Sentenza 13 dicembre 2021
Decreto presidenziale 13 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 19 luglio 2022
Parere definitivo 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/12/2021, n. 12851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12851 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/12/2021
N. 12851/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11739/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11739 del 2018, proposto da
LV GI, OL AB ME, IA EN, RE NG, RO IA, AL AM, IA IA AS, IN De ST, HE AY De EF, MA Di BE, EL Di EN, CO FL, GI GI, IA IO, TA CI, IO ZO, AR AZ, AN EL NI, NG IA NU IT, LV SE, LI SS, IA AL, AL OT, RE EL, LV PA, rappresentati e difesi dagli avvocati Ettore Nesi, Francesco Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione per la Conservazione e il Restauro dei Beni Librari, Istituto Centrale per il Restauro e La Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LO AL, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
che i diplomi, rilasciati all'esito del corso europeo di formazione specialistica per conservatori e restauratori di beni librari, sono diplomi rilasciati da una Scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro (oggi Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario) e che, per l'effetto, i medesimi diplomi, giusto Decreto interministeriale MIUR e MiBAC 21 dicembre 2017 (in G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2018, doc. n. 1), debbono essere equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02.
In subordine, per annullamento,
Per quanto di ragione,
del Decreto MIUR 21 dicembre 2017, recante ad oggetto “Equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02, dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento di cui al decreto n. 87 del 26 maggio 2009” (pubblicato in G.U.R.I. n. 155 del 6 luglio 2018).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 la dott.ssa IA Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, tutti con la qualifica di “conservatore-restauratore di beni librari”, all’esito di corso europeo di formazione specialistica per conservatori-restauratori di Spoleto, hanno chiesto che venisse accertato “ che i diplomi, rilasciati all’esito del corso europeo di formazione specialistica per conservatori e restauratori di beni librari, sono diplomi rilasciati da una Scuola di alta formazione dell’Istituto Centrale per la Patologia del Libro che, per l’effetto, i medesimi diplomi, debbono essere equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02 ” e in subordine hanno chiesto l’annullamento del Decreto MIUR 21 dicembre 2017, recante ad oggetto “ Equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali, classe LMR 02, dei diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell’Istituto centrale per il restauro, dell’Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell’Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all’accreditamento di cui al decreto n. 87 del 26 maggio 2009 ”.
In particolare, i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato ha equiparato al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (classe LMR 02) esclusivamente i titoli abilitanti, che furono rilasciati dall’ICPL nella decade 1977/1987, omettendo di riconoscere identica equipollenza ai titoli rilasciati all’esito dei corsi della Scuola Europea di Spoleto.
L’amministrazione si è costituita con atto formale.
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda di accertamento deve essere respinta, posto che per l’art. 34, comma 2, c.p.a. “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
Infatti, come verrà precisato nel prosieguo, nel caso in esame permane il potere amministrativo in ordine al riconoscimento richiesto, con la conseguenza che la cognizione del giudice non può toccare spazi estranei al potere effettivamente esercitato, perché svolgerebbe una funzione sostanzialmente amministrativa.
Deve essere invece accolta la domanda di annullamento sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
In particolare, i ricorrenti hanno dichiarato, senza essere stati contradetti dall’Amministrazione, che il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e la Regione Umbria, e Ministero, hanno stipulato, il 18 dicembre 1992, una convenzione “ per l’attivazione in Umbria di corsi europei di formazione specialistica per conservatori e restauratori di beni librari ”.
Per l’art. 1 della Convenzione, le parti “ si impegnano a cooperare al fine di attivare in Umbria il progetto di istituzione di corsi di alta qualificazione per conservatori-restauratori di beni librari, a valenza nazionale e con aperture a livello europeo relativamente agli incarichi di docenza e alla provenienza degli allievi. La Regione e il Ministero si impegnano a collaborare affinché l’iniziativa evolva in una scuola europea di conservazione e restauro del libro con sede a Spoleto nel complesso della Rocca Albornoz destinato ad ospitare anche attività di restauro dei beni culturali ”.
Inoltre, per l’art. 6, l’Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL) “si impegna ad allestire la sede dei corsi con tutte le attrezzature tecniche, le strutturazioni e gli arredi necessari così come dettagliato nell’elenco allegato (allegato B), nonché di favorire gli stages presso la sede dell’Istituto stesso”, evidenziando così come il corso di restauro di beni librari di Spoleto è un corso gestito dall’ICPL.
A riprova di ciò, l’ICPL ha fornito alla Scuola di Spoleto la dotazioni materiali e tecnologiche, il personale amministrativo e i docenti.
Inoltre, il corso tenuto presso la Scuola di Spoleto aveva ad oggetto materie del tutto analoghe a quelle di cui al corso dell’ICPL (1977/1987).
Infatti, questo ultimo aveva inoltre durata biennale, pari a complessive 1.230 ore, suddivise circa 500 di lezioni teoriche e circa 730 di pratica di laboratorio.
I corsi della scuola di Spoleto avevano invece durata triennale ed erano distribuiti su 1.800 ore di lezioni teoriche e altrettante di pratica di laboratorio, di cui 600 svolte nel corso del biennio e 1.200 svolte durante l’anno di specializzazione con tirocini all’estero o in Italia.
In sostanza, per numero di ore e materie di insegnamento il corso della scuola di Spoleto appare sovrapponibile al corso accreditato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato, laddove riconosce il corso ICPL e non riconosce il corso della scuola di Spoleto, deve essere annullato per difetto di istruttoria e di motivazione.
Stante la particolarità della questione le spese possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
IA Lattanzi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA Lattanzi | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO