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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 560 /2025 , promossa da:
con l'Avv. LEONCINI GIORGIO e con l'Avv. SERGIO PICCHI Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE con Controparte_1
l'avv. TOGO DOMENICA
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con il presente ricorso ritualmente notificato parte ricorrente , docente supplente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio presso PITD070007 - CARLO CATTANEO, assumeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità Controparte_1 di docente, in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
(ALL. 1 stato matricolare), adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni
“1- Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2024-2025 precedentemente specificato e, per l'effetto, condannare i
[...]
(C.F.: ), in persona del Ministro pro-tempore, alla Controparte_1 P.IVA_1 corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
2- “Voglia, infine, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e, per l'effetto, condannare per tale titolo il
[...]
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 14.016,20 Controparte_1
o di quella maggiore o minore all'esito dell'espletanda istruttoria o di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, maggiorate fino al 30% per predisposizione
PCT (art. 4, comma 1 bis T.F.), oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio parte resistente contestando tutto quanto dedotto ed eccepito da parte ricorrente.
In via preliminare di rito eccepiva la prescrizione in merito a tutte le domande.
In particolare nel merito per quanto riguardava la mancata fruizione delle ferie non godute rilevava che non poteva essere richiesta ed ottenuta la monetizzazione per le ferie non godute merito .
Parte resistente contestava inoltre i conteggi svolti da parte ricorrente e, pertanto rassegnava le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:
Preliminarmente, la riunione dei procedimenti ex art. 151 c.p.c. disp. Att. relativi alla c.d. “carta docenti” chiamati alla stessa udienza e relativi a ricorrenti patrocinati dallo stesso legale;
in subordine, preliminarmente, dichiarare la prescrizione e, nel merito,
- dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica della docente per tutti gli aa.ss. per cui è avanzata richiesta, nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso l'applicazione informatica all'uopo dedicata.
- rigettare tutte le domande ex adverso effettuate in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni evidenziate in parte motiva.
- In ulteriore subordine, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, riformulare il quantum di spettanza di controparte, poiché i conteggi in ricorso risultano errati e non veritieri.
Il ricorso è fondato
In via preliminare di rito questo GOP si è già espresso in merito all'eccezione di prescrizione stabilendo “…, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, in quanto costituisce elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva, quale corrispettivo di un'attività resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retributivo ma non lavorato;
sia indennitaria, ossia volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo (sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 10/2/2020, n. 3021)”.
Per questo l'eccezione di prescrizione è infondata.
Esaminando nel merito le domande di parte ricorrente si rileva quanto segue
“CARTA DOCENTI” la domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del convenuto, CP_1 rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.
1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il
[...]
, nel dare attuazione alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica Controparte_1 per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.
1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_2
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_3 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Il ha emanato la nota prot. N.15219 del 15 ottobre 2015la quale, al punto Controparte_1
2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno)
è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, prevede: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari". L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto". L'art. 63 del successivo CCNL del
Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio". Il Consiglio di
Stato sez VII con sentenza n.1842/22, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei "un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt.
3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere
- come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato)
e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale". In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica
è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento. Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell,art. 1 comma 121 L.n.107/2015 alla Controparte_1 clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle
"condizioni di impiego" rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili. Secondo la
Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato "come rientrante tra le
"condizioni di impiego" ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro" in quanto "tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del DL CP_1
n.22/2020, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza…La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
"condizione di impiego"".
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di "ragioni oggettive", ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto "il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro". La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: "La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza".
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato e va affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare, per ciascuna anno di assunzione con contratto a tempo determinato, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il va, dunque, condannato ad attribuire Controparte_1 al ricorrente, per ciascun anno di assunzione con contratto a tempo determinato, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121 della legge 2015/ n. 107
Infine la sentenza n. 29961/2023 della Corte di Cassazione Sez. Lavoro Infine, ha confermato il diritto dei docenti con contratto a tempo determinato a percepire la Carta Docente affermando che:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta a . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre , ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
FESTIVITA' SOPPRESSE
Occorre, ora, esaminare il complesso quadro normativo relativo alla fruizione e monetizzazione delle ferie del personale docente a tempo determinato.
Fino all'entrata in vigore del D.L n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012), le norme del CCNL
Comparto Scuola prevedevano: - la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro” (art. 13, comma 15, e art. 19); - per il solo personale a tempo determinato, la non obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo dall'art. 13, comma 9), come regolato dall'art. 19, comma 2:
“le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
L'art.5 comma 8 D.L: n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, ha previsto che: “le ferie… spettanti al personale … delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e 4 contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”.
