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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. 879/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Montereale - frazione Ville di Fano (AQ) ed elettivamente domiciliato in Castel Gandolfo (RM), presso lo studio del difensore Avv. Maria Grazia Depasquale
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- disporre in favore della madre l'affidamento esclusivo dei figli e , posto che, per le PE1 PE2 ragioni esposte in narrativa, l'affidamento condiviso è da ritenersi allo stato pregiudizievole per i minori, in ragione delle condotte di vita per un verso ex se sconsiderate e, per altro verso, oppositive ed ostruzionistiche mantenute dal IG. nei rapporti con il genitore co-affidatario e Controparte_1
comunque per difetto di interesse quanto alle principali scelte di vita inerenti e;
PE1 PE2
- condannare il IG. al pagamento delle spese e competenze del procedimento.” Controparte_1
Per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
1.- respingere la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso ex art. 710 cpc perché fondata in fatto ed in diritto;
2.- a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona dei giudici dottor Ciro RIVIEZZO
(Presidente estensore) dottoressa Monica CROCI e dottoressa Antonella CAMILLI, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2917/2019:
a.- affidare in via esclusiva i figli minori (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa presso PE4 Controparte_1
il medesimo, regolando il diritto di visita della madre secondo gli esiti della disponenda CTU;
b.-Revocare l'assegnazione alla IG della casa familiare sita in L'Aquila, Parte_1
alla Via San Sisto 73/A, scala unica, interno 4, posto al primo piano e con annessa cantina al piano terra censita al N.C.E.U. (ora Catasto Fabbricati) del Comune di L'Aquila, al foglio 80, numero 207, sub 10, z.c.1, categoria A/2, classe 1, vani 6,5 già adibito a casa coniugale, nonché l'autorimessa posta al piano seminterrato riportata in N.C.E.U. foglio 80, numero 207 , sub 3, z.c. 1, categoria C6
, classe 6, m.q.18.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.06.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 21.06.2014, nel cui ambito sono nati due figli, Controparte_1
, il 21.08.2013 (minorenne), e , il 20.06.2016 (minorenne), e che, al termine della PE1 PE2 relazione e successivamente alla sentenza di separazione, il Tribunale di L'Aquila statuiva sulle condizioni di divorzio e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale con sentenza n. 330/2020, chiedeva pronunciarsi la modifica delle disposizioni ivi contenute.
2. A sostegno della propria domanda, riferiva che: a) dopo la separazione, il Tribunale di L'Aquila ha regolato l'affidamento dei figli e con la sentenza n. 330/2020, basata su un accordo raggiunto dai PE1 PE2
genitori in mediazione familiare. La sentenza prevede: i) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre;
ii) diritti di visita del padre, IG. che potrà Controparte_1 trascorrere due pomeriggi a settimana con i figli durante il periodo scolastico (dall'uscita da scuola alle 19:00) e durante le vacanze (dalle 11:00 alle 21:00). Dovrà comunicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i due pomeriggi settimanali liberi del mese successivo;
iii) due weekend alternati al mese con i figli, dalle 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nonostante il provvedimento del Tribunale, il IG. ha continuato a CP_1
tenere comportamenti in contrasto con la responsabilità genitoriale, rifiutando la collaborazione con la ex compagna, nonostante la disponibilità da lei dimostrata;
c) in apparenza collaborativo nelle sedi ufficiali, il IG.
adotta comportamenti opposti in privato, ostacolando la IG.ra e screditandola davanti ai figli;
CP_1 Parte_1
d) malgrado l'organizzazione delle visite secondo i suoi impegni lavorativi (spesso comunicati in ritardo), il resistente cambia frequentemente i piani, costringendo la ricorrente a riorganizzare tutto, mentre non accetta eventuali modifiche richieste da quest'ultima. Approfittando della sua posizione lavorativa, invero, rende difficoltosa la gestione del rapporto con i figli, compromettendo l'interesse dei bambini;
e) la IG.ra , Parte_1
infine, è stata costretta a segnalare tali comportamenti, che hanno anche profili di illiceità penale. A titolo esemplificativo, in data 12.01.2022 la IG.ra ha presentato un ricorso al Tribunale lamentando che l'ex Parte_1
marito rifiutava di autorizzare la vaccinazione anti-Covid dei figli. All'udienza del 16.02.2022, il IG. CP_1
ha dichiarato di non essere contrario alla vaccinazione, chiedendo solo una visita pediatrica preliminare. Di
conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la vaccinazione subordinandola al parere positivo del pediatra. Tuttavia,
nonostante il parere favorevole di quest'ultimo ed un appuntamento fissato per il 18.02.2022, il IG. ha CP_1
continuato a ritardare il consenso, sostenendo di voler un nulla osta scritto dal medico, anche dopo la conferma
[... diretta della pediatra durante una visita del 02.05.2022. Questo comportamento è stato ritenuto dalla IG.ra indicativo di una mancanza di affidabilità genitoriale e rappresenterebbe solo uno dei tanti episodi Pt_1
problematici imputabili al ex coniuge;
f) tra le accuse mosse al resistente, si evidenziano il disinteresse verso la salute e l'educazione scolastica dei figli, la mancata aderenza alle prescrizioni mediche ed alimentari per , PE1
la mancanza di sicurezza durante i viaggi in auto, il fumo in presenza dei bambini, il linguaggio offensivo verso la madre davanti ai figli ed un atteggiamento generale di disinteresse e delega delle cure ai familiari. Inoltre, il
IG. ostacolerebbe la comunicazione tra madre e figli ed avrebbe evitato di contribuire alle spese extra CP_1
per i bambini. In alcune occasioni, si sarebbe addirittura presentato in stato di alterazione per prendere i figli;
g)
la IG.ra , pertanto, alla luce di quanto riferito, ritiene che questi comportamenti siano indicativi di una Parte_1
generale inaffidabilità e inadeguatezza a gestire le responsabilità di un affido condiviso. Dunque, richiede l'affidamento esclusivo di e , sottolineando che, secondo la legge (art. 337 c.c.), l'affido esclusivo PE1 PE2 può essere disposto quando l'affido condiviso è considerato contrario all'interesse dei minori, il quale si concentra sulla loro salute e crescita psicofisica equilibrata.
3. Con atto datato 29.09.2022, si costituiva in giudizio il IG. il quale, opponendosi alla CP_1
richiesta avanzata da controparte, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il IG. e la IG.ra si sono sposati nel 2014, dopo una convivenza iniziata nel 2013, e CP_1 Parte_1
hanno avuto due figli, e . La coppia ha vissuto in una casa a L'Aquila, acquistata dal IG. PE1 PE2 CP_1
prima del matrimonio. La separazione è avvenuta nel 2017 ed è stata inizialmente avviata in via giudiziale dalla
IG.ra , per poi trasformarsi in consensuale dopo una controversia sull'addebito per infedeltà; b) la Parte_1
IG.ra è insegnante di lettere a Navelli e convive con il IG. , mentre il IG. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Vigile del Fuoco, è stato trasferito a Roma dopo aver prestato servizio a Norcia;
c) nel 2022, il resistente ha
PE avuto una figlia, , con la nuova compagna, IG.ra d) dopo la separazione, la gestione delle Parte_2 visite dei figli è divenuta problematica. Secondo il resistente, infatti, l'ex moglie ha imposto rigide regole di pianificazione, rendendo difficile conciliare le sue esigenze lavorative con il diritto di frequentazione dei figli.
La ricorrente, invero, richiederebbe con largo anticipo gli orari in cui il padre sarebbe disponibile, ritenendo la frequentazione dei bambini come una concessione piuttosto che un diritto. Inoltre, non sempre avrebbe giustificato i motivi per cui il padre non ha potuto godere dell'intero periodo estivo di frequentazione dei figli;
e) il IG. ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione dei minori, rispettando, per quanto CP_1
possibile, le modalità di visita stabilite nella sentenza di divorzio. Ha esercitato il suo diritto di visita, spesso adattandosi alla gestione unilaterale della madre, che avrebbe limitato significativamente le sue possibilità di relazione con i figli, mettendo a rischio il loro diritto ad una crescita equilibrata. Peraltro, non ci sarebbero prove di comportamenti da parte del padre che possano giustificare l'affidamento esclusivo richiesto dalla madre;
f)
senza dubbio, il rapporto tra gli ex coniugi e è molto conflittuale, con la madre accusata di CP_1 Parte_1
limitare il ruolo paterno nella vita dei figli. Secondo il resistente, invero, la ricorrente adotterebbe un atteggiamento dispotico, prendendo decisioni unilaterali sulle visite dei bambini, nonostante gli accordi di divorzio;
g) durante le vacanze estive, ad esempio, la IG.ra avrebbe ostacolato il tempo che il padre Parte_1 poteva trascorrere con i figli;
in un'altra occasione, il IG. arrivò in ritardo per un appuntamento, così la CP_1
ex moglie decise di prolungare il pranzo con i bambini fino al pomeriggio. Anche per il periodo di agosto,
avrebbe chiesto ai figli di tornare da lei per Ferragosto, nonostante fosse previsto un soggiorno di 15 giorni consecutivi col padre;
h) la madre sembra influenzare la figlia al punto che la bambina a volte esprime il PE1
desiderio di rimanere con il convivente della madre ed i suoi figli, piuttosto che trascorrere del tempo con il padre.
4. All'udienza del 10/10/2022, fissata per la comparizione personale delle parti, queste insistevano nelle rispettive domande ed il procuratore del ricorrente, Avv. Germani, insisteva altresì per la nomina di un CTU al fine di accertare la capacità genitoriale di ambedue i genitori, nonché delle c.d. “famiglie allargate”. Il Presidente, preso atto, concedeva termine di giorni 20 per note e per produzione documentale, e di giorni 10 per repliche, riservando all'esito ordinanza.
5. Con memoria del 31.10.2022, la ricorrente, prendendo posizione rispetto a quanto dichiarato da controparte nella relativa comparsa di costituzione e risposta, accusava l'ex marito di un comportamento irresponsabile verso i figli, soprattutto dopo la nascita della sua nuova figlia, PE
, di cui non avrebbe informato i figli minori in modo adeguato, causando loro confusione e disagio. In particolare, rappresentava che: a) il IG. risulta distante e superficiale nelle CP_1
questioni scolastiche e sanitarie dei bambini e manca di coinvolgimento nella loro educazione e salute;
b) non partecipa alle riunioni scolastiche, non assicura la corretta alimentazione di ed ha impedito la PE1
somministrazione del vaccino anti-COVID ai figli, pur avendoli sottoposti a test allergologici senza informare la madre;
c) il resistente tratta i bambini in maniera irresponsabile e delega le loro cure ai propri familiari, oltre ad aver instaurato un clima di imbarazzo e tensione nei confronti della ricorrente, denigrandola davanti ai figli;
d) in merito alla gestione delle vacanze e dei turni di visita, la IG.ra dichiara che il IG. abbia Parte_1 CP_1
seguito un approccio disorganizzato oltre che inadeguato, senza peraltro contribuire finanziariamente alle spese per le vacanze;
e) precisa che la figlia ha sviluppato riluttanza a frequentare il padre non a causa sua, ma PE1 per la confusione generata dai recenti eventi (nascita inaspettata di una EL), senza il supporto e la sensibilità
del padre nel prepararli ad affrontare tali cambiamenti;
f) sostiene che il IG. sia inadeguato nell'esercizio CP_1
della responsabilità genitoriale, in particolare nella capacità di comprendere e rispondere ai bisogni emotivi dei figli, e che spesso si presenti come vittima piuttosto che agire nel loro interesse;
g) l'affidamento esclusivo alla madre sarebbe quindi una misura di tutela per i minori, considerando che la IG.ra si è sempre occupata Parte_1
di loro sia moralmente che materialmente, mentre il IG. avrebbe mantenuto un comportamento assente CP_1
e irresponsabile, rifiutandosi di sostenere le spese straordinarie e alimentando conflitti;
h) afferma di trovarsi da sola nella gestione dei bambini e che il padre non risponde alle comunicazioni relative alla loro cura e crescita,
intervenendo solo dopo reiterate sollecitazioni. Data la scarsa partecipazione del IG. nelle decisioni CP_1
fondamentali per i figli, come la vaccinazione, e la trascuratezza dei suoi doveri, ritiene che un affidamento esclusivo sia necessario per garantire un centro decisionale unico ed efficiente per il loro benessere. Il fatto che il IG. pur lavorando e vivendo fuori città, chieda l'affidamento esclusivo sarebbe considerato un segno CP_1
di inaffidabilità, oltre che una provocazione.
6. Con note autorizzate del 08.11.2022, il ricorrente replicava a quanto dedotto dalla IG.
[...]
ed insisteva nell'accoglimento della richiesta di CTU. Pt_1
7. Con ordinanza datata 25.01.2023, il Presidente, a scioglimento della riserva e lette le memorie delle parti, ritenuto che le difficoltà evidenziate dalle parti nascano da una elevata conflittualità tra i genitori, che non riescono da soli a gestire con maturità la situazione verificatasi dopo il divorzio, per cui occorre procedere a CTU onde approfondire le ragioni profonde della crisi in atto e cercare di trovare gli assetti migliori per garantire ai figli una crescita serena ed equilibrata, nominava Consulente la Dott.ssa e fissava per il PE6 conferimento dell'incarico l'udienza del 13.02.2023, nel cui ambito autorizzava le parti a nominare i propri CTP e formulava alla CTU il seguente quesito: “accerti la situazione sulla base di colloqui con i genitori e se ritenuto necessario con i figli, valuti la capacità genitoriale di entrami i genitori, cerchi di trovare un asseto condiviso pe rla gestione dei minori e comunque proponga soluzioni idonee a garantire una sana ed equilibrata crescita dei minori stessi, tenga conto delle deduzioni delle parti”.
8. Con nota del 22.02.2023, pertanto, l'Avv. Depasquale comunicava la nomina, quali CTP, delle Dott.sse e . Persona_7 Parte_3
Dal canto suo, la IG.ra nominava CTP la Dott.sa . Parte_1 Persona_8
9. Con nota datata 30.08.2023, la CTU depositava Relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio psicologica, nel corpo della quale, preliminarmente rammentati gli aspetti tecnici e la metodologia e strumenti peritali adottati, la Dott.ssa all'esito dei colloqui avuti sia PE6
con la coppia che con gli stessi singolarmente, oltre che con i minori Controparte_3 PE1
e , in merito all'esame psichico ed alla valutazione delle competenze genitoriali della PE2 ricorrente, riferiva che: a) la IG.ra ha mostrato un atteggiamento collaborativo durante la Parte_1
consulenza tecnica, apparendo lucida e ben orientata. Tuttavia, il suo discorso tendeva a divagare, risultando a volte ridondante e contraddittorio, con una memoria generalmente buona;
b) sebbene il suo comportamento sociale e il funzionamento generale siano adeguati, sul piano affettivo i suoi comportamenti sembrano seguire un ideale piuttosto che essere autentici, suggerendo una certa difensività; c) la IG ha difficoltà a gestire la conflittualità con il padre dei suoi figli, concentrandosi su episodi del passato e mostrando rigidità nelle risposte.
Questo comportamento può amplificare il conflitto piuttosto che cercare soluzioni, e l'altro genitore viene percepito come una minaccia. Inoltre, nonostante un apparente interesse per i figli, la sua ansia e la tendenza al controllo possono inibire la loro autonomia e capacità esplorativa;
d) la funzione genitoriale triadica della IG
sembra carente, con difficoltà a cooperare con il padre e una scarsa flessibilità nei suoi confronti. Questo
comporta una percezione negativa dell'ex marito, che influisce sul suo rapporto con i figli;
e) in conclusione, la
IG.ra presenta criticità nella sua genitorialità, potenzialmente rischiose per lo sviluppo dei minori. Parte_1
9.1.Sul resistente, la CTU riferiva quanto segue: a) il sig. ha dimostrato un atteggiamento adeguato CP_1
e collaborativo durante la consulenza tecnica. Ha mostrato un buon orientamento nel tempo e nello spazio, con una memoria conservata ed un pensiero fluido e organizzato;
b) sebbene la sua modalità di pensiero sia meno introspettiva e più concreta, possiede buone capacità di mentalizzazione, specialmente quando stimolato direttamente. Socialmente, appare adeguato e in grado di riconoscere le proprie difficoltà, attivando un pensiero critico. Tuttavia, nella gestione della conflittualità con la controparte, talvolta attiva modalità di problem-solving
passive e mostra difficoltà nel comunicare, adottando un atteggiamento difensivo verso la IG. ; b) non Parte_1
emergono caratteristiche patologiche nella sua personalità; c) nel rapporto con i figli, il IG. è coinvolto CP_1
e presente, nonostante la distanza che lo separa da loro. Si impegna attivamente per garantire la sua costante presenza e si dimostra flessibile e attento ai loro bisogni;
d) le sue competenze genitoriali sono adeguate e non ci sono elementi critici associabili al conflitto coniugale pre-separazione. In generale, la funzione triadica è
soddisfacente, sebbene la comunicazione con la madre possa essere migliorata;
e) in conclusione, non si riscontrano criticità significative nella sua genitorialità, che risulta essere più che discreta.
9.2.Per quanto riguarda i minori, su la Dott.ssa ha riferito che: a) ha mostrato un PE1 PE6
atteggiamento adeguato e collaborativo durante il colloquio peritale, rispondendo in modo coerente alle richieste degli adulti. Pur essendo una bambina di 9 anni che frequenta con profitto la quarta elementare, ha mantenuto un comportamento prudente e, a tratti, inibito, richiedendo tempo per aprirsi. Si è mostrata attenta e ricettiva, ma ha espresso meno spontaneità riguardo ai genitori ed al contesto familiare, suggerendo un atteggiamento difensivo;
b) ha descritto in modo positivo entrambi i genitori, condividendo giochi e attività quotidiane, ed è
consapevole della gestione attuale della sua famiglia, inclusa la frequentazione con il padre. Tuttavia, non ha rivelato emozioni negative riguardo alla separazione di mamma e papà ed il suo versante espressivo è apparso meno emergente, probabilmente per non deludere nessuno dei genitori;
c) l'osservazione ha messo in luce la difficoltà di ad esprimere le proprie emozioni e peculiarità, insieme ad una ricerca di attenzione PE1 genitoriale che non sempre è soddisfatta;
d) relativamente ai rapporti con la famiglia allargata, li descrive PE1
in modo positivo, ma la figura della sorella minore, figlia del padre e della sua compagna, risulta ancora da integrare nella sua vita, non solo per la recente nascita, ma anche per la scarsa frequentazione del contesto paterno rispetto a quello materno.
Su : a) egli ha mostrato un atteggiamento generalmente adeguato e collaborativo durante il contesto PE2 peritale, con buone capacità di relazione con l'adulto; b) ha 6 anni, frequenta con successo la prima elementare e si è sentito più a suo agio durante l'osservazione familiare, dove la presenza dei genitori e della sorella ha favorito una maggiore spontaneità e partecipazione emotiva;
c) tuttavia, ha fornito spesso risposte evasive, come
“boh”, anche a domande neutre, e in alcune occasioni non ha risposto affatto. Le informazioni che ha condiviso sono state di base e non particolarmente significative, limitando la possibilità di approfondire diversi aspetti della sua vita;
d) è emersa una certa confusione in , non solo legata alla sua giovane età, ma anche alla sua PE2
situazione familiare. In particolare, ha mostrato difficoltà a riconoscere la EL di 9 mesi come tale e a integrare il ruolo del padre come genitore di un'altra bambina, vivendo questa dinamica in modo poco integrato.
9.3.In conclusione, la CTU ha chiarito quanto segue: a) la conflittualità tra i genitori è attualmente un elemento dominante, manifestandosi spesso in modo sottotraccia a causa delle relazioni difficili tra i due e dell'ambiente istituzionale in cui si trovano, come il Tribunale. Nonostante abbiano mostrato comportamenti collaborativi superficiali, gli ex-coniugi hanno difficoltà a rispettare gli accordi di separazione e divorzio,
compresi quelli relativi alle vacanze estive, che continuano ad essere una fonte di conflitto;
b) questa tensione si riflette anche nelle aule di Tribunale, dove le recriminazioni aumentano lo scontro, rendendo i genitori difensivi e poco flessibili nel trovare strategie condivise per la genitorialità. Le problematiche variano da semplici incomprensioni riguardo al calendario delle visite a questioni più complesse, come la gestione della salute e la vaccinazione dei figli, che sono state affrontate in modo caotico e non concordato;
c) la comunicazione tra i genitori è scarsa e inefficace, concentrandosi più sulla difesa personale che su un dialogo sincero per il benessere dei bambini. Inoltre, le criticità genitoriali della IG e la scarsa motivazione di entrambi Pt_1 Parte_1
rendono difficile trovare un accordo condiviso o intraprendere un percorso di mediazione. Attualmente, la situazione di conflittualità non è mediabile e qualsiasi tentativo di conciliazione rischierebbe di essere solo un'inutile formalità; d) attualmente, i minori non presentano condizioni preoccupanti, ma le modalità
disfunzionali nella comunicazione e nella gestione genitoriale creano un ambiente potenzialmente dannoso, in cui i bambini possono sentirsi intrappolati in conflitti tra i genitori. Questo aspetto richiede una rivalutazione futura, in relazione alla capacità dei genitori di rispettare l'assetto stabilito dalla consulenza tecnica. I bambini stanno anche affrontando l'adattamento ad una famiglia allargata, con recenti cambiamenti come la nascita di una EL, che necessita di essere integrata nella loro vita;
e) non ci sono attualmente le condizioni per un
affido esclusivo dei figli a uno dei genitori. La richiesta della IG.ra di un affido esclusivo è infondata, Parte_1
poiché il IG. dimostra di essere un genitore adeguato e fondamentale per la crescita dei figli. Al CP_1
contrario, ci sono criticità nella genitorialità della IG.ra , che potrebbero esporre i minori a rischi Parte_1 evolutivi. Raccomanda, pertanto, che la IG intraprenda un percorso di psicoterapia settimanale per due anni e che i genitori si incontrino mensilmente con un terapeuta per discutere accordi, con la presenza del terapeuta della IG, per affrontare le disfunzioni nella comunicazione. Questi interventi dovrebbero mitigare le criticità
nella gestione della IG.ra e permettere di mantenere il collocamento principale presso la madre;
in Parte_1 caso contrario, si dovrà considerare un'inversione del collocamento.
9.4.Rispondendo al quesito, pertanto, la CTU, considerata l'alta conflittualità e la difficoltà di mediazione tra le parti, ritenendo fondamentale stabilire con chiarezza gli aspetti pratici dell'affido per ridurre i conflitti esistenti, proponeva le seguenti condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, ad integrazione ed ampiamento delle modalità stabilite dalla sentenza n. 330/2020 del Tribunale di L'Aquila: “- Il sig. potrà tener con sé i minori Controparte_1 due pomeriggi a settimana, nel periodo di frequenza scolastica dall'uscita di scuola fino alle 19:00 e nel periodo
di sospensione dalle lezioni, dalle ore 11:00 sino alle 21:00, più due week-end alternati al mese dalle ore 10:00
del sabato alle 20:00 della Domenica;
- Che in considerazione del lavoro del padre, Vigile del Fuoco turnista, lo stesso si impegni a comunicare entro
il 30 di ogni mese, i suoi giorni di visita;
che la IG si impegni altresì entro tre giorni dalla ricezione a
comunicare e motivare eventuali richieste di cambiamento per motivi di rilievo al sig. che i giorni di CP_1
cambiamento accordati debbano essere recuperati dal sig. nella stessa settimana e ove non possibile CP_1
massimo entro la settimana successiva, anche in modo cumulativo ai week-end di sua pertinenza;
- Che gli impegni dei minori (a solo titolo esemplificativo partecipazione a feste di compleanno, gite, attività
sportive, pranzi e cene di classe ecc.) che ricadono nei giorni o nei week-end di visita del padre siano di
pertinenza dello stesso in altre parole saranno svolti con il padre;
- Che nel periodo natalizio, i bambini trascorrano una settimana con la madre ed una settimana con il padre,
dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni;
- Che il 27 Dicembre compleanno della sig.ra i minori stiano comunque con la madre, lo stesso Parte_1
accadrà per il compleanno del sig. il 7 Aprile, comunque cada, anche ad esempio durante le vacanze CP_1
pasquali;
-Che nel periodo delle festività pasquali, i minori trascorrano tre giorni con la madre da giovedì alla domenica
di Pasqua e tre giorni con il padre dalla Domenica di Pasqua dalle 18:00 fino a martedì alle ore 19:00, ad anni
alterni.
-Che le ferie estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno, e che saranno divise al 50%
tra i due genitori, con periodi di permanenza dall'uno o dall'altro di non più di 15 giorni consecutivi. I genitori
quindi, in modo alternato, avranno presso di sé i minori ogni 15 giorni. In caso di villeggiatura (ad esempio la
IG ha l'abitudine di villeggiare al mare per 30 giorni) la IG dovrà riaccompagnare i minori presso il
loro luogo di residenza per consentire al padre il suo esercizio di visita o il prelievo degli stessi. -Che il giorno del compleanno dei minori, di norma festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro,
in caso di festa di compleanno, se possibile che partecipino entrambi i genitori;
- Che in caso di malattia dei bambini, gli stessi rimarranno nell'abitazione in cui si trovano;
i giorni “persi”
da ciascun genitore dovranno essere recuperati, nella stessa settimana o in quella successiva.
Per
- Che il sig. si impegni maggiormente a favorire i rapporti di fraterni tra i minori con la EL , CP_1 per permettere loro di stabilire un legame affettivo e l'integrazione della piccola come parte del loro vissuto familiare.”
9.5.Seguivano osservazioni da parte dei CTP delle parti, su cui la CTU prendeva posizione, replicando – respingendole - alle note critiche formulate dalla CTP di parte ricorrente ed esprimendo, invece, parere favorevole sulla proposta delle CTP di parte resistente circa l'ampliamento del pernottamento dei minori nei week-end di competenza del padre, a partire dal venerdì, in quanto considerato congruo con l'interesse dei minori e in quanto i minori hanno la necessità di potenziare e ampliare la frequentazione con il padre.
10. All'udienza del 07.02.2024, comparsi di fronte al Presidente, Dott.ssa Elvira Buzzelli, i
Procuratori delle parti chiedevano congiuntamente concedersi rinvio per i medesimi incombenti, essendo in corso trattative per tentare un bonario componimento della controversia. Preso atto, il Presidente rinviava al 08/05/2024 per la definizione conciliativa o, in subordine, per la decisione, disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Con nota del 22.04.2024, tuttavia, i procuratori di parte resistente, rappresentando il fallimento di ogni tentativo di conciliazione e chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con la concessione di termini per note conclusive, precisavano le conclusioni.
Seguivano note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di parte resistente, con cui la stessa, riepilogando la tesi difensiva già esposta, contestava radicalmente gli argomenti e le conclusioni non solo di parte resistente ma anche della CTU.
11. Il Presidente, preso atto, tratteneva la causa in decisione e riservava di riferire al Collegio.
12. In ordine al regime di affidamento dei figli minori, oggetto della domanda sia di parte ricorrente che, in via riconvenzionale, di parte resistente, va qui brevemente rammentato quale sia l'orientamento del nostro attuale Ordinamento e della Giurisprudenza prevalente, che in questa sede si condivide pienamente.
13. L'art. 337 ter c.c., ai commi I e II dispone che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (I comma). Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero (II comma).” Dalla lettura della norma emerge evidente come la ratio del Legislatore sia quella di favorire l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come regola generale, aprendosi alla possibilità di disporre un affidamento esclusivo solo in caso di comprovata incapacità di uno dei due di garantire un sereno ed equilibrato di sviluppo dell'esistenza dei minori. A riprova di ciò vi è poi la lettera dell'articolo successivo – art. 337 quater c.c. -, il quale, al primo comma, dispone che: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.” Quello che emerge, pertanto, è un costante ed incondizionato interessamento al bene del minore, che deve essere tutelato sopra ogni cosa.
A tal proposito, è utile richiamare pure la giurisprudenza della Corte di legittimità che, sebbene nel caso di specie trattasse della separazione personale dei coniugi, in questa sede si ritiene che lo stesso concetto ben possa essere esteso anche al caso di modifica delle condizioni di divorzio. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008). È evidente, tuttavia, che, sebbene il regime dell'affidamento condiviso debba considerarsi la regola generale da seguire, in forza della presunzione secondo cui il superiore interesse del minore viene prevalentemente soddisfatto tramite una frequentazione paritaria sia del padre che della madre, vi sono delle situazioni nelle quali, invece, si è costretti a riconoscere che non sempre la presenza di uno (o entrambi) dei genitori faccia il bene del bambino.
14. Orbene, nel caso che qui ci occupa, gli elementi acquisiti al processo inducono a ritenere che entrambe le domande formulate dalle parti, dalla ricorrente e in via riconvenzionale dal resistente, di affidamento esclusivo siano infondate. La consulenza tecnica d'ufficio – convincente e razionale, argomentata con diffusi riferimenti alla letteratura scientifica e ai metodi utilizzati – consente di orientare il convincimento in favore dell'affidamento condiviso, essendo emerso con evidenza come il IG. sia idoneo a garantire il bene CP_1
dei figli ed una loro serena esistenza. Alcuni tratti problematici riguardano a ben vedere la parte ricorrente che, proiettando le proprie asperità nel rapporto con il resistente sui figli, ha finito per condizionare negativamente la relazione con il padre, instillando nei piccoli quasi un senso di colpa nell'interfacciarsi con il papà e con la loro nuova “famiglia allargata”. In tale ottica, appare quantomai convincente la soluzione offerta dalla Dott.ssa che, PE6 segnalando le defaillance riscontrate nell'atteggiamento della IG.ra e rispondendo Parte_1 al quesito postole, ha proposto delle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale che, oltre ad agevolare il rapporto tra i due ex coniugi, sono volte a tutelare e garantire il prioritario interesse dei piccoli e . Questo collegio, infatti, ritiene che percorrere PE1 PE2
la strada di un recupero della comunicazione tra i genitori sia certamente la soluzione migliore per il bene dei figli laddove un affidamento esclusivo dei minori rischierebbe di inasprire i rapporti tra gli adulti e radicare un sentimento di inadeguatezza dei piccoli rispetto al loro rapporto con la figura paterna che, peraltro, è risultata essere positiva all'esito della
Consulenza Tecnica. La rimodulazione delle facoltà di visita secondo le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio potrebbe in sostanza consentire, auspicabilmente, un migliorato e più prolungato rapporto tra il padre e i figli, che potrebbe costituire la base per il rafforzamento dei rapporti tra i figli e i genitori e, non ultimo, anche l'accettazione delle nuove famiglie allargate che, ormai, costituiscono un'ineludibile realtà.
15. Del resto, come precisato dalla suprema corte, infatti, l'affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori non può essere giustificato in ragione della mera sussistenza di un'alta conflittualità dei genitori, che hanno il dovere di fare ogni sforzo per garantire ai loro figli la possibilità di una relazione sana con entrambi. La relazione peritale inoltre offre spunti di valutazione pregnanti che inducono il collegio, alla luce delle corrette ed approfondite considerazioni svolte e sopra riportate, a mantenere l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
16. Entrambe le domande di affidamento esclusivo vanno dunque respinte. 17. In merito alla domanda subordinata riconvenzionale del IG. volta a revocare CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra in conseguenza della dichiarazione di Parte_1
affidamento esclusivo dei piccoli e al padre, trattandosi di domanda PE1 PE2 condizionata all'accoglimento della principale, dal momento che il regime di affidamento nei minori resta invariato, ne segue le sorti, persistendo il regime di collocamento prevalente presso la madre stessa.
18. In ordine alle spese sussistono ragioni di compensazione integrale, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, all'esito della camera di consiglio, così decide:
- Respinge la domanda della ricorrente e la riconvenzionale del resistente di affidamento esclusivo dei minori;
- In parziale accoglimento delle domande del resistente relative alla rimodulazione delle facoltà di visita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, dispone che
a) il IG. potrà tener con sé i minori due pomeriggi a settimana, nel periodo di CP_1 frequenza scolastica dall'uscita di scuola fino alle 19:00 e nel periodo di sospensione dalle lezioni, dalle ore 11:00 sino alle 21:00, più due week-end alternati al mese dalle ore 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) in considerazione del lavoro del padre, Vigile del Fuoco turnista, lo stesso si impegni a comunicare alla IG.ra , entro il 30 di ogni mese, i suoi giorni di visita;
la madre, Parte_1
sua volta, si impegni a comunicare e motivare, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione del IG. eventuali richieste di cambiamento, per motivi di rilievo, CP_1
al padre;
i giorni di cambiamento accordati dovranno essere recuperati dal IG. CP_1
nella stessa settimana e, ove non possibile, massimo entro la settimana successiva, anche in modo cumulativo ai week-end di sua pertinenza;
c) gli impegni dei minori (a solo titolo esemplificativo: partecipazione a feste di compleanno, gite, attività sportive, pranzi e cene di classe ecc.) che ricadono nei giorni o nei week-end di visita del padre saranno di pertinenza dello stesso (in altre parole, saranno svolti con il padre);
d) nel periodo natalizio, i bambini trascorrano una settimana con la madre ed una settimana con il padre, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
e) il 27 dicembre di ogni anno - compleanno della IG.ra - i minori staranno Parte_1
comunque con la madre;
lo stesso accadrà per il compleanno del IG. il 7 aprile, CP_1
comunque cada, anche ad esempio durante le vacanze pasquali;
f) nel periodo delle festività pasquali, i minori trascorrano tre giorni con la madre, da giovedì alla domenica di Pasqua, e tre giorni con il padre, dalla Domenica di Pasqua dalle 18:00 fino a martedì alle ore 19:00, ad anni alterni;
g) le ferie estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno divise al 50% tra i due genitori, con periodi di permanenza dall'uno o dall'altro di non più di 15 giorni consecutivi. I genitori quindi, in modo alternato, avranno presso di sé i minori ogni
15 giorni. In caso di villeggiatura (ad esempio, la IG.ra ha l'abitudine di Parte_1
villeggiare al mare per 30 giorni), la madre dovrà riaccompagnare i minori presso il loro luogo di residenza per consentire al padre il suo esercizio di visita o il prelievo degli stessi;
h) il giorno del compleanno dei minori, di norma festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; in caso di festa di compleanno, se possibile, parteciperanno entrambi i genitori;
i) in caso di malattia dei bambini, gli stessi rimarranno nell'abitazione in cui si trovano;
i giorni “persi” da ciascun genitore dovranno essere recuperati, nella stessa settimana o in quella successiva;
j) il IG. si impegnerà maggiormente a favorire i rapporti fraterni tra i minori con la CP_1
PE EL , per permettere loro di stabilire un legame affettivo e l'integrazione della piccola come parte del loro vissuto familiare;
- spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza, il 7 novembre 2024.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 879/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in L'Aquila (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv. Silvia Catalucci
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._2
in Montereale - frazione Ville di Fano (AQ) ed elettivamente domiciliato in Castel Gandolfo (RM), presso lo studio del difensore Avv. Maria Grazia Depasquale
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- disporre in favore della madre l'affidamento esclusivo dei figli e , posto che, per le PE1 PE2 ragioni esposte in narrativa, l'affidamento condiviso è da ritenersi allo stato pregiudizievole per i minori, in ragione delle condotte di vita per un verso ex se sconsiderate e, per altro verso, oppositive ed ostruzionistiche mantenute dal IG. nei rapporti con il genitore co-affidatario e Controparte_1
comunque per difetto di interesse quanto alle principali scelte di vita inerenti e;
PE1 PE2
- condannare il IG. al pagamento delle spese e competenze del procedimento.” Controparte_1
Per il resistente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis,
1.- respingere la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso ex art. 710 cpc perché fondata in fatto ed in diritto;
2.- a modifica delle statuizioni assunte con la sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, in persona dei giudici dottor Ciro RIVIEZZO
(Presidente estensore) dottoressa Monica CROCI e dottoressa Antonella CAMILLI, all'esito della causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 2917/2019:
a.- affidare in via esclusiva i figli minori (nata il [...]) e Persona_3 [...]
(nato il [...]) al padre con collocazione abitativa presso PE4 Controparte_1
il medesimo, regolando il diritto di visita della madre secondo gli esiti della disponenda CTU;
b.-Revocare l'assegnazione alla IG della casa familiare sita in L'Aquila, Parte_1
alla Via San Sisto 73/A, scala unica, interno 4, posto al primo piano e con annessa cantina al piano terra censita al N.C.E.U. (ora Catasto Fabbricati) del Comune di L'Aquila, al foglio 80, numero 207, sub 10, z.c.1, categoria A/2, classe 1, vani 6,5 già adibito a casa coniugale, nonché l'autorimessa posta al piano seminterrato riportata in N.C.E.U. foglio 80, numero 207 , sub 3, z.c. 1, categoria C6
, classe 6, m.q.18.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso datato 21.06.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 21.06.2014, nel cui ambito sono nati due figli, Controparte_1
, il 21.08.2013 (minorenne), e , il 20.06.2016 (minorenne), e che, al termine della PE1 PE2 relazione e successivamente alla sentenza di separazione, il Tribunale di L'Aquila statuiva sulle condizioni di divorzio e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale con sentenza n. 330/2020, chiedeva pronunciarsi la modifica delle disposizioni ivi contenute.
2. A sostegno della propria domanda, riferiva che: a) dopo la separazione, il Tribunale di L'Aquila ha regolato l'affidamento dei figli e con la sentenza n. 330/2020, basata su un accordo raggiunto dai PE1 PE2
genitori in mediazione familiare. La sentenza prevede: i) affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre;
ii) diritti di visita del padre, IG. che potrà Controparte_1 trascorrere due pomeriggi a settimana con i figli durante il periodo scolastico (dall'uscita da scuola alle 19:00) e durante le vacanze (dalle 11:00 alle 21:00). Dovrà comunicare alla madre, entro il 30 di ogni mese, i due pomeriggi settimanali liberi del mese successivo;
iii) due weekend alternati al mese con i figli, dalle 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) nonostante il provvedimento del Tribunale, il IG. ha continuato a CP_1
tenere comportamenti in contrasto con la responsabilità genitoriale, rifiutando la collaborazione con la ex compagna, nonostante la disponibilità da lei dimostrata;
c) in apparenza collaborativo nelle sedi ufficiali, il IG.
adotta comportamenti opposti in privato, ostacolando la IG.ra e screditandola davanti ai figli;
CP_1 Parte_1
d) malgrado l'organizzazione delle visite secondo i suoi impegni lavorativi (spesso comunicati in ritardo), il resistente cambia frequentemente i piani, costringendo la ricorrente a riorganizzare tutto, mentre non accetta eventuali modifiche richieste da quest'ultima. Approfittando della sua posizione lavorativa, invero, rende difficoltosa la gestione del rapporto con i figli, compromettendo l'interesse dei bambini;
e) la IG.ra , Parte_1
infine, è stata costretta a segnalare tali comportamenti, che hanno anche profili di illiceità penale. A titolo esemplificativo, in data 12.01.2022 la IG.ra ha presentato un ricorso al Tribunale lamentando che l'ex Parte_1
marito rifiutava di autorizzare la vaccinazione anti-Covid dei figli. All'udienza del 16.02.2022, il IG. CP_1
ha dichiarato di non essere contrario alla vaccinazione, chiedendo solo una visita pediatrica preliminare. Di
conseguenza, il Tribunale ha autorizzato la vaccinazione subordinandola al parere positivo del pediatra. Tuttavia,
nonostante il parere favorevole di quest'ultimo ed un appuntamento fissato per il 18.02.2022, il IG. ha CP_1
continuato a ritardare il consenso, sostenendo di voler un nulla osta scritto dal medico, anche dopo la conferma
[... diretta della pediatra durante una visita del 02.05.2022. Questo comportamento è stato ritenuto dalla IG.ra indicativo di una mancanza di affidabilità genitoriale e rappresenterebbe solo uno dei tanti episodi Pt_1
problematici imputabili al ex coniuge;
f) tra le accuse mosse al resistente, si evidenziano il disinteresse verso la salute e l'educazione scolastica dei figli, la mancata aderenza alle prescrizioni mediche ed alimentari per , PE1
la mancanza di sicurezza durante i viaggi in auto, il fumo in presenza dei bambini, il linguaggio offensivo verso la madre davanti ai figli ed un atteggiamento generale di disinteresse e delega delle cure ai familiari. Inoltre, il
IG. ostacolerebbe la comunicazione tra madre e figli ed avrebbe evitato di contribuire alle spese extra CP_1
per i bambini. In alcune occasioni, si sarebbe addirittura presentato in stato di alterazione per prendere i figli;
g)
la IG.ra , pertanto, alla luce di quanto riferito, ritiene che questi comportamenti siano indicativi di una Parte_1
generale inaffidabilità e inadeguatezza a gestire le responsabilità di un affido condiviso. Dunque, richiede l'affidamento esclusivo di e , sottolineando che, secondo la legge (art. 337 c.c.), l'affido esclusivo PE1 PE2 può essere disposto quando l'affido condiviso è considerato contrario all'interesse dei minori, il quale si concentra sulla loro salute e crescita psicofisica equilibrata.
3. Con atto datato 29.09.2022, si costituiva in giudizio il IG. il quale, opponendosi alla CP_1
richiesta avanzata da controparte, contestava radicalmente tutto quanto ex adverso rappresentato, in quanto infondato sia in punto di fatto che di diritto. In particolare, riferiva che: a) il IG. e la IG.ra si sono sposati nel 2014, dopo una convivenza iniziata nel 2013, e CP_1 Parte_1
hanno avuto due figli, e . La coppia ha vissuto in una casa a L'Aquila, acquistata dal IG. PE1 PE2 CP_1
prima del matrimonio. La separazione è avvenuta nel 2017 ed è stata inizialmente avviata in via giudiziale dalla
IG.ra , per poi trasformarsi in consensuale dopo una controversia sull'addebito per infedeltà; b) la Parte_1
IG.ra è insegnante di lettere a Navelli e convive con il IG. , mentre il IG. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Vigile del Fuoco, è stato trasferito a Roma dopo aver prestato servizio a Norcia;
c) nel 2022, il resistente ha
PE avuto una figlia, , con la nuova compagna, IG.ra d) dopo la separazione, la gestione delle Parte_2 visite dei figli è divenuta problematica. Secondo il resistente, infatti, l'ex moglie ha imposto rigide regole di pianificazione, rendendo difficile conciliare le sue esigenze lavorative con il diritto di frequentazione dei figli.
La ricorrente, invero, richiederebbe con largo anticipo gli orari in cui il padre sarebbe disponibile, ritenendo la frequentazione dei bambini come una concessione piuttosto che un diritto. Inoltre, non sempre avrebbe giustificato i motivi per cui il padre non ha potuto godere dell'intero periodo estivo di frequentazione dei figli;
e) il IG. ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione dei minori, rispettando, per quanto CP_1
possibile, le modalità di visita stabilite nella sentenza di divorzio. Ha esercitato il suo diritto di visita, spesso adattandosi alla gestione unilaterale della madre, che avrebbe limitato significativamente le sue possibilità di relazione con i figli, mettendo a rischio il loro diritto ad una crescita equilibrata. Peraltro, non ci sarebbero prove di comportamenti da parte del padre che possano giustificare l'affidamento esclusivo richiesto dalla madre;
f)
senza dubbio, il rapporto tra gli ex coniugi e è molto conflittuale, con la madre accusata di CP_1 Parte_1
limitare il ruolo paterno nella vita dei figli. Secondo il resistente, invero, la ricorrente adotterebbe un atteggiamento dispotico, prendendo decisioni unilaterali sulle visite dei bambini, nonostante gli accordi di divorzio;
g) durante le vacanze estive, ad esempio, la IG.ra avrebbe ostacolato il tempo che il padre Parte_1 poteva trascorrere con i figli;
in un'altra occasione, il IG. arrivò in ritardo per un appuntamento, così la CP_1
ex moglie decise di prolungare il pranzo con i bambini fino al pomeriggio. Anche per il periodo di agosto,
avrebbe chiesto ai figli di tornare da lei per Ferragosto, nonostante fosse previsto un soggiorno di 15 giorni consecutivi col padre;
h) la madre sembra influenzare la figlia al punto che la bambina a volte esprime il PE1
desiderio di rimanere con il convivente della madre ed i suoi figli, piuttosto che trascorrere del tempo con il padre.
4. All'udienza del 10/10/2022, fissata per la comparizione personale delle parti, queste insistevano nelle rispettive domande ed il procuratore del ricorrente, Avv. Germani, insisteva altresì per la nomina di un CTU al fine di accertare la capacità genitoriale di ambedue i genitori, nonché delle c.d. “famiglie allargate”. Il Presidente, preso atto, concedeva termine di giorni 20 per note e per produzione documentale, e di giorni 10 per repliche, riservando all'esito ordinanza.
5. Con memoria del 31.10.2022, la ricorrente, prendendo posizione rispetto a quanto dichiarato da controparte nella relativa comparsa di costituzione e risposta, accusava l'ex marito di un comportamento irresponsabile verso i figli, soprattutto dopo la nascita della sua nuova figlia, PE
, di cui non avrebbe informato i figli minori in modo adeguato, causando loro confusione e disagio. In particolare, rappresentava che: a) il IG. risulta distante e superficiale nelle CP_1
questioni scolastiche e sanitarie dei bambini e manca di coinvolgimento nella loro educazione e salute;
b) non partecipa alle riunioni scolastiche, non assicura la corretta alimentazione di ed ha impedito la PE1
somministrazione del vaccino anti-COVID ai figli, pur avendoli sottoposti a test allergologici senza informare la madre;
c) il resistente tratta i bambini in maniera irresponsabile e delega le loro cure ai propri familiari, oltre ad aver instaurato un clima di imbarazzo e tensione nei confronti della ricorrente, denigrandola davanti ai figli;
d) in merito alla gestione delle vacanze e dei turni di visita, la IG.ra dichiara che il IG. abbia Parte_1 CP_1
seguito un approccio disorganizzato oltre che inadeguato, senza peraltro contribuire finanziariamente alle spese per le vacanze;
e) precisa che la figlia ha sviluppato riluttanza a frequentare il padre non a causa sua, ma PE1 per la confusione generata dai recenti eventi (nascita inaspettata di una EL), senza il supporto e la sensibilità
del padre nel prepararli ad affrontare tali cambiamenti;
f) sostiene che il IG. sia inadeguato nell'esercizio CP_1
della responsabilità genitoriale, in particolare nella capacità di comprendere e rispondere ai bisogni emotivi dei figli, e che spesso si presenti come vittima piuttosto che agire nel loro interesse;
g) l'affidamento esclusivo alla madre sarebbe quindi una misura di tutela per i minori, considerando che la IG.ra si è sempre occupata Parte_1
di loro sia moralmente che materialmente, mentre il IG. avrebbe mantenuto un comportamento assente CP_1
e irresponsabile, rifiutandosi di sostenere le spese straordinarie e alimentando conflitti;
h) afferma di trovarsi da sola nella gestione dei bambini e che il padre non risponde alle comunicazioni relative alla loro cura e crescita,
intervenendo solo dopo reiterate sollecitazioni. Data la scarsa partecipazione del IG. nelle decisioni CP_1
fondamentali per i figli, come la vaccinazione, e la trascuratezza dei suoi doveri, ritiene che un affidamento esclusivo sia necessario per garantire un centro decisionale unico ed efficiente per il loro benessere. Il fatto che il IG. pur lavorando e vivendo fuori città, chieda l'affidamento esclusivo sarebbe considerato un segno CP_1
di inaffidabilità, oltre che una provocazione.
6. Con note autorizzate del 08.11.2022, il ricorrente replicava a quanto dedotto dalla IG.
[...]
ed insisteva nell'accoglimento della richiesta di CTU. Pt_1
7. Con ordinanza datata 25.01.2023, il Presidente, a scioglimento della riserva e lette le memorie delle parti, ritenuto che le difficoltà evidenziate dalle parti nascano da una elevata conflittualità tra i genitori, che non riescono da soli a gestire con maturità la situazione verificatasi dopo il divorzio, per cui occorre procedere a CTU onde approfondire le ragioni profonde della crisi in atto e cercare di trovare gli assetti migliori per garantire ai figli una crescita serena ed equilibrata, nominava Consulente la Dott.ssa e fissava per il PE6 conferimento dell'incarico l'udienza del 13.02.2023, nel cui ambito autorizzava le parti a nominare i propri CTP e formulava alla CTU il seguente quesito: “accerti la situazione sulla base di colloqui con i genitori e se ritenuto necessario con i figli, valuti la capacità genitoriale di entrami i genitori, cerchi di trovare un asseto condiviso pe rla gestione dei minori e comunque proponga soluzioni idonee a garantire una sana ed equilibrata crescita dei minori stessi, tenga conto delle deduzioni delle parti”.
8. Con nota del 22.02.2023, pertanto, l'Avv. Depasquale comunicava la nomina, quali CTP, delle Dott.sse e . Persona_7 Parte_3
Dal canto suo, la IG.ra nominava CTP la Dott.sa . Parte_1 Persona_8
9. Con nota datata 30.08.2023, la CTU depositava Relazione definitiva di consulenza tecnica d'ufficio psicologica, nel corpo della quale, preliminarmente rammentati gli aspetti tecnici e la metodologia e strumenti peritali adottati, la Dott.ssa all'esito dei colloqui avuti sia PE6
con la coppia che con gli stessi singolarmente, oltre che con i minori Controparte_3 PE1
e , in merito all'esame psichico ed alla valutazione delle competenze genitoriali della PE2 ricorrente, riferiva che: a) la IG.ra ha mostrato un atteggiamento collaborativo durante la Parte_1
consulenza tecnica, apparendo lucida e ben orientata. Tuttavia, il suo discorso tendeva a divagare, risultando a volte ridondante e contraddittorio, con una memoria generalmente buona;
b) sebbene il suo comportamento sociale e il funzionamento generale siano adeguati, sul piano affettivo i suoi comportamenti sembrano seguire un ideale piuttosto che essere autentici, suggerendo una certa difensività; c) la IG ha difficoltà a gestire la conflittualità con il padre dei suoi figli, concentrandosi su episodi del passato e mostrando rigidità nelle risposte.
Questo comportamento può amplificare il conflitto piuttosto che cercare soluzioni, e l'altro genitore viene percepito come una minaccia. Inoltre, nonostante un apparente interesse per i figli, la sua ansia e la tendenza al controllo possono inibire la loro autonomia e capacità esplorativa;
d) la funzione genitoriale triadica della IG
sembra carente, con difficoltà a cooperare con il padre e una scarsa flessibilità nei suoi confronti. Questo
comporta una percezione negativa dell'ex marito, che influisce sul suo rapporto con i figli;
e) in conclusione, la
IG.ra presenta criticità nella sua genitorialità, potenzialmente rischiose per lo sviluppo dei minori. Parte_1
9.1.Sul resistente, la CTU riferiva quanto segue: a) il sig. ha dimostrato un atteggiamento adeguato CP_1
e collaborativo durante la consulenza tecnica. Ha mostrato un buon orientamento nel tempo e nello spazio, con una memoria conservata ed un pensiero fluido e organizzato;
b) sebbene la sua modalità di pensiero sia meno introspettiva e più concreta, possiede buone capacità di mentalizzazione, specialmente quando stimolato direttamente. Socialmente, appare adeguato e in grado di riconoscere le proprie difficoltà, attivando un pensiero critico. Tuttavia, nella gestione della conflittualità con la controparte, talvolta attiva modalità di problem-solving
passive e mostra difficoltà nel comunicare, adottando un atteggiamento difensivo verso la IG. ; b) non Parte_1
emergono caratteristiche patologiche nella sua personalità; c) nel rapporto con i figli, il IG. è coinvolto CP_1
e presente, nonostante la distanza che lo separa da loro. Si impegna attivamente per garantire la sua costante presenza e si dimostra flessibile e attento ai loro bisogni;
d) le sue competenze genitoriali sono adeguate e non ci sono elementi critici associabili al conflitto coniugale pre-separazione. In generale, la funzione triadica è
soddisfacente, sebbene la comunicazione con la madre possa essere migliorata;
e) in conclusione, non si riscontrano criticità significative nella sua genitorialità, che risulta essere più che discreta.
9.2.Per quanto riguarda i minori, su la Dott.ssa ha riferito che: a) ha mostrato un PE1 PE6
atteggiamento adeguato e collaborativo durante il colloquio peritale, rispondendo in modo coerente alle richieste degli adulti. Pur essendo una bambina di 9 anni che frequenta con profitto la quarta elementare, ha mantenuto un comportamento prudente e, a tratti, inibito, richiedendo tempo per aprirsi. Si è mostrata attenta e ricettiva, ma ha espresso meno spontaneità riguardo ai genitori ed al contesto familiare, suggerendo un atteggiamento difensivo;
b) ha descritto in modo positivo entrambi i genitori, condividendo giochi e attività quotidiane, ed è
consapevole della gestione attuale della sua famiglia, inclusa la frequentazione con il padre. Tuttavia, non ha rivelato emozioni negative riguardo alla separazione di mamma e papà ed il suo versante espressivo è apparso meno emergente, probabilmente per non deludere nessuno dei genitori;
c) l'osservazione ha messo in luce la difficoltà di ad esprimere le proprie emozioni e peculiarità, insieme ad una ricerca di attenzione PE1 genitoriale che non sempre è soddisfatta;
d) relativamente ai rapporti con la famiglia allargata, li descrive PE1
in modo positivo, ma la figura della sorella minore, figlia del padre e della sua compagna, risulta ancora da integrare nella sua vita, non solo per la recente nascita, ma anche per la scarsa frequentazione del contesto paterno rispetto a quello materno.
Su : a) egli ha mostrato un atteggiamento generalmente adeguato e collaborativo durante il contesto PE2 peritale, con buone capacità di relazione con l'adulto; b) ha 6 anni, frequenta con successo la prima elementare e si è sentito più a suo agio durante l'osservazione familiare, dove la presenza dei genitori e della sorella ha favorito una maggiore spontaneità e partecipazione emotiva;
c) tuttavia, ha fornito spesso risposte evasive, come
“boh”, anche a domande neutre, e in alcune occasioni non ha risposto affatto. Le informazioni che ha condiviso sono state di base e non particolarmente significative, limitando la possibilità di approfondire diversi aspetti della sua vita;
d) è emersa una certa confusione in , non solo legata alla sua giovane età, ma anche alla sua PE2
situazione familiare. In particolare, ha mostrato difficoltà a riconoscere la EL di 9 mesi come tale e a integrare il ruolo del padre come genitore di un'altra bambina, vivendo questa dinamica in modo poco integrato.
9.3.In conclusione, la CTU ha chiarito quanto segue: a) la conflittualità tra i genitori è attualmente un elemento dominante, manifestandosi spesso in modo sottotraccia a causa delle relazioni difficili tra i due e dell'ambiente istituzionale in cui si trovano, come il Tribunale. Nonostante abbiano mostrato comportamenti collaborativi superficiali, gli ex-coniugi hanno difficoltà a rispettare gli accordi di separazione e divorzio,
compresi quelli relativi alle vacanze estive, che continuano ad essere una fonte di conflitto;
b) questa tensione si riflette anche nelle aule di Tribunale, dove le recriminazioni aumentano lo scontro, rendendo i genitori difensivi e poco flessibili nel trovare strategie condivise per la genitorialità. Le problematiche variano da semplici incomprensioni riguardo al calendario delle visite a questioni più complesse, come la gestione della salute e la vaccinazione dei figli, che sono state affrontate in modo caotico e non concordato;
c) la comunicazione tra i genitori è scarsa e inefficace, concentrandosi più sulla difesa personale che su un dialogo sincero per il benessere dei bambini. Inoltre, le criticità genitoriali della IG e la scarsa motivazione di entrambi Pt_1 Parte_1
rendono difficile trovare un accordo condiviso o intraprendere un percorso di mediazione. Attualmente, la situazione di conflittualità non è mediabile e qualsiasi tentativo di conciliazione rischierebbe di essere solo un'inutile formalità; d) attualmente, i minori non presentano condizioni preoccupanti, ma le modalità
disfunzionali nella comunicazione e nella gestione genitoriale creano un ambiente potenzialmente dannoso, in cui i bambini possono sentirsi intrappolati in conflitti tra i genitori. Questo aspetto richiede una rivalutazione futura, in relazione alla capacità dei genitori di rispettare l'assetto stabilito dalla consulenza tecnica. I bambini stanno anche affrontando l'adattamento ad una famiglia allargata, con recenti cambiamenti come la nascita di una EL, che necessita di essere integrata nella loro vita;
e) non ci sono attualmente le condizioni per un
affido esclusivo dei figli a uno dei genitori. La richiesta della IG.ra di un affido esclusivo è infondata, Parte_1
poiché il IG. dimostra di essere un genitore adeguato e fondamentale per la crescita dei figli. Al CP_1
contrario, ci sono criticità nella genitorialità della IG.ra , che potrebbero esporre i minori a rischi Parte_1 evolutivi. Raccomanda, pertanto, che la IG intraprenda un percorso di psicoterapia settimanale per due anni e che i genitori si incontrino mensilmente con un terapeuta per discutere accordi, con la presenza del terapeuta della IG, per affrontare le disfunzioni nella comunicazione. Questi interventi dovrebbero mitigare le criticità
nella gestione della IG.ra e permettere di mantenere il collocamento principale presso la madre;
in Parte_1 caso contrario, si dovrà considerare un'inversione del collocamento.
9.4.Rispondendo al quesito, pertanto, la CTU, considerata l'alta conflittualità e la difficoltà di mediazione tra le parti, ritenendo fondamentale stabilire con chiarezza gli aspetti pratici dell'affido per ridurre i conflitti esistenti, proponeva le seguenti condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, ad integrazione ed ampiamento delle modalità stabilite dalla sentenza n. 330/2020 del Tribunale di L'Aquila: “- Il sig. potrà tener con sé i minori Controparte_1 due pomeriggi a settimana, nel periodo di frequenza scolastica dall'uscita di scuola fino alle 19:00 e nel periodo
di sospensione dalle lezioni, dalle ore 11:00 sino alle 21:00, più due week-end alternati al mese dalle ore 10:00
del sabato alle 20:00 della Domenica;
- Che in considerazione del lavoro del padre, Vigile del Fuoco turnista, lo stesso si impegni a comunicare entro
il 30 di ogni mese, i suoi giorni di visita;
che la IG si impegni altresì entro tre giorni dalla ricezione a
comunicare e motivare eventuali richieste di cambiamento per motivi di rilievo al sig. che i giorni di CP_1
cambiamento accordati debbano essere recuperati dal sig. nella stessa settimana e ove non possibile CP_1
massimo entro la settimana successiva, anche in modo cumulativo ai week-end di sua pertinenza;
- Che gli impegni dei minori (a solo titolo esemplificativo partecipazione a feste di compleanno, gite, attività
sportive, pranzi e cene di classe ecc.) che ricadono nei giorni o nei week-end di visita del padre siano di
pertinenza dello stesso in altre parole saranno svolti con il padre;
- Che nel periodo natalizio, i bambini trascorrano una settimana con la madre ed una settimana con il padre,
dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio ad anni alterni;
- Che il 27 Dicembre compleanno della sig.ra i minori stiano comunque con la madre, lo stesso Parte_1
accadrà per il compleanno del sig. il 7 Aprile, comunque cada, anche ad esempio durante le vacanze CP_1
pasquali;
-Che nel periodo delle festività pasquali, i minori trascorrano tre giorni con la madre da giovedì alla domenica
di Pasqua e tre giorni con il padre dalla Domenica di Pasqua dalle 18:00 fino a martedì alle ore 19:00, ad anni
alterni.
-Che le ferie estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno, e che saranno divise al 50%
tra i due genitori, con periodi di permanenza dall'uno o dall'altro di non più di 15 giorni consecutivi. I genitori
quindi, in modo alternato, avranno presso di sé i minori ogni 15 giorni. In caso di villeggiatura (ad esempio la
IG ha l'abitudine di villeggiare al mare per 30 giorni) la IG dovrà riaccompagnare i minori presso il
loro luogo di residenza per consentire al padre il suo esercizio di visita o il prelievo degli stessi. -Che il giorno del compleanno dei minori, di norma festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro,
in caso di festa di compleanno, se possibile che partecipino entrambi i genitori;
- Che in caso di malattia dei bambini, gli stessi rimarranno nell'abitazione in cui si trovano;
i giorni “persi”
da ciascun genitore dovranno essere recuperati, nella stessa settimana o in quella successiva.
Per
- Che il sig. si impegni maggiormente a favorire i rapporti di fraterni tra i minori con la EL , CP_1 per permettere loro di stabilire un legame affettivo e l'integrazione della piccola come parte del loro vissuto familiare.”
9.5.Seguivano osservazioni da parte dei CTP delle parti, su cui la CTU prendeva posizione, replicando – respingendole - alle note critiche formulate dalla CTP di parte ricorrente ed esprimendo, invece, parere favorevole sulla proposta delle CTP di parte resistente circa l'ampliamento del pernottamento dei minori nei week-end di competenza del padre, a partire dal venerdì, in quanto considerato congruo con l'interesse dei minori e in quanto i minori hanno la necessità di potenziare e ampliare la frequentazione con il padre.
10. All'udienza del 07.02.2024, comparsi di fronte al Presidente, Dott.ssa Elvira Buzzelli, i
Procuratori delle parti chiedevano congiuntamente concedersi rinvio per i medesimi incombenti, essendo in corso trattative per tentare un bonario componimento della controversia. Preso atto, il Presidente rinviava al 08/05/2024 per la definizione conciliativa o, in subordine, per la decisione, disponendo la sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
Con nota del 22.04.2024, tuttavia, i procuratori di parte resistente, rappresentando il fallimento di ogni tentativo di conciliazione e chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con la concessione di termini per note conclusive, precisavano le conclusioni.
Seguivano note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza di parte resistente, con cui la stessa, riepilogando la tesi difensiva già esposta, contestava radicalmente gli argomenti e le conclusioni non solo di parte resistente ma anche della CTU.
11. Il Presidente, preso atto, tratteneva la causa in decisione e riservava di riferire al Collegio.
12. In ordine al regime di affidamento dei figli minori, oggetto della domanda sia di parte ricorrente che, in via riconvenzionale, di parte resistente, va qui brevemente rammentato quale sia l'orientamento del nostro attuale Ordinamento e della Giurisprudenza prevalente, che in questa sede si condivide pienamente.
13. L'art. 337 ter c.c., ai commi I e II dispone che: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (I comma). Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero (II comma).” Dalla lettura della norma emerge evidente come la ratio del Legislatore sia quella di favorire l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, come regola generale, aprendosi alla possibilità di disporre un affidamento esclusivo solo in caso di comprovata incapacità di uno dei due di garantire un sereno ed equilibrato di sviluppo dell'esistenza dei minori. A riprova di ciò vi è poi la lettera dell'articolo successivo – art. 337 quater c.c. -, il quale, al primo comma, dispone che: “Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.” Quello che emerge, pertanto, è un costante ed incondizionato interessamento al bene del minore, che deve essere tutelato sopra ogni cosa.
A tal proposito, è utile richiamare pure la giurisprudenza della Corte di legittimità che, sebbene nel caso di specie trattasse della separazione personale dei coniugi, in questa sede si ritiene che lo stesso concetto ben possa essere esteso anche al caso di modifica delle condizioni di divorzio. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che: “In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che
l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.” (sentenza n. 16593 del 18 giugno 2008). È evidente, tuttavia, che, sebbene il regime dell'affidamento condiviso debba considerarsi la regola generale da seguire, in forza della presunzione secondo cui il superiore interesse del minore viene prevalentemente soddisfatto tramite una frequentazione paritaria sia del padre che della madre, vi sono delle situazioni nelle quali, invece, si è costretti a riconoscere che non sempre la presenza di uno (o entrambi) dei genitori faccia il bene del bambino.
14. Orbene, nel caso che qui ci occupa, gli elementi acquisiti al processo inducono a ritenere che entrambe le domande formulate dalle parti, dalla ricorrente e in via riconvenzionale dal resistente, di affidamento esclusivo siano infondate. La consulenza tecnica d'ufficio – convincente e razionale, argomentata con diffusi riferimenti alla letteratura scientifica e ai metodi utilizzati – consente di orientare il convincimento in favore dell'affidamento condiviso, essendo emerso con evidenza come il IG. sia idoneo a garantire il bene CP_1
dei figli ed una loro serena esistenza. Alcuni tratti problematici riguardano a ben vedere la parte ricorrente che, proiettando le proprie asperità nel rapporto con il resistente sui figli, ha finito per condizionare negativamente la relazione con il padre, instillando nei piccoli quasi un senso di colpa nell'interfacciarsi con il papà e con la loro nuova “famiglia allargata”. In tale ottica, appare quantomai convincente la soluzione offerta dalla Dott.ssa che, PE6 segnalando le defaillance riscontrate nell'atteggiamento della IG.ra e rispondendo Parte_1 al quesito postole, ha proposto delle condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale che, oltre ad agevolare il rapporto tra i due ex coniugi, sono volte a tutelare e garantire il prioritario interesse dei piccoli e . Questo collegio, infatti, ritiene che percorrere PE1 PE2
la strada di un recupero della comunicazione tra i genitori sia certamente la soluzione migliore per il bene dei figli laddove un affidamento esclusivo dei minori rischierebbe di inasprire i rapporti tra gli adulti e radicare un sentimento di inadeguatezza dei piccoli rispetto al loro rapporto con la figura paterna che, peraltro, è risultata essere positiva all'esito della
Consulenza Tecnica. La rimodulazione delle facoltà di visita secondo le indicazioni fornite dal consulente tecnico d'ufficio potrebbe in sostanza consentire, auspicabilmente, un migliorato e più prolungato rapporto tra il padre e i figli, che potrebbe costituire la base per il rafforzamento dei rapporti tra i figli e i genitori e, non ultimo, anche l'accettazione delle nuove famiglie allargate che, ormai, costituiscono un'ineludibile realtà.
15. Del resto, come precisato dalla suprema corte, infatti, l'affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori non può essere giustificato in ragione della mera sussistenza di un'alta conflittualità dei genitori, che hanno il dovere di fare ogni sforzo per garantire ai loro figli la possibilità di una relazione sana con entrambi. La relazione peritale inoltre offre spunti di valutazione pregnanti che inducono il collegio, alla luce delle corrette ed approfondite considerazioni svolte e sopra riportate, a mantenere l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
16. Entrambe le domande di affidamento esclusivo vanno dunque respinte. 17. In merito alla domanda subordinata riconvenzionale del IG. volta a revocare CP_1
l'assegnazione della casa familiare alla IG.ra in conseguenza della dichiarazione di Parte_1
affidamento esclusivo dei piccoli e al padre, trattandosi di domanda PE1 PE2 condizionata all'accoglimento della principale, dal momento che il regime di affidamento nei minori resta invariato, ne segue le sorti, persistendo il regime di collocamento prevalente presso la madre stessa.
18. In ordine alle spese sussistono ragioni di compensazione integrale, in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, all'esito della camera di consiglio, così decide:
- Respinge la domanda della ricorrente e la riconvenzionale del resistente di affidamento esclusivo dei minori;
- In parziale accoglimento delle domande del resistente relative alla rimodulazione delle facoltà di visita, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 330/2020, pubblicata il 21 luglio 2020 ed emessa dal Tribunale ordinario di L'Aquila, dispone che
a) il IG. potrà tener con sé i minori due pomeriggi a settimana, nel periodo di CP_1 frequenza scolastica dall'uscita di scuola fino alle 19:00 e nel periodo di sospensione dalle lezioni, dalle ore 11:00 sino alle 21:00, più due week-end alternati al mese dalle ore 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
b) in considerazione del lavoro del padre, Vigile del Fuoco turnista, lo stesso si impegni a comunicare alla IG.ra , entro il 30 di ogni mese, i suoi giorni di visita;
la madre, Parte_1
sua volta, si impegni a comunicare e motivare, entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione del IG. eventuali richieste di cambiamento, per motivi di rilievo, CP_1
al padre;
i giorni di cambiamento accordati dovranno essere recuperati dal IG. CP_1
nella stessa settimana e, ove non possibile, massimo entro la settimana successiva, anche in modo cumulativo ai week-end di sua pertinenza;
c) gli impegni dei minori (a solo titolo esemplificativo: partecipazione a feste di compleanno, gite, attività sportive, pranzi e cene di classe ecc.) che ricadono nei giorni o nei week-end di visita del padre saranno di pertinenza dello stesso (in altre parole, saranno svolti con il padre);
d) nel periodo natalizio, i bambini trascorrano una settimana con la madre ed una settimana con il padre, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
e) il 27 dicembre di ogni anno - compleanno della IG.ra - i minori staranno Parte_1
comunque con la madre;
lo stesso accadrà per il compleanno del IG. il 7 aprile, CP_1
comunque cada, anche ad esempio durante le vacanze pasquali;
f) nel periodo delle festività pasquali, i minori trascorrano tre giorni con la madre, da giovedì alla domenica di Pasqua, e tre giorni con il padre, dalla Domenica di Pasqua dalle 18:00 fino a martedì alle ore 19:00, ad anni alterni;
g) le ferie estive dovranno essere concordate entro il 30 maggio di ogni anno e saranno divise al 50% tra i due genitori, con periodi di permanenza dall'uno o dall'altro di non più di 15 giorni consecutivi. I genitori quindi, in modo alternato, avranno presso di sé i minori ogni
15 giorni. In caso di villeggiatura (ad esempio, la IG.ra ha l'abitudine di Parte_1
villeggiare al mare per 30 giorni), la madre dovrà riaccompagnare i minori presso il loro luogo di residenza per consentire al padre il suo esercizio di visita o il prelievo degli stessi;
h) il giorno del compleanno dei minori, di norma festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; in caso di festa di compleanno, se possibile, parteciperanno entrambi i genitori;
i) in caso di malattia dei bambini, gli stessi rimarranno nell'abitazione in cui si trovano;
i giorni “persi” da ciascun genitore dovranno essere recuperati, nella stessa settimana o in quella successiva;
j) il IG. si impegnerà maggiormente a favorire i rapporti fraterni tra i minori con la CP_1
PE EL , per permettere loro di stabilire un legame affettivo e l'integrazione della piccola come parte del loro vissuto familiare;
- spese legali compensate.
Così deciso in videoconferenza, il 7 novembre 2024.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli