Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO in procedimento n. 7170/2024 R.G.L. promosso da
, con l'avv. GERACI ALFREDO Parte_1
CONTRO
con l'avv. Controparte_1
PONZO STEFANO
con l'avv. Controparte_2
CUGLIANDRO MARCELLO
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025, le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte rispettivamente il 17.02.2025, il 18.02.2025 e il 11.02.2025
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7170/2024 R.G.L., promossa
D A
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PONZO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' ed elettivamente CP_1
domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CUGLIANDRO
MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620249016328945000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29620040023627803000, n. 29620060092689662000, n. 29620080039574904000,
n. 29620100034101109000, n. 29620120055114017000, n.
29620140028535989000, n. 29620160080993114000 e n. 29620180043123876000
e annulla queste ultime, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella dei contributi con esse intimati. Rigetta il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620200095235277000
e n. 29620220068174869000, accertando che i contributi con esse intimati sono dovuti dalla parte ricorrente.
Condanna l alla rifusione di due terzi delle spese di lite di parte ricorrente, CP_1
che liquida per la parte di cui alla condanna in complessivi € 6.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuti come per legge, compensando fra le parti il residuo terzo. Compensa fra le parti le spese di lite relative al rapporto processuale instaurato con CP_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2024 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 29620249016328945000, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento sottese, nonché
l'intervenuta prescrizione quinquennale di questa e dei crediti previdenziali ad esso sottesi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando la CP_1
fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando
Si costituiva tardivamente, invece, l' Controparte_2
depositando in atti prova della regolare notifica delle cartelle di
[...]
pagamento e contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dalle parti con le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, il ricorrente lamenta la mancata notifica delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento n. 29620249016328945000, notificata il
17/4/2024. Dalla documentazione versata in atti dall'agente di riscossione, risulta che le somme richieste con le cartelle di pagamento n. 29620040023627803000, n.
29620060092689662000, n. 29620080039574904000, n. 29620100034101109000 e n. 29620120055114017000 risultano prescritte, atteso che, anche ove regolarmente notificate (rispettivamente in data 9/7/2004, 20/10/2006, 20/4/2009,
13/10/2010 e 23/11/2012), nessun altro valido atto è stato notificato al ricorrente prima dell'intimazione di pagamento n. 2962023901013788900 notificata via Pec il 31.5.2023 (che richiama le cartelle n. 29620060092689662000, n.
29620080039574904000) e della intimazione di pagamento n.
29620249016328945000, oggi impugnata.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti, non può essere considerato valido atto interruttivo della prescrizione l'avviso di intimazione n.
29620169011958501000, notificato il 30.12.2016, perché manca in atti la copia dello stesso e non può dirsi dimostrato che riguardi le cartelle oggetto di giudizio.
Ed ancora, non possono essere considerati atti interruttivi della prescrizione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29676201900029375 del
4.10.2019 e la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria del 7.11.2022, atteso che sono state notificate mediante deposito presso la Casa Comunale ma l'agente di riscossione non ha fornito prova di avere recapitato a parte ricorrente l'avviso di deposito (relativamente alla prima la notifica dell'avviso di deposito non
è andata a buon fine per “indirizzo insufficiente”, per la seconda manca del tutto la prova della comunicazione del deposito al ricorrente).
In ordine alla cartella di pagamento n. 29620140028535989000 (relativa a contributi per gli anni 2013 e 2014) e n. 29620160080993114000 (relativa a contributi per gli anni 2015 e 2016), l' non ha dimostrato di Controparte_2
avere ritualmente notificato detto atto al ricorrente.
Le cartelle di pagamento risultano notificate mediante deposito nella Casa
Comunale ma l'agente di riscossione non ha fornito prova di aver notificato al ricorrente l'avviso di deposito;
dalla documentazione prodotta si evince che la notifica dell'avviso di deposito non è andata a buon fine per “indirizzo insufficiente” e per “destinatario sconosciuto”.
Acclarata la nullità della notifica delle dette cartelle, le pretese creditorie ivi contenute (afferenti al periodo dal 2013 al 2016) devono ritenersi prescritte, essendo decorsi oltre cinque anni dalla data di maturazione dei crediti stessi senza che sia stato posto in essere, nel quinquennio predetto, alcun atto interruttivo;
il primo atto validamente notificato per la cartella n. 29620160080993114000 è
l'intimazione di pagamento n. 2962023901013788900 notificata via Pec il
31.5.2023, per l'altra cartella l'intimazione di pagamento n.
29620249016328945000, oggi impugnata).
Relativamente alla cartella di pagamento n. 29620180043123876000 (relativa a contributi anni 2017 e 2018), dalla documentazione in atti risulta la notifica mediante deposito nella Casa Comunale e la mancata notifica dell'avviso di deposito per “indirizzo insufficiente”.
Per i contributi intimati con detta cartella e altre sei cartelle il ricorrente presentava istanza di rateizzazione in data 21.11.2022.
Orbene, anche se la richiesta di dilazione presuppone la conoscenza da parte del debitore della cartella di pagamento che ne costituisce l'oggetto (tra le tante,
Ordinanza Corte di Cassazione, n. 27504 del 23 ottobre 2024: la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, e vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione precludendo, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”), tuttavia, nel caso di specie detta conoscenza appare essere avvenuta in coincidenza con la richiesta di rateizzazione medesima, essendo cumulativa e relativa a tutte le cartelle evidentemente risultanti dagli estratti di ruolo presenti presso il concessionario, di cui il ricorrente afferma avere richiesto la rateizzazione in via meramente cautelativa.
Essa, quindi, da un lato, non dimostra che il ricorrente avesse ricevuto la cartella o ne avesse avuto conoscenza, mentre d'altra parte non manifesta la volontà del ricorrente di operare un riconoscimento di debito con particolare riferimento alla contribuzione intimata con la medesima, bensì di volere evitare un'esecuzione forzata di ingente importo.
Per tali ragioni, la richiesta di rateizzazione non può nella specie esplicare effetto di riconoscimento del debito, paralizzando l'eccezione di nullità della cartella e di conseguente prescrizione dei relativi contributi.
Infine, le cartelle n. 29620200095235277000 e n. 29620220068174869000 risultano essere state validamente notificate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente rispettivamente in data 15/04/2022 e 1/02/2023, sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620249016328945000, oggi impugnata.
Conclusivamente, quindi, vanno emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite di parte ricorrente che vanno poste per due terzi a carico dell' in relazione all'importo ingente dei crediti intimati CP_4
di cui si dichiara l'intervenuta prescrizione, e per il restante terzo compensate fra le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio. Vanno altresì compensate fra le parti le spese di lite del rapporto processuale costituito con atteso che di CP_3
recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno ritenuto che essa non sia legittimata passiva nei giudizi recuperatori in cui viene fatta valere la prescrizione dei crediti contributivi
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 21/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19/02/2025.
La Giudice
Paola Marino