di € 3000,00, già corrisposti prima della separazione, di €
5000,00, già corrisposti al momento della firma da parte del sig. CP 1 del compromesso per l'acquisto di una nuova soluzione abitativa, di € 25.000,00, già corrisposti entro la data della stipula del rogito relativo alla nuova soluzione abitativa del sig. CP 1 e di € 10.000,00 in n.
100 rate da € 100,00 ciascuna a decorrere dalla data di stipula del rogito relativo alla nuova soluzione abitativa del sig. CP 1 le parti si danno atto che la sig.ra Pt 1 continuerà a provvedere al versamento delle rate di €100,00 mensili in favore del sig. CP 1 fino al raggiungimento del somma concordata di € 10.000,00;
9) in merito all'unità immobiliare sita in Comacchio, Lido degli Scacchi, via Bainsizza n. 10, di proprietà nella misura del 75% dalla sig.ra Pt 1 e del 25% del sig. CP_1 la sig.ra Pt 1 si impegna a trasferire al figlio Per 1 il 25% della quota di sua proprietà dell'immobile, così sig. CP 1 si impegna a trasferire la propria quota del 25 % dell'immobile al figlio come
Per 1 non appena verrà emessa la sentenza di divorzio, all'esito del cui trasferimento la proprietà dell'immobile risulterà nella misura del 50% in capo alla sig.ra Pt_1 e nella misura del 50% in capo al figlio Per 1 10) L'assegno unico famigliare continuerà ad essere percepito dalla sig.ra Pt 1 al 100%, così come le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra
Pt 1
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di avere null'altro a pretendere per il reciproco mantenimento e per nessuna ragione e/o titolo derivante dal rapporto matrimoniale.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 28.10.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio Per 1 (12.08.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
,con ricorso depositato in data 31/07/2024, così provvede: e Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e CP 1
[...] a Cologno Monzese (MI) in data 01/06/2002 (atto n. 40, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 ottobre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott.ssa Claudia BONOMI
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5283/2024 R.G. vertente tra: Parte 1 (C.F. C.F. 1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
E
(C.F. C.F. 2 ), nato a [...] il Controparte_1
23/10/1966, con il patrocinio dell'avv. POZZI CHIARA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
-in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore PUBBLICO MINISTERO
Bellomo
OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 1.6.2002, in Cologno Monzese, e annotato nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Cologno Monzese, anno 2002, n.
40, p. I, ordinando altresì l'annotazione nei registri dello Stato civile del Comune di Cologno
Monzese dell'emananda sentenza, il tutto alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) La ex casa coniugale, sita in Cologno Monzese, già di proprietà della sig.ra Pt 1 rimarrà a lei assegnata;
3) Il figlio Per 1 che è prossimo a compiere diciannove anni e non è ancora economicamente indipendente, resterà ad abitare con la mamma presso la ex casa coniugale, di proprietà della sig.ra Pt_1
4) il sig. CP 1 si è già trasferito presso un altro immobile in Brugherio;
5) Il sig. CP 1 continuerà a provvedere al versamento dell'importo di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Per_1 da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alla sig.ra Pt_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica del figlio;
6) le spese straordinarie relative al figlio Per 1 continueranno ad essere sostenute da entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, in perfetta osservanza al Protocollo adottato dal Tribunale di Monza dd.
7.5.2018 in materia di spese per i figli, che qui si intende integralmente richiamato;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
7) per quanto riguarda le visite al papà ed i periodi di vacanza e/o di festività che potrà trascorrere con lo stesso, Per 1 potrà decidere in autonomia, considerando che è ormai ultra maggiorenne;
8) in merito alla regolarizzazione dei rapporti economici, per la quale le parti avevano pattuito la corresponsione da parte della sig.ra Pt 1 della somma omnicomprensiva di € 43.000,00 al sig. CP_1 tramite il versamento di € 3000,00, già corrisposti prima della separazione, di €
5000,00, già corrisposti al momento della firma da parte del sig. CP 1 del compromesso per l'acquisto di una nuova soluzione abitativa, di € 25.000,00, già corrisposti entro la data della stipula del rogito relativo alla nuova soluzione abitativa del sig. CP 1 e di € 10.000,00 in n.
100 rate da € 100,00 ciascuna a decorrere dalla data di stipula del rogito relativo alla nuova soluzione abitativa del sig. CP 1 le parti si danno atto che la sig.ra Pt 1 continuerà a provvedere al versamento delle rate di €100,00 mensili in favore del sig. CP 1 fino al raggiungimento del somma concordata di € 10.000,00;
9) in merito all'unità immobiliare sita in Comacchio, Lido degli Scacchi, via Bainsizza n. 10, di proprietà nella misura del 75% dalla sig.ra Pt 1 e del 25% del sig. CP_1 la sig.ra Pt 1 si impegna a trasferire al figlio Per 1 il 25% della quota di sua proprietà dell'immobile, così sig. CP 1 si impegna a trasferire la propria quota del 25 % dell'immobile al figlio come
Per 1 non appena verrà emessa la sentenza di divorzio, all'esito del cui trasferimento la proprietà dell'immobile risulterà nella misura del 50% in capo alla sig.ra Pt_1 e nella misura del 50% in capo al figlio Per 1 10) L'assegno unico famigliare continuerà ad essere percepito dalla sig.ra Pt 1 al 100%, così come le detrazioni fiscali per il figlio a carico spetteranno nella misura del 100% alla sig.ra
Pt 1
11) Con l'esatto adempimento di quanto sopra, le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti e di avere null'altro a pretendere per il reciproco mantenimento e per nessuna ragione e/o titolo derivante dal rapporto matrimoniale.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto del 28.10.2021.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio Per 1 (12.08.2005), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1
,con ricorso depositato in data 31/07/2024, così provvede: e Controparte_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte 1 e CP 1
[...] a Cologno Monzese (MI) in data 01/06/2002 (atto n. 40, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5
e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 24 ottobre 2024
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona