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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. VG 30009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 30009/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTRAND SIMONA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e Parte_1 [...] hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti concordano che la casa familiare ubicata a Roletto, di proprietà dei famigliari del Sig. , rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo dandosi atto che la Sig.ra ha Pt_1 CP_1 già provveduto ad allontanarsene portando seco i propri effetti personali e i beni mobili concordati con il Sig. ; Pt_1
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a trascorrere in presenza il tempo delle visite con il figlio di cui al seguente calendario e a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo e prelevarlo dai luoghi ove dovrà recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
DISPONE che, tenuto conto della tenera età di (due anni) e fatti salvi, in ogni caso, diversi Per_1 accordi tra i genitori, il minore possa stare con il padre secondo il seguente calendario:
a) fino al compimento del terzo anno di vita di il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio Per_1 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e per 2 week-end al mese alternati, il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Tutti i giorni per una settimana durante il periodo estivo, con sospensione del normale regime di visite padre figlio durante la/le settimana/e in cui il piccolo sarà con la mamma e ripresa delle visite con alternanza dei weekend in base all'ultimo precedente alla sospensione, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore
19,00; tutti i giorni per una settimana, durante le vacanze natalizie (indicativamente dal 23.12 al 31.12
o dal 31.12 al 06.01), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (con riguardo a dal 23.12 al 31.12 con la madre e dal 31.12 al 06.01.25 con il padre con i seguenti orari: Parte_2 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00); alternanza delle altre festività con i medesimi orari
(9,00-12,00 e 16,00- 19,00); il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00, alternando le festività (Pasqua 2025 con la mamma e Pasquetta con il papà); la festa del papà e quella della mamma ed i rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita dal Nido/asilo o, in mancanza, dalle ore 16,00 alle ore 19,00; il giorno del compleanno di ad anni alterni (compleanno 2025 con il papà), dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Per_1
b) Dal compimento del terzo anno di età e fino al compimento di quattro anni: il Sig. potrà Pt_1 incontrare il figlio in piena autonomia secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 (o dall'uscita dall'asilo) fino alle ore 21,00 e per due week-end al mese alternati, il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e la domenica mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Tutti i giorni per due settimane non consecutive
(da comunicarsi alla Sig.ra entro il giorno 31.05) durante il periodo estivo, con sospensione CP_1 del normale regime di visite padre figlio durante la/le settimana/e in cui il piccolo sarà con la mamma e ripresa delle visite con alternanza dei weekend in base all'ultimo precedente alla sospensione, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; tutti i giorni per una settimana durante le vacanze natalizie, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, alternando la settimana dal 23 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 di ogni anno;
alternanza delle altre festività con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore
19,00, alternando le festività; la festa del papà e quella della mamma ed i rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita dal Nido/asilo o, in mancanza, dalle ore 16 alle ore 19,00; il giorno del compleanno di ad anni alterni (compleanno 2025 con il papà), dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Per_1
c) Dal quarto anno di età al quinto: stesso calendario di cui al punto precedente, ma prevedendo anche il pernottamento nei fine settimana alternati presso la casa del padre dal sabato ore 9,00 alla domenica sera ore 20,00 e nel corso delle vacanze estive e natalizie.
d) Dal compimento del quinto anno: a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10,00 al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) e un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 16,00 (o dall'uscita da scuola se a tempo pieno) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) nel weekend di competenza e due pomeriggio infrasettimanali, indicativamente il martedì
e giovedì, dalle ore 16,00 (o dall'uscita da scuola se a tempo pieno) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) nei weekend non di competenza;
due settimane anche non consecutive (da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ciascun anno) durante il periodo estivo;
una settimana durante le vacanze natalizie (un anno dal 23.12 al 31.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 06.01); metà delle vacanze di Pasqua;
alternanza delle altre festività e/o ponti;
la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 16,30, alle ore 20,00; il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, dall'uscita da scuola o, in mancanza, dalle ore 16,30 alle ore 20,00. Si precisa, con riguardo al periodo estivo, che nelle settimane in cui andrà in villeggiatura con la madre, le visite del minore con il padre saranno sospese. Si precisa, Per_1 altresì, che il suddetto calendario delle visite dovrà in ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento del minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse Per_1 manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico curante o dal pediatra.
DA' ATTO che nel caso in cui il figlio cada malato, i genitori si concedono reciprocamente il consenso di potergli far visita, quando il bambino ne faccia richiesta, accogliendo l'altro genitore in casa propria per il tempo della visita. Verrà comunque consentito al padre di recuperare un massimo di un giorno di visita perso per malattia di la settimana successiva. Per_1
DISPONE che ciascun genitore, quando terrà con sé il figlio, consenta all'altro genitore due colloqui telefonici per il tramite della videochiamata, in un orario compatibile con le esigenze del bambino e gli impegni lavorativi dei genitori, rendendosi reperibile sul proprio telefono cellulare fintanto che il minore non ne disporrà di uno proprio.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio minore la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta) tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla
L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Attualmente CP_1 il suo importo è pari a circa € 55,00 mensili.
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio, come disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che il Sig. contribuirà nella misura del 50% alla spesa dei buoni mensa Pt_1
e si dà atto che presta sin d'ora il proprio consenso all'iscrizione di all'estate ragazzi, previa Per_1 scelta comune tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno della estate ragazzi e comunicazione del relativo costo, con conseguente sua partecipazione, nella misura del 50%, alla relativa spesa.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari del figlio con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con lui legami significativi.
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DA' ATTO che i ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Isabella Messina Giudice Relatore dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 30009/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BERTRAND SIMONA Parte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LEO CINZIA che la Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 20/12/2024 e Parte_1 [...] hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti concordano che la casa familiare ubicata a Roletto, di proprietà dei famigliari del Sig. , rimarrà nella disponibilità di quest'ultimo dandosi atto che la Sig.ra ha Pt_1 CP_1 già provveduto ad allontanarsene portando seco i propri effetti personali e i beni mobili concordati con il Sig. ; Pt_1
AFFIDA il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_2 residenza presso la madre.
DISPONE che i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, quelle relative alla salute, l'istruzione, l'educazione, le attività sportive ed extrascolastiche tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Limitatamente all'ordinaria Per_1 amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337 ter c.c.;
DA' ATTO che entrambi i genitori si impegnano a trascorrere in presenza il tempo delle visite con il figlio di cui al seguente calendario e a seguirlo nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo altresì ad accompagnarlo e prelevarlo dai luoghi ove dovrà recarsi per lo svolgimento delle attività di cui sopra.
DISPONE che, tenuto conto della tenera età di (due anni) e fatti salvi, in ogni caso, diversi Per_1 accordi tra i genitori, il minore possa stare con il padre secondo il seguente calendario:
a) fino al compimento del terzo anno di vita di il lunedì pomeriggio ed il mercoledì pomeriggio Per_1 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e per 2 week-end al mese alternati, il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e la domenica mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Tutti i giorni per una settimana durante il periodo estivo, con sospensione del normale regime di visite padre figlio durante la/le settimana/e in cui il piccolo sarà con la mamma e ripresa delle visite con alternanza dei weekend in base all'ultimo precedente alla sospensione, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore
19,00; tutti i giorni per una settimana, durante le vacanze natalizie (indicativamente dal 23.12 al 31.12
o dal 31.12 al 06.01), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 (con riguardo a dal 23.12 al 31.12 con la madre e dal 31.12 al 06.01.25 con il padre con i seguenti orari: Parte_2 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00); alternanza delle altre festività con i medesimi orari
(9,00-12,00 e 16,00- 19,00); il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00, alternando le festività (Pasqua 2025 con la mamma e Pasquetta con il papà); la festa del papà e quella della mamma ed i rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita dal Nido/asilo o, in mancanza, dalle ore 16,00 alle ore 19,00; il giorno del compleanno di ad anni alterni (compleanno 2025 con il papà), dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Per_1
b) Dal compimento del terzo anno di età e fino al compimento di quattro anni: il Sig. potrà Pt_1 incontrare il figlio in piena autonomia secondo il seguente calendario: due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 16,00 (o dall'uscita dall'asilo) fino alle ore 21,00 e per due week-end al mese alternati, il sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e la domenica mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,30. Tutti i giorni per due settimane non consecutive
(da comunicarsi alla Sig.ra entro il giorno 31.05) durante il periodo estivo, con sospensione CP_1 del normale regime di visite padre figlio durante la/le settimana/e in cui il piccolo sarà con la mamma e ripresa delle visite con alternanza dei weekend in base all'ultimo precedente alla sospensione, dalle ore 9,00 alle ore 19,00; tutti i giorni per una settimana durante le vacanze natalizie, dalle ore 9,00 alle ore 19,00, alternando la settimana dal 23 al 31.12 e dal 31.12 al 06.01 di ogni anno;
alternanza delle altre festività con i medesimi orari;
il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, dalle ore 9,00 alle ore
19,00, alternando le festività; la festa del papà e quella della mamma ed i rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita dal Nido/asilo o, in mancanza, dalle ore 16 alle ore 19,00; il giorno del compleanno di ad anni alterni (compleanno 2025 con il papà), dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Per_1
c) Dal quarto anno di età al quinto: stesso calendario di cui al punto precedente, ma prevedendo anche il pernottamento nei fine settimana alternati presso la casa del padre dal sabato ore 9,00 alla domenica sera ore 20,00 e nel corso delle vacanze estive e natalizie.
d) Dal compimento del quinto anno: a fine settimana alternati, dal sabato mattina ore 10,00 al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) e un pomeriggio infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, dalle ore 16,00 (o dall'uscita da scuola se a tempo pieno) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) nel weekend di competenza e due pomeriggio infrasettimanali, indicativamente il martedì
e giovedì, dalle ore 16,00 (o dall'uscita da scuola se a tempo pieno) alla mattina successiva con accompagnamento a scuola (o a casa della madre alle ore 10,00 nei periodi di sospensione dell'attività scolastica) nei weekend non di competenza;
due settimane anche non consecutive (da concordarsi con la madre entro il 31.05 di ciascun anno) durante il periodo estivo;
una settimana durante le vacanze natalizie (un anno dal 23.12 al 31.12 e l'anno successivo dal 31.12 al 06.01); metà delle vacanze di Pasqua;
alternanza delle altre festività e/o ponti;
la festa del papà e della mamma e rispettivi compleanni con il genitore festeggiato, dall'uscita da scuola, o, in mancanza, dalle ore 16,30, alle ore 20,00; il giorno del compleanno del figlio ad anni alterni, dall'uscita da scuola o, in mancanza, dalle ore 16,30 alle ore 20,00. Si precisa, con riguardo al periodo estivo, che nelle settimane in cui andrà in villeggiatura con la madre, le visite del minore con il padre saranno sospese. Si precisa, Per_1 altresì, che il suddetto calendario delle visite dovrà in ogni caso essere calibrato alle reazioni di adattamento del minore e potrà, pertanto, subire delle restrizioni nel caso in cui dovesse Per_1 manifestare disagio psico-fisico accertato dal medico curante o dal pediatra.
DA' ATTO che nel caso in cui il figlio cada malato, i genitori si concedono reciprocamente il consenso di potergli far visita, quando il bambino ne faccia richiesta, accogliendo l'altro genitore in casa propria per il tempo della visita. Verrà comunque consentito al padre di recuperare un massimo di un giorno di visita perso per malattia di la settimana successiva. Per_1
DISPONE che ciascun genitore, quando terrà con sé il figlio, consenta all'altro genitore due colloqui telefonici per il tramite della videochiamata, in un orario compatibile con le esigenze del bambino e gli impegni lavorativi dei genitori, rendendosi reperibile sul proprio telefono cellulare fintanto che il minore non ne disporrà di uno proprio.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio minore la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta) tramite bonifico Per_1 bancario da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico universale riferito alla prole, previsto dalla
L. n. 46/2021, e futuri equipollenti, sarà percepito in via esclusiva dalla Sig.ra Attualmente CP_1 il suo importo è pari a circa € 55,00 mensili.
DISPONE che le spese straordinarie relative al figlio, come disciplinate dal noto protocollo del Tribunale di Torino che qui si richiama, vengano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si precisa che il Sig. contribuirà nella misura del 50% alla spesa dei buoni mensa Pt_1
e si dà atto che presta sin d'ora il proprio consenso all'iscrizione di all'estate ragazzi, previa Per_1 scelta comune tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno della estate ragazzi e comunicazione del relativo costo, con conseguente sua partecipazione, nella misura del 50%, alla relativa spesa.
DA' ATTO che i genitori si impegnano a non ostacolare i rapporti familiari del figlio con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, nonché con quanti abbiano costruito con lui legami significativi.
DA' ATTO che i ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
DA' ATTO che i ricorrenti si, impegnano, altresì, a provvedere alla sottoscrizione di qualsivoglia modulistica necessiti per il rilascio della carta di identità o documenti equipollenti, anche se validi per l'espatrio del minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Isabella Messina Dr.ssa Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.