TRIB
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/12/2024, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Beatrice Magaro' Presidente-Relatore
dott. Alessandro Caronia Giudice
dott. Simona Graziuso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 562/2022 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonella Paura, presso il cui studio in Cosenza, alla Trav. Madre Venerabile Elena Aiello
n. 33, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alcide Simonetti, presso il cui studio in Spezzano Albanese, alla via Alfonso Cucci n.41, è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 10.03.2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Firenze con , in data 31.05.2014; che dal Controparte_1
matrimonio nascevano due figli l 20.12.2013 e il 28.12.2016; Persona_1 Per_2
che con decreto del 23.07.2020 depositato in Cancelleria il 04.08.2020 (R.G.A.C.
4977/2020) il Tribunale di Firenze omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, le quali prevedevano, in particolare, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso l'abitazione materna e regolamentazione del diritto di visita;
l'obbligo per il di versare una CP_1 somma pari a 400,00 euro durante il periodo di crisi legata all'emergenza pandemica covid-19, e successivamente pari a 500 euro, per il mantenimento dei figli oltre il 50 % delle spese straordinarie da sostenere per gli stessi;
deduceva che, successivamente, entrambi i coniugi trasferivano la propria residenza in Calabria;
che il coniuge a partire dall'Agosto 2021 non versava più nessuna somma per il mantenimento dei figli;
che a causa delle inadempienze del marito relative alla disciplina del diritto di visita, i figli non desideravano trascorrere le ore notturne nella casa del padre e che la separazione perdurava ininterrottamente dal febbraio 2020.
Tanto premesso, chiedeva: “venga - DICHIARATA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi e celebrato nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Firenze;
- MODIFICATE le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione consensuale visto il disatteso comportamento del Sig. nei Controparte_1
confronti dei figli minori, nonché della mancata corresponsione del mantenimento, come quivi riportate, ovvero: i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
che i due figli siano affidati ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la madre e con gestione anche in via autonoma delle decisioni di straordinaria amministrazione da parte della madre;
che il padre vada a trovare i figli ogni due pomeriggi a settimana non consecutivi;
che le festività principali a venire (Natale, Capodanno ed Epifania – Pasqua e Lunedì dell'Angelo) siano trascorse in misura alternata tra i due genitori ed equamente distribuite al 50% tra gli stessi;
che i periodi di vacanza estiva vengano concordati dai genitori entro il
31/05 di ogni anno secondo le loro rispettive esigenze (anche lavorative) e, soprattutto secondo le esigenze dei minori, ed in ogni caso in attuazione del criterio di alternanza, per cui il 50% del periodo di vacanza sarà trascorso con la madre e l'altro 50% con il padre;
che ciascun genitore si impegni a facilitare la comunicazione dei minori con l'altro genitore assente e che, pertanto entrambi i genitori si comunichino reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio, nonché di ogni loro recapito (telefonico, email, etc.); che, per il mantenimento ordinario, il padre corrisponda alla sig.ra un contributo mensile di Pt_1
Perso mantenimento in favore dei figli come pari a € 500,00 (cinquecento // 00), Per_1
da corrispondere entro il giorno 16 di ogni mese sul conto corrente della Sig.ra Parte_1
, genitore collocatario, con il seguente codice IBAN:
[...]
[...]; che annualmente detto assegno sarà soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
che per il mantenimento, il padre rimborsi alla madre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la crescita dei figli, quali, esemplificando, corredo scolastico, attività sportive extrascolastiche, spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
in particolare, che la suddivisione al 50% delle predette spese avverrà al netto delle detrazioni fiscali o di qualsiasi altro beneficio previsti per il genitore che ne usufruirà”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1
non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rappresentava di essere sempre stato presente con i figli;
di aver sempre rispettato fino al maggio 2021, mese in cui aveva perso il posto di lavoro, le condizioni previste per il loro mantenimento;
di essere stato costretto a ritornare in Calabria (Spezzano Albanese) dalla propria famiglia originaria;
che, nonostante lo stato di indigenza, aveva comunque provveduto a versare per i figli piccolo importi o regali.
Ciò posto, , chiedeva all'adito Tribunale di: “dichiarare la cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Firenze (CS) in data 31.05.2014 per cui è causa e per l'effetto ridurre al minimo il contributo a titolo di mantenimento, oltre che confermare le condizioni omologate in sede di separazione dal Tribunale di Firenze”.
All'esito dell'udienza presidenziale, verificata l'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per assenza del resistente, con ordinanza del 13.09.2022,
l'adito Tribunale si pronunciava nei seguenti termini: “avuto riguardo all'epoca di adozione della sentenza di separazione, fermo ed impregiudicato l'approfondimento delle condizioni patrimoniali dei coniugi in sede istruttoria, conferma le disposizioni economiche e quelle personali adottate nella sentenza di separazione”.
Il Giudizio proseguiva nel merito davanti al Giudice Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 211/2023 pubblicata il 13/02/2023 il Tribunale di
Castrovillari dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze in data 31/05/2014 tra e come sopra Parte_1 Controparte_1
generalizzati (atto n.° 68, parte II, serie A, Registro atti matrimonio anno 2014) e disposto il prosieguo del giudizio come da separata ordinanza.
All'udienza del 23.10.2024, il G.I. rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
2. Sul merito del giudizio.
Il thema decidendum del presente giudizio, considerata l'intervenuta sentenza in merito allo status, si incentra sull'affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli Pers minori Per_1
2.1 L'affidamento, il collocamento e il diritto di visita dei figli minori.
Preliminarmente, in merito all'ascolto dei figli minori, si osserva che considerata la lora età
(entrambi infra dodicenni), il comportamento processuale delle parti, nonché tenuto conto che il principale motivo per cui viene richiesto l'affido esclusivo è la mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli, circostanza che può essere provata senza necessità di convocare i minori, si è ritenuto superfluo procedere con il loro ascolto.
Per quanto attiene all'affidamento e il collocamento dei figli minori, a livello generale, vanno premessi i seguenti principi.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cc civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n. 18131).
In linea generale, infatti la previsione di un collocamento prevalente del minore presso uno dei genitore, non contrasta con il principio di bigenitorialità e con la giurisprudenza della Corte EDU, consolidatasi in materia di rispetto della vita familiare di cui all'art. 8
CEDU (cfr. Cass. Civ. 19068/24), purchè siano previsti periodi congrui di permanenza dei figli presso l'altro genitore. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare loro interesse (Cass. civ., Sez. 1, 29 marzo 2012, n.° 5108). Ed ancora la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 c.c.
(ed oggi dall'art. 337 ter c.c.) con riferimento alla separazione personale dei coniugi, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, alla luce dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, che costituisce come detto, il regime preferenziale in caso di rottura dell'unione familiare, anche considerato che non risulta provato il disinteresse del padre alla vita dei figli.
Il Tribunale ritiene, altresi', opportuno confermare il collocamento prevalente dei minori presso la madre, atteso che sul punto non vi è contrasto tra le parti, cosi come la disciplina già disposta dal Presidente nel provvedimento sopra citato, in assenza, peraltro, di particolari contestazioni sul punto. Tale disciplina, riprende le condizioni concordate in sede di separazione, di seguito riportate: “che il padre vada a trovare i figli ogni pomeriggio di ciascun giorno della settimana, con possibilità di portarli fuori, e comunque con impegno di seguirli nelle loro attività; che ogni Venerdì di ciascuna settimana i figli stiano presso la nuova abitazione paterna col padre fino al Sabato successivo;
che le festività principali a venire (Natale, Capodanno ed Epifania - Pasqua e Lunedi dell'Angelo) siano trascorse in misura alternata tra i due genitori ed equamente distribuite al 50% tra gli stessi, che i periodi di vacanza estiva vengano concordati dai genitori entro il 31/05 di ogni anno secondo le loro rispettive esigenze (anche lavorative) e, soprattutto, secondo le esigenze dei minori, ed in ogni caso in attuazione del criterio di alternanza, per cui al 50% del periodo di vacanza sarà trascorso con la madre e l'altro 50% col padre”.
2.2. Il contributo al mantenimento in favore dei figli.
Va, preliminarmente osservato che in tema di mantenimento dei figli minori, l'art. 337ter
c.c., dopo aver dettato un criterio generale di proporzionalità del mantenimento rispetto al reddito del genitore che vi provvede, dispone che “il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitore;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Vieppiù, per giurisprudenza costante della Suprema Corte (da ultimo v. Cass. Civ. sez. I, ord. n. 15215 del 30/05/2023), la determinazione dell'assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei rispettivi redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggi di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005
e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n.
19299/2020, Cass. n. 28483/2022; Cass. n. 4145/2023), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013), in osservanza di un principio di proporzionalità, che non va attuato considerando esclusivamente la capacità economica del soggetto obbligato al versamento dell'assegno perequativo, ma che va perseguito sia comparando le condizioni economiche dei genitori, sia focalizzando le esigenze del figlio che l'assegno è volto a soddisfare, alla luce dei criteri indicati dall'art. 337ter c.c., per la corretta commisurazione del contributo.
2.3 Nel caso in esame, tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli minori con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al suo mantenimento, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
Sul punto va evidenziato il peggioramento delle condizioni economiche del resistente, in epoca successiva alla separazione, avendo lo stesso perso il lavoro nel 2021, circostanza, quest'ultima non contestata dalla controparte.
Sotto tale profilo, il Tribunale, condivide l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se
è disoccupato. O meglio, è tenuto a versarlo a meno che non provi davanti al giudice di essersi attivato per cercare lavoro, e di non essere riuscito in alcun modo a recuperare i soldi necessari, e al contempo di non avere altri redditi (cfr. Corte di Cassazione, sez. I
Civile, Ordinanza n.12283 del 07/05/2024; Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17)”.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, nonostante la perdita del lavoro, il resistente non ha fornito alcuna allegazione idonea a dimostrare le proprie difficoltà economiche, né tantomeno la concreta impossibilità di corrispondere l'importo, così come stabilito in sede di separazione. Alla luce delle esposte considerazioni, appare equo determinare in € 400,00 ( € 200,00 per ciascun figlio) il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie previamente documentate e concordate.
3.Sulle spese di lite.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione e del comportamento processuale delle parti, possono dichiararsi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Pers
- DISPONE l'affido condiviso dei minori, e con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
Parte_1
- DISPONE che il padre possa vedere i figli tutti i giorni della settimana e di tenerli con sé presso la propria abitazione, ogni venerdì di ciascuna settimana fino al sabato successivo;
che i genitori trascorreranno con i figli le festività principali (Natale, Capodanno ed Epifania
- Pasqua e Lunedi dell'Angelo) in misura alternata ed equamente distribuite al 50% tra gli stessi;
che i periodi di vacanza estiva vengano concordati dai genitori entro il 31/05 di ogni anno secondo le loro rispettive esigenze (anche lavorative) e, soprattutto, secondo le esigenze dei minori, ed in ogni caso in attuazione del criterio di alternanza, per cui al 50% del periodo di vacanza sarà trascorso con la madre e l'altro 50% col padre.
- DISPONE l'obbligo per di versare, entro il 05 di ogni mese, a Controparte_1
, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento) in favore dei figli, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
- DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 05.12.24
Il Presidente-Estensore
Dott.ssa Beatrice Magarò
Provvedimento redatto con la collaborazione dell'addetto dott. Persona_3