Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22/01/2025, RGC n. 472/2020 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio e sono comparsi:
L'avv. VICECONTE VINCENZO per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Precisa che la domanda è pienamente provata e il fatto si è verificato per come indiato nel proprio atto di costituzione con i danni indicati dal CTU e si riporta integralmente alle osservazioni avanzate alla bozza di relazione del CTU. L'avv. Viceconte chiede la liquidazione del gratuito patrocinio riservandosi di depositare istanza;
L'avv. CARIATI MARIANNA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note difensive autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. L'avv. Cariati si oppone a quanto discusso da controparte evidenziando che l'accertamento del nesso eziologico rientra nelle competenze del CTU;
L'avv. Viceconte insiste nelle proprie richieste;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.01.2025,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 472 del R.G. 2020 (avente ad oggetto richiesta risarcimento danni), promossa da:
(C.F.: ), rappresentate e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Viceconte e nel cui studio in Castrovillari al Corso Garibaldi, n. 256, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F.: , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Marianna Cariati ed elettivamente domiciliato presso la Sede
Municipale in Piazza Municipio n.
1- Palazzo di Città;
-ente convenuto -
Conclusioni e discussione: come da verbale d'udienza del 22.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti
conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio l'Ente Parte_2
convenuto assumendo che in data “…..04.12.2018, verso le ore 08.30, mentre percorreva a piedi il lato destro
della Via Enrico Turco, direzione Corso Garibaldi, nel tratto antistante il Convento dei Francescani, per essere finita
con un piede in una buca di modesta ampiezza cadendo rovinosamente a terra. Concludeva chiedendo di “a) Accertare
e dichiarare che il sinistro per cui è causa è stato provocato dalle condizioni di insicurezza della strada cittadina per la
presenza di una buca, costituente insidia e trabocchetto per i passanti;
b) Conseguentemente, condannare l'Ente
convenuto, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro
stesso, nella misura di € 9.000,00 per danno biologico, danno morale e per spese di cure e accertamenti sanitari, o il
tutto in quella misura maggiore o minore ritenuta giusta ed equa o meglio provata in corso di causa;
c) Condannare
altresì l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre CAP ed IVA come per legge,
da rifondersi a favore dell'Erario essendovi ammissione al gratuito patrocinio di parte attrice”.
Instaurato in contraddittorio regolarmente si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il il quale contestava in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ne chiedeva Controparte_1
l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale, espletamento di prova testimoniale e consulenza medica sulla persona dell'attore; all'udienza del 22.01.2025, la causa veniva discussa ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito della camera di consiglio le parti oramai assenti.
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Preliminarmente si da atto che il presente fascicolo è giunto alla scrivente in fase decisionale.
1. Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito di recente che ritiene applicabile ai beni demaniali l'art. 2051 c.c.
Appare opportuno, pertanto, nel valutare la fondatezza giuridica della domanda, piuttosto che riepilogare la lunga evoluzione dell'interpretazione giurisprudenziale nella materia, ricordare i principi affermati dalla sentenza della Suprema Corte che si è soffermata analiticamente sul tema
(Cass., Sez. III, n. 15383 del 2006) ed alla quale si ritiene di aderire integralmente nelle sue asserzioni principali: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento,
riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante". E
ancora "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa.
L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, CP_1
essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito". "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A.
per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sè idoneo - in linea di principio -a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.".
Al caso di specie può essere applicato l'art. 2051 c.c. Si tratta di una strada nel centro cittadino rispetto alla quale il ha la possibilità effettiva della sorveglianza ed il dovere della manutenzione. Va CP_1
ricordato che dalla proprietà pubblica del sulle strade poste all'interno dell'abitato (L. 20 CP_1
marzo 1865, n. 2248, art. 16, lett. b, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dal R.D. 15 novembre 1923, n. 2056, art. 5, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Trattandosi di un bene rispetto al quale il ha responsabilità di custodia, è sufficiente che CP_1
l'attore dimostri di aver patito un danno per effetto della cattiva manutenzione del bene, gravando su quest'ultimo il compito di provare il caso fortuito. Osserva ancora in proposito la citata Cass., Sez.
III, n. 15383 del 2006 che "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".
Tali affermazioni confermano l'indirizzo ormai costante secondo cui sia con riguardo all'esercizio di attività pericolosa, sia in tema di danno cagionato da cose in custodia, è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità, rispettivamente, dell'esercente l'attività pericolosa e del custode, che si accerti un nesso di causalità tra l'attività o la cosa e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito - cioè la eccezionalità e l'oggettiva imprevedibilità - e sia idonea, da sola, a causare l'evento,
recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò
anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5254 del 10/03/2006 (Rv. 588248); Vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579857);
Sez. 3, Sentenza n. 8457 del 04/05/2004 (Rv. 572599).
Il fatto che interrompe il nesso causale, può, innanzitutto, essere un fatto materiale estraneo al custode o al danneggiato. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 2062 del
04/02/2004 (Rv. 569870) ha escluso la responsabilità per l'evento franoso del proprietario del terreno a monte per essere la frana avvenuta in virtù delle caratteristiche geomorfologiche del terreno),
Il fattore interruttivo del nesso causale, come indicato, può anche essere costituito dal fatto umano di un terzo. In questo caso “il fatto del terzo, essendo idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., solo se dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla sfera di azione del custode, deve avere i caratteri dell'imprevedibilità
e dell'inevitabilità, i quali non ricorrono nel fatto che il custode può prevenire esercitando i poteri di vigilanza che gli competono” (Sez. 3, Sentenza n. 1655 del 27/01/2005 (Rv. 578778).
Ancora, il caso fortuito può essere rappresentato dal comportamento dello stesso danneggiato, la
Corte di Cassazione osserva che, in tema di danno prodotto da cose in custodia, l'esclusiva condotta colpevole del danneggiato è equiparabile al caso fortuito ed esclude, pertanto, la responsabilità del proprietario della cosa, da cui il danno deriva, agli effetti sia dell'art. 2051 che dell'art. 2043 cod. civ.
(Sez. 3, Sentenza n. 4308 del 26/03/2002 (Rv. 553279) v. Sez. 3, Sentenza n. 5578 del 09/04/2003
(Rv. 562024). Un'ipotesi che ricorre, ad esempio, quando il danneggiato faccia un uso improprio della cosa. Tale uso improprio, appunto, costituisce caso fortuito. La giurisprudenza ha segnalato in proposito che il “dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché
l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ( nel caso di specie un improvviso tuffo in piscina di un invitato ad una festa notturna all'interno di un complesso immobiliare). La prova del caso fortuito, in ogni caso, deve essere indiscutibilmente offerta dallo stesso custode
(Sez. 3, Sentenza n. 10389 del 18/05/2005 (Rv. 581870) Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 10/03/2005 (Rv.
580747); Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004 (Rv. 571873).
2. La domanda non può essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
2.1. Sono stati escussi due testimoni, e , rispettivamente figlia Testimone_1 Controparte_3
e cognato dell'attrice, i quali hanno sostenuto di avere assistito all'incidente in quanto si trovavano insieme quando è avvenuto lo stesso.
Le prove addotte dall'attrice non appaiono adeguate a dimostrare la fondatezza della domanda.
Deve considerarsi, infatti, da un lato la peculiarità degli oneri e della capacità probatoria gravanti sulle parti, dall'altro, il materiale probatorio raccolto in concreto. Non può ignorarsi, infatti, che la vicenda in questione, ancorché frequente nella prassi giudiziaria, sia caratterizzata da una intrinseca sperequazione tra le parti in ordine alla prova diretta e contraria del sinistro e delle modalità della sua verificazione.
L'ente convenuto, infatti, in assenza di un intervento immediato della Polizia Municipale non ha alcuna possibilità di articolare una prova contraria, non potendo ricostruire a posteriori chi fosse presente al momento del dedotto incidente. L'istruttoria, quindi, viene caratterizzata da una valutazione delle prove prodotte da una sola delle parti e non può che essere contrassegnata da una valutazione particolarmente attenta degli elementi introdotti.
Nel caso di specie ad inficiare l'attendibilità dei testi escussi è la documentazione correlata al sinistro.
Infatti, sono stati escussi due testimoni, parenti dell'attrice, con una limitata attendibilità intrinseca,
visto il rapporto di parentela, e che hanno reso dichiarazioni pressochè identiche nella esposizione del fatto nonchè nella terminologia usata. Inoltre, mentre nel proprio atto di citazione l'attrice riferisce di essere stata trasportata in ospedale dalle persone presenti al sinistro (cognato Controparte_3
e la figlia ) il teste , in sede testimoniale riferisce “….ho chiamato mia Testimone_1 CP_3
moglie che è venuta con la macchina per portarla al pronto soccorso…”.
Inoltre, non è stato fornito alcun elemento di riscontro esterno alle testimonianze: A) dal referto medico di PS dell'Ospedale Castrovillari del 04.12.2018 si legge: luogo evento: “casa”;
circostanze del trauma: “caduta accidentale”. Va osservato, in punto di diritto, che le dichiarazioni rese dal danneggiato all'atto dell'accettazione presso il pronto soccorso e riportate nel verbale, in quanto contenute in atto pubblico, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza di esse dal dichiarante;
tali dichiarazioni entrano a far parte del compendio probatorio attraverso il certificato del presidio medico del pronto soccorso, a cui è stata riconosciuta natura di atto pubblico fidefacente,
sulla base del rilievo che esso è caratterizzato - oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. ord. n.
16030/2020). Va peraltro rilevato che detto documento, sebbene dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco della dichiarazione e della sua provenienza dall'attrice, non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni;
tuttavia ove tali dichiarazioni vengano fatte da una parte in causa e siano di segno contrario al suo interesse, né sono specificamente chiarite le ragioni per le quali le dichiarazione rese fossero difformi dalla realtà, queste hanno valore di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo e quindi liberamente valutabile dal
Giudice del merito (ex art. 2735, primo comma c.c.); che può basare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento in esito al suo libero apprezzamento (Cass. n. 901/1992, 4608/2000). Nel caso di specie, non può non evidenziarsi come, da un lato, nell'atto di citazione, l'attore deduce che le lesioni subite sarebbero derivate da sinistro stradale, dall'altro, tuttavia, siffatta deduzione attorea non è
affatto confermata dal primo verbale di pronto soccorso redatto subito dopo i fatti presso l'Ospedale
di Castrovillari, in cui è riportata una diversa causa dell'evento dannoso, ascrivibile ad una caduta in casa.
In conclusione, era preciso onere della parte attivarsi eventualmente per impugnare e contestare quanto indicato nel referto;
B) non è intervenuta alcuna autorità pubblica presso i luoghi di causa, né l'ambulanza del 118, ne sono stati chiamati i vigili urbani per accertare l'accaduto e lo stato dei luoghi, cosa che non consente di avere certezze sul luogo ove sarebbe avvenuta la caduta;
C) infine, non risultano agli atti che all'Ufficio tecnico del siano pervenute altre richieste di CP_1
intervento al di fuori della messa in mora datata 18.03.2019;
D) a ciò si aggiunge quanto indicato nella relazione peritale dal nominato CTU dott. Per_1
che, con riferimento al nesso causale, riferisce “….Tali dichiarazioni, contraddittorie fra di loro e
[...]
alcune con indicazione diversa rispetto a quella riferita riguardante il luogo dell'accadimento (“a casa”, “incidente
domestico”, “in strada”), pongono allo scrivente difficoltà nel poter stabilire con certezza che le lesioni refertate sono
state provocate da una caduta in strada per come quella riferita dalla periziata e trascritta in atti e non da una caduta a
casa e quindi un infortunio domestico come dichiarato al triage. Soprattutto perché le lesioni refertate essendo tipiche
di un trauma da caduta, possono benissimo essere state provocate sia da una caduta in strada che da una caduta in
ambiente domestico, come dichiarato nel citato verbale di PS. Cioè a dire possono essere state provocate da una
QUALSIASI caduta, accidentale o meno. In sintesi, le lesioni descritte nel verbale di PS sono tipiche per un trauma da
caduta di qualsiasi tipo e non necessariamente ed esclusivamente da caduta sull'asfalto.
Alla luce di quanto testè segnalato, lo scrivente CTU ritiene che non è possibile stabilire, da un punto di vista medico-
legale, con verosimile ed elevata probabilità e/o certezza, se le lesioni subite dalla periziata possono essere state
provocate da una caduta accidentale per incidente domestico presso il proprio domicilio o da una caduta accidentale in
strada….”.
Da quanto premesso discende l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi che non sono idonee a rappresentare una valida prova del verificarsi dell'evento e quindi ritiene lo scrivente che non possa ritenersi raggiunta la prova sufficiente che la caduta sia stata effettivamente causata con la dinamica e le modalità descritte.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di ctu a carico di parte soccombente.
PQM
il Tribunale di Castrovillari- definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento, in favore dell'Ente convenuto, delle spese di lite sostenute che si liquidano in complessive € 2.540,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Castrovillari, 22 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio