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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/05/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 15.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1941/2022 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Paolo Maniscalco e Giuseppe Danilo Salvalaggio
Fatti di causa
, e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1 di cui erano rispettivamente moglie e figlie, convennero avanti al Tribunale di Reggio Emila l'
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e CP_1 iure hereditatis, quantificati nella complessiva somma di € 1.389.010,40, per il decesso del proprio congiunto. Esposero che nel corso di un intervento di protesizzazione del ginocchio destro, cui era stato sottoposto presso la struttura convenuta, si era verificato un episodio di trombo embolia polmonare, colposamente non diagnosticata in fase preoperatoria e complicata dal verificarsi di un arresto cardio circolatorio, che aveva portato all'exitus del paziente.
Nello specifico, in data 26.4.2017, a causa di un persistente dolore al ginocchio destro, protesizzato l'anno prima, il effettuava una visita ortopedica ove gli veniva consigliato l'intervento di Pt_2
protesizzazione e realise rotuleo.
Il 3.5.2017, a causa di tosse insistente, accedeva al P.S. dove veniva effettuava una rx torace da cui pagina 1 di 17 risultava: "non si rilevano focolai addensativi del parenchima né versamento pleurico;
accentuazione vascolare degli ili di aspetto invariato rispetto al precedente del 31.12.2016. Nei limiti l'ombra cardiaca". I sanitari diagnosticavano bronchite acuta e prescrivevano terapia farmacologica.
Il 26.5.2017 il paziente effettuava un pre-ricovero ove era sottoposto a valutazione del rischio TEV
(trombo embolia venosa) ottenendo un punteggio pari 4 "rischio elevatissimo", veniva quindi prescritta profilassi TEV.
Il 30.5.2017 effettuava valutazione anestesiologica in cui l'esame obiettivo risultava complessivamente nella norma.
Dal 13.6.2017 il era quindi ricoverato presso U.O. di Ortopedia Traumatologia dell'Ospedale Pt_2
Civile di Guastalla per "intervento di artroprotesi del ginocchio".
Posto che all'ingresso si presentava dispnoico e con affanno, veniva effettuata rx del torace ed emogasanalisi e, sulla base degli esiti degli esami strumentali, alle ore 10,18 veniva condotto in sala operatoria.
Alle ore 10,30 gli veniva praticata l'anestesia spinale e dopo circa 20 minuti dall'anestesia si assisteva ad un episodio ipotensivo associato a nausea.
Intorno alle ore 11 compariva episodio epilettogeno con brachicardia associata e insufficienza respiratoria. In considerazione dell'emergenza subentrata, l'insufficienza cardio-respiratoria, i sanitari sospendevano la procedura di protesizzazione.
Il veniva ricoverato in Terapia Intensiva con diagnosi di arresto cardiaco peri-operatorio in Pt_2
sospetto di embolia polmonare. Le sue condizioni cliniche si presentavano gravissime durante il ricovero, dal 5.7 al 5.10.2017, presso U.O. di riabilitazione respiratoria dell'Ospedale S. Sebastiano di
Correggio e, successivamente, presso la RSA di Fabbrico per la prosecuzione dell'assistenza e delle cure del caso.
In data 10.10.2017, sopraggiungeva il decesso del paziente.
Secondo la prospettazione attorea, nella fase preoperatoria dell'intervento erano presenti i segni e i sintomi della patologia embolica, ragion per cui il personale medico disponeva degli elementi di giudizio per effettuare tempestivamente la diagnosi corretta e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere l'intervento di revisione di protesi di ginocchio – che non era in urgenza e quindi poteva essere tranquillamente rimandato – per curare l'embolia, senza alcuna conseguenza.
Sussisteva pertanto il nesso causale tra la mancata diagnosi di embolia polmonare e la morte, avvenuta a seguito di arresto cardiaco secondario all'embolia polmonare, in presenza di una elevata probabilità/possibilità di sopravvivenza.
Inoltre, se il fosse stato informato del quadro di embolia polmonare in atto, avrebbe chiesto il Pt_2
pagina 2 di 17 rinvio dell'operazione, sicché risultava leso il suo diritto di autodeterminazione.
Si costituì in giudizio l contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree.
La causa fu istruita con il deposito di documenti, fra cui la consulenza resa nel procedimento per ATP esperito ante causam, e con l'integrazione a tale CTU, affidata al medesimo collegio medico composto dal dott. quale medico legale e dal dott. quale neurologo vascolare. Persona_2 Persona_3
I CTU individuarono la causa del decesso nella tromboembolia polmonare e nella trombosi venosa profonda, responsabili dell'episodio ipotensivo con arresto cardiaco e dell'encefalopatia post anossica che ne era conseguita.
A conferma, la cartella clinica ove, a seguito degli accertamenti strumentali eseguiti nell'immediatezza dell'arresto cardiaco, risultava l'annotazione dei sanitari del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Guastalla “Arresto cardiaco-circolatorio in sospetta TEP massiva (Tromboembolia polmonare massiva)”, nonché le annotazioni dei sanitari del reparto di Riabilitazione dell'Ospedale di
Correggio del 5.10.2017 “Encefalopatia post anossica da arresto cardio-respiratorio in verosimile embolia polmonare in corso di intervento chirurgico di revisione rotula. Epilessia residua Pregressi episodi IMA nel 1987 e 2007” (cfr. ATP pag. 20).
L'evoluzione clinica era stata caratterizzata quindi da uno stato settico a localizzazione polmonare a cui aveva fatto seguito il decesso che, in via di elevata probabilità, era da ricondurre all'arresto cardio respiratorio, secondario a sospetta embolia polmonare massiva, a cui aveva fatto seguito l'encefalopatia anossica.
In merito all'operato del personale sanitario, i periti ritennero che lo stesso avesse senz'altro influito in senso negativo sul quadro clinico derivato, riducendo le chances di sopravvivenza, ma che non fosse stato causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del
. Pt_2
Richiamate e condivise tali valutazioni peritali, il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.
1082/2022 osservò che: “1) il paziente era affetto da diverse comorbilità e in particolare presentava un rischio tromboembolico “molto elevato”; 2) sulla base dei dati riportati nella cartella clinica, il quadro embolico doveva essere già in atto al momento dell'ingresso in Ospedale;
3) il lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione degli accertamenti diagnostici (ECG, Rx torace emogasanalisi, visita medica) e l'evento embolico palesatosi (embolia polmonare massiva) è stato breve, ossia di circa tre ore;
4) durante l'intervento si è palesato un quadro di embolia polmonare massiva “con una gravissima complicanza (che raramente si presenta in questo quadro e che ha reso inefficace il trattamento spiegando la gravissima ipoperfusione cerebrale secondaria all'EP e l'inefficacia del
pagina 3 di 17 massaggio cardiaco): il cedimento – dilatazione acuto ventricolare destro da ostacolo massiccio al flusso polmonare non ha portato solo ad un sovraccarico destro come abitualmente avviene, ma ad un coinvolgimento – compressione del cuore sinistro con tamponamento ventricolare sinistro”; 5) il trattamento rianimativo difficilmente avrebbe potuto essere eseguito con le stesse tempistiche e modalità, considerato che il paziente è stato intubato, ossigenato, massaggiato e defibrillato da parte di ben due anestesisti rianimatori e che immediatamente è stata iniziata la terapia farmacologica anticoagulante, fatto che difficilmente avrebbe potuto verificarsi “se ad esempio il paziente fosse stato ricoverato in Reparto con gli accertamenti diagnostici in corso”.
In ragione di tali argomenti, il Collegio peritale ha concluso che, “Stante quanto sopra e sottolineando che la sospensione dell'intervento sarebbe stata una scelta del tutto prudente e raccomandata, il reale ruolo della suddetta scelta (di procedere all'intervento chirurgico) in un caso come quello in esame
[…], può essere indubbiamente modesto e declinabile soltanto in termini di perdita di chance di sopravvivenza”.
In merito alle possibilità di sopravvivenza del sig. nel caso in cui fosse stata tempestivamente Pt_2 diagnosticata l'embolia polmonare in atto, i C.T.U. hanno ben evidenziato che “la decisione di non sospendere l'intervento chirurgico di revisione di protesi di ginocchio sinistro” ha ridotto “le chances di sopravvivenza dal 25% […] al 40% […] circa”. A tale giudizio, il Collegio è pervenuto tenendo conto, da un lato, dei dati di mortalità riportati in letteratura (dal 4,8% al 13,6% per la classe III di alto rischio e del 25% per la classe V di alto rischio, in cui era collocabile il sig. , Pt_2 rispettivamente, al momento dell'ingresso in ospedale e nel corso dell'intervento chirurgico), dall'altro, di quanto emergente dalla cartella clinica, con specifico riferimento alle comorbilità indicate in anamnesi, alla sintomatologia presentata all'ingresso in ospedale e in particolare alla gradualità di comparsa del quadro di embolia polmonare, e alla complicanza verificatasi”.
Indi, ferma la rimproverabilità della condotta del personale sanitario, il Tribunale escluse il nesso causale tra il fatto omissivo e l'evento, non potendo ritenersi che una corretta esecuzione della prestazione ne avrebbe impedito la verificazione con certezza o alla stregua di un giudizio di maggior probabilità.
Il Tribunale, pertanto, rigettò la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale e del danno da invalidità temporanea ed accolse la domanda, proposta in subordine, di risarcimento del danno per la perdita di chance, dal momento che dalla condotta omissiva del personale medico era derivata la lesione della chance di evitare il decesso, stante la valutazione dei
CTU – sopra riportata – in merito alle possibilità di sopravvivenza nel caso in cui fosse stata tempestivamente diagnosticata l'embolia polmonare in atto. A tale giudizio, il collegio peritale era pagina 4 di 17 pervenuto tenendo conto, da un lato, dei dati di mortalità riportati in letteratura e, dall'altro, di quanto emergente dalla cartella clinica, con specifico riferimento alle comorbilità indicate in anamnesi, alla sintomatologia presentata all'ingresso in ospedale e in particolare alla gradualità di comparsa del quadro di embolia polmonare, e alla complicanza verificatasi (cfr. integrazione CTU pag. 5).
Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui laddove risulti provato sul piano eziologico che la condotta imperita del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, quest'ultimo è risarcibile come “possibilità” perduta di sopravvivere più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori, il Tribunale ritenne che, nel caso di specie, vi fosse stata, a seguito dell'errore medico, una lesione della chance di potere evitare il decesso del . Pt_2
Osservato, in via generale, che la quantificazione di tale danno potesse essere fatta in via equitativa – con la precisazione che il valore statistico/percentuale della possibilità perduta, se in concreto accertabile, costituiva al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza – quanto al caso di specie, il giudice ritenne, sotto il profilo del danno da perdita della vita, che quantificando lo stesso nella misura pari alla percentuale massima del danno biologico (ossia € 871.538), la liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza non potesse che essere inferiore a quella prevista per il danno da perdita della vita e ragionevolmente attestarsi intorno alla metà di tale danno. Quindi, tenuto conto dell'età di 60 anni al momento del decesso, delle comorbilità riportate in anamnesi, dei dati di mortalità indicati in letteratura e dei valori percentuali di possibilità perduta di sopravvivenza stimati dai CTU, stimò equo quantificare il danno in € 108.000 all'attualità.
Respinse, infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, stante l'adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti del paziente, sia in relazione all'intervento che alle sue possibili complicanze, come da cartella clinica in atti, sicché il consenso all'intervento non risultava viziato.
Inoltre, osservò il giudice, l'embolia polmonare non era stata causata dall'intervento di protesizzazione del ginocchio e dunque “quand'anche il fosse stato informato della situazione di embolia Pt_2 polmonare in atto e avesse deciso di non sottoporsi all'intervento, non è comunque provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'evento di danno non si sarebbe verificato”.
Stante la parziale reciproca soccombenza, in quanto era accolta la sola domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance nella minor misura di €108.000, il Tribunale compensò le spese di lite nella misura di ½, ivi ricomprese quelle di ATP. Non liquidò nulla per spese di CTP, non risultando documentato il relativo esborso, e pose le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
pagina 5 di 17 Avverso la sentenza hanno proposto appello , e cui Parte_1 Parte_3 Parte_2 ha resistito l' contestando l'appello e proponendo appello incidentale. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha posto la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello principale censura la sentenza per seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) “Errato riconoscimento del danno da perdita di chances come danno attenuato: piena responsabilità nel decesso del sig. ”. Pt_2
Richiamata, in via generale, la giurisprudenza di legittimità in tema di nesso di causalità e danno da perdita di chance di guarigione, parte appellante afferma che la ricostruzione del nesso causale operata dal Giudice di prime cure non tiene in debita considerazione quanto accertato dai CTU, in quanto “Nel caso di specie in entrambi gli elaborati dei CCTTUU viene acclarata l'esistenza del nesso causale tra
l'intervento e il decesso del Sig. . Non è sostenibile che non vi sia nesso causale tra il Pt_2
comportamento dei sanitari e il decesso, proprio perché la causa di morte del paziente è chiarissima: la mancata diagnosi tempestiva di embolia e la relativa sospensione dell'intervento”.
2) “Assenza di analisi completa e vizio di motivazione sugli esiti della CTU”.
Precisato, in via generale, che il parere del CTU non vincola il giudice, ma questi ha il dovere di prendere posizione in ordine ai rilievi opposti dalle parti, “Nel caso di specie il Giudice ha operato una sostanziale traslazione dell'attività di giudizio all'ausiliario (interpretandola in maniera errata), ponendo acriticamente a fondamento della decisione solo una minima parte dell'intero accertamento peritale”.
3) “Errata applicazione della regola causale in ambito civile di responsabilità medica e conseguente vizio di motivazione”.
Dopo avere richiamato, in via generale, giurisprudenza di legittimità, anche penale (sul nesso di causalità, sulla natura contrattuale della responsabilità medica, sul fatto che il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento che si sarebbe comunque verificato e sul principio secondo cui per affermare la sussistenza del nesso causale è sufficiente la prova che l'evento sia probabile) con riguardo all'impugnata sentenza l'appellante afferma che “La ricostruzione del nesso causale operata dal giudice di prime cure non tiene in debita considerazione quanto accertato in entrambi gli elaborati dei
CCTTUU, ove è acclarata l'esistenza del nesso causale tra l'errato trattamento e il decesso del sig.
”, essendo chiarissima la causa della morte, ossia il ritardo nella diagnosi di embolia, e Pt_2
“Pertanto, alla luce di quanto appena esposto in tema di causalità, stante il mancato rispetto da parte
pagina 6 di 17 del Giudice di tale essenziale criterio non citato nella sua motivazione, nel ragionamento logico giuridico necessario all'individuazione della responsabilità e della tipologia di danno da riconoscere ai ricorrenti, si chiede la modifica di tale parte della sentenza in favore di una pronuncia che riformuli la ricostruzione argomentativa compiuta dal Giudice di prime cure, sulla scorta di quanto accertato”.
Secondo l'appellante sussiste il rapporto causale tra l'operato del personale medico e l'evento in quanto
“affermare che una diagnosi tempestiva avrebbe assicurato la sopravvivenza in una percentuale oltre il 50% fino addirittura al 70%, significa dire che era più probabile che il si sarebbe salvato. Il Pt_2
ragionamento del Giudice sarebbe stato corretto se, per la natura della patologia del Sig. , la Pt_2
diagnosi tempestiva e il relativo corretto trattamento non avrebbe comunque lasciato scampo allo stesso ma, come abbiamo potuto verificare, così non è.”.
4) “Vizio di motivazione sul consenso informato”.
Parte appellante richiama in via generale la giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, sul diritto all'autodeterminazione e la sua lesione, sul dovere di informazione, sul riparto dell'onere della prova fra danneggiante e danneggiato e sui criteri di liquidazione. Quanto alla fattispecie in decisione, afferma che “I sanitari dell convenuta non hanno dato la corretta informazione in merito ai CP_2
rischi di morte cui andava incontro il paziente ad alto rischio tromboembolico. Pertanto, il consenso al trattamento sanitario non risulta valido sul piano giuridico, perché fondato su una diagnosi errata. Da tale circostanza ne deriva l'illiceità della condotta che ha portato alle conseguenze di danno per il paziente”.
5) “Mancata corretta aestimatio del danno”.
Parte appellante richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale e, quanto al caso in decisione, lamenta che nell'impugnata sentenza “risulta estremamente ed immotivatamente riduttiva, la quantificazione del danno operata dal Giudice di prime cure, in ordine al risarcimento del danno riconosciuto. La somma riconosciuta appare francamente non rispondente al criterio compensativo” ed afferma che, pur aderendo, in tesi, “alla rappresentazione compiuta dal giudice di prime cure, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere calcolato sottraendo all'ammontare del danno complessivo, la percentuale di danno sottratta ed attribuibile all'errata condotta dei sanitari, riconoscendo il giusto risarcimento”. Inoltre, la decisione è priva di riferimenti che consentano di comprendere quale sia stato il procedimento logico giuridico adottato per quantificare tale somma.
6) “Il provvedimento di primo grado presenta un vizio di motivazione consistente nella errata interpretazione della sentenza della Cassazione sez. 3, n. 28993/2019”.
Sostiene parte appellante che la sentenza individua correttamente l'orientamento di tale pronuncia, ma pagina 7 di 17 non ne applica correttamente il dettato, poiché “va a prendere in esame (parzialmente) il punto E) della riferita sentenza, che è applicabile ad un altro caso, non a quello in esame. L'evento di danno, nel caso del Sig. è del tutto certo ed è sovrapponibile a quello evidenziato nella stessa pronuncia al Pt_2 punto A): “A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.”
Non solo ma anche il punto E) non viene preso correttamente e totalmente in esame, perché in quanto riportato dallo stesso giudice, si evidenzia il fatto che non si può parlare di chances quando l'errata condotta è probabile che abbia determinato l'evento (Al contrario, “ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente ) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori […], non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere).
Ancora a leggere la stessa pronuncia, si comprende come la stessa corte qualifichi l'esistenza di un danno da perdita di chances, unicamente nei casi di elevata mortalità come quello esaminato dalla stessa Corte, in cui si discorreva di una dissecazione dell'aorta, evento ad altissima mortalità in una paziente affetto da tumore!
Il Sig. è entrato in ospedale ed è stato correttamente inquadrato come un soggetto ad alto Pt_2
rischio tromboembolico. Tale rischio, unitamente al peggioramento delle sue condizioni, percepito dall'infermiera di turno, avrebbe dovuto indurre l'anestesista a prestare le dovute cautele. Ma così non
è stato e, se si fosse rimandato l'intervento in attesa di curare l'evento tromboembolico, il Sig. Pt_2 sarebbe in vita”.
L'appello incidentale, con un solo motivo, censura la sentenza laddove riconosce un errore medico da cui ha fatto discendere una responsabilità e l'obbligo di risarcimento per perdita di chance, pur non risultando accertato il nesso causale tra l'errore e il decesso.
Secondo l' anche per valutare la sussistenza di una perdita di chance occorre la prova del nesso CP_1 causale fra la condotta e l'evento incerto, sicché ha senso parlarne solo se le probabilità di decesso dovessero ritenersi aumentate perché si diede luogo all'intervento o se quest'ultimo comportò
l'anticipazione di un evento fatale, comunque certo e inevitabile.
Sostiene poi che il primo giudice ha commesso un errore, perché nella fattispecie “non è assolutamente
pagina 8 di 17 certo o probabile che il paziente sarebbe sopravvissuto se non si fosse dato luogo all'intervento e, oltre tutto, affermarlo in assenza di un qualsiasi accertato nesso causale”.
In realtà, la decisione di intervenire in alcun modo diminuì le probabilità di sopravvivenza del paziente;
anzi, semmai le aumentò dal momento che proprio e soltanto la circostanza che si fosse dato luogo all'intervento e che l'intervento fosse in corso nel momento in cui si manifestò la crisi acuta consentì un intervento terapeutico di emergenza immediato e tempestivo che, se l'intervento non fosse stato in corso, non avrebbe potuto essere prestato.
Dal momento che l'effettuazione dell'intervento e la decisione di darvi luogo non sono in alcun modo causalmente connessi con l'esito fatale (perché il decesso avvenne per la crisi tromboembolica acuta e complicata, non per l'anestesia o per l'intervento) tale decisione non influì sulle possibilità di sopravvivenza del paziente.
Inoltre, non ha senso dare rilevanza, prendendola come “base di calcolo” (al fine di valutare le possibilità o chance di sopravvivenza) quella che la statistica individua come generale e media possibilità di sopravvivenza allorché si verifica una “generica” tromboembolia a seguito o durante un intervento ed applicare tale percentuale al caso concreto del , come hanno fatto i CTU. Semmai, Pt_2
rileva che se si verifica la rara complicanza del tamponamento del ventricolo sinistro ad esito del cedimento del ventricolo destro, le probabilità di esito nefasto sono di per sé sempre e comunque altissime, nonostante il più tempestivo intervento terapeutico d'urgenza, e tale situazione non è in alcun modo connessa con la decisione di dare corso all'intervento chirurgico. Non si dovrebbe considerare la percentuale media di sopravvivenza all'evento generico “tromboembolia”, ma la percentuale di sopravvivenza all'evento “tromboembolia acuta massiva complicata a tamponamento del ventricolo sinistro”, situazione nella quale si trovò il nella quale le chances di sopravvivenza erano Pt_2
decisamente basse, molto più basse di quelle indicate dai CTU in relazione alla generica situazione di tromboembolia, evidentemente non acuta, non massiva e non aggravata. Tale situazione prescindeva totalmente dall'effettuazione dell'intervento, dipendendo, piuttosto, dallo stato evidentemente non ottimale dell'apparato cardiovascolare del paziente. Se la decisione di intervenire non causò la tromboembolia massiva complicata e il decesso fu da questa causato, la decisione dell'intervento non comportò alcuna riduzione delle possibilità (già esigue) di sopravvivenza che la situazione presentava.
In ogni caso, l' contesta la sussistenza dell'errore medico, non essendovi certezza dello stato del CP_1 paziente all'atto della visita pre-operatoria e non sussistendo prova della possibilità di individuare lo stato patologico ipotizzato (e non provato); ribadisce l'insussistenza di segni e sintomi tipici della tromboembolia, talché non era certamente scontato che l'eventuale stato critico potesse essere facilmente individuato.
pagina 9 di 17 Contesta altresì l'adesione acritica da parte del Tribunale alle conclusioni della CTU che appare, in definitiva, apodittica “basata com'è solo su ipotesi dei periti, che non hanno nemmeno in qualche modo contestato le osservazioni dei CT di parte dell' e che non giungono ad Controparte_3
individuare un nesso causale, o anche solo logico, tra la decisione di intervenire e il verificarsi della
Part
”.
***
La Corte ritiene che, oltre che infondati, perché inidonei a superare la motivata decisione di primo grado, i primi tre motivi ed il sesto motivo dell'appello proposto in via principale – tutti vertenti sulla mancata dichiarazione di responsabilità dei sanitari circa la morte del paziente – siano in larghissima parte inammissibili, perché insanabilmente generici, come evince in modo evidente dalla lettura di quella parte – perciò testualmente riportata – che riguarda la motivazione dell'impugnata decisione.
In ciascuno, infatti, è esposta una, più o meno estesa, rassegna dei principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema indicato nel titolo del motivo stesso senza che a ciò parte appellante faccia seguire alcuna difesa, specifica e tecnica, sulla rilevanza e sull'applicabilità di tali principi al caso concreto in decisione e, in particolare, alle risultanze peritali che l'impugnata sentenza condivide in toto; né i motivi individuano in modo specifico gli errori compiuti, in ipotesi, dal primo giudice nell'applicazione di tali principi.
Nessuno dei motivi si confronta specificamente con l'ampia motivazione della sentenza limitandosi a genericamente lamentarne l'erroneità, senza proporre alcuna argomentazione critica. In tutti, parte appellante semplicemente e apoditticamente enuncia le proprie affermazioni e conclusioni, dissonanti da quelle della sentenza, senza indicare le motivazioni e gli elementi – necessariamente tecnici, trattandosi di responsabilità medica – su cui le basa.
I motivi in esame sono dunque generici, poiché in essi manca l'indicazione puntuale e specifica delle evidenze peritali dalle quali il giudice avrebbe dovuto ravvisare l'asserita sussistenza del nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e il decesso del paziente, né sono indicate le parti della CTU che il giudice avrebbe omesso di esaminare e, anzi, laddove l'appello si sofferma – comunque genericamente – sulle percentuali di sopravvivenza, è parte appellante che esamina solo la relazione dell'ATP e non anche gli approfondimenti, sul punto, resi dal collegio peritale nell'integrazione alla
CTU depositata in primo grado.
Né vi è critica specifica alla sentenza laddove il Tribunale precisa “La causa può essere decisa sulla base della CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividersi, in quanto congruamente motivate, sotto il profilo tecnico e logico, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P., e non smentite da dati oggettivi di segno contrario” avendo il Tribunale specificamente esaminato gli accertamenti, le pagina 10 di 17 valutazioni e le considerazioni medico legali svolte dai CTU anche in risposta alle osservazioni formulate dai CTP.
Senza proporre alcuna osservazione di natura medico legale di segno diverso, i motivi semplicemente contestano le valutazioni espresse dai CTU, condivise dalla sentenza, sia in sede di ATP che in sede di chiarimenti resi nel giudizio di primo grado.
In primis, parte appellante ripetutamente afferma che entrambe le CTU avrebbero accertato il nesso causale fra il comportamento dei sanitari ed il decesso del paziente (pagg. 16, 17, 21, 27 e 28) mentre, al contrario, come riportato nella parte dedicata ai fatti di causa, anche testualmente, i CTU, all'esito di specifiche valutazioni tecniche, pur censurando la condotta dei sanitari, giunsero alla conclusione, anche in risposta alle osservazioni dei CTP, che la condotta dei sanitari senz'altro avesse influito in senso negativo sul quadro clinico derivato riducendo le chances di sopravvivenza, ma esclusero che essa fosse stata causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del . Pt_2
Dagli elaborati peritali, infatti, emerge che il personale sanitario, in fase preoperatoria, disponesse degli elementi clinico-strumentali idonei a far sospettare, anche in un'ottica ex ante, l'embolia polmonare in atto e, quindi, prudentemente avrebbero dovuto sospendere l'intervento chirurgico.
Per il resto, i CTU non hanno ravvisato altre specifiche problematiche né in ordine all'indicazione dell'intervento chirurgico di revisione della protesi di ginocchio, né in ordine ai provvedimenti rianimatori successivi all'arresto cardiaco, valutati dai consulenti “congrui e adeguati alle caratteristiche del caso in esame”.
Gli interventi di rianimazione, benché tempestivi e corretti, furono resi inefficaci dalla “gravissima complicanza (che raramente si presenta in questo quadro e che ha reso inefficace il trattamento spiegando la gravissima ipoperfusione cerebrale secondaria all'EP e l'inefficacia del massaggio cardiaco): il cedimento-dilatazione acuto ventricolare destro da ostacolo massiccio al flusso polmonare che non ha portato solo ad un sovraccarico destro come normalmente avviene, ma ad un coinvolgimento-compressione del cuore sinistro con tamponamento ventricolare sinistro. Ciò che ha reso pressoché assente la gettata cardiaca e può spiegare l'inefficacia del MCE” (pag. 3 CTU).
Secondo il Collegio peritale, la morte del “in via di elevata probabilità” fu dunque causata Pt_2 dall'arresto cardio-respiratorio, secondario a sospetta embolia polmonare massiva, cui fece seguito l'encefalopatia post anossica.
La responsabilità professionale medica va pertanto circoscritta alla decisione di non rinviare l'intervento chirurgico di revisione della protesi di ginocchio, avuto conto della sintomatologia del paziente al momento del ricovero.
pagina 11 di 17 Come correttamente afferma la sentenza, quanto risulta dalle perizie non consente di formulare un giudizio prognostico circa il fatto che il , laddove la prestazione sanitaria fosse stata Pt_2 correttamente resa, “più probabilmente che non” avrebbe evitato il decesso, mentre l'anticipazione della diagnosi di embolia polmonare e del conseguente trattamento avrebbe potuto migliorare, in base al medesimo criterio, le chances di sopravvivenza.
Del resto, le risultanze cliniche imputano il decesso alle gravi complicazioni della patologia tromboembolica, con ogni probabilità riconducibili alle comorbilità del paziente, così da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del personale medico ed il decesso del paziente.
In definitiva, l'istruttoria ha accertato che il paziente non morì a causa della condotta omissiva dei sanitari, ma dell'embolia polmonare che era già in atto e che divenne massiva durante l'intervento chirurgico e fu aggravata dalla gravissima complicanza sopra descritta.
In adesione alle conclusioni peritali, il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi correttamente ritenuto che l'operato del personale medico, pur avendo influito in senso negativo sul quadro clinico derivato, non sia stato causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del paziente, avendo piuttosto determinato una lesione della chance di sopravvivenza del paziente.
Di più, come sottolinea il Tribunale, i CTU giunsero ad affermare che, ove l'embolia massiva fosse sopraggiunta quando il paziente fosse stato ricoverato in Reparto con gli accertamenti diagnostici in corso, il trattamento rianimativo non avrebbe potuto essere così efficace, per tempistiche e modalità, come quello effettivamente posto in essere dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico, considerato che il paziente in quel frangente era stato intubato, ossigenato, massaggiato e defibrillato da parte di ben due anestesisti rianimatori e che immediatamente era stata iniziata la terapia farmacologica anticoagulante.
A tanto consegue l'irrilevanza delle censure del sesto motivo che si basano sull'assunto – infondato, come detto – che la condotta colpevole dei sanitari sia stata la causa della morte del . Pt_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta al primo giudice di non aver preso posizione in ordine ai rilievi opposti dalle parti, incorrendo in un vizio di motivazione. Il giudice avrebbe operato una sostanziale traslazione dell'attività di giudizio ai consulenti, interpretando le risultanze tecniche in maniera errata e ponendo a fondamento della decisione solo una minima parte dell'intero accertamento peritale.
Oltre che formulato in modo del tutto generico, come anticipato, l'argomento è infondato, in quanto la sentenza si basa sulla CTU le cui valutazioni e conclusioni, anche qui ampiamente esposte, il giudice condivise pienamente, poiché motivate in modo congruo sotto il profilo tecnico e logico, anche nella parte in replica alle osservazioni dei CTP che il giudice di prime cure ritenne non smentite da dati pagina 12 di 17 oggettivi di segno contrario.
Giova ricordare che il giudizio civile è ispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi anche da una consulenza tecnica e che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. Civ. n. 11917/2021).
“L'onere d'adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che egli debba prendere in esame al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte” (Cass. civ. n. 6759/2019).
Ancora, parte appellante afferma apoditticamente che il Tribunale non avrebbe applicato i criteri giurisprudenziali sul nesso di causalità, senza precisarne la ragione (pag. 19 terzo motivo).
Lo stesso motivo è poi infondato laddove afferma: “Sicchè, affermare che una diagnosi tempestiva avrebbe assicurato la sopravvivenza in una percentuale oltre il 50% fino addirittura al 70%, significa dire che era più probabile che il Sig. si sarebbe salvato” (pag. 20 terzo motivo), posto che Pt_2
nella relazione integrativa depositata in primo grado i CTU, chiarendo le valutazioni formulate nel processo preventivo, precisarono che in base ai dati di mortalità riportati in letteratura le chances di sopravvivenza andavano dal 25% al 40% (pagg. 5 integrazione CTU) e l'appello nemmeno prende in esame tale precisazione, condivisa dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Passando all'esame dei rimanenti motivi, il quinto – che lamenta la liquidazione del danno da perdita di chance compiuta dal Tribunale – è, ancora una volta, per un verso generico e per altro infondato.
Parte appellante richiama i precedenti giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed afferma che “per un danno da perdita di chances, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere calcolato sottraendo all'ammontare del danno complessivo, la percentuale di danno sottratta ed attribuibile all'errata condotta dei sanitari, riconoscendo il giusto risarcimento” (pag. 25 quinto motivo).
Orbene, in merito alla liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità afferma che “è necessario un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad
pagina 13 di 17 ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”
(Cass. Civ. sez. III n. 2861/2025) e l'impugnata sentenza, osservando tali indicazioni, dà conto del percorso logico adottato e dei fattori in concreto valutati idonei ad incidere sulla quantificazione della somma liquidata.
Ciò premesso, le censure mosse dall'appellante non si confrontano con la motivazione adottata dal
Tribunale. Rispetto ai criteri precisamente indicati dal giudice, infatti, il motivo non muove specifiche censure e dunque manca della necessaria specificità, perché non indica la ragione per cui il criterio di liquidazione adottato sarebbe errato.
Il motivo sì indica un meccanismo di liquidazione diverso da quello adottato nella sentenza, ma non può tacersi una certa difficoltà a comprendere quanto propone parte appellante che, lamentando l'inadeguata ed insufficiente liquidazione del danno perdita di chance operata dal Tribunale, suggerisce di liquidarlo per sottrazione dal “danno complessivo” senza specificare espressamente che cosa intenda con tale locuzione.
Il richiamo, nella premessa del motivo, alla giurisprudenza formatasi in tema di danno da perdita del rapporto parentale, lascia intendere che al meccanismo liquidatorio di tale tipologia di danno parte appellante faccia riferimento.
La censura è dunque infondata, sia perché il danno da perdita di chance è ontologicamente diverso dal danno da perdita del congiunto, sia perché i criteri di liquidazione di quest'ultimo tipo di danno (per il quale il congiunto, parte danneggiata, in quanto vittima secondaria, agisce iure proprio) sono del tutto disfunzionali per liquidare il danno da perdita di chance (che è un danno della vittima primaria per il cui risarcimento il congiunto agisce iure hereditario).
Da ultimo, il quarto motivo, vertente sulla lesione del consenso informato, è generico e dunque inammissibile.
La sentenza rigetta la pretesa risarcitoria sulla base di due ragioni distinte ed indipendenti – perché sussiste la prova documentale dell'adempimento all'obbligo di informazione sia in relazione all'intervento che alle sue possibili complicanze, come da cartella clinica in atti, e perché l'embolia polmonare non fu causata dall'intervento di protesizzazione del ginocchio e dunque “quand'anche il
fosse stato informato della situazione di embolia polmonare in atto e avesse deciso di non Pt_2 sottoporsi all'intervento, non è comunque provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che
l'evento di danno non si sarebbe verificato” – nessuna delle quali parte appellante specificamente censura e, anzi, nemmeno richiama, neppure indirettamente, limitandosi ad esporre precedenti di giurisprudenza sul tema, di merito e di legittimità.
pagina 14 di 17 Per completezza, si osserva che la sentenza resiste all'appello anche in relazione alla questione della lesione del consenso.
Come afferma la Corte di Cassazione assume rilevanza l'allegazione e la prova della circostanza che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento. Inoltre, con riguardo ai trattamenti chirurgici correttamente eseguiti e da cui non è derivata alcuna lesione alla salute del paziente, come quello in esame, è indispensabile l'allegazione e la prova di quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito, atteso che “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (Cass. Civ. n.
16633/2023).
Orbene, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo di primo grado, l'attuale parte appellante ampiamente richiamò la giurisprudenza formatasi sul tema (da pag. 21 a pag. 26) e, quanto al proprio congiunto, affermò che gli era stato sottoposto “unicamente un modulo generico ove non vengono esposti quali sono i rischi e le conseguenze anche con bassa percentuale di verificazione” (pag. 24 primo capoverso) e che, tenuto conto che l'intervento chirurgico avrebbe potuto essere differito, senza alcun danno “E' lecito sostenere che ove correttamente informato avrebbe chiaramente chiesto di veder rinviata l'operazione” (ultime due righe a pag. 31).
La domanda in esame, dunque, è infondata, perché carente sin a livello assertivo.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che il avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico, Pt_2
ove compiutamente informato. A questi fini, si osservi che il paziente da molto tempo era sofferente al ginocchio e già si era sottoposto a protesi un anno prima. Tale circostanza induce a ritenere che, al contrario di quanto allegato in primo grado, egli avrebbe, più probabilmente che non, optato per l'opzione chirurgica, considerata la sintomatologia dolorosa persistente che lo affliggeva.
L'appello incidentale proposto dall' è infondato. Controparte_1
Come sopra compiutamente illustrato, sostiene l'appellante incidentale che l'accertata esclusione della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del personale sanitario ed il decesso, precludeva al giudice di condannare l'azienda sanitaria per responsabilità da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto tale responsabilità è ontologicamente incompatibile con l'accertata assenza di detto rapporto di causalità.
pagina 15 di 17 Il gravame incidentale non coglie nel segno.
Alla luce delle CTU, sopra ampiamente esaminate, le censure incidentali non superano le considerazioni espresse da questo collegio nell'esaminare l'appello principale in merito alla sussistenza della condotta omissiva dei sanitari che – in una valutazione ex ante – colposamente non diagnosticarono la crisi tromboembolica in atto e alla prova del nesso causale fra tale condotta ed il danno subito dal costituito dalla perdita della possibilità di curarsi e di sopravvivere. Pt_2
Quanto alla condotta colposa, come accertato dai CTU, i sanitari già in fase preoperatoria disponevano di tutti gli strumenti per effettuare la diagnosi corretta e tempestiva della patologia tromboembolica in atto e quindi rinviare l'intervento di protesizzazione del ginocchio in attesa della risoluzione della patologia tromboembolica, ragion per cui è comprovata la negligenza dei medesimi;
per altro verso, la censura della struttura sanitaria non è pertinente, in quanto tale condotta omissiva causò, in via diretta ed immediata, la perdita in capo al paziente della possibilità di curarsi, ossia la chance di sopravvivenza che i CTU hanno percentualmente stimato come sopra indicato.
La mancanza di prova o di elevata probabilità che il paziente sarebbe sopravvissuto se non si fosse dato luogo all'intervento, dedotta dall' rileva al fine di escludere – come in effetti nel caso in esame CP_1
il Tribunale escluse – la responsabilità dei sanitari per l'evento morte e non già del diverso evento di danno costituito dalla perdita di chance terapeutiche. La tesi dell' non è condivisibile, perché va CP_1
a negare la stessa astratta configurabilità di un danno da perdita di chance.
È senz'altro vero che il danno in esame – la possibilità perduta, il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore – al pari di tutti i danni risarcibili, per sussistere dev'essere in relazione causale con la condotta illecita, ma “senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale”, come afferma la
Suprema Corte nella sentenza n. 28993/2019, espressamente richiamata Tribunale che, alla luce delle risultanze peritali, condivisibilmente ritenne che, a seguito dell'errore medico, vi fosse stata una lesione della chance, nel senso indicato dalla pronuncia di legittimità.
Da ultimo, l'appello incidentale è viziato da genericità laddove lamenta l'adesione acritica da parte del primo giudice alla CTU (si richiamano le considerazioni già svolte sul tema nell'analisi dell'appello principale); laddove semplicemente afferma che la CTU è “apodittica, basata com'è solo sulle ipotesi dei periti” (essendo consustanziale ad ogni parere e consulenza tecnica la formulazione di ipotesi) senza allegare che le ipotesi dei CTU si fondino su precisi e individuati dati o valutazioni tecniche pagina 16 di 17 errati;
laddove afferma che i CTU non contestarono le osservazioni dei CTP, osservandosi che – in disparte il fatto che, di regola, sono i CTP a contestare le valutazioni dei CTU – la censura non indica a quali osservazioni i CTU non avrebbero risposto e, infine, laddove critica le percentuali media di sopravvivenza utilizzate dai CTU senza indicare a quali percentuali, in ipotesi diverse e corrette, formulate in letteratura, i CTU avrebbero dovuto fare riferimento nelle loro valutazioni tecniche.
In conclusione, il gravame proposto in via principale nonché quello incidentale non sono meritevoli di accoglimento e pertanto la sentenza va confermata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da , e e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quello incidentale proposto dall' alla sentenza n. 1082/2022 emessa dal CP_1 CP_1
Tribunale di Reggio Emilia;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi con modalità cartolare in data 15.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1941/2022 promossa da:
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli
contro
:
Controparte_1
Avv.ti Paolo Maniscalco e Giuseppe Danilo Salvalaggio
Fatti di causa
, e , in proprio e in qualità di eredi di , Parte_1 Parte_3 Parte_2 Persona_1 di cui erano rispettivamente moglie e figlie, convennero avanti al Tribunale di Reggio Emila l'
[...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, iure proprio e CP_1 iure hereditatis, quantificati nella complessiva somma di € 1.389.010,40, per il decesso del proprio congiunto. Esposero che nel corso di un intervento di protesizzazione del ginocchio destro, cui era stato sottoposto presso la struttura convenuta, si era verificato un episodio di trombo embolia polmonare, colposamente non diagnosticata in fase preoperatoria e complicata dal verificarsi di un arresto cardio circolatorio, che aveva portato all'exitus del paziente.
Nello specifico, in data 26.4.2017, a causa di un persistente dolore al ginocchio destro, protesizzato l'anno prima, il effettuava una visita ortopedica ove gli veniva consigliato l'intervento di Pt_2
protesizzazione e realise rotuleo.
Il 3.5.2017, a causa di tosse insistente, accedeva al P.S. dove veniva effettuava una rx torace da cui pagina 1 di 17 risultava: "non si rilevano focolai addensativi del parenchima né versamento pleurico;
accentuazione vascolare degli ili di aspetto invariato rispetto al precedente del 31.12.2016. Nei limiti l'ombra cardiaca". I sanitari diagnosticavano bronchite acuta e prescrivevano terapia farmacologica.
Il 26.5.2017 il paziente effettuava un pre-ricovero ove era sottoposto a valutazione del rischio TEV
(trombo embolia venosa) ottenendo un punteggio pari 4 "rischio elevatissimo", veniva quindi prescritta profilassi TEV.
Il 30.5.2017 effettuava valutazione anestesiologica in cui l'esame obiettivo risultava complessivamente nella norma.
Dal 13.6.2017 il era quindi ricoverato presso U.O. di Ortopedia Traumatologia dell'Ospedale Pt_2
Civile di Guastalla per "intervento di artroprotesi del ginocchio".
Posto che all'ingresso si presentava dispnoico e con affanno, veniva effettuata rx del torace ed emogasanalisi e, sulla base degli esiti degli esami strumentali, alle ore 10,18 veniva condotto in sala operatoria.
Alle ore 10,30 gli veniva praticata l'anestesia spinale e dopo circa 20 minuti dall'anestesia si assisteva ad un episodio ipotensivo associato a nausea.
Intorno alle ore 11 compariva episodio epilettogeno con brachicardia associata e insufficienza respiratoria. In considerazione dell'emergenza subentrata, l'insufficienza cardio-respiratoria, i sanitari sospendevano la procedura di protesizzazione.
Il veniva ricoverato in Terapia Intensiva con diagnosi di arresto cardiaco peri-operatorio in Pt_2
sospetto di embolia polmonare. Le sue condizioni cliniche si presentavano gravissime durante il ricovero, dal 5.7 al 5.10.2017, presso U.O. di riabilitazione respiratoria dell'Ospedale S. Sebastiano di
Correggio e, successivamente, presso la RSA di Fabbrico per la prosecuzione dell'assistenza e delle cure del caso.
In data 10.10.2017, sopraggiungeva il decesso del paziente.
Secondo la prospettazione attorea, nella fase preoperatoria dell'intervento erano presenti i segni e i sintomi della patologia embolica, ragion per cui il personale medico disponeva degli elementi di giudizio per effettuare tempestivamente la diagnosi corretta e conseguentemente avrebbe dovuto sospendere l'intervento di revisione di protesi di ginocchio – che non era in urgenza e quindi poteva essere tranquillamente rimandato – per curare l'embolia, senza alcuna conseguenza.
Sussisteva pertanto il nesso causale tra la mancata diagnosi di embolia polmonare e la morte, avvenuta a seguito di arresto cardiaco secondario all'embolia polmonare, in presenza di una elevata probabilità/possibilità di sopravvivenza.
Inoltre, se il fosse stato informato del quadro di embolia polmonare in atto, avrebbe chiesto il Pt_2
pagina 2 di 17 rinvio dell'operazione, sicché risultava leso il suo diritto di autodeterminazione.
Si costituì in giudizio l contestando ogni responsabilità e chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande attoree.
La causa fu istruita con il deposito di documenti, fra cui la consulenza resa nel procedimento per ATP esperito ante causam, e con l'integrazione a tale CTU, affidata al medesimo collegio medico composto dal dott. quale medico legale e dal dott. quale neurologo vascolare. Persona_2 Persona_3
I CTU individuarono la causa del decesso nella tromboembolia polmonare e nella trombosi venosa profonda, responsabili dell'episodio ipotensivo con arresto cardiaco e dell'encefalopatia post anossica che ne era conseguita.
A conferma, la cartella clinica ove, a seguito degli accertamenti strumentali eseguiti nell'immediatezza dell'arresto cardiaco, risultava l'annotazione dei sanitari del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Guastalla “Arresto cardiaco-circolatorio in sospetta TEP massiva (Tromboembolia polmonare massiva)”, nonché le annotazioni dei sanitari del reparto di Riabilitazione dell'Ospedale di
Correggio del 5.10.2017 “Encefalopatia post anossica da arresto cardio-respiratorio in verosimile embolia polmonare in corso di intervento chirurgico di revisione rotula. Epilessia residua Pregressi episodi IMA nel 1987 e 2007” (cfr. ATP pag. 20).
L'evoluzione clinica era stata caratterizzata quindi da uno stato settico a localizzazione polmonare a cui aveva fatto seguito il decesso che, in via di elevata probabilità, era da ricondurre all'arresto cardio respiratorio, secondario a sospetta embolia polmonare massiva, a cui aveva fatto seguito l'encefalopatia anossica.
In merito all'operato del personale sanitario, i periti ritennero che lo stesso avesse senz'altro influito in senso negativo sul quadro clinico derivato, riducendo le chances di sopravvivenza, ma che non fosse stato causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del
. Pt_2
Richiamate e condivise tali valutazioni peritali, il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza n.
1082/2022 osservò che: “1) il paziente era affetto da diverse comorbilità e in particolare presentava un rischio tromboembolico “molto elevato”; 2) sulla base dei dati riportati nella cartella clinica, il quadro embolico doveva essere già in atto al momento dell'ingresso in Ospedale;
3) il lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione degli accertamenti diagnostici (ECG, Rx torace emogasanalisi, visita medica) e l'evento embolico palesatosi (embolia polmonare massiva) è stato breve, ossia di circa tre ore;
4) durante l'intervento si è palesato un quadro di embolia polmonare massiva “con una gravissima complicanza (che raramente si presenta in questo quadro e che ha reso inefficace il trattamento spiegando la gravissima ipoperfusione cerebrale secondaria all'EP e l'inefficacia del
pagina 3 di 17 massaggio cardiaco): il cedimento – dilatazione acuto ventricolare destro da ostacolo massiccio al flusso polmonare non ha portato solo ad un sovraccarico destro come abitualmente avviene, ma ad un coinvolgimento – compressione del cuore sinistro con tamponamento ventricolare sinistro”; 5) il trattamento rianimativo difficilmente avrebbe potuto essere eseguito con le stesse tempistiche e modalità, considerato che il paziente è stato intubato, ossigenato, massaggiato e defibrillato da parte di ben due anestesisti rianimatori e che immediatamente è stata iniziata la terapia farmacologica anticoagulante, fatto che difficilmente avrebbe potuto verificarsi “se ad esempio il paziente fosse stato ricoverato in Reparto con gli accertamenti diagnostici in corso”.
In ragione di tali argomenti, il Collegio peritale ha concluso che, “Stante quanto sopra e sottolineando che la sospensione dell'intervento sarebbe stata una scelta del tutto prudente e raccomandata, il reale ruolo della suddetta scelta (di procedere all'intervento chirurgico) in un caso come quello in esame
[…], può essere indubbiamente modesto e declinabile soltanto in termini di perdita di chance di sopravvivenza”.
In merito alle possibilità di sopravvivenza del sig. nel caso in cui fosse stata tempestivamente Pt_2 diagnosticata l'embolia polmonare in atto, i C.T.U. hanno ben evidenziato che “la decisione di non sospendere l'intervento chirurgico di revisione di protesi di ginocchio sinistro” ha ridotto “le chances di sopravvivenza dal 25% […] al 40% […] circa”. A tale giudizio, il Collegio è pervenuto tenendo conto, da un lato, dei dati di mortalità riportati in letteratura (dal 4,8% al 13,6% per la classe III di alto rischio e del 25% per la classe V di alto rischio, in cui era collocabile il sig. , Pt_2 rispettivamente, al momento dell'ingresso in ospedale e nel corso dell'intervento chirurgico), dall'altro, di quanto emergente dalla cartella clinica, con specifico riferimento alle comorbilità indicate in anamnesi, alla sintomatologia presentata all'ingresso in ospedale e in particolare alla gradualità di comparsa del quadro di embolia polmonare, e alla complicanza verificatasi”.
Indi, ferma la rimproverabilità della condotta del personale sanitario, il Tribunale escluse il nesso causale tra il fatto omissivo e l'evento, non potendo ritenersi che una corretta esecuzione della prestazione ne avrebbe impedito la verificazione con certezza o alla stregua di un giudizio di maggior probabilità.
Il Tribunale, pertanto, rigettò la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale e del danno da invalidità temporanea ed accolse la domanda, proposta in subordine, di risarcimento del danno per la perdita di chance, dal momento che dalla condotta omissiva del personale medico era derivata la lesione della chance di evitare il decesso, stante la valutazione dei
CTU – sopra riportata – in merito alle possibilità di sopravvivenza nel caso in cui fosse stata tempestivamente diagnosticata l'embolia polmonare in atto. A tale giudizio, il collegio peritale era pagina 4 di 17 pervenuto tenendo conto, da un lato, dei dati di mortalità riportati in letteratura e, dall'altro, di quanto emergente dalla cartella clinica, con specifico riferimento alle comorbilità indicate in anamnesi, alla sintomatologia presentata all'ingresso in ospedale e in particolare alla gradualità di comparsa del quadro di embolia polmonare, e alla complicanza verificatasi (cfr. integrazione CTU pag. 5).
Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui laddove risulti provato sul piano eziologico che la condotta imperita del sanitario abbia avuto come conseguenza un evento di danno incerto, quest'ultimo è risarcibile come “possibilità” perduta di sopravvivere più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori, il Tribunale ritenne che, nel caso di specie, vi fosse stata, a seguito dell'errore medico, una lesione della chance di potere evitare il decesso del . Pt_2
Osservato, in via generale, che la quantificazione di tale danno potesse essere fatta in via equitativa – con la precisazione che il valore statistico/percentuale della possibilità perduta, se in concreto accertabile, costituiva al più criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza – quanto al caso di specie, il giudice ritenne, sotto il profilo del danno da perdita della vita, che quantificando lo stesso nella misura pari alla percentuale massima del danno biologico (ossia € 871.538), la liquidazione del danno da perdita di chance di sopravvivenza non potesse che essere inferiore a quella prevista per il danno da perdita della vita e ragionevolmente attestarsi intorno alla metà di tale danno. Quindi, tenuto conto dell'età di 60 anni al momento del decesso, delle comorbilità riportate in anamnesi, dei dati di mortalità indicati in letteratura e dei valori percentuali di possibilità perduta di sopravvivenza stimati dai CTU, stimò equo quantificare il danno in € 108.000 all'attualità.
Respinse, infine, la domanda di condanna al risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione, stante l'adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti del paziente, sia in relazione all'intervento che alle sue possibili complicanze, come da cartella clinica in atti, sicché il consenso all'intervento non risultava viziato.
Inoltre, osservò il giudice, l'embolia polmonare non era stata causata dall'intervento di protesizzazione del ginocchio e dunque “quand'anche il fosse stato informato della situazione di embolia Pt_2 polmonare in atto e avesse deciso di non sottoporsi all'intervento, non è comunque provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che l'evento di danno non si sarebbe verificato”.
Stante la parziale reciproca soccombenza, in quanto era accolta la sola domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita di chance nella minor misura di €108.000, il Tribunale compensò le spese di lite nella misura di ½, ivi ricomprese quelle di ATP. Non liquidò nulla per spese di CTP, non risultando documentato il relativo esborso, e pose le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuna.
pagina 5 di 17 Avverso la sentenza hanno proposto appello , e cui Parte_1 Parte_3 Parte_2 ha resistito l' contestando l'appello e proponendo appello incidentale. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. ed ha posto la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello principale censura la sentenza per seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) “Errato riconoscimento del danno da perdita di chances come danno attenuato: piena responsabilità nel decesso del sig. ”. Pt_2
Richiamata, in via generale, la giurisprudenza di legittimità in tema di nesso di causalità e danno da perdita di chance di guarigione, parte appellante afferma che la ricostruzione del nesso causale operata dal Giudice di prime cure non tiene in debita considerazione quanto accertato dai CTU, in quanto “Nel caso di specie in entrambi gli elaborati dei CCTTUU viene acclarata l'esistenza del nesso causale tra
l'intervento e il decesso del Sig. . Non è sostenibile che non vi sia nesso causale tra il Pt_2
comportamento dei sanitari e il decesso, proprio perché la causa di morte del paziente è chiarissima: la mancata diagnosi tempestiva di embolia e la relativa sospensione dell'intervento”.
2) “Assenza di analisi completa e vizio di motivazione sugli esiti della CTU”.
Precisato, in via generale, che il parere del CTU non vincola il giudice, ma questi ha il dovere di prendere posizione in ordine ai rilievi opposti dalle parti, “Nel caso di specie il Giudice ha operato una sostanziale traslazione dell'attività di giudizio all'ausiliario (interpretandola in maniera errata), ponendo acriticamente a fondamento della decisione solo una minima parte dell'intero accertamento peritale”.
3) “Errata applicazione della regola causale in ambito civile di responsabilità medica e conseguente vizio di motivazione”.
Dopo avere richiamato, in via generale, giurisprudenza di legittimità, anche penale (sul nesso di causalità, sulla natura contrattuale della responsabilità medica, sul fatto che il nesso di causalità può esistere non solo in relazione al rapporto tra fatto ed evento dannoso, ma anche tra fatto ed accelerazione dell'evento che si sarebbe comunque verificato e sul principio secondo cui per affermare la sussistenza del nesso causale è sufficiente la prova che l'evento sia probabile) con riguardo all'impugnata sentenza l'appellante afferma che “La ricostruzione del nesso causale operata dal giudice di prime cure non tiene in debita considerazione quanto accertato in entrambi gli elaborati dei
CCTTUU, ove è acclarata l'esistenza del nesso causale tra l'errato trattamento e il decesso del sig.
”, essendo chiarissima la causa della morte, ossia il ritardo nella diagnosi di embolia, e Pt_2
“Pertanto, alla luce di quanto appena esposto in tema di causalità, stante il mancato rispetto da parte
pagina 6 di 17 del Giudice di tale essenziale criterio non citato nella sua motivazione, nel ragionamento logico giuridico necessario all'individuazione della responsabilità e della tipologia di danno da riconoscere ai ricorrenti, si chiede la modifica di tale parte della sentenza in favore di una pronuncia che riformuli la ricostruzione argomentativa compiuta dal Giudice di prime cure, sulla scorta di quanto accertato”.
Secondo l'appellante sussiste il rapporto causale tra l'operato del personale medico e l'evento in quanto
“affermare che una diagnosi tempestiva avrebbe assicurato la sopravvivenza in una percentuale oltre il 50% fino addirittura al 70%, significa dire che era più probabile che il si sarebbe salvato. Il Pt_2
ragionamento del Giudice sarebbe stato corretto se, per la natura della patologia del Sig. , la Pt_2
diagnosi tempestiva e il relativo corretto trattamento non avrebbe comunque lasciato scampo allo stesso ma, come abbiamo potuto verificare, così non è.”.
4) “Vizio di motivazione sul consenso informato”.
Parte appellante richiama in via generale la giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, sul diritto all'autodeterminazione e la sua lesione, sul dovere di informazione, sul riparto dell'onere della prova fra danneggiante e danneggiato e sui criteri di liquidazione. Quanto alla fattispecie in decisione, afferma che “I sanitari dell convenuta non hanno dato la corretta informazione in merito ai CP_2
rischi di morte cui andava incontro il paziente ad alto rischio tromboembolico. Pertanto, il consenso al trattamento sanitario non risulta valido sul piano giuridico, perché fondato su una diagnosi errata. Da tale circostanza ne deriva l'illiceità della condotta che ha portato alle conseguenze di danno per il paziente”.
5) “Mancata corretta aestimatio del danno”.
Parte appellante richiama i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sulla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del vincolo parentale e, quanto al caso in decisione, lamenta che nell'impugnata sentenza “risulta estremamente ed immotivatamente riduttiva, la quantificazione del danno operata dal Giudice di prime cure, in ordine al risarcimento del danno riconosciuto. La somma riconosciuta appare francamente non rispondente al criterio compensativo” ed afferma che, pur aderendo, in tesi, “alla rappresentazione compiuta dal giudice di prime cure, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere calcolato sottraendo all'ammontare del danno complessivo, la percentuale di danno sottratta ed attribuibile all'errata condotta dei sanitari, riconoscendo il giusto risarcimento”. Inoltre, la decisione è priva di riferimenti che consentano di comprendere quale sia stato il procedimento logico giuridico adottato per quantificare tale somma.
6) “Il provvedimento di primo grado presenta un vizio di motivazione consistente nella errata interpretazione della sentenza della Cassazione sez. 3, n. 28993/2019”.
Sostiene parte appellante che la sentenza individua correttamente l'orientamento di tale pronuncia, ma pagina 7 di 17 non ne applica correttamente il dettato, poiché “va a prendere in esame (parzialmente) il punto E) della riferita sentenza, che è applicabile ad un altro caso, non a quello in esame. L'evento di danno, nel caso del Sig. è del tutto certo ed è sovrapponibile a quello evidenziato nella stessa pronuncia al Pt_2 punto A): “A) La condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario ha cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione, alla luce dell'accertamento della disposta CTU. In tal caso l'evento
(conseguenza del concorso di due cause, la malattia e la condotta colpevole) sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari.”
Non solo ma anche il punto E) non viene preso correttamente e totalmente in esame, perché in quanto riportato dallo stesso giudice, si evidenzia il fatto che non si può parlare di chances quando l'errata condotta è probabile che abbia determinato l'evento (Al contrario, “ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente ) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori […], non di “maggiori chance di sopravvivenza” sarà lecito discorrere).
Ancora a leggere la stessa pronuncia, si comprende come la stessa corte qualifichi l'esistenza di un danno da perdita di chances, unicamente nei casi di elevata mortalità come quello esaminato dalla stessa Corte, in cui si discorreva di una dissecazione dell'aorta, evento ad altissima mortalità in una paziente affetto da tumore!
Il Sig. è entrato in ospedale ed è stato correttamente inquadrato come un soggetto ad alto Pt_2
rischio tromboembolico. Tale rischio, unitamente al peggioramento delle sue condizioni, percepito dall'infermiera di turno, avrebbe dovuto indurre l'anestesista a prestare le dovute cautele. Ma così non
è stato e, se si fosse rimandato l'intervento in attesa di curare l'evento tromboembolico, il Sig. Pt_2 sarebbe in vita”.
L'appello incidentale, con un solo motivo, censura la sentenza laddove riconosce un errore medico da cui ha fatto discendere una responsabilità e l'obbligo di risarcimento per perdita di chance, pur non risultando accertato il nesso causale tra l'errore e il decesso.
Secondo l' anche per valutare la sussistenza di una perdita di chance occorre la prova del nesso CP_1 causale fra la condotta e l'evento incerto, sicché ha senso parlarne solo se le probabilità di decesso dovessero ritenersi aumentate perché si diede luogo all'intervento o se quest'ultimo comportò
l'anticipazione di un evento fatale, comunque certo e inevitabile.
Sostiene poi che il primo giudice ha commesso un errore, perché nella fattispecie “non è assolutamente
pagina 8 di 17 certo o probabile che il paziente sarebbe sopravvissuto se non si fosse dato luogo all'intervento e, oltre tutto, affermarlo in assenza di un qualsiasi accertato nesso causale”.
In realtà, la decisione di intervenire in alcun modo diminuì le probabilità di sopravvivenza del paziente;
anzi, semmai le aumentò dal momento che proprio e soltanto la circostanza che si fosse dato luogo all'intervento e che l'intervento fosse in corso nel momento in cui si manifestò la crisi acuta consentì un intervento terapeutico di emergenza immediato e tempestivo che, se l'intervento non fosse stato in corso, non avrebbe potuto essere prestato.
Dal momento che l'effettuazione dell'intervento e la decisione di darvi luogo non sono in alcun modo causalmente connessi con l'esito fatale (perché il decesso avvenne per la crisi tromboembolica acuta e complicata, non per l'anestesia o per l'intervento) tale decisione non influì sulle possibilità di sopravvivenza del paziente.
Inoltre, non ha senso dare rilevanza, prendendola come “base di calcolo” (al fine di valutare le possibilità o chance di sopravvivenza) quella che la statistica individua come generale e media possibilità di sopravvivenza allorché si verifica una “generica” tromboembolia a seguito o durante un intervento ed applicare tale percentuale al caso concreto del , come hanno fatto i CTU. Semmai, Pt_2
rileva che se si verifica la rara complicanza del tamponamento del ventricolo sinistro ad esito del cedimento del ventricolo destro, le probabilità di esito nefasto sono di per sé sempre e comunque altissime, nonostante il più tempestivo intervento terapeutico d'urgenza, e tale situazione non è in alcun modo connessa con la decisione di dare corso all'intervento chirurgico. Non si dovrebbe considerare la percentuale media di sopravvivenza all'evento generico “tromboembolia”, ma la percentuale di sopravvivenza all'evento “tromboembolia acuta massiva complicata a tamponamento del ventricolo sinistro”, situazione nella quale si trovò il nella quale le chances di sopravvivenza erano Pt_2
decisamente basse, molto più basse di quelle indicate dai CTU in relazione alla generica situazione di tromboembolia, evidentemente non acuta, non massiva e non aggravata. Tale situazione prescindeva totalmente dall'effettuazione dell'intervento, dipendendo, piuttosto, dallo stato evidentemente non ottimale dell'apparato cardiovascolare del paziente. Se la decisione di intervenire non causò la tromboembolia massiva complicata e il decesso fu da questa causato, la decisione dell'intervento non comportò alcuna riduzione delle possibilità (già esigue) di sopravvivenza che la situazione presentava.
In ogni caso, l' contesta la sussistenza dell'errore medico, non essendovi certezza dello stato del CP_1 paziente all'atto della visita pre-operatoria e non sussistendo prova della possibilità di individuare lo stato patologico ipotizzato (e non provato); ribadisce l'insussistenza di segni e sintomi tipici della tromboembolia, talché non era certamente scontato che l'eventuale stato critico potesse essere facilmente individuato.
pagina 9 di 17 Contesta altresì l'adesione acritica da parte del Tribunale alle conclusioni della CTU che appare, in definitiva, apodittica “basata com'è solo su ipotesi dei periti, che non hanno nemmeno in qualche modo contestato le osservazioni dei CT di parte dell' e che non giungono ad Controparte_3
individuare un nesso causale, o anche solo logico, tra la decisione di intervenire e il verificarsi della
Part
”.
***
La Corte ritiene che, oltre che infondati, perché inidonei a superare la motivata decisione di primo grado, i primi tre motivi ed il sesto motivo dell'appello proposto in via principale – tutti vertenti sulla mancata dichiarazione di responsabilità dei sanitari circa la morte del paziente – siano in larghissima parte inammissibili, perché insanabilmente generici, come evince in modo evidente dalla lettura di quella parte – perciò testualmente riportata – che riguarda la motivazione dell'impugnata decisione.
In ciascuno, infatti, è esposta una, più o meno estesa, rassegna dei principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità sul tema indicato nel titolo del motivo stesso senza che a ciò parte appellante faccia seguire alcuna difesa, specifica e tecnica, sulla rilevanza e sull'applicabilità di tali principi al caso concreto in decisione e, in particolare, alle risultanze peritali che l'impugnata sentenza condivide in toto; né i motivi individuano in modo specifico gli errori compiuti, in ipotesi, dal primo giudice nell'applicazione di tali principi.
Nessuno dei motivi si confronta specificamente con l'ampia motivazione della sentenza limitandosi a genericamente lamentarne l'erroneità, senza proporre alcuna argomentazione critica. In tutti, parte appellante semplicemente e apoditticamente enuncia le proprie affermazioni e conclusioni, dissonanti da quelle della sentenza, senza indicare le motivazioni e gli elementi – necessariamente tecnici, trattandosi di responsabilità medica – su cui le basa.
I motivi in esame sono dunque generici, poiché in essi manca l'indicazione puntuale e specifica delle evidenze peritali dalle quali il giudice avrebbe dovuto ravvisare l'asserita sussistenza del nesso causale tra la condotta degli operatori sanitari e il decesso del paziente, né sono indicate le parti della CTU che il giudice avrebbe omesso di esaminare e, anzi, laddove l'appello si sofferma – comunque genericamente – sulle percentuali di sopravvivenza, è parte appellante che esamina solo la relazione dell'ATP e non anche gli approfondimenti, sul punto, resi dal collegio peritale nell'integrazione alla
CTU depositata in primo grado.
Né vi è critica specifica alla sentenza laddove il Tribunale precisa “La causa può essere decisa sulla base della CTU, le cui conclusioni sono pienamente da condividersi, in quanto congruamente motivate, sotto il profilo tecnico e logico, anche nella parte in replica alle osservazioni dei C.T.P., e non smentite da dati oggettivi di segno contrario” avendo il Tribunale specificamente esaminato gli accertamenti, le pagina 10 di 17 valutazioni e le considerazioni medico legali svolte dai CTU anche in risposta alle osservazioni formulate dai CTP.
Senza proporre alcuna osservazione di natura medico legale di segno diverso, i motivi semplicemente contestano le valutazioni espresse dai CTU, condivise dalla sentenza, sia in sede di ATP che in sede di chiarimenti resi nel giudizio di primo grado.
In primis, parte appellante ripetutamente afferma che entrambe le CTU avrebbero accertato il nesso causale fra il comportamento dei sanitari ed il decesso del paziente (pagg. 16, 17, 21, 27 e 28) mentre, al contrario, come riportato nella parte dedicata ai fatti di causa, anche testualmente, i CTU, all'esito di specifiche valutazioni tecniche, pur censurando la condotta dei sanitari, giunsero alla conclusione, anche in risposta alle osservazioni dei CTP, che la condotta dei sanitari senz'altro avesse influito in senso negativo sul quadro clinico derivato riducendo le chances di sopravvivenza, ma esclusero che essa fosse stata causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del . Pt_2
Dagli elaborati peritali, infatti, emerge che il personale sanitario, in fase preoperatoria, disponesse degli elementi clinico-strumentali idonei a far sospettare, anche in un'ottica ex ante, l'embolia polmonare in atto e, quindi, prudentemente avrebbero dovuto sospendere l'intervento chirurgico.
Per il resto, i CTU non hanno ravvisato altre specifiche problematiche né in ordine all'indicazione dell'intervento chirurgico di revisione della protesi di ginocchio, né in ordine ai provvedimenti rianimatori successivi all'arresto cardiaco, valutati dai consulenti “congrui e adeguati alle caratteristiche del caso in esame”.
Gli interventi di rianimazione, benché tempestivi e corretti, furono resi inefficaci dalla “gravissima complicanza (che raramente si presenta in questo quadro e che ha reso inefficace il trattamento spiegando la gravissima ipoperfusione cerebrale secondaria all'EP e l'inefficacia del massaggio cardiaco): il cedimento-dilatazione acuto ventricolare destro da ostacolo massiccio al flusso polmonare che non ha portato solo ad un sovraccarico destro come normalmente avviene, ma ad un coinvolgimento-compressione del cuore sinistro con tamponamento ventricolare sinistro. Ciò che ha reso pressoché assente la gettata cardiaca e può spiegare l'inefficacia del MCE” (pag. 3 CTU).
Secondo il Collegio peritale, la morte del “in via di elevata probabilità” fu dunque causata Pt_2 dall'arresto cardio-respiratorio, secondario a sospetta embolia polmonare massiva, cui fece seguito l'encefalopatia post anossica.
La responsabilità professionale medica va pertanto circoscritta alla decisione di non rinviare l'intervento chirurgico di revisione della protesi di ginocchio, avuto conto della sintomatologia del paziente al momento del ricovero.
pagina 11 di 17 Come correttamente afferma la sentenza, quanto risulta dalle perizie non consente di formulare un giudizio prognostico circa il fatto che il , laddove la prestazione sanitaria fosse stata Pt_2 correttamente resa, “più probabilmente che non” avrebbe evitato il decesso, mentre l'anticipazione della diagnosi di embolia polmonare e del conseguente trattamento avrebbe potuto migliorare, in base al medesimo criterio, le chances di sopravvivenza.
Del resto, le risultanze cliniche imputano il decesso alle gravi complicazioni della patologia tromboembolica, con ogni probabilità riconducibili alle comorbilità del paziente, così da escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del personale medico ed il decesso del paziente.
In definitiva, l'istruttoria ha accertato che il paziente non morì a causa della condotta omissiva dei sanitari, ma dell'embolia polmonare che era già in atto e che divenne massiva durante l'intervento chirurgico e fu aggravata dalla gravissima complicanza sopra descritta.
In adesione alle conclusioni peritali, il Tribunale di Reggio Emilia ha quindi correttamente ritenuto che l'operato del personale medico, pur avendo influito in senso negativo sul quadro clinico derivato, non sia stato causa o concausa, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del decesso del paziente, avendo piuttosto determinato una lesione della chance di sopravvivenza del paziente.
Di più, come sottolinea il Tribunale, i CTU giunsero ad affermare che, ove l'embolia massiva fosse sopraggiunta quando il paziente fosse stato ricoverato in Reparto con gli accertamenti diagnostici in corso, il trattamento rianimativo non avrebbe potuto essere così efficace, per tempistiche e modalità, come quello effettivamente posto in essere dai sanitari nel corso dell'intervento chirurgico, considerato che il paziente in quel frangente era stato intubato, ossigenato, massaggiato e defibrillato da parte di ben due anestesisti rianimatori e che immediatamente era stata iniziata la terapia farmacologica anticoagulante.
A tanto consegue l'irrilevanza delle censure del sesto motivo che si basano sull'assunto – infondato, come detto – che la condotta colpevole dei sanitari sia stata la causa della morte del . Pt_2
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta al primo giudice di non aver preso posizione in ordine ai rilievi opposti dalle parti, incorrendo in un vizio di motivazione. Il giudice avrebbe operato una sostanziale traslazione dell'attività di giudizio ai consulenti, interpretando le risultanze tecniche in maniera errata e ponendo a fondamento della decisione solo una minima parte dell'intero accertamento peritale.
Oltre che formulato in modo del tutto generico, come anticipato, l'argomento è infondato, in quanto la sentenza si basa sulla CTU le cui valutazioni e conclusioni, anche qui ampiamente esposte, il giudice condivise pienamente, poiché motivate in modo congruo sotto il profilo tecnico e logico, anche nella parte in replica alle osservazioni dei CTP che il giudice di prime cure ritenne non smentite da dati pagina 12 di 17 oggettivi di segno contrario.
Giova ricordare che il giudizio civile è ispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi anche da una consulenza tecnica e che “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni, poiché
l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche “per relationem” dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (Cass. Civ. n. 11917/2021).
“L'onere d'adeguatezza della motivazione non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che egli debba prendere in esame al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte” (Cass. civ. n. 6759/2019).
Ancora, parte appellante afferma apoditticamente che il Tribunale non avrebbe applicato i criteri giurisprudenziali sul nesso di causalità, senza precisarne la ragione (pag. 19 terzo motivo).
Lo stesso motivo è poi infondato laddove afferma: “Sicchè, affermare che una diagnosi tempestiva avrebbe assicurato la sopravvivenza in una percentuale oltre il 50% fino addirittura al 70%, significa dire che era più probabile che il Sig. si sarebbe salvato” (pag. 20 terzo motivo), posto che Pt_2
nella relazione integrativa depositata in primo grado i CTU, chiarendo le valutazioni formulate nel processo preventivo, precisarono che in base ai dati di mortalità riportati in letteratura le chances di sopravvivenza andavano dal 25% al 40% (pagg. 5 integrazione CTU) e l'appello nemmeno prende in esame tale precisazione, condivisa dal Tribunale nell'impugnata sentenza.
Passando all'esame dei rimanenti motivi, il quinto – che lamenta la liquidazione del danno da perdita di chance compiuta dal Tribunale – è, ancora una volta, per un verso generico e per altro infondato.
Parte appellante richiama i precedenti giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ed afferma che “per un danno da perdita di chances, il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere calcolato sottraendo all'ammontare del danno complessivo, la percentuale di danno sottratta ed attribuibile all'errata condotta dei sanitari, riconoscendo il giusto risarcimento” (pag. 25 quinto motivo).
Orbene, in merito alla liquidazione equitativa del danno da perdita di chance, la giurisprudenza di legittimità afferma che “è necessario un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad
pagina 13 di 17 ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento”
(Cass. Civ. sez. III n. 2861/2025) e l'impugnata sentenza, osservando tali indicazioni, dà conto del percorso logico adottato e dei fattori in concreto valutati idonei ad incidere sulla quantificazione della somma liquidata.
Ciò premesso, le censure mosse dall'appellante non si confrontano con la motivazione adottata dal
Tribunale. Rispetto ai criteri precisamente indicati dal giudice, infatti, il motivo non muove specifiche censure e dunque manca della necessaria specificità, perché non indica la ragione per cui il criterio di liquidazione adottato sarebbe errato.
Il motivo sì indica un meccanismo di liquidazione diverso da quello adottato nella sentenza, ma non può tacersi una certa difficoltà a comprendere quanto propone parte appellante che, lamentando l'inadeguata ed insufficiente liquidazione del danno perdita di chance operata dal Tribunale, suggerisce di liquidarlo per sottrazione dal “danno complessivo” senza specificare espressamente che cosa intenda con tale locuzione.
Il richiamo, nella premessa del motivo, alla giurisprudenza formatasi in tema di danno da perdita del rapporto parentale, lascia intendere che al meccanismo liquidatorio di tale tipologia di danno parte appellante faccia riferimento.
La censura è dunque infondata, sia perché il danno da perdita di chance è ontologicamente diverso dal danno da perdita del congiunto, sia perché i criteri di liquidazione di quest'ultimo tipo di danno (per il quale il congiunto, parte danneggiata, in quanto vittima secondaria, agisce iure proprio) sono del tutto disfunzionali per liquidare il danno da perdita di chance (che è un danno della vittima primaria per il cui risarcimento il congiunto agisce iure hereditario).
Da ultimo, il quarto motivo, vertente sulla lesione del consenso informato, è generico e dunque inammissibile.
La sentenza rigetta la pretesa risarcitoria sulla base di due ragioni distinte ed indipendenti – perché sussiste la prova documentale dell'adempimento all'obbligo di informazione sia in relazione all'intervento che alle sue possibili complicanze, come da cartella clinica in atti, e perché l'embolia polmonare non fu causata dall'intervento di protesizzazione del ginocchio e dunque “quand'anche il
fosse stato informato della situazione di embolia polmonare in atto e avesse deciso di non Pt_2 sottoporsi all'intervento, non è comunque provato, secondo il criterio del “più probabile che non”, che
l'evento di danno non si sarebbe verificato” – nessuna delle quali parte appellante specificamente censura e, anzi, nemmeno richiama, neppure indirettamente, limitandosi ad esporre precedenti di giurisprudenza sul tema, di merito e di legittimità.
pagina 14 di 17 Per completezza, si osserva che la sentenza resiste all'appello anche in relazione alla questione della lesione del consenso.
Come afferma la Corte di Cassazione assume rilevanza l'allegazione e la prova della circostanza che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento. Inoltre, con riguardo ai trattamenti chirurgici correttamente eseguiti e da cui non è derivata alcuna lesione alla salute del paziente, come quello in esame, è indispensabile l'allegazione e la prova di quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito, atteso che “un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva
e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni” (Cass. Civ. n.
16633/2023).
Orbene, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo di primo grado, l'attuale parte appellante ampiamente richiamò la giurisprudenza formatasi sul tema (da pag. 21 a pag. 26) e, quanto al proprio congiunto, affermò che gli era stato sottoposto “unicamente un modulo generico ove non vengono esposti quali sono i rischi e le conseguenze anche con bassa percentuale di verificazione” (pag. 24 primo capoverso) e che, tenuto conto che l'intervento chirurgico avrebbe potuto essere differito, senza alcun danno “E' lecito sostenere che ove correttamente informato avrebbe chiaramente chiesto di veder rinviata l'operazione” (ultime due righe a pag. 31).
La domanda in esame, dunque, è infondata, perché carente sin a livello assertivo.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che il avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico, Pt_2
ove compiutamente informato. A questi fini, si osservi che il paziente da molto tempo era sofferente al ginocchio e già si era sottoposto a protesi un anno prima. Tale circostanza induce a ritenere che, al contrario di quanto allegato in primo grado, egli avrebbe, più probabilmente che non, optato per l'opzione chirurgica, considerata la sintomatologia dolorosa persistente che lo affliggeva.
L'appello incidentale proposto dall' è infondato. Controparte_1
Come sopra compiutamente illustrato, sostiene l'appellante incidentale che l'accertata esclusione della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del personale sanitario ed il decesso, precludeva al giudice di condannare l'azienda sanitaria per responsabilità da perdita di chance di sopravvivenza, in quanto tale responsabilità è ontologicamente incompatibile con l'accertata assenza di detto rapporto di causalità.
pagina 15 di 17 Il gravame incidentale non coglie nel segno.
Alla luce delle CTU, sopra ampiamente esaminate, le censure incidentali non superano le considerazioni espresse da questo collegio nell'esaminare l'appello principale in merito alla sussistenza della condotta omissiva dei sanitari che – in una valutazione ex ante – colposamente non diagnosticarono la crisi tromboembolica in atto e alla prova del nesso causale fra tale condotta ed il danno subito dal costituito dalla perdita della possibilità di curarsi e di sopravvivere. Pt_2
Quanto alla condotta colposa, come accertato dai CTU, i sanitari già in fase preoperatoria disponevano di tutti gli strumenti per effettuare la diagnosi corretta e tempestiva della patologia tromboembolica in atto e quindi rinviare l'intervento di protesizzazione del ginocchio in attesa della risoluzione della patologia tromboembolica, ragion per cui è comprovata la negligenza dei medesimi;
per altro verso, la censura della struttura sanitaria non è pertinente, in quanto tale condotta omissiva causò, in via diretta ed immediata, la perdita in capo al paziente della possibilità di curarsi, ossia la chance di sopravvivenza che i CTU hanno percentualmente stimato come sopra indicato.
La mancanza di prova o di elevata probabilità che il paziente sarebbe sopravvissuto se non si fosse dato luogo all'intervento, dedotta dall' rileva al fine di escludere – come in effetti nel caso in esame CP_1
il Tribunale escluse – la responsabilità dei sanitari per l'evento morte e non già del diverso evento di danno costituito dalla perdita di chance terapeutiche. La tesi dell' non è condivisibile, perché va CP_1
a negare la stessa astratta configurabilità di un danno da perdita di chance.
È senz'altro vero che il danno in esame – la possibilità perduta, il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore – al pari di tutti i danni risarcibili, per sussistere dev'essere in relazione causale con la condotta illecita, ma “senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme: la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale”, come afferma la
Suprema Corte nella sentenza n. 28993/2019, espressamente richiamata Tribunale che, alla luce delle risultanze peritali, condivisibilmente ritenne che, a seguito dell'errore medico, vi fosse stata una lesione della chance, nel senso indicato dalla pronuncia di legittimità.
Da ultimo, l'appello incidentale è viziato da genericità laddove lamenta l'adesione acritica da parte del primo giudice alla CTU (si richiamano le considerazioni già svolte sul tema nell'analisi dell'appello principale); laddove semplicemente afferma che la CTU è “apodittica, basata com'è solo sulle ipotesi dei periti” (essendo consustanziale ad ogni parere e consulenza tecnica la formulazione di ipotesi) senza allegare che le ipotesi dei CTU si fondino su precisi e individuati dati o valutazioni tecniche pagina 16 di 17 errati;
laddove afferma che i CTU non contestarono le osservazioni dei CTP, osservandosi che – in disparte il fatto che, di regola, sono i CTP a contestare le valutazioni dei CTU – la censura non indica a quali osservazioni i CTU non avrebbero risposto e, infine, laddove critica le percentuali media di sopravvivenza utilizzate dai CTU senza indicare a quali percentuali, in ipotesi diverse e corrette, formulate in letteratura, i CTU avrebbero dovuto fare riferimento nelle loro valutazioni tecniche.
In conclusione, il gravame proposto in via principale nonché quello incidentale non sono meritevoli di accoglimento e pertanto la sentenza va confermata.
Stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da , e e Parte_1 Parte_3 Parte_2
quello incidentale proposto dall' alla sentenza n. 1082/2022 emessa dal CP_1 CP_1
Tribunale di Reggio Emilia;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale e per quella incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 1.4.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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