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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 753/2019 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via S. Anna II Tronco, loc. Spirito Santo, in persona del Presidente Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in Via Bruno Buozzi n.4 è elettivamente domiciliato
appellante
Contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Via XXIV Maggio n.9, , in persona del Curatore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mario Pecoraro del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Mario Travia in , via Magna Grecia n.1/G Parte_1
appellato
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria R.G. n.
828/17 del 21/8/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno appellato conveniva in giudizio l' al fine di far accertare e dichiarare il diritto del ad ottenere Parte_1 Parte_2
dal resistente la restituzione della somma di euro 10.000,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo,
oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la refusione delle spese di lite.
Parte A sostegno della domanda, l'odierno appellato assumeva che la in bonis aveva corrisposto all' il complessivo importo di Euro 35.000,00, in tre diverse tranches per l'acquisto Pt_1 Parte_1
di un immobile di proprietà dell'appellante.
Parte In particolare, corrispondeva la somma in oggetto in ragione di un accordo preliminare di compravendita, poi venuto meno e sciolto per accordo delle parti, in quanto successivamente le parti medesime addivenivano ad una diversa regolamentazione della compravendita mediante la stipula di un contratto di leasing.
Venuto meno l'accordo preliminare, l' restituiva la minor somma di Euro 25.000,00 Pt_1 Parte_1
rispetto alla maggior somma ricevuta di Euro 35.000,00, sicché residuava la restituzione di Euro
10.00000; su richiesta della Curatela, nel frattempo intervenuta con la dichiarazione di fallimento
Parte della del 03.02.2014, l' rifiutava – con missiva del 06.03.2015 a firma Parte_1
dell'odierno difensore e del Presidente dell'Ordine Dott. Pasquale Veneziano – la restituzione del residuo importo di Euro 10.000,00 assumendo di aver ricevuto solo la minor somma di Euro
25.000,00 e non Euro 35.000,00; di conseguenza, avendo restituito tutto quanto percepito, null'altro doveva.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto, in via Parte_1
principale per inosservanza della clausola compromissoria contenuta nel già richiamato contratto preliminare del 9.04.2008, ed in via subordinata per insussistenza di un'istruttoria sommaria. In ogni caso nel merito, evidenziava l'inesistenza del diritto di credito azionato dalla Curatela.
La causa veniva istruita secondo le norme del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc. e definita con ordinanza del 21.08.2019 che così statuiva:
“- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' alla restituzione in favore della Parte_1
2 curatela ricorrente della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali maturati dalla prima
richiesta del 31.05.2016 in atti prodotta, ed ulteriormente maturati fino all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì l'Ordine alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano ex DM
55/2014 per euro 3.100,00 a titolo di compensi, da maggiorarsi di spese forfetarie al 15% oltre IVA
e CPA da calcolarsi come per legge. Rigetta la richiesta di condanna a lite temeraria ex art 96 cpc.”.
Avverso detta ordinanza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione l' eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti processuali (vedi atto di transazione depositato in data 17/10/24) risulta che le parti costituite hanno concordemente dedotto di avere definito in via transattiva la controversia e hanno,
conseguentemente, chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare integralmente le spese di lite.
Va quindi statuito in conformità a tali richieste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria R.G. 828/17 del
[...]
21/8/19, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20.03.2025.
3 Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Salvatore Catalano)
Il Presidente
(dott. Natalino Sapone)
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 753/2019 vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), Parte_1 P.IVA_1
con sede in alla Via S. Anna II Tronco, loc. Spirito Santo, in persona del Presidente Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Natale Polimeni, presso il cui studio in Via Bruno Buozzi n.4 è elettivamente domiciliato
appellante
Contro
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
Via XXIV Maggio n.9, , in persona del Curatore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Mario Pecoraro del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Mario Travia in , via Magna Grecia n.1/G Parte_1
appellato
Oggetto: Appello avverso l'Ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria R.G. n.
828/17 del 21/8/19.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, l'odierno appellato conveniva in giudizio l' al fine di far accertare e dichiarare il diritto del ad ottenere Parte_1 Parte_2
dal resistente la restituzione della somma di euro 10.000,00, oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo,
oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e la refusione delle spese di lite.
Parte A sostegno della domanda, l'odierno appellato assumeva che la in bonis aveva corrisposto all' il complessivo importo di Euro 35.000,00, in tre diverse tranches per l'acquisto Pt_1 Parte_1
di un immobile di proprietà dell'appellante.
Parte In particolare, corrispondeva la somma in oggetto in ragione di un accordo preliminare di compravendita, poi venuto meno e sciolto per accordo delle parti, in quanto successivamente le parti medesime addivenivano ad una diversa regolamentazione della compravendita mediante la stipula di un contratto di leasing.
Venuto meno l'accordo preliminare, l' restituiva la minor somma di Euro 25.000,00 Pt_1 Parte_1
rispetto alla maggior somma ricevuta di Euro 35.000,00, sicché residuava la restituzione di Euro
10.00000; su richiesta della Curatela, nel frattempo intervenuta con la dichiarazione di fallimento
Parte della del 03.02.2014, l' rifiutava – con missiva del 06.03.2015 a firma Parte_1
dell'odierno difensore e del Presidente dell'Ordine Dott. Pasquale Veneziano – la restituzione del residuo importo di Euro 10.000,00 assumendo di aver ricevuto solo la minor somma di Euro
25.000,00 e non Euro 35.000,00; di conseguenza, avendo restituito tutto quanto percepito, null'altro doveva.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto, in via Parte_1
principale per inosservanza della clausola compromissoria contenuta nel già richiamato contratto preliminare del 9.04.2008, ed in via subordinata per insussistenza di un'istruttoria sommaria. In ogni caso nel merito, evidenziava l'inesistenza del diritto di credito azionato dalla Curatela.
La causa veniva istruita secondo le norme del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc. e definita con ordinanza del 21.08.2019 che così statuiva:
“- Accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' alla restituzione in favore della Parte_1
2 curatela ricorrente della somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali maturati dalla prima
richiesta del 31.05.2016 in atti prodotta, ed ulteriormente maturati fino all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì l'Ordine alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano ex DM
55/2014 per euro 3.100,00 a titolo di compensi, da maggiorarsi di spese forfetarie al 15% oltre IVA
e CPA da calcolarsi come per legge. Rigetta la richiesta di condanna a lite temeraria ex art 96 cpc.”.
Avverso detta ordinanza con atto di citazione in appello ritualmente notificato proponeva impugnazione l' eccependo l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 16/7/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 1/7/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti processuali (vedi atto di transazione depositato in data 17/10/24) risulta che le parti costituite hanno concordemente dedotto di avere definito in via transattiva la controversia e hanno,
conseguentemente, chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare integralmente le spese di lite.
Va quindi statuito in conformità a tali richieste.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, avverso l'Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Reggio Calabria R.G. 828/17 del
[...]
21/8/19, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 20.03.2025.
3 Il Giudice ausiliario estensore
(dott. Salvatore Catalano)
Il Presidente
(dott. Natalino Sapone)
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