Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1756
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità della disciplina di cui all’art. 15 bis comma 2 l.118/2014

    La Corte ha ritenuto che la disciplina applicabile sia contenuta nell'art. 15-bis, comma 1, legge n. 67 del 2014, che prevede che le disposizioni sull'assenza si applichino ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, a condizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Tuttavia, il comma 2 stabilisce che le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. Dagli atti risulta che la contumacia è stata dichiarata con ordinanza del GUP e ribadita in dibattimento, e che l'imputato era costituito contumace. La mera omissione della dichiarazione di contumacia non incide sulle garanzie dell'imputato. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'istituto della rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.), che si applica solo ai casi di assenza, mentre ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla legge n. 67/2014 si applica la disciplina della restituzione in termine (art. 175, comma 2, c.p.p. previgente). Infine, l'istanza di rescissione non può essere qualificata come istanza di restituzione in termini, essendo ontologicamente diverse le due figure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1756
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1756
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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