Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 05/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1208/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott. Gabriele
Giovanni Gaggioli, ha pronunciato ai sensi ELl'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado iscritto al numero di ruolo generale indicato in epigrafe, promosso da:
p. iva , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
Luca Prati e Valeria Fantigrossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Milano Piazza Bertarelli n. 1,
-attore-
Contro
, p. iva , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Veronica Allegri ed elettivamente domiciliata presso la propria sede legale a La Spezia Via
Vittorio Veneto n. 2,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in memoria conclusiva: Parte_1
“In via principale:
1
Europea e/o alla Corte Costituzionale, e previa eventuale disapplicazione ELl'art. 25
comma 1 EL D. Lgs. 188/2008, ove ciò sia ritenuto necessario ai fini ELla decisione,
annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata, in quanto infondata in fatto e diritto per i
motivi esposti.
In via subordinata
Ridurre in via equitativa l'importo ELle sanzioni irrogate in applicazione EL principio di
proporzionalità.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
*Per il convenuto come in memoria conclusiva: CP_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario ELla Spezia, ogni contraria istanza, difesa ed
eccezione disattesa e respinta, previa dichiarazione di inammissibilità e/o rigetto
ELl'istanza di sospensione, RIGETTARE l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto
per tutti i motivi sopra esposti e qui richiamati e conseguentemente CONFERMARE
l'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Premesso
proponeva innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso ex art. Parte_1
22 Legge 689/1981 avverso l'ordinanza ingiunzione ELla numero Controparte_1
protocollo 0016790 in data 01.07.2024.
L'attore esponeva quanto segue: è una società con sede in Parte_1
Italia che commercializza batterie, previo loro approvigionamento dalla società AN
OB Batteries Co Ltd con sede in RE EL SU;
a seguito di tre verifiche ispettive doganali effettuate nelle date 11.07.2019 ,17.07.2019 e 18.07.2019, i funzionari
ELl' La accertavano che le merci presenti all'interno dei Controparte_2 CP_1
container chiusi destinati a erano privi di etichettatura Parte_1
2 (contenente tutte le informazioni minime per l'immissione in consumo tra cui l'eventuale presenza di metalli oltre al simbolo ELla raccolta differenziata ELle pile) in violazione
ELl'art. 23 D.Lgs. 188/2008; in data 05.08.2019 l (Ufficio di La Controparte_3
Spezia) notificava ad due verbali di contestazione ELla Parte_1
violazione amministrativa di cui all'art. 23 D.Lgs. 188/2008, ovvero il verbale protocollo
28971/ru in riferimento alle verifiche ispettive nelle date 11.07.2019 e 17.07.2019 ed il verbale protoccolo 28975/ru in riferimento alla verifica ispettiva EL 18.07.2019; in data
01.07.2024 veniva notificata ad l'ordinanza ingiunzione Parte_1
ELla numero protocollo 0016790 in data 01.07.2024 contenente Controparte_1
l'irrogazione ELla sanzione pecuniaria di Euro 626.515,00 (Euro 50,00 per ciascuno dei
12.530 accumulatori di energia o batterie privi di etichettatura).
L'attore contestava la legittimità ELl'ordinanza ingiunzione ELla Controparte_1
numero protocollo 0016790 in data 01.07.2024, in ragione di plurimi motivi: mancanza
ELl'elemento soggettivo in capo al presunto trasgressore;
assenza ELla condotta ELla
c.d. immissione in possesso (ELle batterie prive di etichettatura) prevista dall'art. 23
D.Lgs.188/2008; violazione EL principio di proporzionalità e EL principio di ragionevolezza.
L'attore chiedeva l'annullamento ELl'ordinanza ingiunzione.
*Si costituiva in giudizio la , contestando le difese attoree e Controparte_1
chiedendo il rigetto EL ricorso.
*In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza EL 05.06.2025 le parti discutevano la causa ed il Giudice pronunciava la sentenza.
Osservato
*Il ricorso svolto da è fondato. Parte_1
**Si consideri quanto segue sul piano generale.
3 L'art. 3 Legge 689/1981 (ovvero la Legge che enuncia i principi in materia di illeciti amministrativi) dispone: “Elemento soggettivo. Nelle violazioni in cui è applicabile una
sanzione amministrativa ciascuno è responsabile ELla propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Ne consegue che costituisce componente fondamentale di ogni illecito amministrativo il c.d. elemento soggettivo, nel senso che una persona fisica o giuridica commette l'illecito amministrativo solo qualora commetta con colpa o dolo la condotta vietata.
L'art. 23 D.Lgs. 188/2008 prevede l'obbligo di etichettature ELle batterie, come segue:
“Etichettatura.
1.Le pile e gli accumulatori e i pacchi batterie sono immessi sul mercato solo se
contrassegnati in modo visibile, leggibile e inELebile con il simbolo raffigurato nell'allegato
IV.
2.Tale simbolo occupa almeno il 3 per cento ELla superficie EL lato maggiore ELla pila,
ELl'accumulatore o EL pacco batterie, con una dimensione massima di 5X5 cm. Per gli
elementi cilindrici, il simbolo occupa almeno l'1,5 per cento ELla superficie ELla pila o
ELl'accumulatore, con una dimensione massima di 5X5 cm. Se le dimensioni ELla pila,
ELl'accumulatore o EL pacco batterie sono tali per cui la superficie EL simbolo
risulterebbe inferiore a 0,5X0,5 cm, non è richiesta la marcatura bensì la stampa di un
simbolo di almeno 1X1 cm sull'imballaggio.
3.In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone
contenenti più di 0,0005 per cento di CU (simbolo chimico Hg), più di 0,002 per cento
di DM (simbolo chimico Cd) o più di 0,004 per cento di IO (simbolo chimico Pb)
sono contrassegnati in modo visibile, leggibile e inELebile con il simbolo chimico EL
relativo metallo. Il simbolo indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo
di cui al comma 1 e occupa una superficie pari ad almeno un quarto ELla superficie EL
predetto simbolo.
4
4.La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia
oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile ELl'immissione sul mercato
nazionale.
5.Entro il 26 settembre 2009 In aggiunta al simbolo di cui al comma 1, le pile e gli
accumulatori portatili e per veicoli riportano l'indicazione ELla loro capacità in modo
visibile, leggibile ed inELebile. La capacità si misura secondo le modalità stabilite con
decreto EL Ministero ELlo sviluppo economico, di concerto con il Ministero ELl'ambiente e
ELla tutela EL territorio e EL mare, in conformità alle determinazioni ed ai metodi
armonizzati definiti dalla Commissione europea”.
L'art. 25 co. 1 D.Lgs. 188/2008 prevede le sanzioni amministrative per la violazione
ELl'art. 23 D.Lgs. 188/2008, come segue:
“Sanzioni.
1.Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, immette sul mercato pile ed
accumulatori privi EL simbolo di cui all'articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato,
dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi ELla indicazione
di cui all'articolo 23, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima
sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o
simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma”.
**Si consideri quanto segue nel caso di specie.
La violazione ELl'art. 23 D.Lgs.188/2008, come accertata a carico di
[...]
in sede di ordinanza ingiunzione ELla Parte_1 Controparte_1
numero protocollo 0016790 in data 01.07.2024 (prodotta come documento n. 1 in allegato al ricorso introduttivo), non è imputabile a colpa o dolo ELla medesima
[...]
Parte_1
5 Occorre premettere che non è in contestazione che è una Parte_1
società che opera in Italia tramite la commercializzazione di batterie importate dall'estero.
Si consideri che, in base alla medesima ordinanza ingiunzione, emerge che i container contenenti le batterie provenivano dalla RE EL SU (“come risulta dal documento
doganale, dalla documentazione commerciale e di trasporto ad essa unita la merce è di
origine RE EL SU”).
Si consideri altresì che i funzionari ELl' , tenuto conto dei sigilli Controparte_3
apposti ai container contenenti le batterie, hanno accertato che i medesimi container sono stati aperti dai funzionari per la prima volta dopo la loro chiusura all'atto ELl'invio dalla
RE EL SU (vedasi i verbali ispettivi nelle date 11.07.2019, 17.07.2019 e 18.07.2019,
prodotti sub documenti nn. 4, 5 e 6 in allegato al ricorso introduttivo, in ognuno dei quali viene riportata la dicitura “riscontrata la presenza EL/i sigillo/i apposto/i a chiusura EL/i
container il/i quale sono risultati integro/i e con numerazione conforme a quanto indicato in
polizza o nella documentazione di viaggio”).
non poteva in alcuno modo verificare la corretta Parte_1
etichettatura ELla merce all'atto EL suo invio dalla RE EL SU, e pertanto non ha commesso né con colpa né con dolo la condotta in violazione ELl'art. 23 D.Lgs. 188/2008
concludendosi nel senso ELl'inesistenza EL relativo illecito amministrativo.
*Questo Giudice deve annullare l'ordinanza ingiunzione ELla Controparte_1
numero protocollo 0016790 in data 01.07.2024.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari ELla difesa di (a carico ELla Parte_1 [...]
) vengono liquidati in Euro 3.915,50 ed accessori per onorari, applicando i CP_1
parametri minimi di cui al DM 55/2014 ulteriormente ridotti EL 50% ex art. 4 co. 1 DM
55/2014 in ragione ELle limitate questioni di fatto e di diritto oggetto di causa, tenuto conto
EL valore ELla causa (Euro 626.515,00), EL tipo di procedimento (cognizione ordinaria),
6 ELl'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), ELl'attività processuale effettivamente svolta
(studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Annulla l'ordinanza ingiunzione ELla numero protocollo 0016790 Controparte_1
in data 01.07.2024.
B) Condanna la alla rifusione ELle spese processuali a Controparte_1
favore di liquidandole in Euro 3.915,50 oltre accessori per Parte_1
onorari.
La Spezia, 05.06.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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