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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 406/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Giarratana in via Pacini n. 24,
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
05.09.1975 e residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Maria Frasca, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione il 28.05.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Giarratana il 24.05.2014, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2014; che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.02.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto;
2. Nulla disporsi per l'assegnazione della casa coniugale, atteso che la stessa è di proprietà esclusiva del SI. ; Parte_1
3. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. La SI.ra , ha già rilasciato l'immobile – adibito a casa coniugale - Parte_2 portando via i propri effetti personali, trasferendosi nel suo paese d'origine;
5. Il SI. oramai è pensionato;
Parte_1
6. I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
7. I coniugi dichiarano di avere definito ogni rapporto tra loro e di non avere altro a pretendere se non il rispetto delle superiori condizioni.
8. Per quanto non previsto le parti si rimettono alle leggi vigenti in materia. che l'udienza di comparizione del dì 28.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che nessuna condizioni i coniugi hanno avanzato e può solo prendersi atto delle reciproche dichiarazioni di rinuncia all'assegno di mantenimento;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio civile a Giarratana in data 24.05.2014, matrimonio
[...] trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2014;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Giarratana perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9.07.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti