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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Volontaria Giurisdizione
n. 269/2024 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 269/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa De Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in VI EN (NA), alla P.zza Marconi, n. 3
RICORRENTI
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, la difesa delle parti “si riporta al ricorso principale del 9.02.2024 e a tutti i successivi atti, in uno alla documentazione tutta già depositata ed alle richieste così come avanzate, insistendo così per l'integrale accoglimento di tutte le domande avanzate dagli istanti. In questa sede, in ossequio al contenuto dei provvedimenti del 7.01.2025, del 5.09.2025 e del 22.10.2025,
l'avv. De Martino, anche alla luce della certificazione di passaggio in giudicato del 27.06.2025 della sentenza n.
16/2025, insiste e conclude per l'accoglimento della seconda parte del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-
51) c.p.c. del 9.02.2024 e, dunque, affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia omologare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da domanda già avanzata col ricorso del 9.02.2024, alle condizioni ivi già indicate ed a quelle di cui ai successivi atti di precisazione dei patti e che qui di seguito vengono TUTTE nuovamente trascritte:
I pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di VI EN;
II confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EN in Via Cirignano
n. 92 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
III determinare in € 100,00 (cento/00) l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , tramite accredito in c/c ed entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, somma che sarà Parte_1 aggiornata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
IV confermare che la sig.ra sosterrà da sola il pagamento delle ultime n. 8 (otto) rate Parte_1 dell'autovettura (pari ad € 240,00), oltre a pagare bollo, assicurazione e tutto ciò che riguarda l'auto mentre il sig.
sosterrà da solo il pagamento del mutuo pari ad € 429,70 mensili per altre 125 mensilità; Parte_2
V confermare che la sig.ra provvederà da sola al pagamento di tutte le bollette per le utenze Parte_1 domestiche, ivi compreso il costo per la connessione ad internet;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Par confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
VII confermare che i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 assegnata alla madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: VII/a) per due volte al mese, alternate, dal venerdì mattina dopo la scuola – o dalle ore 9 (nei periodi festivi) – e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23: in questi week- end i figli pernotteranno col padre;
VII/b) tutti i lunedì delle settimane, dall'uscita da scuola a dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 23, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre;
nei periodi festivi, dalle ore 9 alle ore 23; VIII durante le festività comandate e ad anni alterni con la madre, i figli trascorreranno col padre le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, il 25 aprile ovvero il primo maggio, il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra
con la madre (anche se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere col Parte_1 padre) mentre trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. col papà (anche Parte_2 se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere con la madre), dall'uscita di scuola – o dalle ore 9 (nei periodi festivi) – e fino a dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23. Ad alternanza annuale, i figli trascorreranno i loro compleanni ed onomastici a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. I figli e trascorreranno col padre un periodo, Persona_1 Persona_2 anche non continuativo, pari a 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
IX confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 (ottocento/00) mensili e così
€ 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
X confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: X/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
X/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Dunque, si chiede, insiste e conclude che la causa sia introitata a sentenza come per legge”.
Le conclusioni del P.M. non sono pervenute.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.02.2024, i ricorrenti hanno domandato all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate di cui al medesimo atto introduttivo e, all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A sostegno della domanda proposta, hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in VI EN (NA), in data 07.10.2015, nel corso del quale sono nati due figli, Per_1
(nata il [...] a [...]), e (nato il [...] a [...]), entrambi
[...] Persona_2 minorenni;
hanno dedotto, altresì, che l'unione un tempo felice si è deteriorata, tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, per cui hanno proposto la presente procedura cumulativa di separazione e divorzio. Con sentenza n. 16/2025, pubblicata in data 17.01.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso depositato, per come successivamente precisate, e la difesa dei ricorrenti ha concluso chiedendo emettersi la corrispondente sentenza;
la causa è stata quindi riservata al collegio per la decisione con l'ordinanza depositata in data
27.11.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis.49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto, al comma 1, che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato, inoltre, previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza, chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis
c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte, con sentenza del 16/10/2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass.
19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda
"se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la disamina delle risultanze processuali evidenzia che la sentenza n. 16/2025, pubblicata in data 17.01.2025, con cui questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale inter partes, è divenuta definitiva, stante la certificazione del relativo passaggio in giudicato, rilasciata in data 27.06.2025. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione consensuale dell'11.12.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito di note.
È pacifico che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca, per come allegato concordemente dalle parti, che hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio reputa che le condizioni concordate, non essendo in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole minorenne - senza necessità dell'ascolto di questa, in ragione dell'età dei figli (difatti nati, rispettivamente, il 22.02.2016 e il
30.08.2017) e del contenuto dell'intesa -, possano essere recepite con sentenza.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato in data 12.02.2024, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a VI EN
(NA), in data 07.10.2015, da nata a [...], il [...], e da Parte_1
, nato a [...], il [...]; Parte_2
b) la dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EN (NA) in Via Cirignano n. 92, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
c) pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, a Parte_2 Pt_1
tramite accredito in c/c ed entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, la somma di
[...]
€ 100,00 (cento/00) che sarà aggiornata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
d) dà atto che sosterrà da sola il pagamento delle ultime n. 8 (otto) rate Parte_1 dell'autovettura (pari ad € 240,00), oltre a pagare bollo, assicurazione e tutto ciò che riguarda l'automobile mentre il sig. sosterrà da solo il pagamento del mutuo pari ad € Parte_2
429,70 mensili per altre 125 mensilità;
e) dà atto che provvederà da sola al pagamento di tutte le bollette per le utenze Parte_1 domestiche, ivi compreso il costo per la connessione ad Internet;
f) dispone che i figli, e , restano affidati a entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone entrambe le linee parentali;
g) dispone che i figli, e , restano collocati prevalentemente presso Persona_1 Persona_2 la dimora assegnata alla madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- per due volte al mese, alternate, dal venerdì mattina dopo la scuola - o dalle ore 9 (nei periodi festivi) - e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre, e comunque entro le ore 23:00; in questi week-end i figli pernotteranno col padre;
- tutti i lunedì delle settimane, dall'uscita da scuola a dopo l'orario di cena, e comunque entro le ore 23:00, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre;
nei periodi festivi, dalle ore
9:00 alle ore 23:00;
- durante le festività comandate e ad anni alterni con la madre, i figli trascorreranno col padre le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, il 25 aprile ovvero il primo maggio, il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno la Festa della
Mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra con la madre (anche se tali Parte_1 occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere col padre) mentre trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. col papà Parte_2
(anche se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere con la madre), dall'uscita di scuola - o dalle ore 9 (nei periodi festivi) - e fino a dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23:00. Ad alternanza annuale, i figli trascorreranno i loro compleanni ed onomastici a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
I figli e trascorreranno col padre un periodo, anche non Persona_1 Persona_2 continuativo, pari a 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
h) pone a carico di l'obbligo di versare a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 (ottocento/00) e così per € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
i) dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VI EN (NA) per l'annotazione di cui all'art. 152 septies c.p.c.
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, P. 2, S. A del registro degli atti di matrimonio del comune di
VI EN dell'anno 2015);
k) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'01.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Volontaria Giurisdizione
n. 269/2024 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 269/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa De Martino ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in VI EN (NA), alla P.zza Marconi, n. 3
RICORRENTI
NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, la difesa delle parti “si riporta al ricorso principale del 9.02.2024 e a tutti i successivi atti, in uno alla documentazione tutta già depositata ed alle richieste così come avanzate, insistendo così per l'integrale accoglimento di tutte le domande avanzate dagli istanti. In questa sede, in ossequio al contenuto dei provvedimenti del 7.01.2025, del 5.09.2025 e del 22.10.2025,
l'avv. De Martino, anche alla luce della certificazione di passaggio in giudicato del 27.06.2025 della sentenza n.
16/2025, insiste e conclude per l'accoglimento della seconda parte del ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-
51) c.p.c. del 9.02.2024 e, dunque, affinché l'Ecc.mo Tribunale adìto Voglia omologare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, come da domanda già avanzata col ricorso del 9.02.2024, alle condizioni ivi già indicate ed a quelle di cui ai successivi atti di precisazione dei patti e che qui di seguito vengono TUTTE nuovamente trascritte:
I pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di VI EN;
II confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EN in Via Cirignano
n. 92 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente Parte_1 conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
III determinare in € 100,00 (cento/00) l'importo dell'assegno divorzile che il sig. verserà alla Parte_2 sig.ra , tramite accredito in c/c ed entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, somma che sarà Parte_1 aggiornata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
IV confermare che la sig.ra sosterrà da sola il pagamento delle ultime n. 8 (otto) rate Parte_1 dell'autovettura (pari ad € 240,00), oltre a pagare bollo, assicurazione e tutto ciò che riguarda l'auto mentre il sig.
sosterrà da solo il pagamento del mutuo pari ad € 429,70 mensili per altre 125 mensilità; Parte_2
V confermare che la sig.ra provvederà da sola al pagamento di tutte le bollette per le utenze Parte_1 domestiche, ivi compreso il costo per la connessione ad internet;
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Par confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
VII confermare che i figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora Persona_1 Persona_2 assegnata alla madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: VII/a) per due volte al mese, alternate, dal venerdì mattina dopo la scuola – o dalle ore 9 (nei periodi festivi) – e fino alla domenica sera dopo
l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23: in questi week- end i figli pernotteranno col padre;
VII/b) tutti i lunedì delle settimane, dall'uscita da scuola a dopo l'orario di cena e comunque entro le ore 23, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre;
nei periodi festivi, dalle ore 9 alle ore 23; VIII durante le festività comandate e ad anni alterni con la madre, i figli trascorreranno col padre le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, il 25 aprile ovvero il primo maggio, il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno la Festa della Mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra
con la madre (anche se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere col Parte_1 padre) mentre trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. col papà (anche Parte_2 se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere con la madre), dall'uscita di scuola – o dalle ore 9 (nei periodi festivi) – e fino a dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23. Ad alternanza annuale, i figli trascorreranno i loro compleanni ed onomastici a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. I figli e trascorreranno col padre un periodo, Persona_1 Persona_2 anche non continuativo, pari a 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
IX confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 (ottocento/00) mensili e così
€ 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
X confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: X/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
X/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Dunque, si chiede, insiste e conclude che la causa sia introitata a sentenza come per legge”.
Le conclusioni del P.M. non sono pervenute.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 12.02.2024, i ricorrenti hanno domandato all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate di cui al medesimo atto introduttivo e, all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A sostegno della domanda proposta, hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in VI EN (NA), in data 07.10.2015, nel corso del quale sono nati due figli, Per_1
(nata il [...] a [...]), e (nato il [...] a [...]), entrambi
[...] Persona_2 minorenni;
hanno dedotto, altresì, che l'unione un tempo felice si è deteriorata, tanto da rendere non più tollerabile la prosecuzione della vita in comune, per cui hanno proposto la presente procedura cumulativa di separazione e divorzio. Con sentenza n. 16/2025, pubblicata in data 17.01.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso depositato, per come successivamente precisate, e la difesa dei ricorrenti ha concluso chiedendo emettersi la corrispondente sentenza;
la causa è stata quindi riservata al collegio per la decisione con l'ordinanza depositata in data
27.11.2025.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis.49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto, al comma 1, che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato, inoltre, previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza, chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis
c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte, con sentenza del 16/10/2023, n. 28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio". A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo. In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass.
