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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9265 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 24/9/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 25653/2022 r.g.l., vertente
TRA
con gli avv.ti PALMIERI LIVIA e VOCINO Parte_1
EMANUELE
RICORRENTE
E
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. CONFESSORE LORENZO
RESISTENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: collaborazione coordinata e continuativa, subordinazione e differenze retributive e contributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 31.7.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la nullità e illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con la CP_2
e delle relative proroghe con il conseguente accertamento
[...]
1 della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda dal 25.2.2010 al 4.6.2018 e del proprio diritto all'inquadramento nella qualifica di “CPSI infermiere categoria D del CCNL Comparto Sanità”;
- accertarsi e dichiararsi a lei dovute ai sensi dell'art. 2126 c.c. le differenze retributive e le indennità maturate per il periodo di lavoro sopraindicato, per un importo complessivo di € 46.196,94, o per il diverso periodo e per la diversa somma ritenuti di giustizia con conseguente condanna dell' al relativo pagamento;
CP_2
- accertarsi e dichiararsi dovute le differenze contributive per il medesimo periodo di cui sopra, per un ammontare di € 7.786,34, e, conseguentemente, condannarsi l' al relativo CP_2 versamento presso gli istituti previdenziali;
- accertarsi e dichiararsi a lei dovute le differenze relative al TFR per la somma di € 15.523,31 per il periodo sopraindicato e, conseguentemente, condannarsi l' all'accantonamento CP_2 in suo favore della stessa;
- condannarsi la alla ricostruzione dell'anzianità di CP_2 servizio per il periodo sopra esposto ex art. 57 del CCNL Comparto Sanità;
- condannarsi l' al “ricongiungimento degli oneri CP_2 previdenziali versati presso l' per il periodo cococo presso CP_3
l' ; CP_4
- in subordine, accertarsi e dichiararsi illegittimo l'utilizzo della forma contrattuale “co.co.co.” e, conseguentemente, condannarsi la CP_2 al risarcimento del danno patrimoniale per inesatta
[...] qualificazione del contratto per € 46.196,94, pari alle differenze retributive ed al TFR, e per € 7.786,34, pari alle differenze contributive, oltre accessori come per legge, secondo i conteggi in atti, con conseguente condanna dell' ; CP_2
- in via residuale, accertarsi e dichiararsi l'indebito arricchimento della ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, condannarsi la CP_2 stessa al pagamento dell'indennizzo per la somma complessiva di € 53.983,28, per differenze retributive e contributive, oltre accessori come per legge. La ricorrente ha dedotto, in particolar modo, quanto segue:
- ella ha stipulato con l' convenuta un contratto di CP_2 collaborazione coordinata e continuativa in data 25.2.2010 come infermiera professionale a seguito di selezione pubblica per le esigenze operative della U.O.C. Direzione Sanitaria – Polo
2 Ospedaliero – S. Spirito, della U.O.C. Percorsi di Continuità Assistenziale e della U.O.C. Rianimazione;
- il contratto è stato oggetto di continue proroghe sino al 31.12.2018, giustificate dall'assolvimento delle esigenze operative delle strutture sanitarie della CP_2
- ha, poi, sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza 4.6.2018 e scadenza al 3.6.2019;
- è stata, infine, assunta a tempo indeterminato dal 1.8.2019 mediante procedura di stabilizzazione;
- ella ha sempre svolto l'attività lavorativa presso il CAD (Centro Assistenza Domiciliare) sito in Roma (RM), Viale di Valle Aurelia n. 115;
- ha sempre osservato un orario di lavoro articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, proseguendo, di giovedì, in media per 4 volte al mese, l'attività nel pomeriggio, fino alle ore 17:00 o 17:30;
- ha svolto, nel turno di mattina, attività di supporto al personale medico, di controllo della scadenza periodica del piano assistenziale, visite domiciliari, fascicolazione delle cartelle, analisi e controllo della documentazione necessaria per l'attivazione dei servizi, programmazione dei prelievi domiciliari, dei prelievi ematici e valutazione dei pazienti ricoverati nelle RSA, unitamente ad altri 9 infermieri, tra strutturati e non strutturati (4);
- ha svolto, nel turno pomeridiano del giovedì, le attività di addetta all'ufficio di accettazione e relazione con il pubblico, unitamente ad altri “3/4 infermieri strutturati e non”;
- ha svolto regolarmente le visite domiciliari per almeno 18 giorni al mese, utilizzando veicoli aziendali e compilando un registro veicolo ed un foglio turno;
- è stata sottoposta alle direttive della caposala e della coordinatrice, Dott.ssa e Dott.ssa le quali Per_1 Persona_2 redigevano il piano di lavoro, il piano ferie di tutto il personale e stilavano mensilmente i turni;
a queste ella faceva capo per la giustificazione di eventuali assenze sul lavoro;
- ha attestato, fino al 2012, la propria presenza sul luogo di lavoro mediante l'utilizzo di un badge, poi revocatole e, successivamente, ha attestato la presenza mediante la compilazione di fogli firma;
- ha usufruito di ferie solo nel mese di agosto, previa autorizzazione delle dott.sse e Per_1 Per_2
- le sono state rilasciate regolari buste paga;
3 - è stata inserita nell'organizzazione aziendale con le stesse modalità del personale strutturato e per l'assolvimento di ordinarie esigenze di servizio, svolgendo mansioni tipiche degli infermieri strutturati e, del resto, ha svolto le medesime mansioni e osservato il medesimo orario anche a seguito della sottoscrizione del contratto a tempo determinato, in data 4.6.2018, e dell'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data 1.8.2019. Ciò dedotto e considerato che, per le mansioni svolte dalla ricorrente e per le modalità di svolgimento delle stesse, il rapporto di lavoro intercorso deve configurarsi come avente natura subordinata fin dall'origine, con inquadramento nel profilo professionale di “CPSI infermiere categoria D del CCNL Comparto Sanità”, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 si è costituita in giudizio resistendo alla domanda. L'Azienda ha fatto rilevare, sulla natura del rapporto di lavoro inter partes, in special modo:
- che il rapporto di lavoro autonomo intercorso ha trovato fondamento nella necessità dell'Azienda di fronteggiare la carenza di personale causata dal blocco del turn over formalizzato a livello regionale e nell'esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria;
- che il contratto stipulato precisa, testualmente, che l'incarico sarebbe stato svolto “senza alcun vincolo di subordinazione per un impegno di 36 ore settimanali” e che “l'attività di prestazioni professionali che… si impegna a rendere, senza alcun vincolo di subordinazione, non costituisce rapporto di lavoro subordinato ad alcun titolo, neppure precario, bensì attività di collaborazione libero professionale.”;
- che anche negli atti di proroga è stata chiarita la natura di collaborazione del rapporto inter partes e sono state confermate le originarie condizioni contrattuali;
- che parte ricorrente ha svolto la propria attività conformemente a quanto pattuito, nel rispetto della propria autonomia professionale, a fronte di un potere di coordinamento da parte della per CP_2 mezzo delle dott.sse e in aderenza alle previsioni Per_1 Per_2 contrattuali;
- che parte ricorrente non è mai stata sottoposta al potere direttivo e di controllo della caposala e della coordinatrice di riferimento, dovendo la parte semplicemente concordare la sua attività con
4 queste ultime, al fine di garantire la funzionalità del servizio, senza tuttavia aver mai ricevuto imposizioni di qualunque genere;
- che, in relazione all'attività lavorativa prestata presso il CAD, non era imposta turnistica, ma l'attività si svolgeva durante gli orari di apertura al pubblico del centro e che la parte forniva la propria disponibilità negli orari suddetti, senza che le fosse imposto alcun obbligo di presenza in determinate fasce orarie;
- che la compilazione dei registri per l'uso dei veicoli aziendali è richiesta indistintamente a tutti i lavoratori al fine di tenere traccia dell'utilizzo degli stessi;
- che, in relazione alle ferie ed alle assenze, la parte poteva scegliere di assentarsi per un numero illimitato di giorni nel periodo estivo, non beneficiando in quanto collaboratore di ferie pagate, e che poteva assentarsi liberamente in ogni periodo dell'anno quando lo ritenesse opportuno, eventualmente utilizzando le ore prestate in eccesso nel periodo precedente;
- che, in relazione a ciò, il badge fornitole fino al 2012 era finalizzato non alla timbratura per il controllo aziendale dell'orario, ma al computo delle ore da retribuire;
infatti, le timbrature non venivano inserite nella piattaforma dedicata alla rilevazione delle presenze del personale;
- che, in relazione ai fogli firma, gli stessi dimostrano che la ricorrente fosse inserita in un modello organizzativo secondo le disponibilità manifestate di volta in volta e che erano funzionali all'organizzazione del servizio e al computo delle ore da retribuire, tant'è che tali documenti non venivano trasmessi all'ufficio del personale competente per la rilevazione delle presenze;
- che la parte era iscritta alla Gestione Separata dell' Pt_2
- che la ricorrente è sempre stata libera di organizzare il proprio lavoro, senza essere sottoposta ad alcun obbligo, impartito dal Responsabile o dalla Caposala, circa l'osservanza dei turni predisposti e non dovendo osservare lo stesso orario di lavoro degli infermieri strutturati. L'Azienda ha, poi, eccepito:
- l'intervenuta parziale prescrizione dei crediti rivendicati non risultando posto in essere alcun atto interruttivo di data anteriore alla lettera di diffida e messa in mora del 21.4.2022 cosicché il diritto “deve ritenersi prescritto con riferimento ai (pretesi) crediti maturati… in data anteriore al triennio o al quinquennio decorrente a ritroso dalla data del 21 aprile 2022”, rispettivamente ai sensi
5 dell'art. 2956, n. 2), c.c., qualora la richiesta sia inquadrata come richiesta di “maggiori compensi per l'opera prestata da un professionista” e ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., qualora fosse riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro;
-
All'udienza di prima comparizione delle parti, il 22.3.2023, il G.I., richiamata, tra le altre pronunce, Cass., Sez. 6, 14853/2019, ha disposto che il contraddittorio fosse integrato nei confronti dei competenti “istituti previdenziali”. Quindi, integrato ritualmente il contraddittorio con l' e l' CP_4 Pt_2 mediante regolare notifica, costituitosi in giudizio il primo ente che, in particolare, si è dichiarato disponibile “nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda,… a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza”, la causa, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia verte, in primo luogo, sull'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e l' nel CP_2 periodo compreso tra il 25.2.2010 e il 4.6.2018 (il 3.6.2018, in realtà, come più avanti si vedrà), dissimulato sotto le apparenze di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, reiteratamente prorogato;
verte, poi, sul diritto della lavoratrice di ricevere le differenze retributive a vario titolo maturate nel corso dello stesso, in base all'inquadramento nella categoria D del CCNL “Comparto Sanità”, profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere, nonché le differenze contributive per il medesimo periodo.
Ciò premesso, figurano, agli atti del fascicolo di parte, tra l'altro:
- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la per le esigenze operative della U.O.C. Direzione CP_5
Sanitaria-Polo , UOC Percorsi di Continuità Controparte_6
Assistenziale-Distretti 17°-18°-19°-20°-, UOC Rianimazione”, per un incarico di collaborazione professionale di “INFERMIERE PROFESSIONALE”, avente durata di “dodici mesi… dalla sottoscrizione, registrazione nonché pubblicazione nel portale aziendale del… contratto”; vi si legge, in particolare, all'art. 3, che l'incarico sarà svolto “senza alcun vincolo di subordinazione per un impegno di 36 ore settimanali, da prestare secondo le esigenze
6 individuate e rese note dal Responsabile del servizio” e, all'art. 8, che
“Le parti si danno espressamente atto che l'attività di prestazioni professionali che la Sig.ra si impegna a rendere, Parte_1 senza alcun vincolo di subordinazione, non costituisce rapporto di lavoro subordinato ad alcun titolo, neppure precario, bensì attività di collaborazione libero professionale” (all. 1);
- le proroghe del predetto contratto, alle stesse condizioni ed obblighi già in essere, fino al 31.3.2011, fino al 30.4.2011, fino al 31.5.2011, fino al 31.12.2011, dal 1.1.2012 al 31.12.2012, dal 1.1.2013 al 31.7.2013, dal 1.8.2013 al 31.12.2013, dal 1.1.2015 al 31.12.2015, dal 1.1.2016 al 31.12.2016, dal 1.1.2017 al 31.12.2017 e fino al 31.12.2018 (all. 2);
- il contratto di lavoro a tempo determinato quale “Coll.re prof. san. Infermiere” dal 4.6.2018 al 3.6.2019 e orario di lavoro di 36 ore settimanali e relativa proroga al 3.6.2020, “alle medesime condizioni contrattuali già pattuite” (all. 3);
- il contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 1.8.2019, inquadramento nel profilo professionale di
“Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, ctg. D” del CCNL del personale del Comparto Sanità e orario di lavoro di 36 ore settimanali (all. 4);
- le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria nn. 698 del 27.12.2013, avente ad oggetto la proroga fino al 31.12.2014 dei rapporti di lavoro del personale precario in essere al 30.11.2013 per garantire la continuità nei servizi essenziali, 835 del 31.12.2014, avente ad oggetto la proroga fino al 31.12.2015 dei rapporti di lavoro del personale precario in essere al 5.12.2014 per le stesse ragioni, 1037 del 31.12.2015, avente ad oggetto la proroga fino al 31.12.2016 dei contratti di collaborazione (all. 15).
1. Sulla domanda di accertamento della subordinazione, giova ricordare che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il
7 raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”). In effetti, proprio con riferimento alle prestazioni di natura intellettuale o professionale o di elevato contenuto specialistico ma anche, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, “l'elemento dell'assoggettamento alle altrui direttive si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto” sicché occorre far riferimento ai criteri complementari e sussidiari prima ricordati (Cass. ord. 5436/2019). Ciò puntualizzato, l'etero-direzione in forma attenuata è rintracciabile anche nei compiti di assistenza infermieristica;
si tratta di compiti particolarmente qualificati e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche, per una buona parte esecutivi di prescrizioni e istruzioni del personale medico, per i quali non è richiesto un potere direzionale costante.
2. Ciò detto, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme flessibili di lavoro, originariamente limitata al rapporto di lavoro a tempo determinato ed a quello a tempo parziale (vd. l'art. 36 del D.Lgs. 29/1993, nella sua formulazione originaria), è stata, ad opera del D.Lgs. 80/1998, art. 22, estesa agli schemi negoziali in uso nel lavoro privato essendo evidente l'intento del legislatore di proseguire sulla via di una effettiva privatizzazione del pubblico impiego. Sulla base del regime normativo applicabile all'epoca in cui è sorto il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, a febbraio del 2010, regime caratterizzato in ogni caso da restrizioni per esigenze di contenimento della spesa e di controllo delle assunzioni, le pubbliche amministrazioni potevano “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,… conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
8 a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
… Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti…” (art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, nel testo ratione temporis vigente). A decorrere dal 1.1.2013, per effetto dell'art. 1, comma 147, L. 228/2012, la lettera c) è stata modificata con l'introduzione del divieto di rinnovo delle tipologie di lavoro flessibile indicate e la previsione dell'eventuale proroga “consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”. Va dato conto, poi, del fatto che l'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto, nell'art. 7 prima cit., il comma 5bis che così recita:
“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato…”. Il divieto decorre dal “1° luglio 2019”, come stabilito dall'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017.
9 Così riassunta, nei suoi tratti essenziali, la disciplina normativa applicabile, il contratto stipulato fra le parti era certamente contrario alla disposizione dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 prima citato. Emerge infatti dall'esame dello stesso contratto nonché dall'esame delle deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria resistente aventi ad oggetto la proroga del rapporto di collaborazione come non ricorresse alcuno dei presupposti di legittimità indicati dalla disposizione di legge. Vi si legge della “grave carenza di personale che ha indotto l'instaurazione del rapporto di cui al presente atto” laddove, all'art. 6 del contratto, si attribuisce all'amministrazione la facoltà di risolvere per iniziativa unilaterale il rapporto prima del termine di scadenza previsto nonché dell'assoggettamento della Regione Lazio al Piano di Rientro previsto dall'art. 1, comma 180, della L. 311/2004 che ha impedito all'Amministrazione l'avvio del processo di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e della necessità di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Nella sua stessa memoria di costituzione, a pg. 5, l'Azienda Sanitaria riconosce nella “carenza di personale causata dal blocco del turn over, formalizzato a livello regionale dal Lazio con la l.r. n. 14/2008” e nell'obbligo di “garantire i LEA” la “ragione” del conferimento dell'incarico di collaborazione professionale per cui è causa attingendo dalla graduatoria formata all'esito della selezione per n. 10 incarichi per infermieri professionali per le esigenze operative della “
[...]
Controparte_7
–,
[...] Controparte_8
” (all. 1 al relativo
[...] fasc.). Pertanto, non ricorreva alcun obiettivo o progetto specifico e determinato, alcuna temporaneità ed elevata qualificazione della prestazione, come richiesto dalla legge, ma la finalità dell'Azienda di sopperire alla grave carenza di organico determinata dal blocco del turn over mediante il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, è stato autorizzato l'impiego di forme flessibili di lavoro per il soddisfacimento delle ordinarie e permanenti funzioni d'istituto. Ne discende la nullità del rapporto, data la natura imperativa della disposizione di legge violata;
è appena il caso di sottolineare che la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, pur nella delegificazione che la caratterizza, è connotata, per il prevalere dei principi di rango costituzionale del buon andamento, dell'imparzialità e
10 della legalità dell'azione amministrativa consacrati nell'art. 97 Cost. nonché, dopo la riforma costituzionale del 2012, della “sostenibilità del debito pubblico” (comma 1 dell'art. 97 Cost come introdotto dall'art. 2 L. cost. 1/2012), da norme imperative che, proprio perché poste a tutela di quei principi, non sono in alcun modo derogabili dall'autonomia collettiva e individuale. La nullità del primo rapporto ridonda in nullità anche delle proroghe susseguitesi nel tempo. Non rileva la disquisizione circa l'operatività del divieto introdotto dal 2019 e la sua riferibilità ai soli rinnovi e non anche alle proroghe, come sottolinea l'Azienda (si ricorda, sulla distinzione, che la proroga opera esclusivamente sul termine finale degli effetti giuridici dell'atto originario determinandone un semplice spostamento in avanti mentre il rinnovo, anche se in forma tacita, comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, come chiarito, fra le altre, da Cons. St., Sez. V, decisione n. 9302/2003, citata anche dalla parte resistente). È pacifico, infatti, che non siano stati stipulati successivamente a quella data contratti di collaborazione – in effetti, la sig.ra dal giugno Pt_1
2018 era dipendente a tempo determinato – ma, comunque, le proroghe succedutesi fino al giugno 2018 sono irrimediabilmente nulle per invalidità derivata dalla nullità del contratto originario. Naturalmente, in termini generali, la nullità del rapporto di collaborazione non determina di per sé la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato come in ipotesi espressamente previste dalla legge (così, ad es., nel caso in cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, la conversione ex lege del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso, senza necessità di accertare se si fosse poi svolto secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, in base al disposto dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003, abrogato dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 a decorrere dal 25.6.2015). Pertanto, l'accertamento giudiziale non può prescindere dalla verifica se, in concreto, il rapporto si sia atteggiato secondo lo schema della locatio operarum. Alcuni elementi qualificanti della subordinazione sono individuabili già dalla lettura del contratto. All'art. 3 è stabilito un numero fisso di ore di lavoro nell'arco della settimana, “36”, da prestare “secondo le esigenze individuate e rese note dal Responsabile del servizio”; risalta, pertanto, la sottoposizione del
11 “collaboratore” al potere conformativo della prestazione esercitato dall'Azienda per il tramite del “Responsabile del servizio”. Inoltre, il corrispettivo, ai sensi dell'art. 5, era stabilito in una cifra fissa mensile (“€ 1.877,30” sia pur al netto dell'IRAP a carico dell'Azienda
“più il 2% (€ 37,33) che il professionista dovrà obbligatoriamente versare all' ) e, pertanto, del tutto svincolato da qualsiasi Pt_2 risultato finale e commisurato unicamente al tempo durante il quale le energie lavorative del “collaboratore” erano a disposizione dell'Azienda. Inoltre, lo stesso art. 5 prevedeva il riconoscimento di specifici emolumenti, segnatamente della “indennità notturna” (“€ 1,50h”), della
“indennità di turno festivo” (“€ 15,00 per turno”), dello “straordinario festivo o notturno” (“€ 13,50h”) e dello “straordinario notturno festivo” (“€ 15,00”), correlati evidentemente come nel lavoro subordinato alla maggior gravosità della prestazione. La previsione di tali emolumenti si giustifica tenendo conto della necessità che le prestazioni dei “collaboratori” si adeguassero alle esigenze aziendali come individuate dal Responsabile del servizio. Dunque, le stesse previsioni contrattuali smentiscono la qualificazione formale del rapporto e l'espletata istruttoria orale non ha fatto altro che rafforzare il dato. I testi intimati dalla parte ricorrente, e Testimone_1 _2
, sue colleghe di lavoro, hanno confermato la sussistenza di
[...] una serie di indici sintomatici della subordinazione. In particolar modo, sono emersi lo stabile inserimento della ricorrente nell'organizzazione pubblicistica dell'Azienda, la sottoposizione al potere conformativo di quest'ultima dovendo la Goncear rispettare l'orario di lavoro ed il piano di lavoro secondo le direttive della
“coordinatrice/caposala Dott.ssa e Dott.ssa Per_1 Persona_2
, l'osservanza di un orario di lavoro e la continuità della
[...] prestazione, il pagamento a cadenza fissa, mensile, di una retribuzione prestabilita e l'assenza in capo al “collaboratore” di una sia pur minima struttura imprenditoriale e dell'assunzione, su di sé, del rischio d'impresa. Il teste premesso di essere “infermiera dipendente di Tes_1 [...] dal 1993, in servizio fin dal 2003 presso il CAD, Centro CP_2 assistenza domiciliare, distretto 13, in v.le di valle Aurelia n. 115/A” e premesso di aver lavorato insieme alla Goncear “dal 2011 al 2018 presso il CAD” svolgendo medesime mansioni, ha confermato il rispetto dell'orario, inclusi i turni pomeridiani del giovedì, aggiungendo che l'orario era identico per il personale strutturato del quale faceva parte il
12 teste, le mansioni tipiche del profilo professionale di infermiere, il rispetto del piano di lavoro, “redatto su foglio unico” per tutto il personale, il godimento di “15 giorni consecutivi” di ferie tra giugno ed agosto (verbale udienza del 14.11.2023). Non dissimile è stata la deposizione del teste , sentita alla _2 stessa udienza, “infermiera dipendente di dal settembre CP_2
1993, in servizio da circa 15 anni presso il CAD, Centro assistenza domiciliare, distretto 13, in v.le di valle Aurelia n. 115/A”, che ha premesso di aver lavorato assieme alla “dal 2010/2011 al Pt_1
2019/2020 circa presso il CAD”, con identiche mansioni. In particolare, il teste, anche lei come infermiera a tempo Tes_1 indeterminato, ha precisato che la ricorrente, oltre ad altri 4 colleghi, avevano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e che i turni “vedevano la compresenza di dipendenti strutturati e co.co.co.”. Elementi di segno contrario non si rinvengono nella dichiarazione resa dall'unico teste intimato dall'Azienda, . Persona_2
Il teste, premesso di essere “attualmente in pensione”, di aver svolto nel periodo da gennaio 2014 a luglio 2016, in virtù di un incarico temporaneo, l'attività di coordinatrice infermieristica presso il “CAD, Centro assistenza domiciliare, distretto 13, in v.le di valle Aurelia” e, poi, di essere divenuta, a seguito di selezione interna, titolare delle funzioni di coordinamento presso lo stesso CAD, ha, anzitutto, dichiarato di aver lavorato insieme alla “dal gennaio 2014 fino Pt_1 al suo trasferimento presso altro distretto”, avvenuto presumibilmente in epoca successiva all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (“forse nell'anno 2021”). Il teste ha precisato, poi:
- che all'interno del reparto i co.co.co. erano 4 (“se non ricordo male”), inclusa la “poi c'era una infermiera dipendente di una Pt_1 cooperativa, e poi… 6 infermieri,…, assunti a tempo indeterminato” (tra cui lei stessa);
- che non c'erano differenze tra personale strutturato e infermieri co.co.co. “per quanto riguardava l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle funzioni che erano imposte, l'unica differenza era che i co.co.co. non avevano un cartellino e attestavano la presenza in servizio mediante la compilazione di fogli firma dove risultavano gli orari di ingresso e di uscita, che indicavano loro”;
- che i collaboratori comunicavano a lei telefonicamente l'assenza anche per motivi personali, assenza che però non doveva essere giustificata né recuperata;
13 - che l'orario era strutturato “su 6 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalle ore 07:30 alle ore 13.30, il giovedì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle 17:30, c'era un'attività di front office e il personale tutto si fermava” anche se “nessuno era obbligato”; ha aggiunto che, all'inizio del mese, faceva circolare un foglio nel quale “tutti, strutturati e non, manifestavano la loro disponibilità e le ore in più svolte venivano recuperate di solito il sabato mattina attraverso dei permessi”;
- che la rotazione del personale riguardava solo il giovedì pomeriggio;
per il resto, quindi, la prestazione lavorativa coincideva con gli orari di apertura al pubblico del Centro e non poteva essere prestata con modalità diversa;
- che, relativamente alle ferie, l'Azienda chiedeva “di approntare entro il 30 aprile di ogni anno un prospetto delle ferie estive di tutto il personale, si faceva quindi una riunione ed ognuno manifestava le proprie esigenze, il periodo era compreso fra la metà di giugno e la metà di settembre, gli infermieri poi entro questo arco temporale si mettevano d'accordo, non ci sono mai stati problemi”;
- che il personale strutturato era tenuto per le assenze a compilare un apposito modulo, a differenza dei collaboratori mentre i collaboratori per le assenze non dovevano rispettare le stesse formalità (verbale udienza del 11.2.2025). Dunque, anche da tale deposizione, fatte salve alcune non decisive divergenze – ad es. relativamente alle modalità di attestazione della presenza in servizio che, per i collaboratori, avveniva mediante la compilazione di fogli firma dai quali risultavano gli orari di ingresso e di uscita, che loro stessi indicavano, ed alla necessità di compilare dei moduli per assentarsi o di giustificare le assenze (un esempio di modulo è allegato al n. 4 del fasc. ), limitata al personale CP_2 strutturato –, si trae la conclusione che di fatto non vi fosse alcuna differenza nelle concrete modalità di esecuzione della prestazione tra infermieri strutturati e non. Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, può ritenersi, infatti, comprovato:
- quanto ai turni, che essi fossero predisposti dal datore di lavoro;
in realtà, le prestazioni lavorative erano rese in un turno “fisso”, dal lunedì al sabato, dalle ore 07:30 alle ore 13:30, coincidente con gli orari di apertura al pubblico del Centro, mentre la rotazione del personale riguardava la prosecuzione dell'attività nel turno pomeridiano del giovedì, fino alle ore 17:00 o 17:30; la circostanza
14 che si potesse tener conto, per quest'ultimo, delle disponibilità/indisponibilità manifestate dal personale tutto non implica che l'orario delle prestazioni, pari a 36 ore settimanali, fosse flessibile e autogestito;
- quanto alle ferie, che la loro programmazione non fosse libera;
- dunque, che la ricorrente fosse pienamente inserita nell'organizzazione aziendale e sottoposta al potere direttivo e organizzativo datoriale (esercitato per il tramite delle coordinatrici succedutesi nel tempo, dott.sse e;
Per_1 Per_2
- che la ricorrente utilizzasse lo strumentario aziendale, incluso, ad es., per le visite domiciliari, l'utilizzo di un veicolo dell'Azienda; è bene sottolineare la minor incisività di tali aspetti, che si giustificano per il particolare contesto lavorativo, aspetti che, se valutati singolarmente, appaiono certamente compatibili con la natura autonoma della prestazione (sul punto, Cass. 25711/2018). L'insieme di questi elementi, unitamente alla continuità e sistematicità della prestazione, depone in favore della subordinazione. Non v'è dubbio che le mansioni espletate siano riconducibili al livello “D” del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie al quale appartengono, giusta la declaratoria contrattuale, “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative previste dal modello organizzativo aziendale”; in esso rientra il personale infermieristico (vd. l'Allegato 1 al CCNL 7.4.1999, come modificato dall'Allegato 1 al CCNL integrativo 20.9.2001 e dall'Allegato 1 al CCNL 19.4.2004, depositato da parte ricorrente in data 17.7.2025).
3. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (Cass. ord. 4360/2023).
15 Fatta questa precisazione, va accertata per quanto detto la nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti perché costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e la natura subordinata del rapporto intercorso nel periodo precedente alla stipula del contratto a tempo determinato, fin dal 25.2.2010. Quest'ultimo ha rappresentato una netta cesura rispetto al successivo rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorto a seguito dell'espletamento della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 75/2017 (così, nelle premesse del contratto) che ha previsto, proprio al fine di superare il precariato, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale purché in possesso di determinati requisiti, principalmente l'essere già in servizio presso la P.A. con contratti a tempo determinato.
4. Scrutinata l'eccezione di parziale prescrizione, questa risulta fondata. Come ha precisato Cass. 35676/2021, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Un passaggio di tale pronuncia è stato richiamato da Cass., SS.UU. 36197/2023, ove, ribadita la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato, si legge:
“La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all'attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 d.lgs. cit.)…”. Nella specie, devono ritenersi estinti per prescrizione i crediti per differenze retributive maturati precedentemente al 21.4.2018, tenuto conto del fatto che il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla lettera di diffida e messa in mora ricevuta in data 21.4.2022 (all. 14 al fasc. ricorrente).
16 Non è possibile recuperare i crediti estinti per prescrizione attraverso l'azione di ingiustificato arricchimento pure residualmente proposta in quanto – secondo Cass., Sez. 3, ord. 27008/2024 – “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”. Residuano le differenze maturate nel breve periodo compreso fra il 21.4.2018 e il 3.6.2018, incluse le differenze di retribuzione ordinaria per il mese di maggio 2018 e per i giorni lavorati a giugno dello stesso anno, n. 1 rateo di tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute parametrata al mese di maggio 2018, l'indennità
“ASSIST. DOMICILIA” e l'indennità “TURNISTI”, voci queste ultime che non hanno formato oggetto di specifica contestazione, per complessivi € 814,46 (conteggi riformulati con nota del 17.7.2025). A tali differenze va aggiunto il TFR calcolato sulle retribuzioni spettanti per l'intero periodo compreso tra il 25.2.2010 e il 3.6.2018; il relativo diritto è, infatti, maturato al momento della cessazione del rapporto di cui si tratta, il 3.6.2018 (sulla individuazione del termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto “nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato”, vd., ex plurimis, Cass. 2827/2018) ed è stato fatto valere tempestivamente. La ricorrente ha chiesto, in relazione al TFR, quantificato in € 15.523,31, che l'Azienda sia condannata al suo accantonamento ma – come si è visto – il rapporto è cessato il 3.6.2018 con la conseguenza che il TFR è divenuto esigibile. Pertanto, va dichiarato il diritto di di percepire il TFR Parte_1 così come determinato.
5. L'Azienda deve esser condannata a versare all' , nei limiti della CP_4 prescrizione quinquennale, dunque per il periodo dall'aprile 2018 al giugno dello stesso anno, i contributi nella misura stabilita per i lavoratori dipendenti come ricalcolati nella nota del 17.7.2025 in € 208,12. 6. Infondata è la domanda alla “ricostruzione dell'anzianità di servizio…, relativamente al periodo di lavoro dal 25.02.2010 al 04.6.2018” di cui al punto n. 5 delle “CONCLUSIONI”. Come chiarito da Cass. ord. 32263/2021:
17 “L'art. 2126, cod. civ., primo comma, sancisce: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (…), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
7. Non è fondata la domanda di “ricongiungimento degli oneri previdenziali versati presso l' di cui al punto n. 6 delle “CONCLUSIONI”. Pt_2
La ricongiunzione dei periodi assicurativi è prevista dalla L. 29/1979 e consiste nella facoltà data al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall' o che abbiano dato CP_4 luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione “ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative” (art. 1). L'art. 2 disciplina la ricongiunzione in fondi diversi dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti (FPLD).
18 Le operazioni di ricongiunzione sono a titolo oneroso (art. 12, comma 12septies, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010). Il cumulo è l'istituto in virtù del quale i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO nonché alle Casse libero- professionali, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione (art. 1, commi 239-246, L. 228/2012; vd. anche le modifiche al comma 239 apportate dall'art. 1, comma 195, L. 232/2016). A differenza di quanto avviene con la ricongiunzione in cui ha la possibilità di accentrare in un'unica gestione i contributi maturati presso due diverse gestioni, nel cumulo, gratuito peraltro, non vi è un trasferimento della contribuzione e la pensione erogata è calcolata pro quota secondo le regole di calcolo di ciascuna gestione. In entrambi i casi, gli istituti presuppongono il versamento di contributi eseguito correttamente in ragione della natura del rapporto di lavoro. Nel caso in esame, invece, i versamenti in favore dell'Ente
[...] sono stati effettuati Controparte_9 Pt_2 sull'assunto che il rapporto fosse di natura autonoma laddove esso in concreto ha presentato gli elementi identificativi della subordinazione e manca nell'ordinamento una norma che consenta, in casi del genere, il trasferimento dei contributi dall' ll' . Pt_2 CP_4
L'art. 116, comma 20, L. 388/2000 prevede che “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione” ma, nella fattispecie, la buona fede del datore di lavoro è esclusa essendo stato costituito un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in violazione di norme imperative.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria:
- della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra e perché Parte_1 CP_2 CP_2
19 costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e della natura subordinata del rapporto dal 25.2.2010 al 3.6.2018, con inquadramento nella categoria “D” del CCNL di settore;
- del diritto di di percepire, per il periodo compreso Parte_1 fra il 21.4.2018 e il 3.6.2018, le differenze di retribuzione ordinaria, le differenze di retribuzione ordinaria per il mese di maggio 2018 e per i giorni lavorati a giugno dello stesso anno, n. 1 rateo di tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute parametrata al mese di maggio 2018, l'indennità “ASSIST. DOMICILIA” e l'indennità “TURNISTI”, per complessivi € 814,46;
- del diritto di all'accantonamento di € 15.523,31 a Parte_1 titolo di TFR per il periodo dal 25.2.2010 al 3.6.2018, e con la condanna dell'Azienda resistente al pagamento dei predetti importi nonché al versamento all' , dall'aprile 2018 al giugno dello CP_4 stesso anno, dei contributi come quantificati in € 208,12, oltre accessori come per legge. L'esito del giudizio nonché la sensibile riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, tra la ricorrente e l'Azienda resistente. Si compensano, altresì, integralmente le spese di lite rispetto all' , in CP_4 ragione del particolare ruolo dell'ente, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, anche sulla misura delle differenze retributive, nonché quale destinatario del pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte, anzitutto, con l'accertamento e la declaratoria della nullità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra e perché Parte_1 CP_2 costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazione e della natura subordinata del rapporto dal 1.7.2009 al 15.3.2021, con inquadramento nella categoria “D” del CCNL di settore;
- accerta e dichiara, inoltre, il diritto di di percepire, Parte_1 per il periodo compreso fra il 21.4.2018 e il 3.6.2018, le differenze di retribuzione ordinaria, le differenze di retribuzione ordinaria per il mese di maggio 2018 e per i giorni lavorati a giugno dello stesso anno, n. 1 rateo di tredicesima mensilità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute parametrata al mese di maggio 2018,
20 l'indennità “ASSIST. DOMICILIA” e l'indennità “TURNISTI”, per complessivi € 814,46;
- accerta e dichiara, poi, il diritto di Parte_1 all'accantonamento di € 15.523,31 a titolo di TFR per il periodo dal 25.2.2010 al 3.6.2018;
- condanna, per l'effetto, l'Azienda resistente al pagamento del predetto importo nonché al versamento all' , per il periodo CP_4 dall'aprile 2018 al giugno dello stesso anno, dei contributi quantificati in € 208,12, oltre accessori come per legge;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma il 24/9/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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