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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2504/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Coscetta e Donato Montone, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Giotto n.18
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in UG (in data 8.10.2011) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano le figlie (in data 8.11.2008), (in data 5.4.2011) e Persona_1 Controparte_2
(in data 19.8.2017) chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, Persona_2
alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
[...]
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 450,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 14.4.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e Controparte_1
non costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (15.2.2023), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 16.2.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza dell' nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale delle CP_1
figlie , tale da pregiudicare il loro Persona_1 Controparte_2 Persona_2
interesse.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre ha completamente abbandonato le minori, non vede e non sente le figlie oramai da diversi anni, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei loro confronti sia da un punto di vista morale che materiale, non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido delle minori alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra le minori e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente: parte ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria come collaboratrice domestica, percepisce l'importo pari ad euro 1.100,00 a titolo di reddito di inclusione, nonché l'importo pari ad euro 700,00 a titolo di assegno unico;
parte resistente ha sempre lavorato come venditore ambulante;
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte ricorrente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, a carico del e in favore della , l'assegno pari ad euro CP_1 Pt_1
450,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in UG, in data 8.10.2011, tra (nata in [...], il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato in [...] - Nigeria il 31.8.1980), atto n. 157, parte I, serie A, anno 2011;
- dispone l'affido superesclusivo delle minori Persona_1 Controparte_2 [...]
alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
Persona_2
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga l' a corrispondere, in favore della , l'assegno mensile pari ad euro 450,00 a CP_1 Pt_1
titolo di mantenimento delle minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UG per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente giudizio che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Riccardo Coscetta e Donato Montone, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ..
Così deciso, in camera di consiglio. Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2504/2024 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Coscetta e Donato Montone, Parte_1
presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Giotto n.18
RICORRENTE
E
domiciliato come in atti Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 25.3.2024, l'odierna ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in UG (in data 8.10.2011) con , dalla cui unione Controparte_1
nascevano le figlie (in data 8.11.2008), (in data 5.4.2011) e Persona_1 Controparte_2
(in data 19.8.2017) chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, Persona_2
alle seguenti condizioni:
- disporre l'affido esclusivo delle minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
[...]
- obbligare il resistente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 450,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Il resistente , benché regolarmente citato, restava contumace. Controparte_1 Solo parte ricorrente compariva, in data 14.4.2025, innanzi al giudice istruttore, il quale, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , regolarmente citato e Controparte_1
non costituito.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (15.2.2023), nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa depositato il 16.2.2023, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, in primo luogo, va evidenziato che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, in tema di affidamento dei figli minori, l'affidamento
“condiviso” (comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo. Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore, che in tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n. 26587/2009; Cass. n.
24526/2010). Si è poi precisato che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità di esercizio dell'affidamento è quello del superiore interesse della prole, atteso il diritto preminente dei figli a una crescita sana ed equilibrata (Cass. 12954/2018; Cass.
21916/2019). Pertanto, la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022). All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori
(quale l'affidamento c.d. superesclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 32876/2022; Cass. 4056/2023; Cass. n. 26517/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'istruttoria compiuta è emersa una manifesta inidoneità ovvero carenza dell' nei fondamentali compiti di cura, assistenza morale e materiale delle CP_1
figlie , tale da pregiudicare il loro Persona_1 Controparte_2 Persona_2
interesse.
Ed invero, sulla base della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente è emerso che il padre ha completamente abbandonato le minori, non vede e non sente le figlie oramai da diversi anni, ha mostrato un atteggiamento di assoluto disinteresse nei loro confronti sia da un punto di vista morale che materiale, non ha mai contribuito al loro mantenimento.
Alla luce dei suesposti elementi non può che disporsi l'affido delle minori alla madre, con residenza privilegiata presso la sua abitazione, nella sua forma c.d. “superesclusiva”, nel senso che anche le decisioni di maggior interesse per le minori (relative alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla salute etc.) potranno essere prese unicamente dalla madre.
Alla luce del quadro come prospettato non si ritengono sussistenti i presupposti per regolamentare il diritto/dovere di visita paterno, salve eventuali successive evoluzioni significative del rapporto tra le minori e il resistente, anche all'esito di un percorso di valutazione/rafforzamento delle capacità genitoriali da intraprendersi a cura dello stesso resistente.
Avuto riguardo agli aspetti economici, comparate le rispettive situazioni economico-reddituali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni della parte ricorrente: parte ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria come collaboratrice domestica, percepisce l'importo pari ad euro 1.100,00 a titolo di reddito di inclusione, nonché l'importo pari ad euro 700,00 a titolo di assegno unico;
parte resistente ha sempre lavorato come venditore ambulante;
e valutati i criteri di cui all'art. 337ter 4co c.c., si ritiene congruo determinare, così come d'altronde richiesto dalla stessa parte ricorrente, a conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, a carico del e in favore della , l'assegno pari ad euro CP_1 Pt_1
450,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento delle figlie minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
l'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della ricorrente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Nulla va stabilito in favore dei coniugi, in assenza di domanda.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in UG, in data 8.10.2011, tra (nata in [...], il [...]) e Parte_1 Controparte_1
(nato in [...] - Nigeria il 31.8.1980), atto n. 157, parte I, serie A, anno 2011;
- dispone l'affido superesclusivo delle minori Persona_1 Controparte_2 [...]
alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
Persona_2
- nulla sul diritto/dovere di visita paterno;
- obbliga l' a corrispondere, in favore della , l'assegno mensile pari ad euro 450,00 a CP_1 Pt_1
titolo di mantenimento delle minori , Persona_1 Controparte_2 Persona_2
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UG per gli adempimenti di legge;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1
lite del presente giudizio che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed euro 3.195,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Riccardo Coscetta e Donato Montone, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ..
Così deciso, in camera di consiglio. Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro