Articolo 29 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
Articolo 28Articolo 30
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13 gennaio 1957
Art. 29. Congedi

Il congedo ordinario e' accordato:
1) ai funzionari delle carriere direttive che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore tecnico o direttore di stabilimento di 2ª classe od a quella di ispettore superiore amministrativo, siano essi in servizio presso la Direzione generale o siano posti a capo di organi periferici dal direttore generale;
2) al restante personale in servizio presso la Direzione generale, dai direttori centrali;
3) ai funzionari che esercitano il riscontro amministrativo presso gli organi periferici, dalla Direzione generale su nulla osta del capo dello stabilimento, opificio, ispettorato dal quale essi dipendono;
4) al restante personale in servizio presso gli organi periferici, dalla Direzione dei singoli opifici ed uffici.
I congedi straordinari, nei casi e nei limiti previsti dalle disposizioni in vigore, sono accordati dal direttore generale.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957