Ordinanza cautelare 21 marzo 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2025, proposto da
DR DR, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di JJ UZ - codice pratica P-FR/L/Q/2024/105412;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di AL OH – codice pratica P-FR/L/Q/2024/105413;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di HA SS – codice pratica - P-FR/L/Q/2024/105414;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di IR AK – codice pratica P-FR/L/Q/2024/105416;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di SA AT - codice pratica P-FR/L/Q/2024/105417;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di TT MM - codice pratica P-Fr/L/Q/2024/105418;
- revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 04.02.2025 rilasciato a favore di HR MA – Codice Pratica P-FR/L/Q/2024/105420;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, comunque lesivi dei diritti ed interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa UE TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 21 febbraio 2025, l’esponente premette che:
- svolge attività agricola nella forma di impresa individuale;
- ai sensi del DPCM del 29 dicembre 2022 (“Decreto Flussi 2023”) presentava allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Frosinone domanda di rilascio di Nulla Osta per lavoro subordinato stagionale in favore di alcuni lavoratori extracomunitari da impiegare nell’attività aziendale citata;
- in data 08 ottobre 2024 venivano rilasciati i Nulla Osta per lavoro subordinato in favore dei lavoratori JJ UZ, AL OH, HA SS, IR AK, SA AT, TT MM, HR MA, i quali venivano trasmessi all’Autorità diplomatica italiana dei Paesi di appartenenza degli stessi per il rilascio dei visti di ingresso;
- tuttavia in data 21 gennaio 2025 lo Sportello Unico citato comunicava di aver avviato il procedimento di revoca dei Nulla Osta in quanto « Non è stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza/ricevuta di presentazione della richiesta del certificato al Comune di competenza, come previsto dall’art. 22 comma 2 lett. B) del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In merito alla richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, in particolare, si evidenzia che il documento allegato rappresenta unicamente un modulo compilato e non presenta il protocollo di ricezione del Comune. La visura camerale allegata alla presente istanza risale al 03/03/2023, quindi non valida già al momento della presentazione della domanda »;
- in data 30 gennaio 2025 trasmetteva, quindi, via PEC allo stesso Sportello Unico per l’Immigrazione, tramite un proprio delegato, sia la Visura della Camera di Commercio aggiornata al 22 gennaio 2025, sia la richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa trasmessa in data 30 gennaio 2025 al Comune di Pignataro Interamna, con relativa ricevuta di avvenuta consegna;
- ciononostante l’amministrazione disponeva la revoca dei Nulla Osta, per le seguenti ragioni: « Non è stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza/ricevuta di presentazione della richiesta del certificato al Comune di competenza, come previsto dall’art. 22 comma 2 lett. B) del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. In merito alla richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, in particolare, si evidenzia che il documento allegato rappresenta unicamente un modulo compilato e non presenta il protocollo di ricezione del Comune. La visura camerale allegata alla presente istanza risale al 03/03/2023, quindi non valida già al momento della presentazione della domanda », riproducendo quindi la motivazione della comunicazione di avio del procedimento.
2. Dei sette provvedimenti di revoca degli altrettanti Nulla Osta la ricorrente ha chiesto, con il ricorso all’esame, l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) - « violazione ed errata applicazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990 », in quanto i provvedimenti di revoca sarebbero fondati sulla stessa motivazione delle comunicazioni di avvio del procedimento e non avrebbero, quindi, tenuto conto della trasmissione della documentazione prodotta (Visura Camerale aggiornata e richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa) che, qualora presa in esame, avrebbe condotto a un differente esito provvedimentale;
II) - « eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento », in ragione della mancata valutazione della documentazione trasmessa via PEC in data 30 gennaio 2025;
III) - « stessa censura per eccesso di potere - motivazione insufficiente - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990 » in quanto il mancato esame della citata documentazione determinerebbe anche l’insufficienza della motivazione, fondata, per quanto, detto su carenze superate dagli atti trasmessi e non valutati dall’amministrazione;
IV) - « violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 l’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito in l. 122/2022 », in quanto nel caso di specie non sarebbero emersi elementi tali da far ritenere il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi ai sensi degli artt. 22 e 24 del D.lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione - TUI), unico caso nel quale il nulla osta potrebbe essere revocato.
3. Con ordinanza n. 58 del 21 marzo 2025 è stata accolta l’istanza cautelare spiegata in ricorso, valorizzando la mancata valutazione, da parte dell’amministrazione, della trasmissione, da parte della ricorrente, con PEC del 30 gennaio 2025, sia di una visura CCIAA aggiornata al 22 gennaio precedente, sia della richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa, parimenti trasmessa via PEC al Comune di Pignataro nella stessa data del 30 gennaio 2025; di conseguenza è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati « ai fini del relativo riesame alla luce della documentazione trasmessa dalla ricorrente con l’indicata PEC del 30 gennaio 2025 », disponendo altresì la fissazione della pubblica udienza del 19 novembre 2025 per la discussione di merito del ricorso.
