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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/09/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 9881/2024 R.G. posta in deliberazione Oggetto: separazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 6.2.2025 e promossa dai coniugi
Parte_1 nato il [...] in [...] – C.F. C.F._1 residente a [...] elettivamente domiciliato a Crevalcore (BO), via Matteotti n. 154 (avv. Veronica Pettazzoni)
e
Parte_2 nata il [...] in [...] – C.F. C.F._2 residente a [...] elettivamente domiciliata a Bologna, via Arienti n. 37 (avv. Sabrina Pagliani) con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO- atti comunicati al PM il 10.9.2024.
* * *
Oggetto del processo: <>.
* * *
IL TRIBUNALE
pagina 1 di 4 vista la domanda di separazione proposta con ricorso congiunto depositato dai coniugi in data
06/08/2024; visto il verbale di udienza del 6.2.2025 nel quale si legge in particolare che il Giudice Relatore “dà lettura delle note depositate il 2-12-2024 e le parti confermano di volersi separare alle condizioni ivi esposte, ad eccezione della seguente pattuizione: Qualora la Signora non rimborsi detta Pt_2 somma al Signor quest'ultimo potrà trattenere quanto a lui spettante, sino alla concorrenza Pt_1 della somma di € 900,00, dal contributo di mantenimento ordinario per la figlia minore , di cui si Per_1 dirà infra, alla quale rinunciano;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata a [...], il [...]), Persona_2 minorenne e non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita stante il fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 6.2.2025; rilevato che le condizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne e che vanno quindi integralmente recepite;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] in [...] – C.F. residente a [...] e nata il [...] in [...] – C.F. Parte_2
residente a [...], che si sono uniti in matrimonio in C.F._2
Moldavia, in data 12/03/2009, come da Certificato Anagrafico di Matrimonio del Comune di Bologna in data 23.6.2023, Protocollo ANPR 1335507742; ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere agli eventuali adempimenti di legge;
prende atto che le parti si sono accordate per la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bologna, via Montenero n. 26, viene assegnata alla Signora che vi Pt_2
continuerà a vivere con la figlia minore Per_1
pagina 2 di 4 3. il Signor continuerà a pagare il canone di locazione sino al momento dell'assegnazione della Pt_1
casa coniugale da parte del Tribunale di Bologna;
4. dalla data dell'assegnazione della casa familiare, la Signora sarà tenuta al pagamento diretto del Pt_2
canone di locazione e di ogni altro onere, imposta, tassa o servizio gravanti sull'immobile e dovrà
altresì restituire al Signor il deposito cauzionale dallo stesso versato, pari ad € 900,00; Pt_1
5. la figlia minore, sarà collocata prevalentemente presso la madre e sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni della figlia.
6. il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia, sempre compatibilmente con le inclinazioni, gli impegni,
ed i desideri della stessa nonché degli impegni lavorativi del padre a weekend alterni dal sabato mattina alle ore 10.00, alla domenica alle ore 18.00. In ogni caso, il padre e la figlia, data l'età della stessa,
potranno accordarsi direttamente – previo comunicazione alla Signora - per trascorrere insieme Pt_2
ulteriori periodi durante la settimana;
7. Il padre terrà altresì con sé la figlia nei periodi festivi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi,
per tre settimane estive anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno, n. 7 giorni (6 notti) nelle vacanze invernali (includendo ad anni alterni il giorno di Natale e
Capodanno), n. 3 giorni (2 notti) nelle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedi dell'Angelo);
8. dal mese successivo a quello in cui potrà cessare il pagamento del canone di locazione, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 280,00 mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, rivalutati annualmente in base all'indice Istat. La
Signora per espresso accordo tra le parti, percepirà (come di fatto ha sempre percepito) il 100% Pt_2
dell'assegno unico;
pagina 3 di 4 9. dal mese successivo a quello in cui potrà cessare il pagamento del canone di locazione, il padre corrisponderà inoltre alla madre la quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Bologna;
10. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 9881/2024 R.G. posta in deliberazione Oggetto: separazione consensuale dei coniugi all'udienza camerale del 6.2.2025 e promossa dai coniugi
Parte_1 nato il [...] in [...] – C.F. C.F._1 residente a [...] elettivamente domiciliato a Crevalcore (BO), via Matteotti n. 154 (avv. Veronica Pettazzoni)
e
Parte_2 nata il [...] in [...] – C.F. C.F._2 residente a [...] elettivamente domiciliata a Bologna, via Arienti n. 37 (avv. Sabrina Pagliani) con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO- atti comunicati al PM il 10.9.2024.
* * *
Oggetto del processo: <>.
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IL TRIBUNALE
pagina 1 di 4 vista la domanda di separazione proposta con ricorso congiunto depositato dai coniugi in data
06/08/2024; visto il verbale di udienza del 6.2.2025 nel quale si legge in particolare che il Giudice Relatore “dà lettura delle note depositate il 2-12-2024 e le parti confermano di volersi separare alle condizioni ivi esposte, ad eccezione della seguente pattuizione: Qualora la Signora non rimborsi detta Pt_2 somma al Signor quest'ultimo potrà trattenere quanto a lui spettante, sino alla concorrenza Pt_1 della somma di € 900,00, dal contributo di mantenimento ordinario per la figlia minore , di cui si Per_1 dirà infra, alla quale rinunciano;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata a [...], il [...]), Persona_2 minorenne e non economicamente autosufficiente;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita stante il fallimento del tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 6.2.2025; rilevato che le condizioni concordate fra le parti sono conformi a legge e all'interesse della figlia minorenne e che vanno quindi integralmente recepite;
che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nato il [...] in [...] – C.F. residente a [...] e nata il [...] in [...] – C.F. Parte_2
residente a [...], che si sono uniti in matrimonio in C.F._2
Moldavia, in data 12/03/2009, come da Certificato Anagrafico di Matrimonio del Comune di Bologna in data 23.6.2023, Protocollo ANPR 1335507742; ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere agli eventuali adempimenti di legge;
prende atto che le parti si sono accordate per la separazione personale alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bologna, via Montenero n. 26, viene assegnata alla Signora che vi Pt_2
continuerà a vivere con la figlia minore Per_1
pagina 2 di 4 3. il Signor continuerà a pagare il canone di locazione sino al momento dell'assegnazione della Pt_1
casa coniugale da parte del Tribunale di Bologna;
4. dalla data dell'assegnazione della casa familiare, la Signora sarà tenuta al pagamento diretto del Pt_2
canone di locazione e di ogni altro onere, imposta, tassa o servizio gravanti sull'immobile e dovrà
altresì restituire al Signor il deposito cauzionale dallo stesso versato, pari ad € 900,00; Pt_1
5. la figlia minore, sarà collocata prevalentemente presso la madre e sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione,
all'educazione ed alla salute, sempre tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, e delle aspirazioni della figlia.
6. il padre potrà visitare e tenere con sé la figlia, sempre compatibilmente con le inclinazioni, gli impegni,
ed i desideri della stessa nonché degli impegni lavorativi del padre a weekend alterni dal sabato mattina alle ore 10.00, alla domenica alle ore 18.00. In ogni caso, il padre e la figlia, data l'età della stessa,
potranno accordarsi direttamente – previo comunicazione alla Signora - per trascorrere insieme Pt_2
ulteriori periodi durante la settimana;
7. Il padre terrà altresì con sé la figlia nei periodi festivi, compatibilmente con i propri impegni lavorativi,
per tre settimane estive anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio di ogni anno, n. 7 giorni (6 notti) nelle vacanze invernali (includendo ad anni alterni il giorno di Natale e
Capodanno), n. 3 giorni (2 notti) nelle vacanze pasquali (includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedi dell'Angelo);
8. dal mese successivo a quello in cui potrà cessare il pagamento del canone di locazione, il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di € 280,00 mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia, rivalutati annualmente in base all'indice Istat. La
Signora per espresso accordo tra le parti, percepirà (come di fatto ha sempre percepito) il 100% Pt_2
dell'assegno unico;
pagina 3 di 4 9. dal mese successivo a quello in cui potrà cessare il pagamento del canone di locazione, il padre corrisponderà inoltre alla madre la quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo
Tribunale di Bologna;
10. nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16.9.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4