Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4454 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
13.02.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall' avv.to Parte_1 C.F._1
Bruno Spagna Musso, presso il cui studio elettivamente domicilia in viale Colli
Aminei, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_2 C.F._2
Vincenzo De Angelis, presso il cui studio elettivamente domicilia in viale Colli
Aminei, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.11.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio civile in AS TU (CE) il 22.8.2016, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.02.2025, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 25.02.2025.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto (n.7202/2020) depositato in cancelleria in data 18.12.2020; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, per mutuo consenso, ciascuno nella residenza appresso indicata: la casa sita in Giugliano in Campania alla
Via Colonne n. 2/d Fabb. B, rimane alla sig.ra mentre il IG. Parte_2
ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione, sita in Melito Parte_1 di Napoli alla Via IGnorelli n. 12.
2. Il figlio viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i Per_1 quali assumeranno ogni decisione relativa alla sua crescita, alla sua istruzione ed educazione. In ogni caso, il minore avrà la residenza privilegiata presso il domicilio della mamma, con il diritto del padre di vederlo e tenerlo con se il
Martedì e il Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo , nonché un fine settimana al mese ( il Per_1 sabato dalle ore 13.00 fino alla domenica alle ore 19.00), sempre compatibilmente con gli impegni scolastici del piccolo . Per_1
3. Per i periodi festivi il minore trascorrerà, Natale, Capodanno e Pasqua, nonché le rispettive vigilie, alternativamente le prime festività con il padre e le seconde con la madre e viceversa. Per le vacanze estive, il minore trascorrerà insieme al padre almeno quindici giorni, salvo diversi accordi tra le parti, o in altro periodo dell'anno a concordarsi, previo avviso scritto, previo avviso scritto, con comunicazione del luogo ove il citato periodo di vacanza verrà trascorso.
4. I ricorrenti rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di assegno di mantenimento, dichiarando entrambi di essere economicamente autosufficienti.
5. Il verserà alla moglie una somma mensile di € 450,00 ( Parte_1
Quattrocentocinquanta) rivalutabili secondo l'indice Istat, quale contributo per il mantenimento del figlio minore (resta scolastica e vestiario) entro il Per_1 cinque di ogni mese, tramite vaglia postale o assegno bancario o bonifico.
6. Il inoltre, provvederà, in aggiunta all'assegno di mantenimento su Pt_1 previsto, al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il mantenimento delle spese scolastiche e quelle mediche anche eventualmente presso strutture private o convenzionate, indicate esclusivamente dalla IG.ra , Parte_2 nonché per tutte quelle sportive, agonistiche e non, dietro esibizione dei documenti giustificativi di spesa.
7. I ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
, c.f.: ) e , c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in AS TU (CE) il 22.8.2016 (atto n.60, C.F._2
Parte II, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 8..4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro