CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 21/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocato Emanuele Li Puma in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato CP_2
IZ RE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 5 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza n. 1217/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 20 dicembre 2022 (G.U. Dott. Andrea Bernardino), notificata in data 18 gennaio 2023, nel giudizio di primo grado avente ruolo generale n.
450/2020 introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ.:
- in via pregiudiziale di rito, sospendere ex art. 295 cod. proc. civ. il presente procedimento fino alla definizione del contenzioso tra e in corso di riassunzione CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3730/2022 pubblicata il 11.10.2022;
- nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e rigettare le domande tutte del Sig. così come proposte e formulate nel primo grado di CP_2
giudizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto, accertare l'improponibilità della domanda del Sig. per mancata previa istanza stragiudiziale di liquidazione, e CP_2
comunque accertare che il Sig. non ha diritto alla liquidazione del conto individuale CP_2
né del TFR, e quindi annullare e/o revocare la condanna di al pagamento della CP_1
somma di Euro 30.965,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale, nonché annullare e/o revocare la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo CP_1
grado di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 per compenso oltre Euro 21,50 per spese vive e spese generali al 15% oltre accessori;
- sempre nel merito, in via subordinata, ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge n.
724/1994 e dall'art. 16 comma VI legge n. 412/1991, revocare la statuizione con cui è stato disposto che le somme da corrispondere al lavoratore debbano essere rivalutate ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ.;
- in ogni caso, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
n. 1217/2022, condannare l'appellata e il suo procuratore dichiaratosi antistatario in primo grado al pagamento in restituzione di quanto eventualmente versato (o di quella minor somma che risulterà non dovuta da ) in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_1
maggiorato degli interessi di legge, dalla data del pagamento e fino alla data della restituzione.
2 Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezioni o deduzioni voglia accogliere le seguenti conclusioni
- in via principale
• confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata e condizionale
• accertare e dichiarare che nel corso del giudizio di primo grado ha già CP_1
riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire quanto accantonato a titolo di conto individuale e, quindi, dichiarare, la intervenuta cessazione della materia del contendere;
• con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, premesso di essere un Parte_1
dipendente dell' e di aver lavorato dal 21 luglio 1997 al 31 maggio 2016 Parte_2
alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il CP_3
personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse previdenziali pubbliche C.P.D.E.L. e
I.N.A.D.E.L. istituite presso l' infine confluito nell' CP_4 CP_5
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dalla
Controparte_1
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' ha rivendicato la liquidazione delle somme accantonate sulla rispettiva posizione CP_5
previdenziale siccome infruttuosamente già richiesta in via stragiudiziale con nota del 9 agosto 2016 rimasta senza l'esito sperato.
In particolare ha chiesto la condanna della predetta al pagamento in suo favore CP_1
a titolo di conto individuale di euro 30.965,00, oltre accessori di legge, ed a titolo di T.F.R di
3 euro 20.243,00, oltre accessori di legge, del pari giacente presso l' stante la CP_1
cessazione del pregresso rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio con articolata Controparte_1
memoria difensiva ed ha concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1217/2022 del 20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 30.965,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha invece posto a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza di CP_1
primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) dell' nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque sia venuto Pt_3 CP_1
meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione cui il Parte_2
lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo ha riproposto le argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di CP_3
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_5
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo distinto motivo di gravame la appellante lamenta la omessa CP_1
pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla eccepita improponibilità della domanda attorea, stante la mancanza di una previa richiesta stragiudiziale di liquidazione delle somme
4 controverse da parte del lavoratore siccome prevista dall'art. 12 comma 2 dal Regolamento
Fondo Previdenza CP_1
3. Con il terzo motivo di appello la ha escluso che nel caso di specie operi la CP_1
previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dal nde CP_2
legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_2
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dall' posto Pt_3
che difetta il proprio il presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
4. Il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata laddove, in violazione di legge, ha condannato la al pagamento delle somme ivi indicate maggiorate con gli CP_1
interessi legali e la rivalutazione monetaria, voci queste non cumulabili ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991, operanti nel caso di specie diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
5. Il quinto motivo di doglianza concerne la erroneità della decisione di prime cure laddove il giudicante, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa della non ha ritenuto CP_1
dover disporre la sospensione, da ritenersi necessaria, del procedimento ai sensi degli artt.