19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda
"se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che la disamina delle risultanze processuali evidenzia che la sentenza n. 16/2025, pubblicata in data 17.01.2025, con cui questo
Tribunale ha omologato la separazione consensuale inter partes, è divenuta definitiva, stante la certificazione del relativo passaggio in giudicato, rilasciata in data 27.06.2025. Risulta, altresì, trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione consensuale dell'11.12.2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito di note.
È pacifico che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca, per come allegato concordemente dalle parti, che hanno ribadito la loro volontà di non volersi riconciliare.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio reputa che le condizioni concordate, non essendo in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole minorenne - senza necessità dell'ascolto di questa, in ragione dell'età dei figli (difatti nati, rispettivamente, il 22.02.2016 e il
30.08.2017) e del contenuto dell'intesa -, possano essere recepite con sentenza.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato in data 12.02.2024, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a VI EN
(NA), in data 07.10.2015, da nata a [...], il [...], e da Parte_1
, nato a [...], il [...]; Parte_2
b) la dimora coniugale ubicata nel Comune di VI EN (NA) in Via Cirignano n. 92, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra nell'interesse dei figli Parte_1 minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
c) pone a carico di l'obbligo di versare, a titolo di assegno divorzile, a Parte_2 Pt_1
tramite accredito in c/c ed entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, la somma di
[...]
€ 100,00 (cento/00) che sarà aggiornata automaticamente, di anno in anno, al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
d) dà atto che sosterrà da sola il pagamento delle ultime n. 8 (otto) rate Parte_1 dell'autovettura (pari ad € 240,00), oltre a pagare bollo, assicurazione e tutto ciò che riguarda l'automobile mentre il sig. sosterrà da solo il pagamento del mutuo pari ad € Parte_2
429,70 mensili per altre 125 mensilità;
e) dà atto che provvederà da sola al pagamento di tutte le bollette per le utenze Parte_1 domestiche, ivi compreso il costo per la connessione ad Internet;
f) dispone che i figli, e , restano affidati a entrambi i genitori, i Persona_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone entrambe le linee parentali;
g) dispone che i figli, e , restano collocati prevalentemente presso Persona_1 Persona_2 la dimora assegnata alla madre. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
- per due volte al mese, alternate, dal venerdì mattina dopo la scuola - o dalle ore 9 (nei periodi festivi) - e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre, e comunque entro le ore 23:00; in questi week-end i figli pernotteranno col padre;
- tutti i lunedì delle settimane, dall'uscita da scuola a dopo l'orario di cena, e comunque entro le ore 23:00, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre;
nei periodi festivi, dalle ore
9:00 alle ore 23:00;
- durante le festività comandate e ad anni alterni con la madre, i figli trascorreranno col padre le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, il 25 aprile ovvero il primo maggio, il giorno di Pasqua ovvero il giorno di Pasquetta. I figli trascorreranno la Festa della
Mamma, il compleanno e l'onomastico della sig.ra con la madre (anche se tali Parte_1 occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere col padre) mentre trascorreranno la Festa del Papà, il compleanno e l'onomastico del sig. col papà Parte_2
(anche se tali occasioni ricorreranno nel giorno in cui essi avrebbero dovuto essere con la madre), dall'uscita di scuola - o dalle ore 9 (nei periodi festivi) - e fino a dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora assegnata alla madre e comunque entro le ore 23:00. Ad alternanza annuale, i figli trascorreranno i loro compleanni ed onomastici a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
I figli e trascorreranno col padre un periodo, anche non Persona_1 Persona_2 continuativo, pari a 15 giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
h) pone a carico di l'obbligo di versare a tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_1 entro e non oltre il giorno 8 (otto) di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 800,00 (ottocento/00) e così per € 400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
i) dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
j) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di VI EN (NA) per l'annotazione di cui all'art. 152 septies c.p.c.
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, P. 2, S. A del registro degli atti di matrimonio del comune di
VI EN dell'anno 2015);
k) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'01.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato