Articolo 3 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 luglio 1923
Art. 3.


Sono inscritti nell'albo coloro ai quali spetta il titolo di cui all'articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi in alcuna delle condanne di cui all' articolo 28 della legge 28 giugno 1874, n. 1938 .

Potranno essere iscritti nell'albo anche gli ufficiali generali e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all'esercizio della professione a senso del R. decreto n. 485 in data 6 settembre 1902 .
Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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