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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 21 marzo 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione a precetto promossa da
, rappresentato e difeso dall' Avv. S. Musco come da Parte_1
mandato in atti contro
rappresentata e difesa dall'Avv. S. Giannelli come da Controparte_1
mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Parte_1
proponeva opposizione a precetto notificato in data 03.04.2024, con il quale la sig.ra intimava il pagamento della somma di € 14.988,26 in forza di sentenza Controparte_1
n. 3237/2013, emessa nel giudizio di separazione NRG. 2167/12, e successivo accordo intervenuto a composizione della controversia n. 131/2023.
Con comparsa di risposta del 25.06.2024 si costituiva in giudizio la sig.ra CP_1
per impugnare e contestare l'assunto attoreo.
[...] All'udienza del 21.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale previo deposito di note conclusionali.
La sig.ra contesta all' ex coniuge, , l'omessa corresponsione CP_1 Parte_1
degli assegni di mantenimento periodici.
In particolare, adduce che dal 01.03.2020 al 02.04.2024 (data del precetto), il sig.
aveva versato, a titolo di mantenimento per i tre figli, la somma di € Parte_1
1.494/00, a fronte della maggior importo pari ad € 16.200/00.
Il sig. eccepisce la estinzione della pretesa creditoria azionata, sostenendo di Pt_1
aver regolarmente corrisposto il mantenimento per i tre figli.
Orbene, il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Cio premesso, occorre valutare la documentazione offerta alla valutazione del
Giudicante.
2 Il a conforto della sua tesi difensiva, ha depositato in atti ricevute di Pt_1
pagamento – ricarica post pay- effettuate dal 22.12.2021 al 16.02.2024 per l'importo complessivo di € 2.195,00 – vedi allegati.
Ne consegue che risulta debitore della sig.ra per la somma di € 14.287,26 ( € CP_1
16.200,00 – 2.195,00 = 14.005,00 + 282,26).
La somma precettata deve essere, pertanto, rideterminata nel minor importo di €
14.287,26.
Il parziale accoglimento della domanda avanzata dall'opponente, induce il Giudicante
a disporre la compensazione delle spese di lite in ragione del 25% e di porre il restante
75% a carico del sig. . Parte_1
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, - III Sezione Civile-, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Accoglie in parte la opposizione proposta dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, ridetermina l'importo portato in precetto nella minore somma di
€ 14.287,26 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo;
2) Compensa le spese di lite fra le parti in causa in ragione del 25% e pone il restante 75% a carico del sig. che si liquida in € 1.905,00 Parte_1
( 75% di € 2.540,00), di cui € 1905,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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