La disposizione ha introdotto, pertanto, il divieto di monetizzazione delle ferie non fruite dei pubblici dipendenti, a decorrere dalla sua entrata in vigore (07/07/2012), prevalendo sull'art. 19 CCNL
Comparto Scuola, che ne consentiva la monetizzazione.
La L. n.228/2012, in vigore dal 01/01/2012, con l'art. 1, comma 54, ha previsto, per tutto il personale docente, l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni:
“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Quanto al personale a tempo determinato, l'art.1 comma 55, L. n.228/2012 ha introdotto una clausola derogatoria alla disposizione di cui all'art.5 comma 8 D.L. n.95/2012 (divieto di monetizzazione delle ferie non godute), consentendola espressamente: “Il presente comma non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L'art 1 comma 56 L.n.228/2012 ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) sono inderogabili dalle clausole dei CCNL
e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ciò posto, recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la normativa relativa al diritto alle ferie dei docenti supplenti e alla indennità sostituiva delle ferie non fruite deve essere interpretata in conformità alle norme del diritto dell'U.E. In particolare, il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del D.L. n.95/2012, come integrato dall'art.1 comma 55 della L.n. 228/2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto 5 precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L
-, Ordinanza n. 14268 del 05/05/2022 (Rv. 664850 - 01).
Si veda, altresì, Cass. Sez. L -, Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02), secondo la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
Pertanto, anche la previsione di cui all'art. comma 55, L. n.228/2012, come integrato dall' art. 5 comma 8 D.L. n.95/2012, laddove stabilisce per il docente a tempo determinato l'obbligo di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, con diritto alla monetizzazione delle ferie “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, interpretato conformemente all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE e a quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva quando il datore di lavoro non abbia provato di averlo invitato a fruire delle ferie e di averlo informato, in modo puntuale e in tempo utile, che la mancata fruizione ne determina la perdita.
Si ritiene, altresì, dovuta l'indennità sostitutiva relativa alle festività soppresse non fruite, istituto di origine legale, ex art. 1 comma 1 lett. a) L. n. 937/1977, equiparate al congedo ordinario, di cui seguono la disciplina, ai sensi del comma 2 (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 802/1986), parimenti da ricomprendersi entro l'interpretazione conforme alle norme del diritto dell'Unione e all'art. 7 della direttiva 2003/2008CE regolante le ferie annuali (v. Tribunale di Firenze, sentenza n. 474/2023, est. dott.ssa Carlucci).
Inoltre in ordine alla eccezione in merito alla monetizzazione delle festività soppresse questo GOP fa proprie le ragioni di quanto disposto dalla n. 8924/2024 abbia sancito il seguente principio di diritto, in forza del quale “l'assenza di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie”.
Del resto, tale orientamento è stato abbracciato dalla unanime giurisprudenza di merito. Citiamo, a titolo meramente esemplificativo Tribunale di Milano Sezione Lavoro, secondo cui “Quanto alle festività soppresse, le quali, secondo il , non potrebbero essere monetizzate, si richiama CP_1
Cassazione civile sez. lav., 04/04/2024, n.8926, secondo cui, al contrario l'assenza “di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza
n. 1433/2025 del 26/03/2025).
Ciò premesso parte ricorrente ha rideterminato la propria pretesa
Come da seguente conteggio :
In ordine all'anno scolastico 2015-2016: Stipendio mensile (Euro 1.754,57)/30= Euro 58,49
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2016-2017: Stipendio mensile (Euro 1.768,57)/30= Euro 58,95
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2017-2018: Stipendio mensile (Euro 1.807,77)/30= Euro 60,26
(retribuzione giornaliera); In ordine all'anno scolastico 2018-2019: Stipendio mensile (Euro 1.807,77)/30= Euro 60,26
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2019-2020: Stipendio mensile (Euro 1.837,77)/30= Euro 61,26
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2020-2021: Stipendio mensile (Euro 1.903,16)/30= Euro 63,44
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2021-2022: Stipendio mensile (Euro 1.903,16)/30= Euro 63,44
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2022-2023: Stipendio mensile (Euro 1.903,16)/30= Euro 63,44
(retribuzione giornaliera);
In ordine all'anno scolastico 2023-2024: Stipendio mensile (Euro 1.903,16)/30= Euro 63,44
(retribuzione giornaliera)
2) Tale retribuzione deve essere moltiplicata per i giorni di ferie maturati negli anni scolastici sopra citati (comprensivi, come visto dei giorni di festività soppresse) e rapportati all'orario di servizio di ciascun anno scolastico.
Pertanto per quanto sopra :
In ordine all'anno scolastico 2015/2016: 18,33 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse) x Euro 58,49= Euro 1.072,17. Tale importo deve essere diviso per 18 (orario di cattedra)
e moltiplicato per 7 ) orario da contratto). Otteniamo pertanto la somma di Euro 416,96;
In ordine all'anno scolastico 2016/2017: 24,00 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse) x Euro 58,95= Euro 1.414,80. Tale importo deve essere diviso per 18 (orario di cattedra) e moltiplicato per 7 (orario da contratto). Otteniamo pertanto la somma di Euro 550,20;
In ordine all'anno scolastico 2017/2018: 26,50 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 60,26= Euro 1.596,89;
In ordine all'anno scolastico 2018/2019: 25,67 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 60,26= Euro 1.546,87;
In ordine all'anno scolastico 2019/2020: 27,25 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 61,26= Euro 1.668,52;
In ordine all'anno scolastico 2020/2021: 26,83 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 63,44= Euro 1.702,10;
In ordine all'anno scolastico 2021/2022: 27,25 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 63,44= Euro 1.728,74;
In ordine all'anno scolastico 2022/2023: 27,67 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 63,44= Euro 1.755,38;
In ordine all'anno scolastico 2023/2024: 28,33 (giorni di ferie maturati comprensivi delle festività soppresse)x Euro 63,44= Euro 1.797,26. Occorre a questo punto accertare e quantificare i giorni di ferie richiesti da parte ricorrente negli anni scolastici per cui è giudizio (da detrarre, poi, dal conteggio). Dalle richieste avanzate da parte ricorrente prodotte da controparte, si evince quanto segue:
Nell'anno scolastico 2017-2018 la ricorrente richiede 5 giorni di ferie (dal 05/02/2018 al
07/02/2018, poi in data 17/02/2018 ed infine in data 19/04/2018). Si veda, all'uopo, il modulo di richiesta ferie del 11/01/2018 nonché il modulo del 09/02/2018 ed infine il modulo dell'08/03/2018 prodotti da controparte;
Nell'anno scolastico 2020-2021 la ricorrente richiede un giorno di ferie (29/10/2020). Si veda, all'uopo, l'istanza n. 646 del 6/10/2020;
Nell'anno scolastico 2021-2022 la ricorrente richiede tre giorni di ferie (23/09/2021, 29/11/2021
e 18/05/2022). Vedi istanze 633, 1455 e 895 prodotte da controparte. Giova evidenziare che dalla documentazione prodotta da controparte non si evincono ulteriori richieste SCRITTE da parte ricorrente cosicché debbono essere presi in considerazione, ai fini della decurtazione dal conteggio dell'indennità rivendicata, esclusivamente i giorni di ferie anzidetti (risultanti, per l'appunto, dalla richieste SCRITTE avanzate da parte ricorrente),
In definitiva, tenendo conto di quanto sopra, ne discende il seguente conteggio che tiene conto dei giorni di ferie (così come prima indicati) richiesti espressamente da parte ricorrente (da decurtare).
Pertanto, ne discende quanto segue:
Indennità relativa all'a.s. 2015-2016: Euro 416,96;
Indennità relativa all'a.s. 2016-2017: Euro 550,20;
Indennità relativa all'a.s. 2017-2018: Euro 1.295,59 (Euro 1.596,89-Euro
301,30 (5 giorni di ferie richiesti da parte ricorrente nell'a.s. 2017/2018);
Indennità relativa all'a.s. 2018/2019: Euro 1.546,87;
Indennità relativa all'a.s. 2019/2020: Euro 1.668,52;
Indennità relativa all'a.s. 2020/2021: Euro 1.636,66 (Euro 1.702,10-Euro
63,44 (un giorno di ferie richiesto da parte ricorrente nell'a.s. 2020/2021);
Indennità relativa all'a.s. 2021/2022: Euro 1.538,42 (Euro 1.728,74-Euro
190,32 (tre giorni di ferie richiesti da parte ricorrente nell'a.s. 2021/2022);
Indennità relativa all'a.s. 2022/2023: Euro 1.755,38;
Indennità relativa all'a.s. 2023/2024: Euro 1.797,26.
Per un importo complessivo di Euro 12.202,86, oltre interessi da ogni singola scadenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L.
107/2015, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato nell'anno scolastico 2024- 2025 specificato in ricorso e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del protempore, alla corresponsione della suddetta Controparte_1 CP_3
Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015;
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all''indennità sostitutiva delle ferie non godute degli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017- 2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022, 2022- 2023 e 2023-2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti e, per l'effetto, condannare per tale titolo il Controparte_1
al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 12.202,86 oltre interessi
[...] legali dalle singole scadenze al saldo. ” condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CU con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Pisa, 11dicembre 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone