CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti Parte_1 in atti dall'Avv. Lucidi Christian
Parte appellante-ricorrente in riassunzione
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 per procura alle liti in atti dall'Avv. Grossi Luca
Parte appellata-resistente in riassunzione
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 33982/2022, pubblicata il 17 novembre 2022, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto dalla avverso la sentenza n. 399/2017 Parte_1
pronunciata il 21 novembre 2017 dalla Corte di Appello di Ancona, ha rinviato a questa Corte territoriale in diversa composizione per decidere il merito della causa in base al principio di diritto secondo cui la clausola di ultrattività contenuta in un contratto integrativo aziendale, laddove preveda che “il contratto resterà in vigore sino alla stipula del successivo contratto integrativo”, deve essere interpretata come espressione della volontà delle parti stipulanti di mantenere in vigore il contratto scaduto sino alla conclusione di un nuovo accordo. Tale clausola configura quindi un termine certo ma non cronologicamente determinato, collegato a un evento futuro certo, ossia la stipula del nuovo contratto. Ne deriva che la cessazione dell'applicazione del contratto in assenza di tale nuovo accordo viola detta clausola e integra una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav.
In particolare, la Corte ha precisato che la violazione della clausola di ultrattività determina una lesione autonoma delle prerogative sindacali, compromettendo la credibilità, l'autorevolezza e la forza contrattuale dell'organizzazione sindacale, soprattutto nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto. Pertanto, essa non configura una mera violazione contrattuale azionabile solo dai singoli lavoratori, ma può essere oggetto di autonoma azione sindacale, in ragione del principio della plurioffensività della condotta, da cui deriva la possibile coesistenza di un'azione collettiva e di un'azione individuale, senza reciproche interferenze.
La Corte ha inoltre ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui i contratti collettivi di diritto comune non sono assistiti da un principio generale di ultrattività, ma la loro efficacia oltre il termine pattuito può derivare da specifica volontà delle parti, espressa mediante apposite clausole. In tal caso, la durata del contratto viene prorogata in funzione della futura e certa stipula di un nuovo accordo, costituendo quindi un termine a tutti gli effetti, ancorché privo di una precisa collocazione temporale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la rilevanza antisindacale della condotta datoriale, ritenendola erroneamente limitata alla sfera contrattuale individuale, e ha quindi rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei suddetti principi.
Premesso ciò, con ricorso depositato presso questa Corte il 12 gennaio 2023 la CP_2
ha riassunto il giudizio, chiedendo, in attuazione dei princìpi già stabiliti dalla sentenza di
[...]
legittimità n. 33982/2022, che fosse definitivamente accertata la violazione, da parte della società
, della clausola di ultravigenza del contratto integrativo aziendale del Controparte_1
26.07.2001 nel periodo intercorrente tra la disdetta del contratto stesso e la sottoscrizione del nuovo accordo del 16.06.2016, dunque il carattere antisindacale di detta violazione, integrante condotta lesiva non solo dei diritti individuali dei lavoratori, ma anche delle prerogative sindacali della
, in quanto preclusiva della legittima partecipazione del sindacato alle trattative Parte_1
contrattuali.
La ricorrente ha pertanto chiesto che il giudizio di rinvio non si limiti a una mera declaratoria di antisindacalità, ma invalidi integralmente tutte le trattative successive, compresa la sottoscrizione e l'approvazione del nuovo contratto integrativo, poiché svoltesi in un contesto di delegittimazione sindacale. In tal senso, ha invocato il principio secondo cui il tempo del processo non può andare a danno della parte che risulti titolare del diritto, come accertato dalla Cassazione, e che pertanto non si è mai verificata cessazione della materia del contendere.
Alla luce di tutto ciò, la ha chiesto che la Corte accolga integralmente Parte_1 l'appello e, per l'effetto, dichiari l'illegittimità e l'antisindacalità della condotta della società resistente, ordini la cessazione e la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, imponga la corresponsione ai lavoratori delle spettanze contrattuali per il periodo di violazione e ordini la ripresa delle trattative in piena ultravigenza contrattuale, oltre alla pubblicazione della sentenza e alla condanna alle spese di lite in tutte le fasi del procedimento.
Si è costituita in giudizio la società , che, pur non condividendo il Controparte_1
principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33982/2022, ne ha tuttavia riconosciuto la vincolatività nell'ambito del presente giudizio, qualificato come “giudizio chiuso”, e ha preso atto che la valutazione circa la sussistenza della condotta antisindacale è da ritenersi oramai definita. In questa prospettiva, la resistente si è limitata a rappresentare le proprie considerazioni in merito alla concreta portata applicativa di tale pronuncia e alle richieste avanzate dalla , evidenziandone le criticità. Parte_1
La società ha rilevato, in particolare, l'incongruenza tra le differenti domande formulate dalla ricorrente, la quale, da un lato, chiede che vengano riconosciuti gli effetti economici del contratto integrativo aziendale del 2001 sino alla data del 16 giugno 2016, e, dall'altro, pretende che si disponga la rimozione del contratto sottoscritto nel 2016 con la e che si rinnovi CP_3
integralmente la procedura di contrattazione collettiva, come se il contratto del 2001 fosse ancora pienamente vigente. Tale impostazione, ad avviso della resistente, appare contraddittoria e non sostenibile, in quanto l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto collettivo con un'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, quale la , CP_3
rappresenta un dato oggettivo che la stessa ricorrente ha riconosciuto in più occasioni, anche nel corso del giudizio.
Nel ribadire la legittimità del nuovo accordo, la società ha altresì osservato come l'applicazione retroattiva del precedente contratto aziendale comporterebbe effetti distorsivi, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sul piano economico, dal momento che i lavoratori interessati hanno percepito, nel periodo successivo alla disdetta, emolumenti superiori rispetto a quelli previsti dal contratto del 2001. Un'eventuale dichiarazione di ultrattività, estesa oltre la data di sottoscrizione del nuovo contratto, comporterebbe dunque il paradosso di obbligare l'azienda a recuperare quanto indebitamente versato a titolo retributivo, con evidente pregiudizio per i lavoratori coinvolti, compresi quelli iscritti alla medesima organizzazione ricorrente.
In considerazione di quanto sopra, la resistente ritiene, in conclusione, che gli effetti dell'accertata condotta antisindacale debbano essere circoscritti temporalmente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016, data di efficacia della disdetta, e il 16 giugno 2016, data di sottoscrizione del nuovo contratto aziendale. A ciò si aggiunge la necessità di tener conto dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato, con particolare riferimento all'impossibilità di estendere gli eventuali effetti del provvedimento giudiziale a soggetti estranei al giudizio, quali i lavoratori iscritti a sigle sindacali diverse dalla , e alla confermata validità del contratto sottoscritto con la Parte_1
, la cui efficacia non risulta mai essere stata validamente contestata dalla stessa CP_3
ricorrente.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Pacifico tra le parti lo sviluppo fattuale delle vicende oggetto della presente controversia, la soluzione della stessa in diritto deve fondarsi sull'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33982 del 2022, resa all'esito del giudizio di legittimità promosso dalla . Parte_1
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori, integra condotta antisindacale il comportamento datoriale che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 16 giugno 2016, ha violato la clausola di ultrattività prevista nel contratto integrativo aziendale del 26 luglio 2001, ledendo così le prerogative sindacali della CP_2
.
[...]
La Corte ha, inoltre, affermato che la clausola in questione, nella parte in cui stabilisce che
“il contratto resterà in vigore sino alla stipula del successivo contratto integrativo”, deve essere interpretata quale espressione della volontà delle parti di protrarre l'efficacia del contratto fino alla conclusione di un nuovo accordo, configurando un termine certo ma non cronologicamente determinato. La cessazione dell'applicazione del contratto in assenza del nuovo accordo viola tale clausola ed è dunque suscettibile di integrare una condotta antisindacale, lesiva in maniera autonoma delle prerogative collettive del sindacato, in quanto incide negativamente sulla sua forza negoziale e rappresentativa.
Deve, pertanto, ritenersi accertata, in conformità a quanto statuito dalla Corte di legittimità, la sussistenza della condotta antisindacale perpetrata dalla società resistente nel periodo sopra indicato.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300/1970, è unicamente l'accertamento della natura antisindacale della condotta datoriale, con specifico riferimento alla violazione della clausola di ultravigenza contenuta nel contratto collettivo integrativo disdettato. Risulta infatti pacifico, come già detto, che nel periodo successivo alla disdetta del contratto integrativo, e precisamente a far data dal 1° gennaio 2016, la datrice di lavoro ha omesso di applicare le disposizioni ivi contenute, ritenendole non più vincolanti, nonostante la presenza di una clausola di ultrattività che prevedeva la vigenza degli effetti contrattuali fino alla stipula di un nuovo accordo. Tale condotta ha, pertanto, determinato una lesione dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 St. Lav., in quanto idonea a comprimere le prerogative negoziali dell'organizzazione sindacale ricorrente, frustrando il legittimo affidamento sulla continuità delle condizioni pattuite e in essere.
Tuttavia, in data 16 giungo 2016 è stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo aziendale, approvato mediante consultazione referendaria dei lavoratori. Ne consegue che non è possibile, in questa sede, emettere un ordine giudiziale volto alla cessazione della condotta antisindacale, risultando tale pronuncia priva di concreta utilità, rispetto ad un comportamento già spontaneamente abbandonato dalla parte resistente.
In proposito, occorre evidenziare che la permanenza degli effetti lesivi di un determinato contegno illecito è cosa diversa dal persistere del contegno stesso, così che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale implica che questa sia ancora in atto;
quanto ai perduranti effetti pregiudizievoli di tale condotta, anch'essi possono legittimare un provvedimento giudiziale che ne stabilisca la rimozione in via distinta ed autonoma rispetto all'ordine di cessazione suddetto.
Resta, nondimeno, fermo l'interesse della parte ricorrente all'accertamento giudiziale della condotta pregressa, la cui illiceità in senso antisindacale – come peraltro chiaramente indicato dalla
Suprema Corte – deve essere in questa sede formalmente riconosciuta, anche in funzione dissuasiva e ripristinatoria del corretto equilibrio tra le parti sociali.
Non è, invece, possibile, in questa sede, pronunciarsi sulla validità o invalidità del contratto collettivo integrativo sottoscritto con altra sigla sindacale ( ) successivamente alla CP_3
condotta oggetto di accertamento. Trattasi, infatti, di questione estranea al perimetro della tutela collettiva azionata ex art. 28 St. Lav., che ha finalità strettamente inibitoria, e che non consente al giudice di sindacare la legittimità o l'efficacia di accordi collettivi nei confronti di soggetti – i lavoratori – che non sono parte del presente giudizio e che, anzi, hanno espresso consenso formale all'accordo in sede di referendum aziendale. Qualsiasi pronuncia in tal senso si porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio e con i limiti soggettivi del giudicato, sanciti dall'art. 2909 c.c.
Con riferimento, infine, alla questione relativa alla mancata corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto aziendale disdettato nel periodo intercorso tra la sua cessazione
(gennaio 2016) e la sottoscrizione del nuovo contratto (giugno 2016), occorre ribadire che tale profilo, pur potendo rappresentare una modalità concreta di manifestazione della condotta antisindacale accertata, non può essere oggetto di statuizione specifica in questa sede, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive riferibili ai singoli lavoratori. L'eventuale pretesa al pagamento di emolumenti economici, anche se derivante dalla illegittima disapplicazione del contratto in vigore per ultrattività, implica una valutazione inerente a posizioni soggettive determinate e rientra nella sfera delle azioni individuali, che debbono necessariamente essere proposte in via autonoma dai diretti interessati nelle sedi competenti. La presente pronuncia, dunque, non può estendersi a tale profilo patrimoniale, stante la natura collettiva e inibitoria del rimedio azionato.
Tanto chiarito, alla luce della condotta sindacale accertata, consistita nella violazione della clausola di ultrattività contenuta nel contratto collettivo integrativo aziendale disdettato, deve rilevarsi che l'organizzazione sindacale ricorrente ha subìto un pregiudizio all'immagine e all'effettività del proprio ruolo istituzionale, quale soggetto preposto alla rappresentanza e tutela degli interessi collettivi dei lavoratori.
La decisione unilaterale datoriale di disapplicare il contratto ancora vigente – unitamente alla successiva stipula di un nuovo contratto aziendale con altra sigla sindacale – ha concretamente svilito la funzione negoziale della stessa , determinando una compromissione delle Parte_1
sue prerogative e della sua autorevolezza nei confronti della base rappresentata.
Tale condotta, elusiva dei principi di correttezza e buona fede nella dinamica delle relazioni sindacali, ha comportato un indebolimento della funzione rappresentativa del sindacato, che si è visto di fatto esautorato dall'effettiva possibilità di incidere sulle condizioni di lavoro dei propri iscritti e rappresentati. Si è dunque prodotto un danno all'immagine e all'efficacia del suo ruolo, che va oltre la singola fase negoziale e incide sulla percezione stessa del suo operato all'interno del contesto lavorativo.
Ritiene pertanto il Collegio che, a fronte di tale violazione, debba disporsi – a titolo di misura ripristinatoria e di ristoro dell'immagine sindacale lesa – la diffusione della presente sentenza a cura e spese della Società appellata. In particolare, quest'ultima dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, alla divulgazione integrale della decisione sul proprio sito Internet aziendale, in area accessibile ai dipendenti, per la durata continuativa di 75
(settantacinque) giorni;
dovrà altresì effettuare, entro lo stesso termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla medesima pubblicazione, un'inserzione contenente la presente pronuncia su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e/o locale individuati dalla parte appellante. Entro lo stesso termine, la Società dovrà anche procedere all'affissione integrale della decisione, per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, nella bacheca aziendale della sede di Monsampolo del Tronto e comunque, in ogni caso, in posizione visibile e facilmente accessibile ai lavoratori.
È, altresì, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 500
(cinquecento) per ciascun giorno di ritardo negli adempimenti suddetti, a titolo di penale. Detta misura è ritenuta adeguata e proporzionata a ristabilire l'equilibrio leso e a garantire l'effettività della tutela sindacale.
Le spese di giudizio del primo e del secondo grado, della presente fase di rinvio, così come quelle relative al giudizio di legittimità, in onore al criterio della soccombenza, possono compensarsi tra e ella misura della metà, Parte_1 Controparte_1
ponendosi la metà residua, liquidata in dispositivo, a carico della Società appellata
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
33982/2022, sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed avverso la sentenza n. 57/2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così
[...] provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da consistita Controparte_4
nella violazione della clausola di ultrattività prevista nel contratto integrativo aziendale del 26 luglio
2001; 2) ordina alla Società appellata, entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e con l'obbligo di corrispondere la somma di euro 500 a titolo di penale per ciascun giorno di ritardo negli adempimenti di seguito indicati, di: a) provvedere, a propria cura e spese, alla diffusione integrale dell'odierna pronuncia mediante pubblicazione sul sito Internet aziendale, in area accessibile ai dipendenti, per la durata continuativa di 75 giorni;
b) provvedere alla sua divulgazione mediante inserzione su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e/o locale, individuati dalla parte appellante;
c) procedere all'affissione integrale della stessa, per un periodo non inferiore a 60 giorni, nella bacheca aziendale della sede di Monsampolo del Tronto, in posizione visibile e accessibile ai lavoratori;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà e condanna l pagamento della metà Controparte_1
residua, liquidandola in favore di nel già ridotto importo di euro 1.350,00 per il Parte_1
primo grado, in euro 1.750,00 per il grado di appello, in euro 1.550,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 1.750,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione.
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Angela Quitadamo
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per procura alle liti Parte_1 in atti dall'Avv. Lucidi Christian
Parte appellante-ricorrente in riassunzione
E in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 per procura alle liti in atti dall'Avv. Grossi Luca
Parte appellata-resistente in riassunzione
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 33982/2022, pubblicata il 17 novembre 2022, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto dalla avverso la sentenza n. 399/2017 Parte_1
pronunciata il 21 novembre 2017 dalla Corte di Appello di Ancona, ha rinviato a questa Corte territoriale in diversa composizione per decidere il merito della causa in base al principio di diritto secondo cui la clausola di ultrattività contenuta in un contratto integrativo aziendale, laddove preveda che “il contratto resterà in vigore sino alla stipula del successivo contratto integrativo”, deve essere interpretata come espressione della volontà delle parti stipulanti di mantenere in vigore il contratto scaduto sino alla conclusione di un nuovo accordo. Tale clausola configura quindi un termine certo ma non cronologicamente determinato, collegato a un evento futuro certo, ossia la stipula del nuovo contratto. Ne deriva che la cessazione dell'applicazione del contratto in assenza di tale nuovo accordo viola detta clausola e integra una condotta antisindacale ex art. 28 Stat. lav.
In particolare, la Corte ha precisato che la violazione della clausola di ultrattività determina una lesione autonoma delle prerogative sindacali, compromettendo la credibilità, l'autorevolezza e la forza contrattuale dell'organizzazione sindacale, soprattutto nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto. Pertanto, essa non configura una mera violazione contrattuale azionabile solo dai singoli lavoratori, ma può essere oggetto di autonoma azione sindacale, in ragione del principio della plurioffensività della condotta, da cui deriva la possibile coesistenza di un'azione collettiva e di un'azione individuale, senza reciproche interferenze.
La Corte ha inoltre ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui i contratti collettivi di diritto comune non sono assistiti da un principio generale di ultrattività, ma la loro efficacia oltre il termine pattuito può derivare da specifica volontà delle parti, espressa mediante apposite clausole. In tal caso, la durata del contratto viene prorogata in funzione della futura e certa stipula di un nuovo accordo, costituendo quindi un termine a tutti gli effetti, ancorché privo di una precisa collocazione temporale.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha censurato la motivazione della Corte territoriale nella parte in cui ha escluso la rilevanza antisindacale della condotta datoriale, ritenendola erroneamente limitata alla sfera contrattuale individuale, e ha quindi rinviato alla Corte di Appello, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia alla luce dei suddetti principi.
Premesso ciò, con ricorso depositato presso questa Corte il 12 gennaio 2023 la CP_2
ha riassunto il giudizio, chiedendo, in attuazione dei princìpi già stabiliti dalla sentenza di
[...]
legittimità n. 33982/2022, che fosse definitivamente accertata la violazione, da parte della società
, della clausola di ultravigenza del contratto integrativo aziendale del Controparte_1
26.07.2001 nel periodo intercorrente tra la disdetta del contratto stesso e la sottoscrizione del nuovo accordo del 16.06.2016, dunque il carattere antisindacale di detta violazione, integrante condotta lesiva non solo dei diritti individuali dei lavoratori, ma anche delle prerogative sindacali della
, in quanto preclusiva della legittima partecipazione del sindacato alle trattative Parte_1
contrattuali.
La ricorrente ha pertanto chiesto che il giudizio di rinvio non si limiti a una mera declaratoria di antisindacalità, ma invalidi integralmente tutte le trattative successive, compresa la sottoscrizione e l'approvazione del nuovo contratto integrativo, poiché svoltesi in un contesto di delegittimazione sindacale. In tal senso, ha invocato il principio secondo cui il tempo del processo non può andare a danno della parte che risulti titolare del diritto, come accertato dalla Cassazione, e che pertanto non si è mai verificata cessazione della materia del contendere.
Alla luce di tutto ciò, la ha chiesto che la Corte accolga integralmente Parte_1 l'appello e, per l'effetto, dichiari l'illegittimità e l'antisindacalità della condotta della società resistente, ordini la cessazione e la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, imponga la corresponsione ai lavoratori delle spettanze contrattuali per il periodo di violazione e ordini la ripresa delle trattative in piena ultravigenza contrattuale, oltre alla pubblicazione della sentenza e alla condanna alle spese di lite in tutte le fasi del procedimento.
Si è costituita in giudizio la società , che, pur non condividendo il Controparte_1
principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 33982/2022, ne ha tuttavia riconosciuto la vincolatività nell'ambito del presente giudizio, qualificato come “giudizio chiuso”, e ha preso atto che la valutazione circa la sussistenza della condotta antisindacale è da ritenersi oramai definita. In questa prospettiva, la resistente si è limitata a rappresentare le proprie considerazioni in merito alla concreta portata applicativa di tale pronuncia e alle richieste avanzate dalla , evidenziandone le criticità. Parte_1
La società ha rilevato, in particolare, l'incongruenza tra le differenti domande formulate dalla ricorrente, la quale, da un lato, chiede che vengano riconosciuti gli effetti economici del contratto integrativo aziendale del 2001 sino alla data del 16 giugno 2016, e, dall'altro, pretende che si disponga la rimozione del contratto sottoscritto nel 2016 con la e che si rinnovi CP_3
integralmente la procedura di contrattazione collettiva, come se il contratto del 2001 fosse ancora pienamente vigente. Tale impostazione, ad avviso della resistente, appare contraddittoria e non sostenibile, in quanto l'avvenuta sottoscrizione del nuovo contratto collettivo con un'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, quale la , CP_3
rappresenta un dato oggettivo che la stessa ricorrente ha riconosciuto in più occasioni, anche nel corso del giudizio.
Nel ribadire la legittimità del nuovo accordo, la società ha altresì osservato come l'applicazione retroattiva del precedente contratto aziendale comporterebbe effetti distorsivi, non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sul piano economico, dal momento che i lavoratori interessati hanno percepito, nel periodo successivo alla disdetta, emolumenti superiori rispetto a quelli previsti dal contratto del 2001. Un'eventuale dichiarazione di ultrattività, estesa oltre la data di sottoscrizione del nuovo contratto, comporterebbe dunque il paradosso di obbligare l'azienda a recuperare quanto indebitamente versato a titolo retributivo, con evidente pregiudizio per i lavoratori coinvolti, compresi quelli iscritti alla medesima organizzazione ricorrente.
In considerazione di quanto sopra, la resistente ritiene, in conclusione, che gli effetti dell'accertata condotta antisindacale debbano essere circoscritti temporalmente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2016, data di efficacia della disdetta, e il 16 giugno 2016, data di sottoscrizione del nuovo contratto aziendale. A ciò si aggiunge la necessità di tener conto dei limiti soggettivi e oggettivi del giudicato, con particolare riferimento all'impossibilità di estendere gli eventuali effetti del provvedimento giudiziale a soggetti estranei al giudizio, quali i lavoratori iscritti a sigle sindacali diverse dalla , e alla confermata validità del contratto sottoscritto con la Parte_1
, la cui efficacia non risulta mai essere stata validamente contestata dalla stessa CP_3
ricorrente.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito indicati.
Pacifico tra le parti lo sviluppo fattuale delle vicende oggetto della presente controversia, la soluzione della stessa in diritto deve fondarsi sull'interpretazione vincolante fornita dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 33982 del 2022, resa all'esito del giudizio di legittimità promosso dalla . Parte_1
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori, integra condotta antisindacale il comportamento datoriale che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 e il 16 giugno 2016, ha violato la clausola di ultrattività prevista nel contratto integrativo aziendale del 26 luglio 2001, ledendo così le prerogative sindacali della CP_2
.
[...]
La Corte ha, inoltre, affermato che la clausola in questione, nella parte in cui stabilisce che
“il contratto resterà in vigore sino alla stipula del successivo contratto integrativo”, deve essere interpretata quale espressione della volontà delle parti di protrarre l'efficacia del contratto fino alla conclusione di un nuovo accordo, configurando un termine certo ma non cronologicamente determinato. La cessazione dell'applicazione del contratto in assenza del nuovo accordo viola tale clausola ed è dunque suscettibile di integrare una condotta antisindacale, lesiva in maniera autonoma delle prerogative collettive del sindacato, in quanto incide negativamente sulla sua forza negoziale e rappresentativa.
Deve, pertanto, ritenersi accertata, in conformità a quanto statuito dalla Corte di legittimità, la sussistenza della condotta antisindacale perpetrata dalla società resistente nel periodo sopra indicato.
Ciò premesso, oggetto del presente giudizio, instaurato ai sensi dell'art. 28 della legge n.
300/1970, è unicamente l'accertamento della natura antisindacale della condotta datoriale, con specifico riferimento alla violazione della clausola di ultravigenza contenuta nel contratto collettivo integrativo disdettato. Risulta infatti pacifico, come già detto, che nel periodo successivo alla disdetta del contratto integrativo, e precisamente a far data dal 1° gennaio 2016, la datrice di lavoro ha omesso di applicare le disposizioni ivi contenute, ritenendole non più vincolanti, nonostante la presenza di una clausola di ultrattività che prevedeva la vigenza degli effetti contrattuali fino alla stipula di un nuovo accordo. Tale condotta ha, pertanto, determinato una lesione dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 St. Lav., in quanto idonea a comprimere le prerogative negoziali dell'organizzazione sindacale ricorrente, frustrando il legittimo affidamento sulla continuità delle condizioni pattuite e in essere.
Tuttavia, in data 16 giungo 2016 è stato sottoscritto un nuovo contratto collettivo aziendale, approvato mediante consultazione referendaria dei lavoratori. Ne consegue che non è possibile, in questa sede, emettere un ordine giudiziale volto alla cessazione della condotta antisindacale, risultando tale pronuncia priva di concreta utilità, rispetto ad un comportamento già spontaneamente abbandonato dalla parte resistente.
In proposito, occorre evidenziare che la permanenza degli effetti lesivi di un determinato contegno illecito è cosa diversa dal persistere del contegno stesso, così che l'ordine di cessazione della condotta antisindacale implica che questa sia ancora in atto;
quanto ai perduranti effetti pregiudizievoli di tale condotta, anch'essi possono legittimare un provvedimento giudiziale che ne stabilisca la rimozione in via distinta ed autonoma rispetto all'ordine di cessazione suddetto.
Resta, nondimeno, fermo l'interesse della parte ricorrente all'accertamento giudiziale della condotta pregressa, la cui illiceità in senso antisindacale – come peraltro chiaramente indicato dalla
Suprema Corte – deve essere in questa sede formalmente riconosciuta, anche in funzione dissuasiva e ripristinatoria del corretto equilibrio tra le parti sociali.
Non è, invece, possibile, in questa sede, pronunciarsi sulla validità o invalidità del contratto collettivo integrativo sottoscritto con altra sigla sindacale ( ) successivamente alla CP_3
condotta oggetto di accertamento. Trattasi, infatti, di questione estranea al perimetro della tutela collettiva azionata ex art. 28 St. Lav., che ha finalità strettamente inibitoria, e che non consente al giudice di sindacare la legittimità o l'efficacia di accordi collettivi nei confronti di soggetti – i lavoratori – che non sono parte del presente giudizio e che, anzi, hanno espresso consenso formale all'accordo in sede di referendum aziendale. Qualsiasi pronuncia in tal senso si porrebbe in contrasto con il principio del contraddittorio e con i limiti soggettivi del giudicato, sanciti dall'art. 2909 c.c.
Con riferimento, infine, alla questione relativa alla mancata corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto aziendale disdettato nel periodo intercorso tra la sua cessazione
(gennaio 2016) e la sottoscrizione del nuovo contratto (giugno 2016), occorre ribadire che tale profilo, pur potendo rappresentare una modalità concreta di manifestazione della condotta antisindacale accertata, non può essere oggetto di statuizione specifica in questa sede, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive riferibili ai singoli lavoratori. L'eventuale pretesa al pagamento di emolumenti economici, anche se derivante dalla illegittima disapplicazione del contratto in vigore per ultrattività, implica una valutazione inerente a posizioni soggettive determinate e rientra nella sfera delle azioni individuali, che debbono necessariamente essere proposte in via autonoma dai diretti interessati nelle sedi competenti. La presente pronuncia, dunque, non può estendersi a tale profilo patrimoniale, stante la natura collettiva e inibitoria del rimedio azionato.
Tanto chiarito, alla luce della condotta sindacale accertata, consistita nella violazione della clausola di ultrattività contenuta nel contratto collettivo integrativo aziendale disdettato, deve rilevarsi che l'organizzazione sindacale ricorrente ha subìto un pregiudizio all'immagine e all'effettività del proprio ruolo istituzionale, quale soggetto preposto alla rappresentanza e tutela degli interessi collettivi dei lavoratori.
La decisione unilaterale datoriale di disapplicare il contratto ancora vigente – unitamente alla successiva stipula di un nuovo contratto aziendale con altra sigla sindacale – ha concretamente svilito la funzione negoziale della stessa , determinando una compromissione delle Parte_1
sue prerogative e della sua autorevolezza nei confronti della base rappresentata.
Tale condotta, elusiva dei principi di correttezza e buona fede nella dinamica delle relazioni sindacali, ha comportato un indebolimento della funzione rappresentativa del sindacato, che si è visto di fatto esautorato dall'effettiva possibilità di incidere sulle condizioni di lavoro dei propri iscritti e rappresentati. Si è dunque prodotto un danno all'immagine e all'efficacia del suo ruolo, che va oltre la singola fase negoziale e incide sulla percezione stessa del suo operato all'interno del contesto lavorativo.
Ritiene pertanto il Collegio che, a fronte di tale violazione, debba disporsi – a titolo di misura ripristinatoria e di ristoro dell'immagine sindacale lesa – la diffusione della presente sentenza a cura e spese della Società appellata. In particolare, quest'ultima dovrà provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, alla divulgazione integrale della decisione sul proprio sito Internet aziendale, in area accessibile ai dipendenti, per la durata continuativa di 75
(settantacinque) giorni;
dovrà altresì effettuare, entro lo stesso termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla medesima pubblicazione, un'inserzione contenente la presente pronuncia su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e/o locale individuati dalla parte appellante. Entro lo stesso termine, la Società dovrà anche procedere all'affissione integrale della decisione, per un periodo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, nella bacheca aziendale della sede di Monsampolo del Tronto e comunque, in ogni caso, in posizione visibile e facilmente accessibile ai lavoratori.
È, altresì, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere la somma di euro 500
(cinquecento) per ciascun giorno di ritardo negli adempimenti suddetti, a titolo di penale. Detta misura è ritenuta adeguata e proporzionata a ristabilire l'equilibrio leso e a garantire l'effettività della tutela sindacale.
Le spese di giudizio del primo e del secondo grado, della presente fase di rinvio, così come quelle relative al giudizio di legittimità, in onore al criterio della soccombenza, possono compensarsi tra e ella misura della metà, Parte_1 Controparte_1
ponendosi la metà residua, liquidata in dispositivo, a carico della Società appellata
P. Q. M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
33982/2022, sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ed avverso la sentenza n. 57/2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, così
[...] provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da consistita Controparte_4
nella violazione della clausola di ultrattività prevista nel contratto integrativo aziendale del 26 luglio
2001; 2) ordina alla Società appellata, entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione della presente sentenza e con l'obbligo di corrispondere la somma di euro 500 a titolo di penale per ciascun giorno di ritardo negli adempimenti di seguito indicati, di: a) provvedere, a propria cura e spese, alla diffusione integrale dell'odierna pronuncia mediante pubblicazione sul sito Internet aziendale, in area accessibile ai dipendenti, per la durata continuativa di 75 giorni;
b) provvedere alla sua divulgazione mediante inserzione su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale e/o locale, individuati dalla parte appellante;
c) procedere all'affissione integrale della stessa, per un periodo non inferiore a 60 giorni, nella bacheca aziendale della sede di Monsampolo del Tronto, in posizione visibile e accessibile ai lavoratori;
3) compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio nella misura della metà e condanna l pagamento della metà Controparte_1
residua, liquidandola in favore di nel già ridotto importo di euro 1.350,00 per il Parte_1
primo grado, in euro 1.750,00 per il grado di appello, in euro 1.550,00 per il giudizio di Cassazione ed in euro 1.750,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e
CPA, come per legge, con distrazione.
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Angela Quitadamo
Sentenza redatta con la collaborazione del dr. Lorenzo Donninelli, assegnato all'UPP di questa Corte