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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Lucia Sebastiani ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
(ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 2400/2021 R.G.A.C. avente ad oggetto:
USUCAPIONE e promossa
D A
(c.f. ), nato il [...] alla Parte_1 C.F._1
Spezia ed ivi residente avv. STURLESE NICOLA e avv. STRETTI FRANCESCO
- PARTE ATTRICE -
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , residente in [...] e CP_1 C.F._2
(c.f. ), residente alla Spezia CP_2 C.F._3
avv. ANGELINI MARCO - PARTI CONVENUTE-
E
1 , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
in proprio e in qualità di eredi di Controparte_6 Persona_1
, in qualità di erede di
[...] Controparte_7 Persona_2
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
e in qualità di eredi di , Controparte_11 Persona_3 [...]
E in qualità di eredi di CP_12 Controparte_13 Per_4
, , Fu , , Fu
[...] Controparte_14 Per_5 Controparte_15
, , , e Per_5 CP_16 Controparte_17 CP_18
e e in Controparte_19 Controparte_20 CP_21 qualità di eredi di , , Persona_6 CP_22 CP_23
e e e
[...] CP_24 Controparte_25 CP_26
e in qualità di eredi di
[...] CP_27 Persona_7
, FU , , ,
[...] Per_5 Controparte_28 CP_29
e e in Controparte_30 Controparte_31 CP_32 qualità di eredi di , in qualità di Persona_8 Controparte_33 erede di , Fu , e Persona_9 Per_10 Controparte_34
e in qualità di eredi di Controparte_35 Controparte_36
, , e Persona_11 CP_37 Controparte_38 [...]
in qualità di eredi di CP_39 [...]
CONVENUTE CONTUMACI- Persona_12
Sulle
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti costituite all'udienza del 19.6.2025:
PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo TRIBUNALE DELLA SPEZIA adito, in accoglimento integrale della domanda attrice : a) dichiarare usucapita in favore del Sig.
2 , nato alla Spezia (SP) il 09.04.1959 e residente alla Parte_1
Spezia (SP) alla via FABIO FILZI N. 561 , per CodiceFiscale_4
intervenuta usucapione acquisitiva ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva del terreno sito alla Spezia, alla via Fabio Filzi p.T, censiti in catasto della Spezia al foglio di mappa n. 73 particelle n. 701, di mq.29 valore catastale euro 400,00; b) compensare le spese di lite ove non esperita resistenza alla domanda, condannare il convenuto nel caso opposto;
c) munire l'emananda sentenza della clausola della provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. della Spezia e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate della Spezia ufficio del territorio servizi catastali, esonerando i Responsabili.”
PER PARTI CONVENUTE:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
-preso atto della adesione delle convenute alla domanda attorea, accogliere la stessa e conseguentemente dichiarare usucapita dal Sig.
[...]
la piena proprietà del terreno censito al catasto della Spezia al Parte_1
Foglio 73, Part. 701;
-con compensazione delle spese di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, comproprietario di un terreno sito alla Spezia, alla via Parte_1
Fabio Filzi p.T, censito in catasto della Spezia al foglio di mappa n. 73 particella n. 701, di mq. 29, ha chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo dello stesso per usucapione ultraventennale, a tal fine convenendo
3 in giudizio gli altri comproprietari, intestatari catastali, ovvero i loro eredi e/o aventi causa.
A fondamento della propria domanda, l'attore ha dedotto di aver posseduto in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, esclusiva ed indisturbata tale terreno, senza che nessuno degli altri aventi titolo abbia mai avanzato dimostranze o richieste di sorta.
e si sono costituite, aderendo alla domanda CP_1 CP_2 dell'attore e chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Gli altri convenuti, non costituitisi in giudizio nonostante rituali notifiche dell'atto di citazione, anche per pubblici proclami nei confronti di coloro rispetto ai quali non è stato possibile reperire eredi e/o aventi causa, sono stati dichiarati contumaci.
All'esito dell'istruttoria, all'udienza del 19.6.2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe, sulle quali la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nel merito, il possesso rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione deve esplicarsi in un potere di fatto, pieno, esclusivo e continuo, corrispondente all'esercizio del relativo diritto: il possessore, deve cioè manifestare - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare (cfr. per tutte Cass. sez. II sent. n.
8662 del 12.4.2010).
Inoltre il possesso utile ad usucapire deve essere pacifico e pubblico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino, continuo (precisandosi che a tale fine quel che rileva è il comportamento del possessore, non già la volontà contraria del proprietario (cfr. Cass. sez. II sent. n. 15092 del
4 9.10.2003) ed ininterrotto nel tempo (ed al riguardo si fa riferimento sia all'interruzione naturale – allorchè il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, ad es. in conseguenza di uno spoglio del bene – sia all'interruzione civile, conseguente all'azione giudiziale del proprietario volta a contestare la legittimità del possesso ovvero al riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore alla stregua degli artt. 2943 e 2944 c.c. – cfr. tra le altre Cass. Sez. II sent. n. 16234 del 25.7.2011).
Più in particolare, in materia di comproprietà, non è sufficiente il solo possesso perché possa maturare l'usucapione a favore di uno dei comproprietari, ma occorre un comportamento materiale che esteriorizzi in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene in maniera esclusiva, sottraendolo all'uso comune per il periodo utile all'usucapione e dunque un intento di possedere come unico proprietario e non più come semplice possessore, detto altrimenti un possesso ad excludendum alios “senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (così Cass, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24781 del
19/10/2017
L'onere della prova di un dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato, esercitato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente compatibile con il possesso altrui, grava, secondo i più basilari principi in materia di prove, su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. sez. II n. 8152 del 15.6.2001, Cass. civile sez. II, 18 febbraio 1999, n. 1367 ed ancora Cass. 27-7-1983 n. 5159;
Cass. 27-1-1983 n. 741).
Nel caso di specie, le risultanze probatorie sono sufficienti al fine dell'accoglimento della domanda.
Le comproprietarie costituite hanno aderito alla domanda
5 I convenuti contumaci, presentatisi a rendere interrogatorio formale, hanno concordemente ammesso che:
-l'attore e la di lui famiglia hanno da sempre utilizzato il terreno oggetto di causa (cfr. : “ho sempre visto il , e prima il Testimone_1 Parte_1
padre e la nonna che hanno utilizzato la casa e il terreno intorno;
ci facevano cene e faceva il barbecue […] io vedevo lui, un pezzettino di terreno era anche coltivato da lui, […] ogni tanto vedevo anche la figlia.” e cfr. CP_31
: “Io ho sempre visto il e prima di lui suo padre cercare
[...] Parte_1 di mettere a posto l'area, perchè i proprietari erano mille ed alcune erano persone emigrate in Francia.”)
-l'attore si è occupato della manutenzione del terreno, provvedendo alle opere necessarie (cfr. : “lui ha recintato tutto il terreno anche Testimone_1 perché vi era un problema di cinghiali, […] il ha tutto recintato per Parte_1
i cinghiali già da tempo […] La recinzione credo sia stata messa oltre vent'anni fa perchè dall'1980 in poi abbiamo sempre avuto i cinghiali, che i cacciatori hanno immesso in quell'anno”; cfr. : “il Controparte_31 Parte_1 ha cercato di delimitare l'area per evitare l'ingresso dei cinghiali ”);
-l'attore ha posseduto tale terreno per almeno vent'anni (cfr. : Testimone_1
“La recinzione credo sia stata messa oltre vent'anni fa perchè dall'1980 in poi abbiamo sempre avuto i cinghiali”)
Non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni confessorie dei convenuti contumaci, presentatisi a rendere l'interrogatorio formale, che, unitamente ad altri elementi probatori ancorchè indiziari, portano a ritenere fondata la domanda.
Le risultanze peritali hanno confermato la correttezza dei dati catastali relativi al terreno oggetto di causa e dalla descrizione contenuta nella relazione si evince che trattasi di piccola area di 29 mq., derivante dalla demolizione di
6 un antico fabbricato rurale, perito in epoca remota probabilmente per cause naturali conseguenti l'incuria e confinante con la proprietà del : è Parte_1
dunque del tutto presumibile che questi si fosse interessato della conservazione dell'area in modo tale da non costituire pericolo per la sua proprietà adiacente.
L'assoluta inerzia dei comproprietari si evince anche dalle difficoltà incontrate nella loro individuazione, sia passata che attuale, nonché dalla loro mancata costituzione, evidentemente del tutto disinteressati alle sorti del giudizio e del terreno oggetto di causa
Può dunque ritenersi comprovato un possesso pacifico, continuato, ultraventennale del bene immobile oggetto di causa da parte dell'attore, che, conseguentemente, ne va dichiarato proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ordinaria.
L'adesione alla domanda da parte dei convenuti costituiti giustifica la compensazione delle spese processuali, peraltro irripetibili nei confronti dei soggetti non costituiti, stante la necessità di un titolo giudiziale attestante l'avvenuta usucapione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 2400/2021, così provvede
DICHIARA che (c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1
9.4.1959 alla Spezia ed ivi residente è proprietario in via esclusiva per intervenuta usucapione ultraventennale della porzione di terreno sito alla
Spezia, alla via Fabio Filzi p.T, censito in catasto della Spezia al foglio di mappa n. 73 particella n. 701, di mq.29 valore catastale euro 400,00
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese non ripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
7 Manda all'Agenzia del Territorio- Conservatoria dei RR. II. per quanto di competenza.
Così deciso alla Spezia il 7 luglio 2025
Il Giudice
Lucia Sebastiani
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