4. Successivamente alla camera di consiglio nella quale è stata discussa l’istanza cautelare, e precisamente in data 20 marzo 2025, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando documentazione e relazione esplicativa nella quale ha fatto presente che la richiesta di idoneità alloggiativa risultava trasmessa al Comune di Pignataro Interamna solo il giorno 30 gennaio 2025, cioè lo stesso della trasmissione della PEC recante le integrazioni documentali, e che in ogni caso la stessa riguardava a un immobile diverso da quello indicato nella domanda, coincidendo con quello della sede dell’azienda della ricorrente.
5. In vista della discussione parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha contestato le deduzioni contenute nella relazione dell’amministrazione da ultimo citata, talune delle quali volte ad integrare in via postuma la motivazione del provvedimento, e insistito per l’accoglimento del ricorso, evidenziando altresì la mancata ottemperanza all’ordinanza cautelare.
6. Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
7. Reputa il Collegio di dover, in via preliminare, fare presente che i sette provvedimenti impugnati dalla ricorrente recano tutti la revoca dei nulla osta rilasciati per l’assunzione, da parte della stessa, dei lavoratori stranieri (i cui nominativi sono dettagliatamente indicati in epigrafe) per i seguenti motivi: « Non è stata prodotta la certificazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di competenza/ricevuta di presentazione della richiesta del certificato al Comune di competenza, come previsto dall’art. 22 comma 2 lett. b) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In merito alla richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, in particolare, si evidenzia che il documento allegato rappresenta unicamente un modulo compilato e non presenta il protocollo di ricezione del Comune. La visura camerale allegata alla presente istanza risale al 03/02/2023, quindi non valida già al momento della presentazione della domanda ».
7.1. Gli stessi recano, inoltre, la duplice motivazione secondo cui « CONSIDERATO A) che trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento non sono pervenuti dall’interessato osservazioni o ulteriore documentazione; B) che in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca l’interessato ha prodotto osservazioni / ulteriore documentazione RITENUTO- quindi di procedere alla revoca del nulla osta (con riferimento all’ipotesi A)- che le osservazioni e la documentazione prodotte non sono idonee a confermare il rilascio del nulla osta e pertanto occorre procedere alla revoca per quanto sopra indicato (con riferimento all’ipotesi B) ».
8. Ciò premesso, deve in primo luogo ritenersi ammissibile il ricorso proposto in forma cumulativa, per l’annullamento dei sette provvedimenti impugnati, considerato che sebbene questi ultimi siano formalmente distinti gli stessi sono stati tutti emanati nell’ambito del medesimo procedimento e recano identica motivazione; né è emersa la sussistenza, tra i ricorrenti, di alcun conflitto di interesse.
9. Sancita l’ammissibilità del ricorso, lo stesso deve essere accolto, a conferma delle considerazioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare, peraltro non eseguita dall’amministrazione benché dalla stessa non impugnata.
9.1. Ed infatti non risulta, ed è anzi pacifico, che l’amministrazione non abbia tenuto conto delle osservazioni e della integrazione documentale trasmesse per conto della ricorrente in data 30 gennaio 2025, nel termine concesso dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca per la produzione dei contributi partecipativi degli interessati, nel cui ambito sono state prodotte sia la visura aggiornata dell’impresa DR, sia la richiesta di idoneità alloggiativa munita di protocollo del comune di riferimento.
9.2. L’introduzione nel procedimento di tale documentazione, certamente rilevante in quanto relativa alle carenze contestate alla ricorrente e poste a fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ha infatti determinato in capo all’amministrazione l’obbligo di esaminare la stessa, valutarne la rilevanza e dare conto, nella motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento, delle regioni della relativa rilevanza o irrilevanza.
9.3. Tale attività è stata, però, del tutto omessa nel caso di specie, così che i provvedimenti impugnati si manifestano affetti dai vizi dedotti in ricorso, con particolare riferimento al difetto di istruttoria e motivazione, e meritano, pertanto, di essere annullati. Per altro verso rileva il Collegio che risulta poco chiara e contraddittoria la motivazione “duplice” spiegata dall’amministrazione a proposito delle osservazioni endoprocedimentali, recando la stessa – come evidenziato al superiore punto 7.1) - sia l’affermazione della mancata produzione di esse, sia della relativa irrilevanza.
9.4. Né può, in ogni caso, rilevare o condurre a differenti conclusioni quanto osservato dall’amministrazione solo nella relazione depositata in atti circa la sussistenza di ulteriori ragioni da porre a fondamento della revoca, non potendo, come noto, darsi luogo all’integrazione della motivazione in giudizio; ad ogni buon conto le deduzioni integrative sono state puntualmente contestate dalla difesa della ricorrente, che ne ha evidenziato l’infondatezza.
10. I provvedimenti impugnati si manifestano, quindi, illegittimi sotto i profili rilevati e devono, pertanto, essere annullati, con regressione del procedimento alla fase successiva alla presentazione delle osservazioni da parte della ricorrente, perché vengano posti in essere gli adempimenti di cui al superiore punto 9.2.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma indicata in dispositivo, nonché distratte in favore dell’avvocato Giuseppe Menale, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati, come in epigrafe dettagliatamente indicati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 2.500,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Giuseppe Menale, dichiaratosi anticipatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
UE TR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UE TR | LA CA |
IL SEGRETARIO