Art. 1. Articolo unico.
Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 , ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35 , e' aggiunto il seguente:
"Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori".
Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 , ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35 , e' aggiunto il seguente:
"Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori".