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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/09/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA CECA) il 02/10/1984,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], _2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Dalle Carbonare
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Verbale Parte generale:
le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del predetto
1 matrimonio alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, escluso il trasferimento immobiliare di cui infra, i coniugi fanno espresso riferimento alla PARTE A del presente verbale;
2) per quanto concerne il trasferimento dell'immobile, di proprietà dei coniugi nelle quote di 1/2 ciascuno in regime di separazione dei beni, sito nel comune in Caltrano
(VI), via Palladio n. 67, con relativo deposito di pertinenza e terreno adiacente (foglio
11, particelle 621, 228 e 244) i coniugi fanno espresso riferimento alla PARTE B del presente verbale, che verrà estratta dal fascicolo telematico unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria dei R.R. I.I. competente.
Verbale parte A
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice Relatore Dott.ssa Biancamaria
Biondo, premettono di aver contratto matrimonio nel Comune di Caltrano (VI) in data
09.05.2009, e chiedono che il Tribunale di Vicenza accolga le seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Divorzio: sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
Caltrano (VI) in data 09.05.2009 fra i sig.ri e Parte_1 _2
.
[...]
2) Affido condiviso: la figlia minorenne ed economicamente non Persona_1
autosufficiente, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e il padre la continuerà a vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo dei genitori, nei seguenti periodi:
• un fine settimana ogni due, prendendola il venerdì pomeriggio alle ore 19.30 circa e riportandola alla madre la domenica pomeriggio alle ore 15.00 circa;
• tutti i mercoledì di ogni settimana, prendendola alle ore 17.00 circa e riportandola
2 alla madre alle ore 20.00 circa;
• sei giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale
e/o dell'ultimo dell'anno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
• il giorno del compleanno ad anni alterni;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi con almeno 60 giorni di preavviso (eguale diritto/dovere spetta alla madre)
• la festa del papà, mentre la festa della mamma starà con la stessa.
In ogni caso i genitori si esprimono reciproca disponibilità a concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche esigenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione.
3) Mantenimento della figlia: il padre verserà alla madre entro il giorno 10 (dieci) del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia , Persona_1
l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate e concordate fra i genitori, secondo quanto previsto nel protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
I genitori convengono che l'assegno unico spettante per la figlia continui ad Persona_1
essere percepito esclusivamente dalla madre.
4) Mantenimento fra i coniugi: essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti,
non viene richiesto alcun mantenimento reciproco fra i medesimi.
5) Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale sita in Caltrano (VI), via Palladio
n. 67, con relativo deposito di pertinenza e terreno adiacente, di proprietà di entrambi i ricorrenti in comunione ordinaria, resta assegnata alla sig.ra che CP_1
continuerà ad abitarvi con la figlia.
3 In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, il sig.
trasferisce come infra alla sig.ra che accetta, la _2 Parte_1
quota di 1/2 del diritto di piena proprietà sulla suddetta casa coniugale, sul deposito di pertinenza e sul terreno adiacente, a fronte dell'accollo del debito relativo al pagamento del residuo mutuo ipotecario contratto per l'acquisto.
6) Altro: con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti dichiarano di aver bonariamente risolto ogni questione patrimoniale che li riguarda e di aver provveduto anche a dividere ogni altro bene comune, riconoscendo di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Al riguardo, i ricorrenti precisano che continueranno a farsi carico al 50% ciascuno del pagamento relativo al finanziamento contratto con le cui rate ammontano a € CP_3
352,51 mensili, che terminerà il 10.11.2025.
I ricorrenti si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese: le spese legali sono compensate fra le parti.
Verbale Parte B
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice Relatore Dott.ssa Biancamaria
Biondo, premettendo di aver contratto matrimonio nel Comune di Caltrano (VI) in data
09.05.2009, hanno chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio e ora pattuiscono quanto segue.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
I. In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale,
il sig. trasferisce alla moglie sig.ra _2 Parte_1
, che accetta, il diritto di piena proprietà sui seguenti immobili, siti nel
[...]
comune di Caltrano (VI), via Palladio n. 67 (DOC. 9 allegato al ricorso):
• quota di 1/2 (un mezzo) del fabbricato residenziale su tre piani, composto al piano
4 terra da sala da pranzo, bagno, anti bagno, cucina, ingresso, ripostiglio e corte comune, al piano primo da salotto, stireria e corridoio, al piano secondo da due camere, corridoio e bagno, confinante con particelle 623, 801, 611, 620 e 622, distinto in catasto fabbricati al foglio 18, particella 621, cat. A/4, classe 4, vani 6,5,
sup. catastale totale 152 m.q., rendita catastale € 335,70;
• quota di 1/2 (un mezzo) del deposito di pertinenza di due piani, composto al piano terra da deposito attrezzi e ripostiglio, al piano primo da fienile, confinante con particelle 226, 840, 848, strada e particella 837, distinto in Catasto Fabbricati al foglio
18, particella 228, cat. C/2, classe U, consistenza 43 m.q., sup. catastale totale 57 m.q.,
rendita catastale € 59,96;
• quota di 1/2 (un mezzo) del terreno agricolo confinante con particelle 242, 247, 245
e 243, distinto in Catasto Terreni al foglio 18, particella 244, qualità prato, classe 04,
superficie 02 are e 93 centiare, reddito dominicale € 0,83, reddito agrario € 0,68.
II. Quanto in oggetto è trasferito a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritti attivi e passivi.
È compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni.
III. Il valore di quanto trasferito è convenuto in complessivi € 48.888,02
(quarantottomilaottocentoottentotto virgola zerodue).
I sig.ri e consapevoli delle sanzioni penali previste _2 Parte_1
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute, dichiarano che:
• il prezzo viene interamente pagato dalla sig.ra mediante Parte_1
accollo della quota di 1/2 (un mezzo) del residuo debito a carico del sig. _2
, che accetta, derivante dal mutuo ipotecario contratto con atto di data
[...]
31.05.2007, rep. 752 e racc. 635 del notaio i Breganze, registrato Persona_2
a Thiene il 28.06.2007 al n. 1853 serie 1T (DOC. 10 allegato al ricorso) poi surrogato
5 con atto di data 30.11.2018 rep. 2525 e racc. 1747 del notaio di Persona_3
Marano Vicentino registrato a Bassano del Grappa il 11.12.2018 al n. 13276 serie 1T
(DOC. 11 allegato al ricorso); il sig. OI verrà liberato dal debito solo con l'espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore ex art. 1273, co. 2 c.c. e la sig.ra si impegna a fare tutto quanto necessario affinchè il sig. OI ottenga la CP_1
predetta liberazione dalla banca mutuante;
• non si sono avvalsi dell'attività di mediazione.
IV. Il sig. rinuncia all'ipoteca legale sugli immobili trasferiti, con esonero _2
per il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.
V. Il sig. OI IM dichiara che quanto trasferito è stato acquistato in data
31.05.2007, con atto rep. 751 e racc. 634 del notaio di Breganze, Persona_2
registrato a Thiene in data 28.06.2007 al n. 1852 serie 1T e trascritto a Schio in data
30.06.2007 ai n.n. 8124/5338 (DOC. 12 allegato al ricorso);
VI. La sig.ra è immessa dal giorno dell'emissione della Parte_1
sentenza di divorzio nel possesso e nel materiale godimento di quanto trasferito,
pertanto gli effetti giuridici attivi e passivi decorrono da questo momento a beneficio e a carico delle parti.
VII. Il sig. garantisce che quanto trasferito è di sua piena proprietà e _2
disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (DOC. 13 allegato al ricorso), ad eccezione dell'ipoteca di primo grado iscritta a Schio in data 30.06.2007 ai n.n. 8125/1652 per la complessiva somma di € 310.000 a garanzia del mutuo fondiario di cui sopra.
VIII. Il sig. presta inoltre la garanzia in ordine alla conformità degli impianti _2
alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della realizzazione e adeguamento dei medesimi.
IX. Ai sensi dell'art. 29, co.
1-bis, della legge n. 52/1985, il sig. dichiara _2
che i dati catastali degli immobili in oggetto si riferiscono alle planimetrie depositate
6 in catasto in data 26.01.1995 e 14.06.1990 (DOC. 14 allegato al ricorso) e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale.
X. Il sig. OI IM dichiara che per il fabbricato contenente le unità immobiliari trasferite sono stati rilasciati dal comune di Caltrano i seguenti provvedimenti edilizi, tutti indicati nell'atto di provenienza:
− per la particella 228, concessione/autorizzazione in sanatoria del 14.02.2001 n.
154/san/01 prot. 599 e successiva autorizzazione edilizia del 30.10.2001 prot.
A01/3065;
− per la particella 621, concessione edilizia del 27.12.1993 n. 65/C/93 e successivo certificato di abitabilità/agibilità del 30.10.1995.
Successivamente non sono stati effettuati interventi edilizi tali da richiedere ulteriori titoli edilizi.
XI. Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, i ricorrenti dichiarano che dalla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra trasferito
(DOC. 18 allegato al ricorso) fino ad oggi, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
XII. Ai sensi dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 192/2005, la sig.ra Parte_1
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (DOC. 18 allegato alla nota di deposito del
19.05.2025), relativa alla prestazione energetica dell'abitazione in oggetto.
XIII. Ai sensi dell'art. 2659, n. 1 c.c., i sig.ri e _2 Parte_1
dichiarano che sono coniugati in regime di separazione dei beni e con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio saranno di stato libero.
XIV. Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari in oggetto sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è
scaduto il termine alla presentazione.
7 XV. Le parti si danno reciprocamente atto che le suddette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così
come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154.
XVI. Le detrazioni fiscali riguardanti il pagamento degli interessi del mutuo ipotecario sopra descritto vengono riconosciute al 100% alla sig.ra . CP_1
XVII. Le parti dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità di aver prodotto visura attuale e non storica per il sub 244 (terreno agricolo) e di non aver prodotto estratto di mappa dello stesso.
XVIII. Le parti sono consapevoli che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nel presente atto delle dichiarazioni e della documentazione prodotta sulla base del
Protocollo per i Trasferimenti Immobiliari in Sede di Separazione e Divorzio del
Tribunale di Vicenza del 30.06.2022, nonché si obbligano, a propria cura e spese, ad effettuare la trascrizione, le eventuali ulteriori formalità pubblicitarie immobiliari e le volture del titolo presso i competenti pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
XIX. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la
Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
8 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Caltrano (VI) in data 09.05.2009.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/02/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_1
9 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Caltrano
(VI), via Palladio n. 67, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 10.07.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
--si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
10
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Caltrano (VI) il 09.05.2009 alle condizioni in epigrafe
[...] _2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltrano (VI) al n. 2, parte I, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 769 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(REPUBBLICA CECA) il 02/10/1984,
e
, C.F. , nato a [...] il [...], _2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Dalle Carbonare
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
Verbale Parte generale:
le parti concordemente chiedono che il Tribunale dichiari lo scioglimento del predetto
1 matrimonio alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1) per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi, escluso il trasferimento immobiliare di cui infra, i coniugi fanno espresso riferimento alla PARTE A del presente verbale;
2) per quanto concerne il trasferimento dell'immobile, di proprietà dei coniugi nelle quote di 1/2 ciascuno in regime di separazione dei beni, sito nel comune in Caltrano
(VI), via Palladio n. 67, con relativo deposito di pertinenza e terreno adiacente (foglio
11, particelle 621, 228 e 244) i coniugi fanno espresso riferimento alla PARTE B del presente verbale, che verrà estratta dal fascicolo telematico unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria dei R.R. I.I. competente.
Verbale parte A
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice Relatore Dott.ssa Biancamaria
Biondo, premettono di aver contratto matrimonio nel Comune di Caltrano (VI) in data
09.05.2009, e chiedono che il Tribunale di Vicenza accolga le seguenti concordate
CONDIZIONI
1) Divorzio: sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di
Caltrano (VI) in data 09.05.2009 fra i sig.ri e Parte_1 _2
.
[...]
2) Affido condiviso: la figlia minorenne ed economicamente non Persona_1
autosufficiente, resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre e il padre la continuerà a vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo dei genitori, nei seguenti periodi:
• un fine settimana ogni due, prendendola il venerdì pomeriggio alle ore 19.30 circa e riportandola alla madre la domenica pomeriggio alle ore 15.00 circa;
• tutti i mercoledì di ogni settimana, prendendola alle ore 17.00 circa e riportandola
2 alla madre alle ore 20.00 circa;
• sei giorni durante le vacanze natalizie compreso, ad anni alterni, il giorno di Natale
e/o dell'ultimo dell'anno;
• tre giorni durante le vacanze pasquali compreso, ad anni alterni, il giorno di Pasqua;
• il giorno del compleanno ad anni alterni;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi con almeno 60 giorni di preavviso (eguale diritto/dovere spetta alla madre)
• la festa del papà, mentre la festa della mamma starà con la stessa.
In ogni caso i genitori si esprimono reciproca disponibilità a concordare ulteriori e diverse date, nel rispetto delle reciproche esigenze.
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre assumeranno di comune accordo le decisioni attinenti alle materie di straordinaria amministrazione.
3) Mantenimento della figlia: il padre verserà alla madre entro il giorno 10 (dieci) del mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia , Persona_1
l'importo mensile di € 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT,
oltre al 50% delle spese straordinarie, debitamente documentate e concordate fra i genitori, secondo quanto previsto nel protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
I genitori convengono che l'assegno unico spettante per la figlia continui ad Persona_1
essere percepito esclusivamente dalla madre.
4) Mantenimento fra i coniugi: essendo i ricorrenti economicamente autosufficienti,
non viene richiesto alcun mantenimento reciproco fra i medesimi.
5) Assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale sita in Caltrano (VI), via Palladio
n. 67, con relativo deposito di pertinenza e terreno adiacente, di proprietà di entrambi i ricorrenti in comunione ordinaria, resta assegnata alla sig.ra che CP_1
continuerà ad abitarvi con la figlia.
3 In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale, il sig.
trasferisce come infra alla sig.ra che accetta, la _2 Parte_1
quota di 1/2 del diritto di piena proprietà sulla suddetta casa coniugale, sul deposito di pertinenza e sul terreno adiacente, a fronte dell'accollo del debito relativo al pagamento del residuo mutuo ipotecario contratto per l'acquisto.
6) Altro: con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti dichiarano di aver bonariamente risolto ogni questione patrimoniale che li riguarda e di aver provveduto anche a dividere ogni altro bene comune, riconoscendo di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Al riguardo, i ricorrenti precisano che continueranno a farsi carico al 50% ciascuno del pagamento relativo al finanziamento contratto con le cui rate ammontano a € CP_3
352,51 mensili, che terminerà il 10.11.2025.
I ricorrenti si danno fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio/rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
7) Spese: le spese legali sono compensate fra le parti.
Verbale Parte B
I coniugi, comparsi personalmente davanti al Giudice Relatore Dott.ssa Biancamaria
Biondo, premettendo di aver contratto matrimonio nel Comune di Caltrano (VI) in data
09.05.2009, hanno chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio e ora pattuiscono quanto segue.
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ
I. In un'ottica di negoziazione globale volta a definire in modo stabile la crisi coniugale,
il sig. trasferisce alla moglie sig.ra _2 Parte_1
, che accetta, il diritto di piena proprietà sui seguenti immobili, siti nel
[...]
comune di Caltrano (VI), via Palladio n. 67 (DOC. 9 allegato al ricorso):
• quota di 1/2 (un mezzo) del fabbricato residenziale su tre piani, composto al piano
4 terra da sala da pranzo, bagno, anti bagno, cucina, ingresso, ripostiglio e corte comune, al piano primo da salotto, stireria e corridoio, al piano secondo da due camere, corridoio e bagno, confinante con particelle 623, 801, 611, 620 e 622, distinto in catasto fabbricati al foglio 18, particella 621, cat. A/4, classe 4, vani 6,5,
sup. catastale totale 152 m.q., rendita catastale € 335,70;
• quota di 1/2 (un mezzo) del deposito di pertinenza di due piani, composto al piano terra da deposito attrezzi e ripostiglio, al piano primo da fienile, confinante con particelle 226, 840, 848, strada e particella 837, distinto in Catasto Fabbricati al foglio
18, particella 228, cat. C/2, classe U, consistenza 43 m.q., sup. catastale totale 57 m.q.,
rendita catastale € 59,96;
• quota di 1/2 (un mezzo) del terreno agricolo confinante con particelle 242, 247, 245
e 243, distinto in Catasto Terreni al foglio 18, particella 244, qualità prato, classe 04,
superficie 02 are e 93 centiare, reddito dominicale € 0,83, reddito agrario € 0,68.
II. Quanto in oggetto è trasferito a corpo, nello stato di fatto e nella consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, diritti attivi e passivi.
È compresa la quota di comproprietà sulle parti comuni.
III. Il valore di quanto trasferito è convenuto in complessivi € 48.888,02
(quarantottomilaottocentoottentotto virgola zerodue).
I sig.ri e consapevoli delle sanzioni penali previste _2 Parte_1
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute, dichiarano che:
• il prezzo viene interamente pagato dalla sig.ra mediante Parte_1
accollo della quota di 1/2 (un mezzo) del residuo debito a carico del sig. _2
, che accetta, derivante dal mutuo ipotecario contratto con atto di data
[...]
31.05.2007, rep. 752 e racc. 635 del notaio i Breganze, registrato Persona_2
a Thiene il 28.06.2007 al n. 1853 serie 1T (DOC. 10 allegato al ricorso) poi surrogato
5 con atto di data 30.11.2018 rep. 2525 e racc. 1747 del notaio di Persona_3
Marano Vicentino registrato a Bassano del Grappa il 11.12.2018 al n. 13276 serie 1T
(DOC. 11 allegato al ricorso); il sig. OI verrà liberato dal debito solo con l'espressa dichiarazione in tal senso da parte del creditore ex art. 1273, co. 2 c.c. e la sig.ra si impegna a fare tutto quanto necessario affinchè il sig. OI ottenga la CP_1
predetta liberazione dalla banca mutuante;
• non si sono avvalsi dell'attività di mediazione.
IV. Il sig. rinuncia all'ipoteca legale sugli immobili trasferiti, con esonero _2
per il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.
V. Il sig. OI IM dichiara che quanto trasferito è stato acquistato in data
31.05.2007, con atto rep. 751 e racc. 634 del notaio di Breganze, Persona_2
registrato a Thiene in data 28.06.2007 al n. 1852 serie 1T e trascritto a Schio in data
30.06.2007 ai n.n. 8124/5338 (DOC. 12 allegato al ricorso);
VI. La sig.ra è immessa dal giorno dell'emissione della Parte_1
sentenza di divorzio nel possesso e nel materiale godimento di quanto trasferito,
pertanto gli effetti giuridici attivi e passivi decorrono da questo momento a beneficio e a carico delle parti.
VII. Il sig. garantisce che quanto trasferito è di sua piena proprietà e _2
disponibilità, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (DOC. 13 allegato al ricorso), ad eccezione dell'ipoteca di primo grado iscritta a Schio in data 30.06.2007 ai n.n. 8125/1652 per la complessiva somma di € 310.000 a garanzia del mutuo fondiario di cui sopra.
VIII. Il sig. presta inoltre la garanzia in ordine alla conformità degli impianti _2
alla normativa in materia di sicurezza vigente al momento della realizzazione e adeguamento dei medesimi.
IX. Ai sensi dell'art. 29, co.
1-bis, della legge n. 52/1985, il sig. dichiara _2
che i dati catastali degli immobili in oggetto si riferiscono alle planimetrie depositate
6 in catasto in data 26.01.1995 e 14.06.1990 (DOC. 14 allegato al ricorso) e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto in base alle vigenti disposizioni in materia catastale.
X. Il sig. OI IM dichiara che per il fabbricato contenente le unità immobiliari trasferite sono stati rilasciati dal comune di Caltrano i seguenti provvedimenti edilizi, tutti indicati nell'atto di provenienza:
− per la particella 228, concessione/autorizzazione in sanatoria del 14.02.2001 n.
154/san/01 prot. 599 e successiva autorizzazione edilizia del 30.10.2001 prot.
A01/3065;
− per la particella 621, concessione edilizia del 27.12.1993 n. 65/C/93 e successivo certificato di abitabilità/agibilità del 30.10.1995.
Successivamente non sono stati effettuati interventi edilizi tali da richiedere ulteriori titoli edilizi.
XI. Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, i ricorrenti dichiarano che dalla data di rilascio del certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra trasferito
(DOC. 18 allegato al ricorso) fino ad oggi, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
XII. Ai sensi dell'art. 6, co. 3, del d.lgs. n. 192/2005, la sig.ra Parte_1
dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (DOC. 18 allegato alla nota di deposito del
19.05.2025), relativa alla prestazione energetica dell'abitazione in oggetto.
XIII. Ai sensi dell'art. 2659, n. 1 c.c., i sig.ri e _2 Parte_1
dichiarano che sono coniugati in regime di separazione dei beni e con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio saranno di stato libero.
XIV. Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari in oggetto sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale alla data odierna è
scaduto il termine alla presentazione.
7 XV. Le parti si danno reciprocamente atto che le suddette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
È applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 così
come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/99 n. 154.
XVI. Le detrazioni fiscali riguardanti il pagamento degli interessi del mutuo ipotecario sopra descritto vengono riconosciute al 100% alla sig.ra . CP_1
XVII. Le parti dichiarano altresì, sotto la propria responsabilità di aver prodotto visura attuale e non storica per il sub 244 (terreno agricolo) e di non aver prodotto estratto di mappa dello stesso.
XVIII. Le parti sono consapevoli che il Cancelliere si limiterà a verificare la presenza nel presente atto delle dichiarazioni e della documentazione prodotta sulla base del
Protocollo per i Trasferimenti Immobiliari in Sede di Separazione e Divorzio del
Tribunale di Vicenza del 30.06.2022, nonché si obbligano, a propria cura e spese, ad effettuare la trascrizione, le eventuali ulteriori formalità pubblicitarie immobiliari e le volture del titolo presso i competenti pubblici Uffici, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità in merito.
XIX. Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né la
Cancelleria assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
8 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Caltrano (VI) in data 09.05.2009.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 02/02/2022 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello
Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_1
9 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Caltrano
(VI), via Palladio n. 67, in favore di quale genitore convivente Parte_1
con la figlia minore;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 10.07.2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, che del resto non gli compete, né preventivo né successivo;
--si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e da in Caltrano (VI) il 09.05.2009 alle condizioni in epigrafe
[...] _2
riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltrano (VI) al n. 2, parte I, anno 2009;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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