TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2002 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente: TRA
nato il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Parte_1
Brasile, residente in [...]n. 200/1101, Bairro Gutierrez, , Parte_2
Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n. ); C.F._1
nato il [...] a [...], Controparte_1 Parte_2
Brasile, residente in [...]n. 200/1101, Bairro Gutierrez, , Parte_2
Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n. ); C.F._2
nata il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile Parte_3
C.F. CPF n. ) in proprio e, unitamente a , C.F._3 Parte_4 nato il [...] a , Stato di Minas Gerais, Brasile, nella qualità di genitori Parte_2 esercenti la potestà genitoriale sui figli minori , nata il [...] Persona_1
a Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n. ) e Parte_2 C.F._4
, nato il [...] a [...], Parte_5 Parte_2
Brasile (C.F. CPF n. ), tutti residenti in [...] C.F._5
Bairro Carmo, , Stato di Minas Gerais, Brasile, Parte_2
nato il [...] a [...], Stato di Minas Parte_6
Gerais, Brasile, residente in [...]n. 200/1101, Bairro Gutierrez,
[...]
Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n. ); Parte_2 C.F._6
nato il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile Controparte_2
(C.F. CPF n. ) in proprio e, unitamente a nata C.F._7 Controparte_3 il 13.11.1972, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...], Stato del Paraná, Brasile Persona_2
(C.F. CPF n. ), residenti in [...]n. 942, Bairro Rio C.F._8
Pequeno, San Paolo, Stato di San Paolo, Brasile;
nato il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. Parte_7
CPF n. ) in proprio e, unitamente a nata il [...] a C.F._9 Controparte_4
Maravilha, Stato di Santa Catarina, Brasile, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore nata il [...] a Persona_3
Chapeco, Stato di Santa Catarina, Brasile (C.F. CPF n. ), residenti in [...]C.F._10
Marechal José B. Bormann n. 451 D, Centro, Chapecó, Stato di Santa Catarina, Brasile;
nata il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Controparte_5
Brasile, residente in [...]n. 320/201, Bairro Carmo, , Stato Parte_2 di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n. ); C.F._11
1 , nata il [...] a [...], Stato di Minas Gerais, Brasile, Controparte_6 residente in [...]da Veiga n. 161, Stato di Minas Gerais, Brasile (C.F. CPF n.
); C.F._12 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Bianchi del Foro di Milano, elettivamente domiciliati presso il suo studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI- E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_7 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34, domicilia;
- RESISTENTE - Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”. Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_7 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da , nato il Persona_4 30.10.1889 a Pedivigliano, provincia di Cosenza (doc. n. 2), figlio di e Persona_5 [...]
, il quale successivamente emigrato in Brasile, non aveva mai perduto la cittadinanza Persona_6 italiana (doc. n. 25) e aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti. In particolare, in data 04.02.1911 presso la città di Uberaba, Stato di Minas Gerais, Persona_4 contraeva matrimonio con (doc. n. 3) e dall'unione coniugale nasceva il Persona_7 19.01.1918 (doc. n. 4), la quale in data 25.03.1940 contraeva matrimonio con Per_8 [...] (doc. n. 5). Successivamente decedeva in data 27.01.2001 presso la città di Persona_9 Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile (doc. n. 6). Dall'unione nascevano il 3.11.1945 (doc. n. 7) e il 11.04.1950 Controparte_5
(doc. n. 8). Parte_8
a. Controparte_5
In data 18.05.1969 presso la città di Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile, CP_5 contraeva matrimonio con (doc. n. 9) e dall'unione
[...] Persona_10 coniugale nascevano il 29.12.1970 (doc. n. 10), il Parte_6
28.03.1973 (doc. n. 11) e il 29.06.1977 Controparte_2 Parte_3
(doc. n. 12), tutti odierni ricorrenti. a.1 Parte_6
In data 28.07.2000 presso la città di , Stato di Minas Gerais, Brasile, Parte_2 [...] contraeva matrimonio con (doc. n. Parte_6 Persona_11
13). In virtù del vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, pertanto, il proprio in Controparte_8
Dall'unione nascevano il 14.03.2002 (doc. n. 14) e il 20.10.2004 Parte_1
(doc. n. 15) tutti attuali ricorrenti. Controparte_1
a.2 Parte_3
2 In data 23.04.2004 presso la città di Stato di Minas Gerais, Brasile, Parte_2 contraeva matrimonio con (doc. Parte_3 Parte_4
n. 16). Dall'unione nascevano il 22.12.2008 (doc. n. 17) e il 22.12.2012 Persona_1
(doc. n. 18) attuali ricorrenti per il tramite della madre. Parte_5
a.3 Controparte_2
Dall'unione sentimentale tra e Controparte_2 Controparte_3 nasceva il 11.04.2011 (doc. n. 19) ricorrente per il tramite Persona_2 del padre. b. Parte_8
In data 17.02.1979 presso la città di Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile,
[...] contraeva matrimonio con e (doc. n. 20) e Parte_8 Controparte_9 Per_12 dall'unione coniugale nascevano il 16.11.1981 (doc. n. 21) e il Parte_7
05.03.1986 (doc. n. 22) odierni ricorrenti. Controparte_6
b.1 In data 31.05.2013 presso la città di Uberaba, Stato di Minas Gerais, Brasile,
[...] contraeva matrimonio con (doc. n. 23) e a CP_6 Persona_13 seguito del vincolo matrimoniale, la sposa prendeva il nome in Controparte_6
b.2 Dall'unione sentimentale tra e nasceva il Parte_7 Controparte_4
19.10.2020 (doc. n. 24) attuale ricorrente per il tramite del Persona_3 padre. Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_7 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il PM in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
**** 2. Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio. In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio 2025 e 6121 del 7 marzo 2024). Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Pedivigliano, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a
3 conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”). 3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile. La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata da parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti sino all' odierna Persona_4 ricorrente. Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. n. 25317 del 24.8.2022), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva. Dall'esame della documentazione depositata emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (precisamente trasmetteva la cittadinanza alla figlia Persona_4 Per_8 nata il [...] e sposata in data 25.03.1940 con . Persona_9 La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1.1.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1° gennaio 1948, deve
4 ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati”. Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti. Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita. Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide: A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti. B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Catanzaro. il 4.7.2025 Il Giudice dott. Pietro Caré
5