5 295 e 337 c.p.c. con riguardo al separato giudizio pendente presso il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
Tale giudizio, che vede coinvolte l' e on riguardo CP_5 CP_6 CP_3
all'obbligo di quest'ultima al versamento di parte della contribuzione dovuta presso l sarebbe infatti pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio promosso CP_1
dall' Pt_3
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
6. La parte appellata si è ritualmente costituita con apposita memoria ove ha argomentato rispetto a ciascun singolo motivo di gravame proposto da controparte deducendo, altresì, che con provvedimento del 18 gennaio 2021 la appellante ha provveduto ad erogargli CP_1
proprio le somme controverse che egli aveva accumulato sulla sua posizione previdenziale presso il Fondo gestito dalla stessa CP_1
Ha soggiunto di non averne espressamente dato atto in corso di causa non avendo esattamente compreso quale fosse la corretta imputazione degli importi ricevuti sostenendo che di tale esborso avrebbe, di contro, dovuto dar conto l'appellante già nel corso del giudizio di primo grado.
Sulla scorta di tale dirimente circostanza ha quindi rassegnato le conclusioni anzidette.
7. Nelle more del giudizio la difesa appellante, previo invito al riguardo formulato dal
Collegio alle parti con ordinanza del 14 maggio 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello.
In particolare ha depositato note scritte del seguente tenore dichiara di rinunciare agli atti del giudizio in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e all'art. 359 c.p.c. nei confronti del convenuto Sig. con il seguente accordo sulle spese: CP_2
compensazione parziale delle stesse per il solo giudizio di appello col contestuale riconoscimento forfettario in favore della parte appellata Sig. di un compenso CP_2
pari a 600,00 euro, oltre rimborso del 15 % ed accessori di legge: chiedendo quindi che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare in tal senso l'estinzione del processo così provvedendo sulle spese.
6 Le stesse note recano, inoltre, una seconda parte ove si prevede che il accetta CP_2
l'avversa rinuncia ed aderisce anche alle modalità di quantificazione delle spese di lite per il grado di appello come prospettate da controparte (ossia parziale compensazione delle stesse e riconoscimento in favore dell'appellato di un importo di 600,00 euro oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge).
La difesa appellata, comparsa alla udienza dell'8 ottobre 2025 con il procuratore costituito, ha dichiarato di accettare l'avversa rinuncia all'atto di appello richiamando, anche per quanto concerne il regime delle spese del presente grado di giudizio, la documentazione in atti.
Tali deduzioni difensive recanti i termini dell'accordo sono state ulteriormente ribadite dalle parti con le note sostitutive depositate rispettivamente il 5 novembre 2025 dalla appellante ed il 30 ottobre 2025 dall'appellato.
8. Tanto premesso reputa il Collegio che alla luce della concorde volontà rappresentata dalle parti nei termini dianzi chiariti debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
[...]
8.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
CA), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di
7 primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui CP_7
non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso
[...]
e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo (v.
Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il
8 diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996,
Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
8.2. Nel caso di specie, tuttavia, tale ultima questione è superata posto che, come visto, le parti hanno raggiunto un accordo tra loro, come d'altronde consentito dall'art. 306 comma 4 primo periodo c.p.c., ove si prevede la parziale compensazione delle stesse e la quantificazione della residua parte dovuta al n ragione di 600,00 euro, oltre rimborso CP_2
forfettario del 15 % oltre accessori di legge
9 9. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. ord. n. 19560/2015
e Cass. ord. n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Dispone, in conformità all'accordo raggiunto sul punto dalle parti, la parziale compensazione delle spese del presente giudizio e condanna la alla Controparte_1
rifusione in favore di della restante parte che liquida in euro 600,00, oltre CP_2
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo che precede, in favore del procuratore di dichiaratosi distrattario. CP_2
Così deciso in Cagliari il 6 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
GI RR MA SA CA
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa MA SA CA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. GI RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 21 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
Controparte_1
, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
[...]
dall'Avvocato Emanuele Li Puma in virtù di procura speciale come in atti, elettivamente domiciliata in Sanluri presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Bandinu;
APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato CP_2
IZ RE, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 5 novembre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza n. 1217/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 20 dicembre 2022 (G.U. Dott. Andrea Bernardino), notificata in data 18 gennaio 2023, nel giudizio di primo grado avente ruolo generale n.
450/2020 introdotto con ricorso ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ.:
- in via pregiudiziale di rito, sospendere ex art. 295 cod. proc. civ. il presente procedimento fino alla definizione del contenzioso tra e in corso di riassunzione CP_1 CP_3
dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi della sentenza della Corte di Appello di Roma n.
3730/2022 pubblicata il 11.10.2022;
- nel merito, accogliere il presente appello per i motivi tutti come sopra dedotti e rigettare le domande tutte del Sig. così come proposte e formulate nel primo grado di CP_2
giudizio, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
per l'effetto, accertare l'improponibilità della domanda del Sig. per mancata previa istanza stragiudiziale di liquidazione, e CP_2
comunque accertare che il Sig. non ha diritto alla liquidazione del conto individuale CP_2
né del TFR, e quindi annullare e/o revocare la condanna di al pagamento della CP_1
somma di Euro 30.965,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi in misura legale, nonché annullare e/o revocare la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo CP_1
grado di giudizio liquidate in Euro 3.000,00 per compenso oltre Euro 21,50 per spese vive e spese generali al 15% oltre accessori;
- sempre nel merito, in via subordinata, ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge n.
724/1994 e dall'art. 16 comma VI legge n. 412/1991, revocare la statuizione con cui è stato disposto che le somme da corrispondere al lavoratore debbano essere rivalutate ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ.;
- in ogni caso, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
n. 1217/2022, condannare l'appellata e il suo procuratore dichiaratosi antistatario in primo grado al pagamento in restituzione di quanto eventualmente versato (o di quella minor somma che risulterà non dovuta da ) in esecuzione della sentenza di primo grado, CP_1
maggiorato degli interessi di legge, dalla data del pagamento e fino alla data della restituzione.
2 Con vittoria di compensi e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
L'adita Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezioni o deduzioni voglia accogliere le seguenti conclusioni
- in via principale
• confermare la sentenza impugnata;
- in via subordinata e condizionale
• accertare e dichiarare che nel corso del giudizio di primo grado ha già CP_1
riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire quanto accantonato a titolo di conto individuale e, quindi, dichiarare, la intervenuta cessazione della materia del contendere;
• con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, ordinandone la distrazione in favore del sottoscritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 2020, premesso di essere un Parte_1
dipendente dell' e di aver lavorato dal 21 luglio 1997 al 31 maggio 2016 Parte_2
alle dipendenze dell'Ente Foreste della Sardegna cui era subentrata, ai sensi della legge regionale n. 8/2016, l'attuale datrice di lavoro, ha esposto che con la nascita di il CP_3
personale dell'agenzia è stato iscritto alle casse previdenziali pubbliche C.P.D.E.L. e
I.N.A.D.E.L. istituite presso l' infine confluito nell' CP_4 CP_5
In precedenza, ha soggiunto lo stesso presso il precedente ente datore di lavoro egli CP_2
era invece assoggettato ad un regime previdenziale di tipo privatistico gestito dalla
Controparte_1
Alla luce di tale disciplina, non essendo egli più iscritto alla cassa ma CP_1
all' ha rivendicato la liquidazione delle somme accantonate sulla rispettiva posizione CP_5
previdenziale siccome infruttuosamente già richiesta in via stragiudiziale con nota del 9 agosto 2016 rimasta senza l'esito sperato.
In particolare ha chiesto la condanna della predetta al pagamento in suo favore CP_1
a titolo di conto individuale di euro 30.965,00, oltre accessori di legge, ed a titolo di T.F.R di
3 euro 20.243,00, oltre accessori di legge, del pari giacente presso l' stante la CP_1
cessazione del pregresso rapporto di impiego.
La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio con articolata Controparte_1
memoria difensiva ed ha concluso per il rigetto delle avverse domande in quanto infondate.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 1217/2022 del 20 dicembre 2022, ha accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme depositate a suo nome nel conto individuale, condannando la resistente al CP_1
pagamento in suo favore dell'importo di euro 30.965,00, oltre accessori come ivi meglio quantificati.
Ha invece rigettato la domanda avente ad oggetto il pagamento delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto, compensando, infine, per metà tra le parti le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, la cui metà residua ha invece posto a carico della resistente nella misura indicata in dispositivo. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un primo motivo di appello l' contesta la fondatezza della sentenza di CP_1
primo grado laddove ha escluso che permanga un obbligo di iscrizione (o di reiscrizione) dell' nella gestione previdenziale gestita dalla stessa e che, dunque sia venuto Pt_3 CP_1
meno per l' l'obbligo contributivo verso la medesima gestione cui il Parte_2
lavoratore era in precedenza iscritto.
A tal riguardo ha riproposto le argomentazioni svolte nel primo giudizio sostenendo che avrebbe dovuto continuare a versare la contribuzione sia in favore di CP_3
quale soggetto erogatore di prestazioni integrative e non sostitutive rispetto alla CP_1
assicurazione generale obbligatoria, sia in favore dell' CP_5
Non si sarebbe pertanto verificata la modifica dell'inquadramento previdenziale dell'appellato permanendo, come testè esposto, l'obbligo di mantenimento di una apposita posizione previdenziale presso CP_1
2. Con un secondo distinto motivo di gravame la appellante lamenta la omessa CP_1
pronuncia del giudice di primo grado in ordine alla eccepita improponibilità della domanda attorea, stante la mancanza di una previa richiesta stragiudiziale di liquidazione delle somme
4 controverse da parte del lavoratore siccome prevista dall'art. 12 comma 2 dal Regolamento
Fondo Previdenza CP_1
3. Con il terzo motivo di appello la ha escluso che nel caso di specie operi la CP_1
previsione contenuta nell'art. 6 comma 2 del regolamento succitato, invocata dal nde CP_2
legittimare il suo diritto all'ottenimento del conto individuale.
Tale disposizione prevede infatti che:
Prima del raggiungimento del 65° anno di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: omissis
c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all'Ente.
Nel caso di specie la prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro dell'appellato già in essere presso l'Ente Foreste della Sardegna con l' Parte_2
a prescindere dal differente inquadramento previdenziale, circostanza questa non dirimente per le finalità in discorso, esclude ex se la maturazione del credito rivendicato dall' posto Pt_3
che difetta il proprio il presupposto della definitiva cessazione del rapporto di lavoro nei termini poc'anzi richiesti dalla disposizione in esame.
Difettano, quindi, i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dal regolamento vigente presso la appellante per la maturazione del diritto alla percezione delle somme CP_1
accantonate a titolo di conto individuale.
4. Il quarto motivo di appello censura la sentenza impugnata laddove, in violazione di legge, ha condannato la al pagamento delle somme ivi indicate maggiorate con gli CP_1
interessi legali e la rivalutazione monetaria, voci queste non cumulabili ai sensi dell'art. 22 comma 36 della legge n. 724/1994 e dell'art. 16 comma 6 della legge n. 412/1991, operanti nel caso di specie diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
5. Il quinto motivo di doglianza concerne la erroneità della decisione di prime cure laddove il giudicante, contrariamente a quanto richiesto dalla difesa della non ha ritenuto CP_1
dover disporre la sospensione, da ritenersi necessaria, del procedimento ai sensi degli artt.
5 295 e 337 c.p.c. con riguardo al separato giudizio pendente presso il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro.
Tale giudizio, che vede coinvolte l' e on riguardo CP_5 CP_6 CP_3
all'obbligo di quest'ultima al versamento di parte della contribuzione dovuta presso l sarebbe infatti pregiudiziale rispetto alla definizione del giudizio promosso CP_1
dall' Pt_3
Ha pertanto rassegnato le sovrascritte conclusioni.
6. La parte appellata si è ritualmente costituita con apposita memoria ove ha argomentato rispetto a ciascun singolo motivo di gravame proposto da controparte deducendo, altresì, che con provvedimento del 18 gennaio 2021 la appellante ha provveduto ad erogargli CP_1
proprio le somme controverse che egli aveva accumulato sulla sua posizione previdenziale presso il Fondo gestito dalla stessa CP_1
Ha soggiunto di non averne espressamente dato atto in corso di causa non avendo esattamente compreso quale fosse la corretta imputazione degli importi ricevuti sostenendo che di tale esborso avrebbe, di contro, dovuto dar conto l'appellante già nel corso del giudizio di primo grado.
Sulla scorta di tale dirimente circostanza ha quindi rassegnato le conclusioni anzidette.
7. Nelle more del giudizio la difesa appellante, previo invito al riguardo formulato dal
Collegio alle parti con ordinanza del 14 maggio 2025, ha manifestato la volontà di rinunciare al ricorso in appello.
In particolare ha depositato note scritte del seguente tenore dichiara di rinunciare agli atti del giudizio in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e all'art. 359 c.p.c. nei confronti del convenuto Sig. con il seguente accordo sulle spese: CP_2
compensazione parziale delle stesse per il solo giudizio di appello col contestuale riconoscimento forfettario in favore della parte appellata Sig. di un compenso CP_2
pari a 600,00 euro, oltre rimborso del 15 % ed accessori di legge: chiedendo quindi che codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare in tal senso l'estinzione del processo così provvedendo sulle spese.
6 Le stesse note recano, inoltre, una seconda parte ove si prevede che il accetta CP_2
l'avversa rinuncia ed aderisce anche alle modalità di quantificazione delle spese di lite per il grado di appello come prospettate da controparte (ossia parziale compensazione delle stesse e riconoscimento in favore dell'appellato di un importo di 600,00 euro oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge).
La difesa appellata, comparsa alla udienza dell'8 ottobre 2025 con il procuratore costituito, ha dichiarato di accettare l'avversa rinuncia all'atto di appello richiamando, anche per quanto concerne il regime delle spese del presente grado di giudizio, la documentazione in atti.
Tali deduzioni difensive recanti i termini dell'accordo sono state ulteriormente ribadite dalle parti con le note sostitutive depositate rispettivamente il 5 novembre 2025 dalla appellante ed il 30 ottobre 2025 dall'appellato.
8. Tanto premesso reputa il Collegio che alla luce della concorde volontà rappresentata dalle parti nei termini dianzi chiariti debba essere dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'appellante nei confronti di CP_2
[...]
8.1. Sul punto si è recentemente espressa, segnatamente nella sentenza n. 94/2025 (est.
CA), questa Corte di Appello talchè il Collegio, anche per le finalità di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., richiama e fa proprio nella sua integralità tale condivisibile percorso motivazionale che si riporta come segue:
Costituisce, infatti, costante indirizzo ermeneutico di legittimità quello secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello ai sensi degli articoli 359 e 306 del codice di procedura civile, va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado), la quale è rinuncia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (così Cass. n. 18255/2004 ex plurimis, ma anche 8387/1999 e 5556/1995).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di
7 primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione - come nel caso di specie in cui CP_7
non costituendosi giudizio non ha mostrato interesse alla prosecuzione dello stesso
[...]
e ad una pronuncia nel merito - la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte (così Cass. n. 5556/1995 e n. 4499/1996).
Nella sostanza, peraltro, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata
(Cass. n. 5250/2018).
La rinuncia agli atti, quindi, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione, investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art.
310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass. n. 26372/2024).
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell' art.306 cpc, l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo;
tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale (Cass.n. 1168/1995).
L'accettazione, pertanto, non è richiesta quando il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo (v.
Cass. n. 1168/1995 e 6850/2011). A tal riguardo la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il
8 diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (v. Cass. n. 10978/1996,
Cass. n. 6850/2011 e Cass. n. 11384/1999 secondo cui “ai fini della declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'articolo 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio;
tale interesse non sussiste allorquando la costituzione sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali..).
La mancata costituzione della parte appellata per l'odierna udienza è, quindi, nel caso di specie incompatibile con la prosecuzione del processo, a fronte della manifestata volontà dell'appellante di rinunciare agli atti del giudizio.
Da ciò consegue l'integrale estinzione del giudizio, a fronte di rinuncia regolare, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., in quanto contenuta in un atto depositato telematicamente dal difensore dell'appellante munito di procura speciale, rilasciata anche per la rinuncia agli atti del giudizio.
Con riguardo alle spese del giudizio, il Supremo Collegio ha, invece, rilevato che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. n. 5250/2018).
8.2. Nel caso di specie, tuttavia, tale ultima questione è superata posto che, come visto, le parti hanno raggiunto un accordo tra loro, come d'altronde consentito dall'art. 306 comma 4 primo periodo c.p.c., ove si prevede la parziale compensazione delle stesse e la quantificazione della residua parte dovuta al n ragione di 600,00 euro, oltre rimborso CP_2
forfettario del 15 % oltre accessori di legge
9 9. Infine la pronuncia di una sentenza recante la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. ord. n. 19560/2015
e Cass. ord. n. 25485/2018).
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2. Dispone, in conformità all'accordo raggiunto sul punto dalle parti, la parziale compensazione delle spese del presente giudizio e condanna la alla Controparte_1
rifusione in favore di della restante parte che liquida in euro 600,00, oltre CP_2
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3. Dispone la distrazione delle spese di lite, come liquidate al capo che precede, in favore del procuratore di dichiaratosi distrattario. CP_2
Così deciso in Cagliari il 6 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
GI RR MA SA CA
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